(1) È consentita la costituzione di più comitati nello stesso comune soltanto qualora il territorio del comune interessato sia suddiviso in frazioni o quartieri. Per ogni frazione o quartiere può essere costituito un solo comitato.
(2) Le assegnazioni annuali di fondi in favore dei comuni - ai sensi dell'articolo 13, della L.P, n. 41/ 1983 - vengono disposte non appena le Amministrazioni comunali hanno comunicato al competente ufficio per l'educazione permanente la costituzione di uno o più comitati comunali per l'educazione permanente nel proprio comune. Le Amministrazioni comunali inviano contestualmente una copia del relativo statuto, del programma di attività nonché l'entità esatta degli abitanti di ciascun gruppo linguistico.
(3) I comuni assegnano immediatamente ai comitati - previa presentazione da parte di questi del programma annuale di educazione permanente - i fondi assegnati a questo scopo da parte della Provincia. Nel primo anno di funzionamento di un comitato comunale, la quota pro capite di finanziamento è computata in base al numero dei mesi completi di effettivo funzionamento.
(4) La relazione sull'impiego dei fondi assegnati nell'anno precedente, deve pervenire al competente ufficio per l'educazione permanente entro il 31 gennaio di ogni anno. Detta relazione è redatta dal comitato comunale per l'educazione permanente e inviata al competente ufficio previa attestazione di regolarità da parte del comune. Le quote di contributo non utilizzate vengono detratte dal contributo dell'anno successivo. I comitati comunali che per la durata di due anni non svolgono alcuna attività vengono considerati inesistenti. In questo caso, entro 6 mesi dall'accertamento di inattività effettuato dal competente ufficio per l'educazione permanente, i fondi non utilizzati vengono restituiti all'Amministrazione provinciale.
(5) I comitati comunali sono organizzati secondo l'allegato statuto-tipo (allegato B).