Pubblicata nel B.U. 19 dicembre 1967, n. 54.
(1) 4)
(2) Le attività di cui al punto 4) del presente articolo possono essere assolte anche in più periodi. Quale attività agricola, domestica o domestica rurale è intesa qualsiasi attività del genere, anche non eseguita alle dipendenze di terzi.
(3) Coloro che, avendo conseguito un titolo di studio all'estero, siano in attesa della dichiarazione di equipollenza, sono pure ammessi ai concorsi banditi per la copertura di posti del ruolo per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale. Detti concorrenti, se utilmente collocati in graduatoria, dovranno presentare a pena di decadenza la dichiarazione di equipollenza entro undici mesi dalla data della pubblicazione della graduatoria del concorso.
(4) I titoli specifici di laurea e di diploma richiesti per l'ammissione ai posti ruolo sono fissati nei singoli bandi di concorso. 4)
L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 28 maggio 1976, n. 21; il comma 1 è stato successivamente abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.