Pubblicato nel B.U. 3 novembre 1998, n. 46.
(1) All'orario di chiusura stabilito deve cessare qualsiasi prestazione di servizio, sia la somministrazione di cibi e bevande, sia l'intrattenimento musicale e simile. Per lasciare il locale viene concessa ai clienti mezz'ora di tempo.
(2) In occasione di festeggiamenti gli esercizi di ristorazione nonché gli esercizi ricettivi con annesso ristorante possono rimanere in servizio degli ospiti invitati, per la durata, la quale almeno 12 ore in anticipo venne comunicata al sindaco. Il locale d'esercizio però dovrà essere chiuso al pubblico, intervenuto il comune orario di polizia.