(1) Alla Direzione generale istituita con l’articolo 4/bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono assegnate le seguenti strutture dirigenziali:
- Ripartizione Personale;
- Ufficio Organizzazione;
- Economato;
- Ufficio Statistiche (ASTAT);
- Comitato di revisione della spesa pubblica.
(2) L’Agenzia per la famiglia, già istituita con l’articolo 11 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è assegnata direttamente al Dipartimento Famiglia e Organizzazione amministrativa.
(3) La competenza “promozione della famiglia” della ripartizione di cui al punto 24 dell’allegato A e la competenza “servizi di sostegno in orario extrascolastico” di cui al punto 40.1. dell’allegato 1 sono soppresse.
(4) Al comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, sono aggiunte le seguenti lettere:
“i) concede contributi ad istituzioni pubbliche e private;
j) realizza e sostiene iniziative per l’educazione e l’assistenza delle famiglie;
k) pianifica, sviluppa, controlla e coordina iniziative e servizi specifici nel settore della famiglia;
l) assiste le microstrutture aziendali;
m) garantisce servizi di assistenza in orario extrascolastico, quali servizi di assistenza estivi e pomeridiani;
n) è competente per la mediazione familiare;
o) è competente per il sostegno e per le iniziative a favore degli uomini.”
(5) L’ottavo trattino dell’Ufficio Assistenza scolastica di cui al punto 40.1. dell’allegato 1 è soppresso.