Pubblicata nel B.U. 21 giugno 1994, N. 28.
(1) Le deliberazioni della consulta sono adottate a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione. I componenti che si assentano dall'aula al momento della votazione, per incompatibilità, e quanti dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
(2) In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.