(1) Al fine di favorire l’inserimento mirato in posti di lavoro dell’Amministrazione provinciale di persone con disabilità nonché di altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, viene istituito un apposito contingente distinto di 40 posti. La riserva di posti è ricostituita a seguito delle avvenute assunzioni, fino al completamento della quota riservata per legge alle categorie protette.
(2) A tal fine l’accesso all’impiego è consentito anche in deroga ai requisiti professionali previsti dai singoli profili professionali. Il trattamento giuridico ed economico tiene conto della qualificazione professionale acquisita ed è determinato sulla base di criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto.
(3) Gli enti di cui all’articolo 1 provvedono all’attuazione del presente articolo mediante apposito contingente, da stabilirsi dalla Giunta provinciale.