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In vigore al: 07/09/2016

b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 71)2)
Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

1)
Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.
2)
Vedi l'art. 20, comma 4, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

CAPO I
Obiettivi e strumenti d'intervento

Art. 1 (Obiettivi)

(1) Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano si propone di:

  1. assicurare una reale uguaglianza di opportunità educative, attraverso l'eliminazione dei condizionamenti di ordine economico e sociale che ostacolano l'effettivo adempimento dell'obbligo scolastico e che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
  2. assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il raggiungimento dei gradi più alti degli studi.

Art. 2 (Piano annuale dei servizi)

(1) Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta provinciale approva il piano di indirizzo generale degli interventi atti a realizzare il diritto allo studio.

(2) Il piano individua sia gli interventi che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi o oggettivi degli alunni, sia quelli che non prescindono dai suddetti requisiti o che sono attribuiti per concorso.

(3) La Provincia promuove il diritto allo studio attraverso:

  1. borse di studio ordinarie;
  2. borse di studio straordinarie;
  3. rimborso tasse e contributi scolastici;
  4. refezioni scolastiche;
  5. libri di testo;
  6. trasporti scolastici o altre facilitazioni di viaggio;
  7. assicurazione;
  8. servizi abitativi;
  9. servizi di sostegno e di sorveglianza per bambini e giovani al di fuori dell'orario scolastico;
  10. provvidenze a favore di bambini e giovani diversamente abili;
  11. ogni altro intervento atto a realizzare il diritto allo studio.

(4) Gli interventi di cui al comma 3, lettere a), b), c) ed e), sono destinati ad alunni che versano in condizioni economiche disagiate.

(5) La condizione economica disagiata è individuata in base al reddito, al patrimonio ed alle quote esenti stabilite negli appositi criteri. Si considerano in questo caso sia i redditi ed il patrimonio dell'alunno che dei suoi genitori. Nel caso in cui i genitori sono separati legalmente o divorziati, vanno considerati il reddito ed il patrimonio dell'alunno e del genitore a cui l'alunno è stato affidato. Se l'alunno è orfano di entrambi i genitori, vanno considerati il reddito ed il patrimonio dell'alunno e di colui che esercita la potestà genitoriale. Se il genitore esercente la potestà convive con una persona in una situazione di famiglia di fatto, sono considerati anche il reddito e il patrimonio del convivente.

(6) Il reddito massimo ammissibile ed i criteri di valutazione del reddito, del patrimonio e delle quote esenti sono stabiliti dalla Giunta provinciale.3)

3)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 3 (Aventi diritto)  delibera sentenza

(1) Possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadini dell'Unione Europea frequentanti istituzioni scolastiche e formative professionali in provincia di Bolzano;
  2. cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano, che frequentano istituzioni scolastiche e formative professionali in provincia di Bolzano;
  3. cittadini dell'Unione Europea, residenti in provincia di Bolzano da almeno due anni, che frequentano, al di fuori del territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano. 4)
  4. cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia, e quindi equiparati ai cittadini italiani; 5)
  5. cittadine e cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano [da almeno cinque anni], che frequentano, al di fuori del territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano. 5)6)
massimeCorte costituzionale - sentenza 14 gennaio 2013, n. 2 - Immigrazione e integrazione - competenza statale - illegittimità del requisito della residenza quinquennale
4)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
5)
Le lettere d) ed e) sono state aggiunte dall'art. 16, comma 3, della L.P. 28 ottobre 2011, n. 12.
6)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2 del 14 gennaio 2013, ha dichiarato illegittima la lettera e) dell'art. 3, comma 1, limitatamente alle parole „da almeno cinque anni“.

Art. 3/bis 7)

7)
L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 27 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, ed abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 4 8)

8)
L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

CAPO II
Borse di studio

Art. 5 (Borse di studio)   delibera sentenza

(1) Agli alunni può essere concessa una borsa di studio, purchè gli stessi siano in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 3 e si trovino nelle condizioni economiche disagiate di cui all'articolo 2, comma 5.

(2) L'assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale.

(3) Nel bando di concorso sono stabiliti:

  1. l'ammontare della borsa di studio;
  2. i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti, comprese le condizioni economiche disagiate;
  3. le disposizioni per l'assegnazione dei punteggi per le graduatorie.

(4) In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 e dal presente articolo può essere concessa una borsa di studio straordinaria ad alunni che si trovano in uno stato di particolare bisogno.9)

massimeDelibera N. 4511 del 02.12.2002 - Criteri per la determinazione della situazione economica
9)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 3, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 6 (Rimborso delle tasse scolastiche o dei contributi scolastici)

(1) Agli alunni iscritti presso istituzioni scolastiche o formative professionali al di fuori della provincia di Bolzano, non esistenti nella medesima, possono essere rimborsate le tasse o i contributi scolastici, qualora essi siano in possesso dei requisiti per la concessione di una borsa di studio ai sensi dell'articolo 5.10)

10)
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 4, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 7 11)

11)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 4 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13, successivamente sostituito dall'art. 39 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, ed infine abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 8 12)

12)
L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 9 13)

13)
L'art. 9 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 10 14)

14)
L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 20 novembre 1984, n. 17, ed abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

CAPO III
Altri servizi

Art. 11 (Refezioni scolastiche)  delibera sentenza

(1) Il servizio di refezione scolastica è garantito dai singoli comuni. La gestione può essere affidata dai comuni anche a terzi.

(2) Il Comune competente fissa i criteri e le modalità di organizzazione del servizio mensa nonché i corrispondenti requisiti di accesso e di partecipazione alle spese a carico dei beneficiari.

(3) La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità di partecipazione della Provincia alle spese ordinarie di gestione del servizio mensa, di cui al comma 1. Il contributo può coprire fino al 40 per cento delle spese ordinarie di gestione, da documentare dai comuni attraverso un elenco spese.15)

massimeDelibera N. 2039 del 13.06.2005 - Linee guida per la partecipazione della Provincia alle spese di gestione del servizio di refezione scolastica - anno scolastico 2005/06 (modificata con le delibere n. 2391 del 3.7.2006 e n. 678 del 12.3.2007)
massimeDelibera N. 1292 del 26.04.2004 - Determinazione del contributo forfettario per pasto che la Giunta Provinciale concede agli/alle alunni/e ammessi/e al finanziamento della refezione - anno scolastico 2004/05
massimeDelibera N. 4511 del 02.12.2002 - Criteri per la determinazione della situazione economica
15)
L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.

Art. 12 (Libri di testo)    delibera sentenza

(1) Agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado i consigli di istituto o di direzione assegnano in comodato i libri di testo, anche in forma elettronica. I testi di lavoro attivi sono assegnati in proprietà agli alunni. Alle famiglie è concesso in alternativa il rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei libri e del materiale didattico.

(2) La Giunta provinciale determina annualmente i criteri di scelta dei libri di testo e l'importo massimo per l'acquisto dei medesimi per ogni alunno e classe, rispettivamente i criteri per la concessione e per la determinazione dell'ammontare nonché per le modalità di erogazione del rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei libri e del materiale didattico.16)

massimeDelibera N. 922 del 30.03.2009 - Criteri per l'assegnazione di fondi alle scuole in lingua italiana per l'acquisto di libri di testo
massimeDelibera 10 novembre 2008, n. 4108 - Determinazione delle modalità di pagamento per la restituzione delle spese sostenute per l'acquisto di libri e materiale didattico
massimeDelibera N. 1283 del 21.04.2008 - Determinazione dell'ammontare del finanziamento provinciale per l'acquisto di libri di testo a favore delle scuole in lingua tedesca e ladina - anno scolastico 2008/09
16)
L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13, modificato dall'art. 29 della L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, ed infine così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 19 settembre 2008, n. 6.

Art. 13 (Servizio di trasporto scolastico)   delibera sentenza

(1) La Provincia autonoma di Bolzano può istituire un servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni di ogni ordine e grado.

(2) Al servizio di trasporto scolastico possono essere ammessi anche i bambini che frequentano una scuola materna, qualora esista già un relativo servizio e sia garantito un servizio di accompagnamento.

(3) La Giunta provinciale può istituire servizi di trasporto speciali a favore degli alunni che non possono usufruire del servizio pubblico di linea.

(4) La Giunta provinciale determina i criteri per l'attuazione del servizio di trasporto scolastico, i requisiti di ammissione nonché le direttive per l'istituzione di servizi di trasporto speciali.

(5) La Giunta provinciale può concedere un contributo chilometrico agli alunni che, pur essendo in possesso dei requisiti per il trasporto scolastico, di fatto non possono utilizzarlo, nonché al comune che eventualmente organizza tale servizio di trasporto.17)

massimeDelibera N. 2789 del 16.11.2009 - Criteri per accordare gli orari scolastici con gli orari dei servizi di trasporto di linea
17)
L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 20 maggio 1980, n. 13.

Art. 14 (Assicurazione)  

(1) L'amministrazione provinciale, anche con contratti di assicurazione, può coprire i bambini delle scuole dell'infanzia, le alunne e gli alunni da rischi da infortuni che possono verificarsi in dipendenza dello svolgimento delle attività scolastiche, parascolastiche e interscolastiche, nonché durante il percorso da casa a scuola e ritorno.

(2) Ai fini della copertura dei rischi da infortuni dei bambini delle scuole dell'infanzia, degli alunni e delle alunne si procede, previo accordo con l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, ovvero ai sensi della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive modifiche.

(3)18)19)

18)
L'art. 14 è stato modificato dall'art. 12 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, dall'art. 8 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13, dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16, e successivamente sostitutito dall'art. 37 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
19)
L'art. 14, comma 3, è stato abrogato dall'art. 21, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 15 (Doposcuola, servizi didattici integrativi ed attività formative complementari)

(1) Il servizio di doposcuola, i servizi didattici integrativi e delle attività formative complementari sono realizzati dai consigli di circolo o di istituto, cui la Giunta provinciale attribuirà i fondi necessari, secondo le proposte del consiglio scolastico distrettuale.

(2) Essi devono tendere nella scuola dell'obbligo alla realizzazione della scuola a tempo pieno e nella scuola secondaria superiore al sostegno ed al recupero degli alunni meno dotati o comunque in situazioni obiettivamente difficili.

Art. 16 (Mutilati ed invalidi civili; minorati fisici, psichici e sensoriali)

(1) La Provincia assicura ai mutilati ed invalidi civili la piena attuazione degli interventi assistenziali di cui all'articolo 28 della legge 31 marzo 1971, n. 118. Tali interventi sono estesi anche ai minorati fisici, psichici e sensoriali. Essi devono tendere, avendo comunque riguardo alla natura ed al grado della minorazione, alla piena integrazione di questi soggetti nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi normali e possono consistere in servizi di accompagnamento e di trasporto, anche individualizzati, e di idonea assistenza durante l'orario scolastico, del doposcuola e degli altri servizi didattici integrativi.

Art. 16/bis (Servizio di sostegno e di sorveglianza per bambini e giovani al di fuori dell'orario scolastico)  delibera sentenza

(1) La Provincia può mettere a disposizione degli alunni e degli apprendisti un servizio abitativo in forma di residence, collegio, convitto o istituzioni simili, gestiti direttamente dalla Provincia oppure tramite terzi.20)

(2) Agli enti pubblici o privati, senza fini di lucro, che gestiscono i convitti o i collegi di cui al comma 1, può essere coperto il deficit della gestione ordinaria per intero nel limite di spesa fissato dalle disposizioni di concessione dei contributi, qualora vi sia la disponibilità sul corrispondente capitolo di bilancio. Agli enti pubblici o privati senza fini di lucro, che promuovono gli interessi e le attività dei collegi, la Giunta provinciale può concedere contributi fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese riconosciute.20)

(3) 21)

(4) Agli enti e alle associazioni senza fini di lucro, che mettono a disposizione uno dei servizi abitativi di cui al comma 1, possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili per:

  1. acquisto di edifici ovvero acquisizione di aree;
  2. progettazione, costruzione, ampliamento, sistemazione, ristrutturazione o completamento di edifici;
  3. acquisto di arredamenti e attrezzature. 20)

(5) Gli enti e le associazioni beneficiari dei contributi di cui al comma 4 devono impegnarsi a non mutare la destinazione dei rispettivi edifici e delle relative pertinenze, attrezzature ed arredi senza il consenso della Giunta provinciale. La durata del relativo vincolo, che non può essere inferiore ad anni 20 nè superiore ad anni 50, è fissata dalla Giunta provinciale, tenuto conto dell'entità del contributo concesso. Il vincolo a non mutare la destinazione è annotato nel libro fondiario.22)

(6) Qualora venga mutata la destinazione degli edifici e delle pertinenze, il contributo deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali. Qualora l'edificio continui ad essere utilizzato per finalità di carattere sociale, il contributo concesso è ridotto in ragione del periodo di utilizzo del relativo edificio, conformemente alla destinazione di cui al comma 1. La differenza, maggiorata degli interessi legali, deve essere restituita.22)

(7) In deroga alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, i beni con vincolo di destinazione possono essere messi a disposizione della Provincia dietro pagamento di un indennizzo che tenga conto dei contributi ricevuti.22)

(8) La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.23)22)

massimeDelibera N. 4546 del 28.12.2007 - Servizio di sostegno e di sorveglianza per bambini e giovani in orario extrascolastico ai sensi dell'articolo 16 bis della legge provinciale del 31 agosto 1974, n. 7 - Modifica dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale del 13/03/2006, n. 795
20)
I commi 1, 2 e 4 sono stati così sostituiti dall'art. 6, comma 7, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
21)
L'art. 16/bis, comma 3, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera c), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
22)
I commi 5, 6, 7 e 8 sono stati aggiunti dall'art. 6, comma 8, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
23)
L'art. 16/bis è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.

Art. 16/ter (Promozione di attività per la formazione della famiglia) 24)

24)
L'art. 16/ter è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10, e poi abrogato dall'art. 20, comma 4, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

Art. 17 (Altri servizi)    

(1) La provincia può assumere ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio ed in particolare realizzare o promuovere convitti e residenze studentesche, viaggi e visite d'istruzione, forniture di libri per le biblioteche di classe e di istituto e di altro materiale didattico di uso collettivo, nonché di strumenti di apprendimento individuale.

(2) Tali servizi possono essere realizzati direttamente o mediante la concessione di contributi o sussidi ai Comuni, loro consorzi, nonché ad altri enti o istituzioni particolarmente qualificati, che ne facciano richiesta.25)

25)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

Art. 17/bis (Convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano)

(1) A decorrere dall'anno scolastico 2001/2002, il convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano è trasformato in una struttura convittuale e formativa provinciale destinata a studenti e studentesse frequentanti le scuole secondarie, nonché i corsi di istruzione e formazione superiore ed universitari. Il convitto costituisce, altresì, una struttura che si pone a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e che concorre alla realizzazione di attività di formazione in servizio destinate al personale scolastico.

(2) All'amministrazione del convitto provinciale provvede la Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana che, a tal fine, si avvale anche del contingente di personale determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.26)

26)
L'art. 17/bis è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9. A termini dell'art. 52 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, il comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 17/ter (Centri linguistici per bambini e giovani migranti)

(1) Per un intensivo sostegno linguistico di bambini e giovani migranti la Giunta provinciale può istituire o finanziare centri linguistici in provincia di Bolzano. I centri linguistici possono essere gestiti direttamente dall'amministrazione provinciale o da terzi.27)

27)
L'art. 17/ter è stato inserito dall'art. 17 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

CAPO IV
Disposizioni finali e transitorie

Art. 18 (Incompatibilità e cumuli)

(1) La borsa di studio provinciale non è compatibile con il godimento di altre borse di studio o di posto gratuito in collegio o convitto. Allo studente deve essere assicurata la facoltà di opzione.

(2) Tutte le altre provvidenze previste dalla presente legge sono tra loro cumulabili.

Art. 19 (Attività di assistenza scolastica svolta da altri enti)

(1) I programmi di assistenza scolastica promossi nella provincia, per ciascun anno scolastico, da enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale sono soggetti, ai sensi del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 687, all'approvazione della Giunta provinciale, che ne cura il coordinamento con le attività di competenza della Provincia.

(2) In particolare si tratta dei seguenti enti ed istituti:

  1. centro nazionale sussidi audiovisivi;
  2. ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche;
  3. ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;
  4. centro italiano viaggi d'istruzione studenti delle scuole secondarie;
  5. ente nazionale assistenza maestri;
  6. istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali.

Art. 20 - 24  28)

28)
Gli artt. 20.-24 sono stati abrogati dall'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 25 29)

29)
Omissis.

Art. 26 30)

30)
L'art. 26 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b) della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
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