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f) Accordo 14 luglio 2015, n. 1)
Accordo Integrativo provinciale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale

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1)
Pubblicato nel supplemento n. 1 al B.U. 31 luglio 2015, n. 30.

Art. 10  (Continuità assistenziale)

(1) La Continuità Assistenziale (CA) nella Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige viene garantita ai sensi e con i criteri di cui al Capo III del vigente ACN.

(2) L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige delega il Comprensorio Sanitario territorialmente competente all’organizzazione del servizio di continuità assistenziale. Il Comprensorio Sanitario, sentito il Comitato Aziendale, sulla base della conformazione orogeografica, dell’estensione e del numero degli assistibili degli ambiti territoriali, identifica le modalità organizzative più consone a garantire il Servizio di continuità assistenziale, scegliendo tra quelle di seguito elencate.

(3) Il servizio di continuità assistenziale viene attivato

  1. dalle ore 08.00 del sabato alle ore 08.00 del lunedì,
  2. dalle ore 20.00 alle ore 08.00 di tutti i giorni feriali e
  3. dalle ore 10.00 del giorno prefestivo infrasettimanale alle ore 08.00 del giorno successivo al festivo.

Resta l’obbligo per i Medici di assistenza primaria di effettuare le visite richieste nella giornata di venerdì.

(4) L’erogazione delle prestazioni da parte dei medici di continuità assistenziale è gratuita in favore dei cittadini iscritti al Servizio sanitario provinciale e a pagamento, con le tariffe delle visite occasionali di cui all’articolo 15, comma 1 del presente accordo.

(5) I medici di continuità assistenziale assicurano nelle giornate di sabato e festive l’erogazione, a fronte dei compensi previsti dall’ ACN, delle prestazioni domiciliari di assistenza integrata, ove richieste dal medico titolare dell’assistenza e subordinatamente all’assolvimento dell’attività istituzionale.

 

A. Continuità assistenziale svolta da medici convenzionati (ACN articolo 62, comma 2, lettera a)

 

Fatto salvo quanto determinato dal Capo III del vigente ACN, si concorda quanto segue:

(1) Rapporto ottimale - Al fine di consentire una programmazione corretta ed efficiente del servizio di continuità assistenziale, sulla base delle proprie caratteristiche orogeografiche, abitative e organizzative, il fabbisogno dei medici convenzionati di continuità assistenziale è determinato secondo un rapporto ottimale medici/abitanti residenti, che per la Provincia di Bolzano è definito di norma dal rapporto di riferimento di 1 medico ogni 5.000 abitanti residenti.

(2) Ai medici di continuità assistenziale convenzionati viene liquidato l’importo di Euro 22,72 per ora di servizio effettivamente svolto e verificato.

(3) E’ fatto obbligo ai medici convenzionati di continuità assistenziale dell’uso del programma informatico di gestione del servizio fornito dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nella gestione delle incombenze previste dall’articolo 67 del vigente ACN. Il mancato utilizzo non giustificato del programma informatico di gestione del servizio, costituisce valido motivo per il deferimento alla collegio arbitrale. A fronte di tale uso, ai medici di continuità assistenziale è riconosciuta una quota aggiuntiva al compenso pari a Euro 4,00 per ora di servizio effettuato.

(4) Ai medici di continuità assistenziale è riconosciuta una quota aggiuntiva al compenso pari a Euro 2,48 a fronte della autogestione nella copertura dei turni.

(5) L'organizzazione dei turni avviene a cura di un medico titolare di convenzione nell’area di riferimento scelto dagli stessi medici di continuità assistenziale tra quelli espletanti il servizio.

(6) II calendario dei turni andrà trasmesso al Servizio Medicina di Base del Comprensorio Sanitario di competenza entro il giorno cinque del mese precedente a cui si riferisce. Eventuali successive modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Medicina di Base.

(7) La trasmissione al Servizio Medicina di Base dell'elenco dei turni fa fede ai fini della garanzia di copertura del servizio di continuità assistenziale in forma attiva e vale quale presa visione ed accettazione dello stesso da parte dei medici di turno nel mese di riferimento.

(8) Ai medici in possesso dell’attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n.752 e successive modifiche ed integrazioni spetta inoltre quale indennità di bilinguismo un importo orario di Euro 2,21. L’importo totale mensile non può comunque superare l’indennità mensile di bilinguismo di cui alla legge 454/80 e successive modifiche ed integrazioni.

(9) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 65 del vigente ACN, qualora, espletate tutte le procedure previste dal vigente ACN per la copertura delle ore di continuità assistenziale dovesse persistere l’impossibilità di reperire medici in possesso dei titoli richiesti per garantire in modo continuativo la copertura degli organici delle sedi e conseguentemente le attività assistenziali richieste dai cittadini, il numero di scelte massimo previsto per il conferimento dell’incarico di medico di continuità assistenziale a 24 ore settimanali a un medico di assistenza primaria è elevato a 1200 e a 600 se pediatra di libera scelta, rispettivamente da 650 o 350. La cessazione dell’incarico per il raggiungimento dei limiti di scelte di cui sopra ha effetto, nei confronti dell’incarico di continuità assistenziale dal sesto mese successivo a quello in cui si determina il superamento del numero di 1200 o 600 assistiti o nel caso in cui venga reperito un candidato idoneo a ricoprire le ore di incarico assegnate secondo la procedura sopra riportata, se il medico uscente accetta prima che siano trascorsi i sei mesi previsti.

(10) Il medico in servizio di continuità assistenziale può eseguire nell’espletamento dell’intervento richiesto anche le prestazioni aggiuntive di cui al Nomenclatore Tariffario dell’Allegato A del presente accordo, finalizzate a garantire una più immediata adeguatezza dell’assistenza e un minore ricorso all’intervento specialistico e/o ospedaliero.

Le prestazioni aggiuntive eseguite verranno onorate al medico di continuità assistenziale con gli importi previsti dal Nomenclatore Tariffario dell’Allegato A del presente accordo, ove correttamente documentate.

(11) L’Azienda Sanitaria organizza turni di reperibilità domiciliare nei seguenti orari:

  1. dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi;
  2. dalle ore 9,00 alle 10,30 dei soli giorni prefestivi;
  3. dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi.

Il medico di continuità assistenziale incaricato ai sensi degli articoli 63 e 70 dell’ACN è tenuto ad effettuare i turni di reperibilità. A fronte di tale reperibilità, il medico di turno è remunerato con Euro 22,72 per ora.

(12) Per turni diurni (08,00 – 20,00) e notturni (20,00 – 08,00) di particolari festività è riconosciuto un importo aggiuntivo forfettario per medico di turno pari a Euro 50,00.

I turni diurni sono i seguenti:

  1. Primo dell’Anno (1 gennaio);
  2. Domenica di Pasqua;
  3. Lunedì dell’Angelo (Pasquetta);
  4. Lunedi’ di Pentecoste;
  5. Ferragosto (15agosto);
  6. Natale (25 dicembre);
  7. Santo Stefano (26 dicembre).

I turni notturni sono i seguenti:

  1. Dalle ore 20,00 del 24 dicembre alle ore 08,00 del 25 dicembre;
  2. Dalle ore 20,00 del 31 dicembre alle ore 08,00 del 1 gennaio.

(13) Il Comprensorio Sanitario di competenza, ai sensi dell’articolo 68 comma 3 del vigente ACN, ove occorra, identifica le sedi nonché il rafforzamento dei turni medesimi.

 

B. Continuità assistenziale svolta da medici di cui alla lettera a) dell’articolo 62 del vigente ACN organizzati in forme associative con i medici di assistenza primaria per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore in ambiti territoriali definiti (ACN articolo 62, comma 2, lettera b).

 

(1) Dove non è in funzione il servizio di continuità assistenziale svolto da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli 62, comma 2, lettera a) Capo III del vigente ACN, la copertura assistenziale per assicurare le realizzazione delle prestazioni assistenziali territoriali non differibili nelle fasce orarie

  1. dalle ore 08.00 del sabato alle ore 08.00 del lunedì,
  2. dalle ore 20.00 alle ore 08.00 di tutti I giorni feriali e
  3. dalle ore 10.00 del giorno prefestivo infrasettimanale alle ore 08.00 del giorno successivo al festivo,

fermo restando l’obbligo per i medici di assistenza primaria di effettuare le visite richieste nella giornata di venerdì e non ancora espletate, è garantita dall’AFT.

(2) L’attività di continuità assistenziale, gratuita in favore dei cittadini iscritti al Servizio sanitario provinciale, verrà svolta dall’AFT.

(3) Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui al Nomenclatore Tariffario dell’Allegato A del presente accordo, verranno notulate dal medico al proprio Comprensorio.

(4) Per la copertura del turno di continuità assistenziale sotto forma di disponibilità domiciliare, verrà riconosciuto al medico l’importo di Euro 22,72 per ora di servizio svolto.

(5) L’organizzazione trimestrale dei turni del servizio di continuità assistenziale, sulla base di quanto stabilito dal Comprensorio sanitario, è fatto dai medici dell’AFT e da questi comunicato entro il giorno cinque del mese precedente all’inizio del turno al Comprensorio Sanitario di riferimento, che provvederà a informare gli organi di stampa.

 

C. Continuità assistenziale a cittadini non iscritti al Servizio sanitario provinciale

 

(1) I Comprensori Sanitari, sentito il parere del comitato aziendale, possono identificare località a forte flusso turistico dove attivare il servizio di continuità assistenziale a favore di cittadini non iscritti al Servizio sanitario provinciale. Le prestazioni di cui al presente articolo sono retribuite dal cittadino non residente sulla base del disposto di cui all’articolo 15, comma 1 del presente accordo e vengono incassati direttamente dai medici di continuità assistenziale.

(2) Dove non è in funzione il servizio di cui al comma precedente, le prestazioni a cittadini non iscritti al Servizio sanitario provinciale sono effettuate dai medici di assistenza primaria e liquidate direttamente dall’assistito al medico che eroga la prestazione con le tariffe di cui all’articolo 15, comma 1 del presente accordo.

(3) Al medico di continuità assistenziale e a quello di assistenza primaria che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, sono attribuiti i compensi di cui all’articolo 15, comma 1 del presente contratto. In tal caso il medico notula alla Azienda sanitaria le anzidette prestazioni secondo le direttive impartite dall’Azienda stessa. L’omessa, l’erronea o la incompleta compilazione della comunicazione all’Azienda da parte del medico, comporta il mancato pagamento delle prestazioni erogate.

(4) Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui al Nomenclatore Tariffario dell’Allegato A del presente accordo, verranno notulate dal medico al proprio Comprensorio.

(5) Prestazioni erogate a cittadini non UE sono da intendersi in regime libero-professionale.

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ActionAction24/12/1979 - Legge provinciale 24 dicembre 1979, n. 19
ActionAction29/03/1979 - Legge provinciale 29 marzo 1979, n. 2
ActionAction24/12/1979 - Legge provinciale 24 dicembre 1979, n. 20
ActionAction27/12/1979 - Legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21
ActionAction27/12/1979 - Legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22
ActionAction30/04/1979 - Legge provinciale 30 aprile 1979, n. 3
ActionAction11/04/1979 - Legge provinciale 11 aprile 1979, n. 4
ActionAction12/06/1979 - Legge provinciale 12 giugno 1979, n. 5
ActionAction29/06/1979 - Legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6
ActionAction29/06/1979 - Legge provinciale 29 giugno 1979, n. 7
ActionAction09/08/1979 - Legge provinciale 9 agosto 1979, n. 8
ActionAction16/08/1979 - LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1979, n. 9
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