(1) Il presente regolamento disciplina in attuazione dell’articolo 3, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, fino al definitivo adeguamento della struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale alle indicazioni dell’articolo 3, comma 1, della predetta legge provinciale, il temporaneo adeguamento della stessa, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali e le competenze assegnate ai dipartimenti.
(2) Il presente regolamento si fonda anche sull’articolo 6, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e attribuisce ai direttori e alle direttrici di dipartimento, limitatamente a specifici obiettivi di particolare rilevanza, le rispettive competenze, che la citata legge provinciale riserva alle ripartizioni del dipartimento.
(3) I direttori e le direttrici di dipartimento esercitano nell’ambito delle competenze loro attribuite dal comma 2 le funzioni amministrative riservate ai direttori e alle direttrici di ripartizione.
(4) La Giunta provinciale può emanare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e in quanto necessario, disposizioni di dettaglio per l’applicazione del presente regolamento con riferimento alle competenze dei direttori e delle direttrici dei rispettivi dipartimenti.
(5) Le direttive per la determinazione del relativo trattamento economico previsto dai contratti collettivi sono stabilite, ai fini di questo temporaneo adeguamento, con separato regolamento di esecuzione, sentiti i sindacati.
(6) Al fine di rendere leggibile il presente regolamento, l’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato A e l’allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è di seguito indicato come allegato 1.