Pubblicato nel B.U. 3 novembre 1998, n. 46.
(1) Gli esercizi di somministrazione di bevande e di ristorazione aprono alle ore 6.00 e chiudono alle ore 1.00. I locali da ballo aprono alle ore 20.00 e chiudono alle ore 3.00.
(2) Per i giorni giovedì e martedì grasso, il 14 agosto ed il 31 dicembre gli esercizi innanzidetti possono rimanere aperti fino alle ore 5.00.
(3) I locali da ballo, classificati come "night club", possono essere tenuti aperti giornalmente fino alle ore 5.00.