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In vigore al: 27/05/2016

f) Accordo 14 luglio 2015, n. 1)
Accordo Integrativo provinciale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale

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1)
Pubblicato nel supplemento n. 1 al B.U. 31 luglio 2015, n. 30.

Art. 11  (Trattamento economico)

(1) Ai sensi del vigente ACN, il trattamento economico dei medici convenzionati per l’assistenza primaria, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. d) decreto legislativo n.502/1992 , si articola in:

  1. quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall’articolo 8 del vigente ACN, negoziata a livello nazionale;
  2. quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l’indennità di collaborazione informatica, l’indennità di collaboratore di studio medico e l’indennità di personale infermieristico;
  3. quota per servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazioni, concordata a livello regionale e/o aziendale comprendente prestazioni aggiuntive, assistenza programmata, assistenza domiciliare programmata, assistenza domiciliare integrata, assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettività, interventi aggiuntivi in dimissione protetta, prestazioni ed attività in ospedali di comunità o strutture alternative al ricovero ospedaliero, prestazioni informatiche escluse quelle di cui agli articoli 59/bis e 59/ter, dell’ACN, possesso ed utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali, ulteriori attività o prestazioni richieste dall’Azienda sanitaria;
  4. incentivi legati al trasferimento di risorse alla luce del perseguimento del riequilibrio di prestazioni e del riequilibrio ospedale - territorio derivanti da azioni e modalità innovative dei livelli assistenziali per l’assistenza primaria;
  5. ulteriori incentivi derivanti da fondi europei.

 

A – Quota capitaria per assistito ponderata

 

(1) Ai medici di medicina generale incaricati dei compiti di assistenza primaria dal momento dell’entrata in vigore dell’ACN è corrisposto per ciascun assistito in carico un compenso forfetario annuo di Euro 40,05 e l’assegno individuale non riassorbibile, riconosciuto al medico per anzianità di laurea e carico assistenziale, sulla base degli iscritti al 1 gennaio 2005, così come previsto dall’articolo 59, lettera A), comma 2 del vigente ACN.

(2) A ciascun Medico di assistenza primaria che ha assunto e che assume l’incarico convenzionale a tempo indeterminato successivamente al 1 gennaio 2005, spetta per le prime 500 scelte, una quota capitaria annua aggiuntiva di ingresso, pari a Euro 13,46, quale sostegno all’attività. Nulla è dovuto a titolo di quota di ingresso per le scelte oltre la cinquecentesima.

(3) Dall’entrata in vigore del presente accordo è istituito il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile, pari a Euro 3,08 annue per ogni assistito a cui vanno aggiunti gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici, calcolato al 1 gennaio di ogni anno.

(4) Tale importo, che per l’anno 2015 è quantificato in Euro 4,36 paziente/anno,viene riconosciuto in ratei mensili ai medici di assistenza primaria a fronte dei seguenti compiti obbligatori:

  1. disponibilità telefonica alla ricezione delle chiamate dei propri assistiti al di fuori della fascia oraria di attività ambulatoriale tramite segreteria telefonica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 8.00 alle 10.00 dei giorni prefestivi. Durante l’attività ambulatoriale l’assistito deve telefonare al numero dello studio medico. Tali modalità di contatto devono essere comunicate ai pazienti tramite la Carta dei Servizi esposta negli studi medici. Il medico garantisce un riscontro al bisogno di salute del proprio assistito nel tempo più breve possibile, compatibilmente con l’attività svolta. In ogni caso il medico di assistenza primaria deve ricontattare il proprio paziente entro le ore 19.30;
  2. ricerca tramite portale Tessera Sanitaria e trascrizione dell’eventuale esenzione ticket per motivi di reddito del paziente relativamente alla prescrizione di farmaci e di prestazioni di assistenza specialistica secondo la delibera provinciale n.762 del 21 maggio 2012 ;
  3. partecipazione ai RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenei) per il contenimento dei tempi d’attesa per visite e prestazioni specialistiche, definiti sulla base di un accordo fra medici prescrittori e medici specialistici che eseguono le prestazioni, secondo le procedure stabilite dall’Azienda sanitaria nell’ ambito dei piani provinciali;
  4. partecipazione, per gli aspetti di competenza, all’attuazione del Piano Provinciale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale e dei Piani Provinciali di prevenzione;
  5. consegna all’assistito, su sua richiesta, in caso di cessazione del rapporto convenzionale del medico o in caso di revoca o ricusazione della scelta, di una relazione clinica sintetizzata in base alle informazioni contenute nella scheda sanitaria individuale;
  6. rilascio gratuito, oltre alle certificazioni elencate dall’articolo 45 dell’ACN, della certificazione medica di esonero all’attività’ sportiva in regime scolastico, a seguito di specifica richiesta scritta dell’Autorità scolastica competente.

(5) Per ciascun assistito che abbia compiuto il 75° anno di età viene corrisposto un compenso aggiuntivo annuo pari a Euro 31,09, erogato in rate mensili.

(6) Per le scelte dei minori di età inferiore a 14 anni in carico al medico di medicina generale viene corrisposto un compenso aggiuntivo di Euro 18,95 paziente/anno, erogato in rate mensili.

 

B - Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione provinciale e/o aziendale.

 

(1) A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le quote già destinate ai medici di assistenza primaria per l’incentivazione di

  1. attività in forma associative,
  2. collaborazione informatica,
  3. collaboratore di studio,
  4. personale infermieristico,

costituiscono il fondo a riparto di cui all’articolo 46 dell’ACN, quantificato sulla base di Euro 4,99 per assistito/anno.

(2) Essendo in Provincia di Bolzano le relative percentuali di spesa superiori a quanto previsto dall’articolo 59, lettera B), comma 8 e 9 del vigente ACN, le risorse complessivamente impegnate e i relativi compensi per la medicina in rete, la medicina di gruppo e l’indennità relative al personale di studio continuano ad essere erogate mensilmente secondo le modalità e le percentuali attualmente in godimento, e precisamente:

  1. medicina di gruppo: Euro 7,26/paziente/anno;
  2. medicina in rete: Euro 4,87/paziente/anno;
  3. indennità relativa al personale di studio (orario minimo di 10 ore/settimana/medico): euro 2,60/paziente/anno.

(3) Ai sensi dell’articolo 59, lettera B), comma 10 del vigente ACN, l’indennità per l’infermiere professionale o figura equipollente è temporaneamente non prevista così come sono temporaneamente sospese nuove attività in forma associativa e di collaboratore di studio.

(4) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, lettera B), comma 11 e dall’articolo 26 ter dell’ACN 2005 e dall’articolo 3 dell’ACN 2010, ai medici di assistenza primaria è riconosciuta, con risorse attinte al fondo di cui all’articolo 46 ACN, una indennità di Euro 113,07 mensili a fronte della partecipazione a FSE (fascicolo sanitario elettronico), SIS (sistema informativo sanitario), ePre (e-prescizione). La fruizione di tale indennità è subordinata alla presentazione dell’autocertificazione di partecipazione rilasciata dal medico di assistenza primaria.

(5) Dall’entrata in vigore del presente accordo è istituito il fondo per il governo clinico (articolo 59, lettera B, comma 15 ACN), pari a Euro 3,08 annue per ogni assistito, di cui il 50 per cento è destinato a progetti obiettivo provinciali da identificarsi in accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative della medicina generale, al fine di valorizzare l’assistenza sanitaria di base, di cui il 20 per cento per progetti obiettivo incentivanti l’avvio dell’attività convenzionale dei medici di nuova convenzione.

(6) Il restante 50 per cento è destinato a progetti obiettivo aziendali e delle AFT, da identificarsi in accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative della medicina generale, al fine di sviluppare nuove forme assistenziali territoriali.

(7) Vengono confermati per l’anno 2015 i progetti obiettivo in essere. I fondi per i progetti obiettivo per l’anno 2016 verranno integrati con le risorse non utilizzate nell’anno solare precedente.

 

C - Quota variabile per compensi servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione

 

(1) Vengono mantenuti invariati gli importi previsti ed attualmente erogati per le prestazioni aggiuntive, assistenza domiciliare programmata, assistenza domiciliare integrata di cui all’Allegato A del presente accordo.

(2) I compensi corrisposti al medico per le prestazioni di assistenza programmata di cui al protocollo allegato G) dell’ACN non possono comunque superare il 20 per cento dei compensi mensili.

 

D – Applicazione Articolo 59 ACN - lettera D – comma 2 e 3

 

(1) Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ai sensi dell’articolo 59 - Lettera D, così come modificato dall’articolo 8, comma 1, tabella B dell’ACN 2010, viene riconosciuto ai medici di assistenza primaria un importo di Euro 0,81/paz/anno, fino a 1575 scelte, quantificato per l’anno 2015 in Euro 288.411,00.

(2) Per lo svolgimento dell'attività in zone identificate dalla Provincia come disagiatissime sedi, al medico di medicina generale spetta, fino al raggiungimento di 500 iscritti residenti nel comune dichiarato disagiatissime sede, per un periodo di 2 anni, un’indennità mensile di Euro 611,86. Al raggiungimento del numero di 500 iscritti residenti nei comuni dichiarati disagiatissime sedi tale indennità verrà erogata a tempo indeterminato nella misura del 40 per cento dell’onorario professionale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo. Requisito per ottenere tale indennità è un congruo orario di apertura nel Comune definito disagiatissima sede, cioè un minimo di un ora per ogni 100 assistiti, con almeno due accessi a settimana per i comuni fino a 500 residenti e con almeno tre accessi per i comuni con più di 500 residenti.

(3) L’importo complessivo del compenso accessorio spettante ai sensi dell’articolo 59 lettera D) comma 2 del vigente ACN ai medici di assistenza primaria per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalla Provincia come disagiatissime per l’anno 2015 è stabilito in Euro 57.013,60.

(4) Ai sensi dell’articolo 59, lettera D, comma 3 dell’ACN, ai medici di assistenza primaria, per la rintracciabilità tramite cellulare durante le fasce orarie al di fuori della normale attività ambulatoriale, è riconosciuta una indennità di Euro 50,00/mese. Tale indennità è erogata previa autocertificazione da parte del medico e la comunicazione del numero di cellulare al rispettivo Comprensorio Sanitario che lo renderà disponibile agli iscritti.

(5) I compensi accessori di cui ai commi 3 e 4 non possono comunque eccedere l’importo di cui al comma 1.

(6) Preso atto che per il raggiungimento degli obiettivi di assistenza previsto all’articolo 26 bis comma 6 e 26/ter del vigente ACN in attuazione della legge 8 novembre 2012, n. 189, articolo 1, della legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9 articolo 8, comma 4/sexies e della delibera GP n. 171 del 10.02.2015, e che per ottemperare al dettato dell’articolo 59/bis, comma 4 (Flusso informativo) e dell’articolo 59/ter (Tessera Sanitaria e Ricetta elettronica) del vigente ACN sono necessari specifici requisiti di qualità tra cui, nel rispetto di quanto previsto dal D.lvo 196/2003, appositi software e il collegamento in rete tra gli studi dei medici delle AFT, tra questi e la sede di riferimento distrettuale della AFT e della UCCP e con il SAP (Servizio di Accoglienza Provinciale), ai sensi dell’articolo 59 lettera D, comma 3, ai medici di medicina generale viene riconosciuta una indennità mensile di Euro 150,00 (“valigetta informatica”).

(7) Il godimento di tale indennità decorre dal mese successivo alla comunicazione al Comprensorio Sanitario di riferimento da parte del Referente dell’AFT dell’effettiva entrata a regime dell’AFT da parte di tutti i medici appartenenti all’AFT stessa, alla successiva verifica da parte del Servizio Medicina di Base e con il primo invio telematico delle informazioni di cui all’articolo 59 bis e al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al DPCM 26 marzo 2008 così come definito ai sensi dell’articolo 13 bis, comma 5, previsti dall’articolo 59 del vigente ACN.

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