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In vigore al: 27/05/2016

Delibera N. 4007 del 04.11.2002
Settori servizi, turismo, commercio, artigianato:Criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia";Revoca delle proprie deliberazioni n. 2546 del 30.07.2001 e n. 4607 del 17.12.2001

Allegato

Settore artigianato: criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4: “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia.”

 

CAPITOLO I

PARTE GENERALE

 

1. Obiettivi generali

La Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, di seguito denominata Provincia, promuove lo sviluppo del settore economico dell’artigianato ed in particolare del plusvalore e della competitività dello stesso, nel rispetto delle normative dell’Unione Europea e delle esigenze dell’ecologia e della protezione dell’ambiente, degli equilibri occupazionali, del diritto del lavoro, dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.

 

2.Riferimenti alla legislazione europea

L’applicazione dei presenti criteri fa riferimento alle regole dell’Unione Europea, di seguito denominata UE, in particolare alle norme, ai regolamenti e alle direttive comunitarie recepite nel nostro ordinamento.

Si fa esplicito riferimento a tali regole per quanto riguarda:

2.1 i parametri per l’individuazione della categoria di piccola e media impresa;

2.2  definizione delle iniziative agevolabili;

2.3 definizione delle iniziative ammesse ad agevolazione espresse in “equivalente di sovvenzione lorda” (ESL);

2.4 definizione dei territori ai fini agevolativi;

2.5 disciplina degli aiuti ”de minimis”.

 

3. Beneficiari

Salvo eventuali disposizioni particolari contenute nei capitoli di agevolazione dei presenti criteri di applicazione, beneficiarie delle misure di sostegno sono tutte le microimprese nonchè le piccole e medie imprese che risultano iscritte come imprese individuali, società, consorzi o comunioni d’interesse nel registro delle imprese quali imprese artigiane di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, e che hanno la sede legale e un’unità produttiva nella Provincia di Bolzano.

Beneficiarie delle misure di sostegno di cui ai capitoli IV e V dei presenti criteri sono inoltre anche gli enti locali, le associazioni di categoria ed i gruppi di mestiere.

Inoltre possono beneficiare delle agevolazioni anche le cooperazioni di fatto senza forma giuridica, tra almeno 3 imprese, qualora la maggioranza delle cooperanti sia iscritta quale impresa artigiana.

3.1 Come microimprese, sono considerate quelle fino a nove addetti e che non svolgono attività tali che permettono l’instaurarsi di rapporti commerciali con altri stati membri.

3.2 Quale cooperazione di fatto si intende la collaborazione di fatto senza forma giuridica tra almeno 3 imprese al fine di raggiungere uno scopo economico comune.

3.3 Le domande d’agevolazione possono essere presentate anche da persone, società, consorzi o comunioni d’interesse e cooperazioni di fatto di cui al punto 3.2, che non risultano ancora iscritte quali imprese artigiane, ma che intendono però esercitare un’attività artigiana. In tal caso le agevolazioni possono essere liquidate solamente qualora il richiedente risulta iscritto nel registro delle imprese artigiane, e precisamente per quell’attività alla quale si riferisce il programma d’investimento.

3.4 Nel caso in cui il richiedente svolge l’attività artigiana in forma di attività secondaria, l’agevolazione può essere concessa solamente, se l’attività prevalente viene svolta in un’azienda zootecnica di montagna e se vengono raggiunti almeno 30 punti di difficoltà in base alla scheda dei masi, tenuta presso l’assessorato all’agricoltura.

3.5 Le agevolazioni hanno per oggetto investimenti ed attività localizzati esclusivamente nel territorio della Provincia di Bolzano.

3.6 Le agevolazioni possono essere concesse solo alle imprese che rispettano i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali nonchè le vigenti normative in materia di tutela dell’ambiente nonchè di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro.

3.7 Sono escluse dall’agevolazione le imprese appartenenti ai settori sensibili come definiti dall’UE.

3.8 In caso do cooperazioni di fatto tra aziende oltreconfine, possono bene-ficiare dell’agevolazione solamente quelle imprese che hanno sede legale in Provincia di Bolzano.

 

4. Tipologia di aiuto

Salvo eventuali disposizioni particolari contenute nei capitoli di agevolazione dei presenti criteri di applicazione, la concessione delle agevolazioni sulle spese ammesse può assumere le forme indicate di seguito:

4.1 contributo in conto capitale;

4.2 mutuo agevolato concesso tramite il fondo di rotazione nella misura stabilita nei singoli capitoli dei presenti criteri;

4.3 finanziamento leasing agevolato tramite il fondo di rotazione sui costi netti di acquisto del bene di investimento.

4.4 La forma di aiuto di cui ai punti 4.2 e punto 4.3  è ammessa solo per somme di investimento che eccedono i limiti indicati nei singoli Capitoli.

4.5 Nel caso venga applicata la tipologia di aiuto di cui ai punti 4.2 e 4.3 la ripartizione fra i fondi tra Provincia ed istituto di credito risp. societá di leasing viene calcolata in modo da garantire all’impresa la corresponsione della equivalente sovvenzione lorda (ESL) spettante.

 

5. Presentazione delle domande

5.1 Ai sensi dell’articolo 21 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le domande devono essere presentate all’ufficio artigianato entro sei mesi dalla dichiarazione di inizio lavori risp. dopo l’emissione del primo documento di spesa; possono però essere inoltrate anche prima della realizzazione delle iniziative.

5.2 I progetti d’investimento concernenti le costruzioni non possono essere ripartiti in più domande di contributo; per uno stesso progetto di costruzione può essere quindi presentata una sola domanda.

5.3 Per lo stesso progetto non può essere presentata domanda di contributo presso altro ente pubblico.

5.4 Le domande di agevolazione devono essere presentate all’Ufficio Artigianato su appositi moduli, provvisti di marca da bollo.

Alle domande di agevolazione vanno allegati in particolare e se necessario i seguenti documenti:

preventivi di spesa e/o fatture in originale, regolarmente pagate e quietanzate;

contratti definitivi o preliminari di compravendita oppure contratti di leasing in originale o copia autenticata;

conto finale del progettista, in alternativa alle fatture, in caso di lavori in costruzioni;

copia della piantina catastale oppure autodichiarazione ca. la destinazione d’uso e la grandezza dell’immobile da acquistare o acquistato;

progetto di costruzione approvato, con relazione tecnica e concessione edilizia;

denuncia di inizio lavori oppure autodichiarazione che all’atto della presentazione della domanda l’effettuazione dell’investimento non è ancora stata iniziata;

autodichiarazione sulla regolare effettuazione dell’investimento;

autodichiarazione circa l’appartenenza alla classe dimensionale in base ai parametri dell’UE;

dichiarazione di intenti contrattuale al fine del comune utilizzo dell’investimento agevolato, effettuato nell’ambito della cooperazione di fatto, con indicazione delle imprese interessate;

dichiarazione di intenti contrattuale, in caso di cooperazione di fatto con indicazione delle imprese interessate, degli scopi, della durata e dei contenuti della cooperazione;

eventuale altra documentazione richiesta dall’ufficio.

Le domande incomplete e non completate entro i termini fissati vengono archiviate d’ufficio.

 

6. Istruttoria delle domande ed approvazione dei contributi

6.1 Le domande vengono evase nel medesimo ordine in cui sono pervenute all’ufficio e distintamente secondo le iniziative di cui ai relativi capitali dei presenti criteri; le domande di aziende di nuova costituzione nonchè di aziende con sede in zone a struttura debole di cui al capitolo I, punto 12.1 di questi criteri, cosí come quelle delle cooperazioni possono essere evase con priorità.

6.2 Nel caso di progetti di costruzione che, oltre alla costruzione di strutture aziendali, comprendono anche la costruzione di appartamenti di servizio nonchè per tutti i progetti di costruzione, per i quali l’ufficio lo ritiene opportuno, puó essere richiesto un parere alla ripartizione 11 - edilizia e servizio tecnico circa il calcolo dei costi. Tale parere deve essere stilato e presentato entro 60 giorni.

6.3 Per poter verificare l’ammissibilità di progetti ecologici, energetici o di protezione sul lavoro, l’ufficio può sottoporre i relativi progetti all’esame della ripartizione 29 - agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro - rispettivamente della ripartizione 30 - acque pubbliche e opere idrauliche -, le quali devono presentare i loro pareri entro 60 giorni.

6.4 La spesa ammessa dev’essere arrotondata ai 500,00 Euro inferiori

 

7. Liquidazione delle agevolazioni

7.1 La liquidazione delle agevolazioni avviene dopo l’emanazione del provvedimento di approvazione nonchè dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. I beni per i quali viene concessa un’agevolazione devono inoltre essere iscritti nel libro dei cespiti dell’azienda.

7.2 Le agevolazioni vengono liquidate sulla base dell’ammontare degli investimenti definitivamente effettuati e documentati. Qualora questi ultimi non raggiungono almeno il 70% della spesa ammessa a contributo, le agevolazioni potranno comunque essere liquidate, ma il beneficiario non potrà presentare ulteriori domande di agevolazione a valere sul relativo capo della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, per un periodo di quattro anni. Tale termine di esclusione vale anche qualora non venga richiesta la liquidazione del contributo concesso entro i termini previsti.

7.3 La regolare esecuzione di lavori o acquisti, ammessi alle agevolazioni, sarà accertata da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, e precisamente:

nel caso di acquisto o di leasing di edifici o locali aziendali nonchè di lavori di costruzione di importo fino a 500.000,00 Euro sulla base del contratto di acquisto rispettivamente di leasing giuridicamente vincolante e della dichiarazione del richiedente l’agevolazione relativa alla regolare effettuazione dell’investimento;

nel caso di acquisto o di leasing di edifici o locali aziendali nonchè di lavori di costruzione di importo oltre 500.000,00 Euro: sulla base del contratto di acquisto risp. di leasing giuridicamente vincolante o delle fatture e della dichiarazione asseverata del direttore dei lavori sulla regolare effettuazione dell’investimento nonchè della dichiarazione del richiedente l’agevolazione di cui al precedente punto di questo comma;

nel caso di acquisto o di leasing di macchinari, attrezzature, impianti tecnici, arredamento: sulla base del contratto di acquisto rispettivamente di leasing giuridicamente vincolante o delle fatture nonchè della dichiarazione del richiedente l’agevolazione relativa alla regolare effettuazione dell’investimento.

L’accertamento della regolare esecuzione dei lavori può essere effettuata dal direttore lavori che si baserá a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato.

Le fatture possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da ulteriore documentazione, firmata da chi le rilascia, da cui risultino le singole voci ed i relativi prezzi concorrenti alla formazione della somma totale.

In caso di domande presentate prima della realizzazione dell’iniziativa è consentito derogare dalla stessa inizialmente ammessa a contributo a condizione che prima dell’effettuazione della modifica venga presentata all’Ufficio apposita istanza con valide motivazioni. Sono ammesse al massimo due modifiche.

7.4 Nel caso che l’esercizio venga – nel periodo intercorso dalla presentazione della domanda alla provincia per la concessione di un sussidio e la liquidazione del contributo – trasferito mortis causa o per atto tra vivi, il sussidio viene liquidato ai subentranti, purchè presentino la dichiarazione d’impegno di cui al capitolo I, paragrafo 8.1 o 8.2.

 

8. Impegni

All’atto della domanda il richiedente deve dichiarare che i beni di investimento agevolati non verranno alienati, affittati o ceduti in comodato né che verranno utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla legge e ai presenti criteri per il seguente periodo:

8.1 nel caso di acquisto di beni mobili come macchinari, impianti tecnici, attrezzature e arredamenti nonché nel caso di lavori in costruzioni e piazzali aziendali, non soggetti al rilascio di concessione edilizia, per almeno quattro anni a partire dalla data di emissione dell’ultimo documento di spesa risp. per almeno tre anni nel caso di acquisto di hard- e software;

8.2 nel caso di acquisto di locali o di edifici aziendali nonché nel caso di lavori in costruzioni e piazzali aziendali, soggetti al rilascio di concessione edilizia, per almeno dieci anni a partire dalla data di emissione dell’ultimo documento di spesa o dal rilascio della licenza d’uso.

Dal divieto di affitto e cessione in comodato sono esclusi quegli investimenti che vengono utilizzati in comune da cooperazioni di fatto.

 

9. Revoca delle agevolazioni

9.1 Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’agevolazione viene revocata nel caso di inosservanza delle disposizioni previste nei presenti criteri.

L’agevolazione viene revocata anche qualora l’azienda beneficiaria dovesse cessare la sua attività artigiana prima della scadenza dei termini indicati nel precedente punto 8.

9.2 La restituzione delle agevolazioni avviene in proporzione alla durata residua dei termini indicati nel precedente punto 8 e maggiorata degli interessi legali maturati. In caso di inadempienza del termine di pagamento fissato si ricorre alla riscossione coattiva.

9.3 Si può prescindere dall’obbligo di restituzione qualora il beneficiario possa dimostrare di non aver trasgredito intenzionalmente le disposizioni previste nel precedente punto 8 e senza proposito di speculazione o di profitto (p.es: grave malattia o infortunio, che vietano la continuazione dell’attività).

Non si procede altresì alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi, purchè gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati nello svolgimento dell’attività aziendale:

trasformazione dell’impresa artigiana in impresa industriale, commerciale o di servizio;

cessione dell’intera azienda a parenti o affini entro il III° grado di parentela;

in caso di operazioni ”sale and lease back”.

 

10. Controlli

Al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti e delle iniziative ammesse ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% delle iniziative agevolate.

All’individuazione dei casi provvede un gruppo di lavoro interno al dipartimento, secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutti i contributi liquidati nell’anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario del contributo. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l’Ufficio competente ritiene dubbi.

Nell’ambito del controllo viene verificata l’effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all’agevolazione, la destinazione dei locali incentivati, la presenza delle attrezzature e degli arredamenti finanziati nonchè la regolare contabilizzazione dei beni e delle prestazioni prese in considerazione.

Laddove necessario l’Ufficio competente può avvalersi degli Uffici di altre Ripartizioni dell’Amministrazione Provinciale.

I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.

I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell’Ufficio la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza die presupposti per la concessione dell’agevolazione.

 

11. Pareri

L’ufficio potrà avvalersi di pareri tecnici espressi da esperti esterni o interni agli uffici provinciali competenti per la valutazione dei progetti presentati dalle imprese.

 

12. Diversi

 

12.1 Zone a struttura debole

Come tali sono considerati i seguenti comuni:

Anterivo

Brennero

Campo di Trens

Casies

Curon Venosta

Fortezza

Glorenza

La Valle

Lasa

Lauregno

Luson

Malles

Martello

Meltina

Moso in Passiria

Prato allo Stelvio

Predoi

Proves

Racines

Rasun-Anterselva (ad eccezione del capoluogo)

San Candido (ad eccezione del capoluogo)

San Genesio (ad eccezione del capoluogo)

S. Leonardo in Passiria (ad eccezione del capoluogo)

S. Martino in Badia

S. Martino in Passiria (ad eccezione del capoluogo)

S. Pancrazio

Sarentino (ad eccezione del capoluogo)

Selva dei Molini

Senale - San Felice

Sluderno

Stelvio (ad eccezione di Solda)

Trodena

Tubre

Ultimo

Val di Vizze (ad eccezione di Prati)

Valle Aurina (ad eccezione di Cadipietra, S. Giovanni e Luttago)

Vandoies (ad eccezione del capoluogo)

Verano

 

12.2 Nuove fondazioni di aziende

Sono considerate fondazioni di aziende quelle che al momento della presentazione della domanda non sono ancora iscritte nel registro delle imprese artigiane nonchè quelle la cui prima attività in proprio, anche in altre province o stati, sia iniziata nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda e il cui capitale non é partecipato per oltre il 25% da imprese giá costituite da oltre 24 mesi.

Hanno diritto ai benefici solamente coloro che al momento della presentazione della domanda non abbiano superato il quarantesimo anno di etá. Nel caso di societá devono corrispondere a tale requisito tutti i soci.

Il richiedente, rispettivamente, nel caso di societá, la maggioranza dei soci, deve inoltre essere in possesso di un idoneo diploma di qualifica rilasciato nell’ambito del sistema della formazione professionale. Nel caso di societá in accomandita semplice la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci accomandatari.

Il subentro in un’azienda già esistente non è considerato come nuova fondazione d’azienda;

in caso di cessione di un’attività e della seguente fondazione di una nuova azienda da parte della stessa persona, in caso di variazioni aziendali (p.es. uscita di un socio da una società e contemporaneamente fondazione di una ditta individuale, modifica di una ditta individuale in una società ecc.) il richiedente può essere considerato come nuovo fondatore d’azienda, purchè la relativa domanda di agevolazione venga presentata entro 24 mesi a partire dalla data della fondazione della sua prima azienda;

lo svolgimento della prima attività artigiana nella forma di attività secondaria non viene considerato come nuova fondazione d’azienda.

 

12.3 ”Maggiorazione per qualificazione professionale”

Tutte le persone iscritte nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati possono vantare una particolare qualificazione professionale. Per poter beneficiare della maggiorazione prevista, nel caso di società a nome collettivo (snc) nonchè di società a responsabilità limitata (srl), la maggioranza dei soci deve essere in possesso dei sopraccitati presupposti; nel caso di società in accomandita semplice (sas), invece, la maggioranza dei soci accomandatari.

L’attivitá iscritta alla sezione I del ruolo degli artigiani qualificati deve essere svolta effettivamente dall’impresa. Gli investimenti per i quali é richiesto il contributo devono riferirsi a tale attivitá.

 

12.4 Leasing, operazioni finanziarie, imposte

Può essere agevolato anche l’acquisto a mezzo di contratto di leasing; il contributo deve essere restituito aumentato degli interessi legali, qualora alla scadenza del contratto di leasing il bene non venga riscattato o se il contratto di leasing venga ceduto dall’impresa a terzi. La restituzione avviene in proporzione alla durata residua dei termini indicati nel capitolo I, punto 8.

Le spese riguardanti I.V.A., spese di registro o altre imposte non sono ammesse ad agevolazione. Non sono inoltre ammesse ad agevolazione operazioni finanziarie e di ”lease back”, come ad esempio cessioni di quote. Sono ammesse le operazioni di ”lease back” tecnico che servono a finanziare la realizzazione, l’ampliamento o la modernizzazione di costruzioni aziendali, eseguite dal richiedente, oppure l’acquisto degli stessi attraverso asta pubblica, procedura fallimentare o concordato stragiudiziale.

 

12.5 Lavori in economia

Investimenti effettuati in forma di lavori in economia sono ammessi ad agevolazione solo nel caso in cui gli investimenti vengono effettuati nell’ambito della propria attività aziendale e/o affine. I lavori devono essere preventivati dettagliatamente e comprovati da stato finale.

 

12.6 Attività miste

Sono ammesse a contributo anche le spese relative ad investimenti inerenti all’attività commerciale, di servizio, rispettivamente all’attività degli esercizi pubblici, qualora non prevalenti in termini monetari rispetto all’investimento globale; in caso contrario la domanda va indirizzata all’ufficio competente.

Nel caso di cooperazioni di fatto di cui al punto 3.2 sono ammesse al contributo tutte le imprese, presupposto che la maggioranza delle imprese interessate sia iscritta all’artigianato. Altrimenti la domanda di agevolazione va indirizzata a quell’ufficio, di cui alla maggioranza delle imprese.

 

12.7 Trasferimento di beni immobili traparenti ed affini

Non sono ammessi gli acquisti di beni immobili fra parenti ed affini entro il terzo grado incluso, fra una società ed i suoi soci o fra società qualora vi facciano parte gli stessi soci. In caso di trasferimento di beni immobili fra società delle quali solo alcune persone sono soci in entrambe, può essere ammessa la parte che corrisponde alla quota societaria della persona non facente parte della società. I suddetti trasferimenti non sono ammessi anche se avvengono mediante finanziamento leasing.

 

12.8 Progetti

Per progetti limitati nel tempo e di particolare importanza per l’artigianato (p.es. progetti comuni d’investimento da parte di più imprese artigiane, costruzioni comuni, investimenti per l’adeguamento alle norme UE, investimenti per l’incremento dell’esportazione) puó essere concessa un’agevolazione massima cosí come prevista nell’allegato A) e sotto i limiti minimi di cui al capitolo II, punto 3 dei presenti criteri.

 

12.9 Programmi d’incentivazioni particolari dell  UE

Nel caso di programmi d’incentivazione particolari della UE come ad es. LEADER e INTERREG, investimenti per progetti comuni possono essere agevolati con un tasso massimo dell’80%, alla condizione che non si tratta di agevolazione a favore di singole aziende.

 

12.11 Validità

I presenti criteri trovano applicazione per le domande presentate a partire dal giorno successivo la loro approvazione da parte della giunta provinciale; fanno eccezione le disposizioni relative all’ammissibilità dei finanziamenti leasing agevolati tramite il fondo di rotazione nonchè quelle di cui ai punti 9.2, 9.3 e 12.4, che saranno applicate anche alle domande presentate prima di questa data.

 
 
CAPITOLO II

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DI INVESTIMENTI AZIENDALI (Capo II, L.P. n. 4 del 13 febbraio 1997)

 

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni  provinciali

 

1. Domande ammissibili

È ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione all’anno. Inoltre é ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione all’anno per l’acquisto di beni nell’ambito di cooperazioni di fatto.

Le domande di contributo per l’acquisto attraverso asta pubblica, procedura fallimentare o concordato stragiudiziale di beni immobili, nonché di beni mobili con prezzo unitario minimo di 250.000,00 Euro  possono essere presentate entro 6 mesi dopo l’avvenuto acquisto ed in eccedenza al numero di domande inoltrabili in 1 anno.

 

2. Investimenti ammissibili e non ammissibili

2.1Macchinari, attrezzature ed arredamento:

Sono ammessi ad agevolazione i seguenti investimenti nuovi di fabbrica,:

macchinari ed attrezzature;

computer e programmi;

arredamento.

Non sono ammessi ad agevolazione i seguenti investimenti:

beni usati;

materiali di consumo ed attrezzatura minuta;

interventi di manutenzione ordinaria;

macchine d’ufficio, telefoni cellulari;

arredamento per ufficio e per sale sedute;

beni d’arte o antichi.

Per le imprese fino a due persone i beni con un prezzo unitario inferiore a 1.000,00 Euro  come pure i singoli pezzi accessori con prezzo unitario inferiore a 1.000,00 Euro non sono ammessi ad agevolazione, a eccezione di quelli che formano un sistema funzionale.

Per le imprese con dimensioni superiori a due addetti i beni con un prezzo unitario inferiore a 2.000,00 Euro come pure i singoli pezzi accessori con prezzo unitario inferiore a 2.000,00 Euro non sono ammessi ad agevolazione, a eccezione di quelli che formano un sistema funzionale.

Nel caso di nuove fondazioni di aziende sono ammessi all’agevolazione gli investimenti minori fino ad un importo complessivo di 10.000,00 Euro, anche se i prezzi unitari sono inferiori a 1.000,00 Euro  risp. 2.000,00 Euro.

2.2Impianti tecnici

Sono ammessi gli impianti tecnici inclusi gli impianti di riscaldamento e sanitari, di condizionamento, elettrici e di illuminazione, ecologici e antincendio. Il rinnovo o l’installazione di impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo nell’area servita da impianti di teleriscaldamento, già esistenti o in programmazione e a tal fine delimitata dalla Provincia Autonoma di Bolzano in base alla proposta del Comune interessato, sono esclusi da qualsiasi agevolazione. Questa norma non riguarda gli impianti per la produzione di calore a livelli di temperatura non forniti dalla centrale di teleriscaldamento.

Sono inoltre ammessi anche gli interventi di lavori straordinari.

Non sono ammessi ad agevolazione gli interventi di manutenzione ordinaria.

2.3Investimenti in immobili

Sono ammesse ad agevolazione l’acquisto e la costruzione - anche in economia -, la ristrutturazione e l’ampliamento di edifici o locali a pertinenze aziendali nonché lavori di sistemazione dell’area aziendale non coperta.

Sono inoltre ammessi ad agevolazione gli interventi straordinari di manutenzione su edifici aziendali.

Sono ammesse le spese tecniche ed i costi di progettazione per gli investimenti edilizi nella misura massima del 5%.

Sono ammesse ad agevolazione le costruzioni di servizi sociali, quali mense aziendali o di locali di ristoro e di riunione per le maestranze, compresi i relativi arredamenti.

Non sono ammessi ad agevolazione l’acquisto o la costruzione di appartamenti aziendali, né l’acquisto di terreni senza edificio aziendale.

Non sono ammessi ad agevolazione interventi di  manutenzione ordinaria su fabbricati come pure spese accessorie quali spese per rinverdimento o giardinaggio, spese per l’abbellimento delle facciate dell’edificio, per insegne luminose, per tende parasole o addobbi urbanistici vari.

Le spese per la costruzione o l’acquisto di autorimesse possono essere ammesse all’agevolazione solo nell’ambito della costruzione o ristrutturazione o dell’acquisto di un intero edificio aziendale, alla condizione che il richiedente sia in possesso di un veicolo aziendale adibito al trasporto di cose. L’acquisto o la costruzione di sole autorimesse, invece, non può essere agevolato.

Maggiori costi nella costruzione sono agevolabili qualora si tratti di costi non prevedibili e non attribuibili ad aumento dei prezzi o a pianificazione errata (p.es.: oneri per la rimozione di ostacoli che si possono incontrare nei lavori di scavo, quali masse rocciose o falde acquifere). La misura dei maggiori costi dev’essere almeno pari al 10% dei costi originariamente preventivati. A questo scopo dev’essere presentata relativa domanda prima dell’ultimazione dell’investimento complessivo.

2.4Mezzi di trasporto

Sono ammessi ad agevolazione i seguenti investimenti nuovi di fabbrica:

allestimenti di autocarri e rimorchi;

autogru, autobetoniere e autopompe;

mezzi speciali per la raccolta rifiuti, pulizia e spurgo di cisterne e pozzi , rimozione automezzi;

non sono ammessi ad agevolazione autoveicoli fuoristrada, anche se immatricolati c ome autocarri.

L’importo minimo dell’investimento singolo ammissibile ad agevolazione deve essere di 10.000,00 €.

2.5Spese di trasporto e di montaggio

Le spese di trasporto, di impianto e di montaggio, direttamente connesse con i beni di investimento, sono ammesse ad agevolazione.

 

3. Limite degli investimenti

Per poter accedere all’agevolazione gli importi degli investimenti ammissibili ai sensi di questi criteri devono rientrare nei seguenti limiti (limiti di investimento rettificati).

3.1Imprese fino a due addetti:

Sono quelle con un numero di addetti fino a due persone e che non svolgono attività tali che permettono l’instaurarsi di rapporti commerciali con altri stati membri; nell’accertamento del numero degli addetti non si tiene conto del numero degli apprendisti:

3.1.1Contributi in conto capitale:

Limite minimo:      8.000,00 Euro;

Limite massimo: 400.000,00 Euro;

3.1.2Fondo di rotazione:

Limite minimo: 400.000,00 Euro;

3.1.3Limite massimo nel triennio: 1.000.000,00 Euro;

3.2Piccole imprese fino a 29 addetti:

Sono quelle che rientrano nella definizione UE, ad eccezione delle microimprese di cui al precedente punto 3.1:

3.2.1Contributi in conto capitale:

Limite minimo: 15.000,00 Euro;

Limite massimo: 750.000,00 Euro;

3.2.2Fondo di rotazione:

Limite minimo: 750.000,00 Euro;

3.2.3Limite massimo nel triennio: 2.000.000,00 Euro;

3.3Piccole imprese da 30 a 49 addetti:

Sono quelle che rientrano nella definizione UE:

3.3.1Contributi in conto capitale:

Limite minimo: 22.000,00 Euro;

Limite massimo: 1.500.000,00 Euro;

3.3.2Fondo di rotazione:

Limite minimo: 1.500.000,00 Euro;

3.3.3Limite massimo nel triennio: 4.500.000,00 Euro;

3.4Medie imprese:

3.4.1 Contributi in conto capitale:

wLimite minimo: 38.000,00 Euro;

wLimite massimo: 2.000.000,00 Euro;

3.4.2 Fondo di rotazione:

wLimite minimo: 2.000.000,00 Euro;

3.4.3 Limite massimo nel triennio:

5.500.000,00 Euro.

 

4. Misura dell’agevolazione

4.1 La misura dell’agevolazione viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella “A”.

4.2 Per i mutui e i finanziamenti leasing agevolati tramite il fondo di rotazione l’ESL non può comunque superare il 20%.

La quota massima di partecipazione a carico della Provincia non può superare il 50% del mutuo

La durata complessiva della quota provinciale al mutuo è di 10 anni per i beni immobili e di 6 anni per i beni mobili, compreso un periodo di preammortamento di 1 anno.

La durata complessiva della quota provinciale al finanziamento leasing corrisponde alla durata del contratto leasing,

La Giunta provinciale puó prorogare, su domanda motivata del richiedente e preventivo assente dell’istituto bancario mutuante risp. della societá di leasing, il periodo di preammortamento di un ulteriore anno, dietro corrispondente riduzione del periodo di ammortamento.

Nel caso di investimenti sia immobiliari che per acquisto di arredamento e attrezzature si applica la durata del mutuo prevista per l’investimento prevalente.

4.3 La quota di partecipazione della Provincia al mutuo, risp. al finanziamento leasing, concessa al beneficiario viene determinata al momento della deliberazione, mentre al momento della liquidazione viene controllata la conformitá della stessa alla normativa europea. In nessun caso la partecipazione della Provincia potrá essere superiore a quella determinata con deliberazione della Giunta Provinciale. La procedura di calcolo è quella stabilita dalla UE.

4.4 La quota di agevolazione eventualmente eccedente i limiti previsti per le PMI viene computata come agevolazione aggiuntiva a carico della quota “de minimis”. Non sono soggette a tale limitazione le microimprese secondo la definizione di cui al capitolo I, punto 3.1.

4.5 Nel caso in cui il richiedente svolga l’attività artigiana in forma di attività secondaria (vedasi capitolo I, punto 3.3), la misura massima dell’agevolazione è del 10%, senza maggiorazioni. Le medie imprese, in questo caso, sono escluse dalle agevolazioni.

 

TAB. A: Investimenti aziendali

INVESTIMENTI AMMESSI:

Macchinari, attrezzature, arredamento, impianti tecnici, mezzi di trasporto, spese di trasporto e di montaggio, immobili, lavori in economia.


 

Tipo d’impresa

Tasso di agevola-zione base

fino al


 

Maggiorazioni

Tasso di agevola-zione massimo

Limite di investimento oltre il quale è obbligatorio il mutuo

Limite di investimento massimo per il triennio


Piccole imprese fino a 29 addetti


 

13%

in regime “de minimis”, ad eccezione delle microimprese secondo la definizione di cui al capitolo I, punto 3.1 e delle imprese fino a due addetti con attivitá tradizionali di cui alla nota 3)

+ 3% per imprese fino a due addetti secondo la definizione di cui al capitolo II, punto 3.1

+ 5% per il possesso del diploma di maestro artigiano risp. l’iscrizione nella I sezione del ruolo degli artigiani qualificati

+ 3% per nuova fondazione d’impresa

+ 3% per la sede dell’impresa in zona a struttura debole

+ 5% per cooperative artigiane, consorzi, comunioni d’interesse o altre cooperazioni in forma di persone giuridiche o di fatto

+3%per costruzioni in comune o in condominio di almeno 3 imprese. Il requisito è dimostrato da assegnazione a piú imprese della singola p.f., o da un unico progetto e relativa concessione edilizia, o da costituzione di consorzio o condominio per la realizzazione dell’immobile

23% (2)

 
 
 

Impr. 2 add.: 40% (3)

(1)

750.000,00 Euro

(2)

 
 

Impr. 2 add.: 400.000,00 Euro

(1)

2.000.000,00 Euro

(2)

 
 

Impr. 2 add.: 1.000.000,00 Euro

(1)


Piccole imprese da 30 fino a 49 addetti


 

13%

in regime “de minimis”

+ 5% per il possesso del diploma di maestro artigiano risp. l’iscrizione nella I sezione del ruolo degli artigiani qualificati

+ 3% per nuova fondazione d’impresa

+ 3% per la sede dell’impresa in zona a struttura debole

+ 5% per cooperative artigiane, consorzi, comunioni d’interesse o altre cooperazioni in forma di persone giuridiche o di fatto

+3%per costruzioni in comune o in condominio di almeno 3 imprese. Il requisito è dimostrato da assegnazione a piú imprese della singola p.f., o da un unico progetto e relativa concessione edilizia, o da costituzione di consorzio o condominio per la realizzazione dell’immobile


 

23%


 

1.500.000,00 Euro


 

4.500.000,00 Euro


Medie imprese


 

7,5%

in regime “de minimis”;

+ 5% per il possesso del diploma di maestro artigiano risp. l’iscrizione nella I sezione del ruolo degli artigiani qualificati

+ 3% per nuova fondazione d’impresa

+ 3% per la sede dell’impresa in zona a struttura debole

+ 5% per cooperative artigiane, consorzi, comunioni d’interesse o altre cooperazioni in forma di persone giuridiche o di fatto

+3%per costruzioni in comune o in condominio di almeno 3 imprese. Il requisito è dimostrato da assegnazione a piú imprese della singola p.f., o da un unico progetto e relativa concessione edilizia, o da costituzione di consorzio o condominio per la realizzazione dell’immobile


 

22,5%


 

2.000.000,00 Euro


 

5.500.000,00 Euro

(1) In caso di imprese fino a due addetti secondo la definizione di cui al capitolo II, punto 3.1, nella misura massima del 30%

(2) In caso di piccole imprese e microimprese secondo la definizione di cui al capitolo I, punto 3.1

(3) Nel caso di imprese fino a due addetti con attivitá tradizionali, la cui sopravvivenza è incerta, é possibile concedere un contributo massimo nella misura del 40%, a prescindere dalle maggiorazioni indicate nella tabella. Trattasi delle seguenti attivitá: armaiolo, arrotino, borsaio, bottaio, calzolaio ortopedico, candelaio e ceraio, cappellaio, cardatore e filatore di lana, carradore, cestaio, conciatore di pelli, costruzione e riparazione di strumenti musicali, cucitrice in bianco, decoratore su vetro, imbalsamatore, legatore di libri, maniscalco, merlettaia, mugnaio, organaio, pellicciaio, produzione di olio di pino, produzione di pantofole, produzione di slittini, produzione di strumenti a corda, produzione di strumenti a pizzico, ramaio, restauratrice di tessuti, ricamatore su cuoio, ricamatrice, sellaio, tessitore, tornitore in legno.

 
 

CAPITOLO III

INTERVENTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI ECOLOGICO-AMBIENTALI (Capo III della L.P. n. 4 del 13 febbraio 1997)

 

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

1. Domande ammissibili

È ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione all’anno. Inoltre é ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione all’anno per l’acquisto di beni nell’ambito di cooperazioni di fatto.

 

2. Iniziative ammissibili

Sono ammesse ad agevolazione le iniziative che comportino una significativa riduzione nei seguenti settori:

nell’impiego di materie prime;

nella quantità dei rifiuti e dell’impatto ambientale connesso agli stessi;

nelle emissioni acustiche;

nei danni al suolo e nelle relative con-seguenze;

nelle emissioni di sostanze nocive nell’aria, nell’acqua o nel suolo;

nell’utilizzo d’acqua.

Investimenti ed iniziative ammissibili:

2.1 investimenti che modificano i processi produttivi rendendoli compatibili con l’ambiente;

2.2 investimenti ambientali sui quali la conseguenza secondaria è costituita da:

risparmio energetico e l’utilizzo razionale dell’energia come recupero termico e ammoderna-mento di impianti di riscaldamento;

isolamento termico;

costruzioni con tecnologie che determinano un risparmio energetico o un miglioramento ambientale;

risanamento di costruzioni rivolte al miglioramento ambientale;

impianti per la tutela dell’ambiente come impianti di smaltimento e di  trattamento rifiuti;

impianti per la produzione o l’utilizzo di prodotti o di sostanze sostitutive compatibili con l’ambiente;

impianti per la riduzione dell’utilizzo di acqua;

impianti di riciclaggio.

2.3 audit ambientale;

2.3.1 fase 1:

analisi ambientale iniziale;

definizione di una politica e di un programma ambientale.

2.3.2 fase 2:

l’introduzione, revisione e certificazione del sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento UE n.1836/93 o la ISO 14001;

dichiarazione ambientale.

Per l’ottenimento dell’agevolazione della fase 2 è obbligatoria la dichiarazione ambientale

 

3. Spese ammissibili

Vengono ammessi all’agevolazione le seguenti spese:

3.1 spese per l’acquisto o la costruzione in proprio di impianti, macchinari o dispositivi tecnici nonché di immobili;

3.2 spese per il risanamento di siti aziendali, solo nel caso in cui non vengano individuati i responsabili dell’inquinamento, oppure nel caso in cui ai responsabili non possa essere richiesto il risarcimento dei danni;

3.3 spese concernenti investimenti nell’ambito del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di energia possono essere ammesse all’agevolazione solamente se sostenute nell’ambito di un progetto integrativo (p.es. costruzione o risanamento di un edificio aziendale); per investimenti singoli in questi settori la domanda di agevolazione dev’essere rivolta all’ufficio risparmio energia;

3.4 spese connesse all’audit ambientale:

3.4.1 fase 1:

consulenza esterna, con un massimo di 10 giorni;

l’impiego di un addetto interno fino ad un importo massimo del 50% delle spese ammissibili complessive;

3.4.2 fase 2

consulenza esterna;

l’impiego di un addetto interno per l’introduzione del sistema di managment ambientale fino ad un importo massimo del 50% delle spese ammissibili complessive;

corsi di formazione realizzati da società di consulenza e di certificazione fino ad un massimo di tre giornate;

la certificazione e altri audits esterni;

la realizzazione grafica e la stampa della dichiarazione ambientale;

3.5 spese di consulenza nel settore della tutela ambientale e del risparmio energetico;

3.6 spese per informazione tecnica, servizi di consulenza e formazioni del personale sulle nuove tecnologie e pratiche ambientali;

3.7 spese per valutazioni dell’impatto ambientale dell’attività aziendale;

3.8 retribuzione del personale interno per il tempo adibito esclusivamente all’attivitá di relatore; é ammesso il lavoro prestato da un solo addetto per un tetto massimo di 150 ore annue.

 

4. Spese non ammissibili

Non sono ammessi all’agevolazione:

4.1 beni di investimento usati;

4.2 spese correnti di amministrazione e d’esercizio, manutenzione ordinaria;

4.3 spese di viaggio, vitto ed alloggio;

4.4 spese riguardanti il rinnovo o l’installazione di impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo nell’area servita da impianti di teleriscaldamento, già esistenti o in programmazione e a tal fine delimitata dalla Provincia Autonoma di Bolzano in base alla proposta del Comune interessato;  questa norma non riguarda gli impianti per la produzione di calore a livelli di temperatura non forniti dalla centrale di teleriscaldamento.

 

5. Limite degli investimenti

5.1 Come limiti degli investimenti valgono quelli indicati sotto il punto 3, Capitolo II, dei presenti criteri.

5.2 Le spese ammissibili per le PMI per progetti di audit ambientale non possono superare 150.000,00 Euro. Per l’ottenimento dell‘agevolazione della fase 2 é obbligatoria la dichiarazione ambientale.

 

6. Misura delle agevolazioni

6.1 La misura dell’agevolazione viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella B”.

6.2 Per i mutui e i finanziamenti leasing agevolati tramite il fondo di rotazione l’ESL non può comunque superare il 20%.

La quota massima di partecipazione a carico della Provincia non può superare il 50% del mutuo.

La durata complessiva della quota provinciale al mutuo è di 10 anni per i beni immobili e di 6 anni per i beni mobili, compreso un periodo di preammortamento di 1 anno.

La durata complessiva della quota provinciale al finanziamento leasing corrisponde alla durata del contratto leasing.

La Giunta provinciale puó prorogare, su domanda motivata del richiedente e preventivo assente dell’istituto bancario mutuante risp. della societá di leasing, il periodo di preammortamento di un ulteriore anno, dietro corrispondente riduzione del periodo di ammortamento.

Nel caso di investimenti sia immobiliari che per acquisto di arredamento e attrezzature si applica la durata del mutuo prevista per l’investimento prevalente.

6.3 La quota di partecipazione della Provincia al mutuo, risp. al finanziamento leasing, concessa al beneficiario viene determinata al momento della deliberazione, mentre al momento della liquidazione viene controllata la conformitá della stessa alla normativa europea. In nessun caso la partecipazione della Provincia potrá essere superiore a quella determinata con deliberazione della Giunta Provinciale. La procedura di calcolo è quella stabilita dalla UE.

 

7. Disposizioni generali

7.1     Sono ammesse ad agevolazione solo le maggiori spese connesse alla realizzazione di investimenti ambientali. Gli aiuti per l’adeguamento a nuove norme comunitarie obbligatorie possono inoltre essere autorizzati per un periodo di tre anni a decorrere dall’adozione dei nuovi provvedimenti.

7.2 Le agevolazioni per i miglioramenti, che superano le norme vincolanti, devono risultare adeguate ai miglioramenti raggiunti nella tutela dell’ambiente e all’investimento richiesto.

7.3 Nei settori privi di norme vincolanti, gli investimenti devono migliorare significativamente la tutela dell’ambiente nelle imprese.

 

TAB. B: Investimenti ecologico-ambientali

INVESTIMENTI AMMESSI:

Macchinari, attrezzature, arredamento, impianti tecnici, spese di trasporto e di montaggio, immobili, lavori in economia.

Investimento – iniziativa

Tasso di agevolazione base per piccole e medie imprese fino al


 
Maggiorazioni

Tasso di agevolazione massimo per piccole e medie imprese

Limite di investimento oltre il quale è obbligatorio il mutuo

Limite di investimento massimo per il triennio


Investimenti per l’adeguamento a nuove norme comunitarie


 
 

15%


+ 5% per il possesso del diploma di maestro artigiano risp. iscrizione alla I sezione del ruolo degli artigiani qualificati (1)

+ 3% per nuova fondazione d’impresa (1)

+ 3% per zona a struttura debole (1)

+5% per cooperative artigiane, consorzi, comunioni d’interesse o altre cooperazioni in forma di persone giuridiche o di fatto (1)

+ 10% per PMI (2)


 
 

30%

400.000,00 Euro

per imprese fino a due addetti di cui al capitolo II, punto 3.1;

 

750.000,00 Euro

per piccole imprese fino a 29 addetti;

 

1.500.000,00 Euro

per piccole imprese da 30 fino a 49 addetti;

 

2.000.000,00 Euro

per medie imprese;

1.000.000,00 Euro

per imprese fino a due addetti di cui al capitolo II, punto 3.1;

 
 

2.000.000,00 Euro

per piccole imprese fino a 29 addetti;

 

4.500.000,00 Euro

per piccole imprese da 30 fino a 49 addetti;

 

5.500.000,00 Euro

per medie imprese;

Investimenti ambientali che superano le norme obbligatorie o che vengono fatti in mancanza di norme comunitarie


30%


+ 10% per PMI


40%


come sopra


come sopra

Investimenti rivolti al risparmio energetico che superano le norme obbligatorie o che vengono fatti in mancanza di norme comunitarie


40%


+ 10% per PMI


50%


come sopra


come sopra

Progetti di audit ambientale

40% per la fase 1

40% per la fase 2

+ 35%

+ 10%

75% (2)

50% (2)


--- (3)


--- (3)

Informazione tecnica, servizi di consulenza e formazione del personale sulle nuove tecnologie e pratiche ambientali


 

Vedi capo V

Ricerca e sviluppo di tecnologie meno inquinanti

Vedi capo IV

(1) Con l’applicazione del regime ”de minimis”, ad eccezione delle imprese fino a due di cui al capitolo II, punto 3.1;

(2) Con l’applicazione del regime “de minimis”;

(3) Per progetti di audit ambientale non possono essere concessi mutui dal fondo di rotazione.

 
 

CAPITOLO IV

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO

(Capo IV della L.P. n. 4 del 13 febbraio 1997)

 

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

 

1. Domande ammissibili

Sono ammesse più domande di agevolazione all’anno.

 

2. Iniziative ammissibili

La Provincia promuove le seguenti iniziative nell’ambito della ricerca e dello sviluppo:

2.1 ricerca fondamentale;

2.2 ricerca applicata che si distingue in ricerca industriale ed in ricerca precompetitiva;

2.3 sviluppo di prototipi e di preserie;

2.4 acquisizione di brevetti e di know-how di prodotto, servizi e di processo;

2.5 sviluppo e applicazione di tecnologie rivolte al risparmio energetico, alla riduzione dell’impatto ambientale, all’igiene ed alla sicurezza sul lavoro;

2.6 progetti volti al miglioramento dei sistemi di qualità e certificazione di prodotto;

2.7 promozione e incentivazione di centri di ricerca e sviluppo;

2.8 collaborazione di esperti esterni ed interni all’amministrazione nel coordinamento e nello sviluppo di progetti e di ricerche;

2.9 tesi su temi inerenti il settore dell’artigianato altoatesino.

Beneficiari del relativo contributo sono gli studenti universitari, residenti in provincia di Bolzano.

 

3. Spese ammissibili

Vengono considerate ammissibili le seguenti spese:

3.1 retribuzione del personale interno esclusivamente per il tempo adibito all’attività di ricerca; é ammesso il lavoro prestato da più addetti che si occupino della stessa iniziativa. Possono essere considerati personale interno dell’impresa anche coloro che collaborano in via esclusiva con l’impresa mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di almeno due anni.

Per determinare le spese ammesse vengono utilizzati i seguenti parametri:

- sul costo per lo stipendio lordo viene aggiunto un 38% come incidenza degli oneri sociali a carico della ditta, per poi determinare il costo orario che moltiplicato per le ore impegnate dalla persona per la realizzazione del progetto dà il costo complessivo ammissibile ad agevolazione;

- le ore lavorative ammesse relative ad un anno/iniziativa sono di 1700 ore annue per le imprese fino a 29 addetti.

E  inoltre ammesso l’impiego di una persona interna impegnata per l’implementazione del sistema di qualitá e certificazione di prodotto; le relative spese ammissibili non possono in ogni caso superare quelle sostenute per prestazioni di terzi.

Nel caso di cooperazioni di fatto sono ammissibili anche le seguenti spese:

-     spese per la creazione di una marchio comune;

-     spese di ricerca per marchi e brevetti, spese per la brevettazione di marchi, prodotti o processi produttivi.

3.2 prestazioni di terzi;

3.3 costi per strumenti ed attrezzature che vengono utilizzati per la ricerca e lo sviluppo imputati proporzionalmente al tempo di utilizzo;

3.4 costi di materiale utilizzato per la realizzazione dei progetti elencati nel punto 2.

La spesa annua massima, ammissibile per progetti di ricerca e sviluppo di imprese con meno di dieci addetti non può superare 150.000,00 Euro. I progetti di ricerca, presentati da imprese con almeno dieci addetti, non possono comunque eccedere la spesa annua di 15.000,00 Euro per persona per i primi 50 addetti e di 8.000,00 Euro per persona per i successivi 50 addetti.

Le spese ammissibili per progetti per l’introduzione di sistemi di qualità non possono superare lire 150.000,00 Euro.

In caso di consorzi, cooperative o di associazioni temporanee di impresa per il calcolo della spesa ammessa viene preso a riferimento il numero complessivo dei dipendenti delle rispettive imprese.

 

4. Spese non ammissibili

Non sono ammesse all’agevolazione:

4.1 le spese di viaggio, vitto e alloggio;

4.2 le spese per la partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni simili;

4.3 acquisto di marchi commerciali.

 

5. Misura dell’agevolazione

La misura dell’agevolazione viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella “C”.

 

6. Maggiorazioni

6.1 In aggiunta alle agevolazioni previste nel punto 5 è prevista una maggiorazione di 15 punti percentuali, qualora la ricerca rientri negli obiettivi di un progetto specifico, elaborato nell’ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo in corso di applicazione.

6.2 In aggiunta alle agevolazioni previste nel punto 5 è prevista una maggiorazione di 10 punti percentuali, qualora il progetto soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

che il progetto comporti una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due stati membri;

che il progetto comporti una collaborazione effettiva fra imprese ed enti pubblici di ricerca;

che il progetto si accompagni a un’ampia diffusione e pubblicazione dei risultati, alla concessione di licenza di brevetto o qualsiasi altro mezzo adeguato, in condizioni analoghe a quelle previste per la divulgazione dei risultati delle azioni di ricerca e sviluppo comunitarie

6.3 Il cumulo delle maggiorazioni descritte non può superare i 25 punti percentuali. Questi limiti vanno rispettati in tutti i casi.

La misura delle agevolazioni viene riassunta nella tabella “C”.

 

7. Tipologia di aiuto

L’aiuto alla ricerca e sviluppo può assumere le seguenti forme:

7.1 per progetti fino a 350.000,00 Euro un contributo in conto capitale;

7.2 per progetti superiori a 350.000,00 Euro  fino a 750.000,00 Euro, metà sotto forma di contributo e metà sotto forma di mutuo agevolato;

7.3 per progetti superiori a 750.000,00 Euro  un mutuo agevolato.

7.4 Il mutuo viene concesso attraverso il fondo di rotazione istituito di cui all’art. 7 della LP n. 44 del 10.12.1992. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari non può essere inferiore al venti per cento del tasso di riferimento in vigore al momento della delibera. La durata del mutuo non può essere superiore a 10 anni, compreso un periodo di preammortamento fino a due anni.

7.5 La soglia massima di investimento annua indicata nei precedenti punti si riferisce all’ammontare dell’investimento in ricerca e sviluppo di un singolo progetto.

 
TAB. C: Ricerca e sviluppo

INIZIATIVE AMMISSIBILI


Le agevolazioni in percentuale3

PICCOLA E MEDIA IMP

RESA (PMI)

MAGGIORAZIONI

Ricerca di base

fino al

Ricerca applicata

fino al

eee

Ricerca industriale

Ricerca precompetitiva

Prog. UE

Punto 6.1

altri

Punto 6.2

Ricerca fondamentale

75

/

/

+15

+10

Studi di fattibilità

/

85

60

/

/

Sviluppo di prototipi e di preserie4

/

60

35

+15

+10

Acquisizione di brevetti e di know-how di prodotto, servizi e di processo

/

60

35

+15

/

Sviluppo e applicazione di tecnologie rivolte al risparmio energetico, alla riduzione dell’impatto ambientale, all’igiene e alla sicurezza sul lavoro

/

60

35

+15

+10

Progetti volti al miglioramento dei sistemi di qualità

/

/

35

/

/

Tesi su temi inerenti al settore dell’artigianato altoatesino:                                       contributo massimo:1.500,00 Euro


Allegato 1

1) Ai fini dell’applicazione dell’art. 92 del Trattato UE, le attività di ricerca e sviluppo si suddividono in tre grandi categorie: ricerca fondamentale, ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva.

2) Per ricerca fondamentale la Commissione Europea intende un’attività che mira all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.

3) Per ricerca industriale la Commissione Europea intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, in modo che tali conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

4) Per attività di sviluppo precompetitiva la Commissione intende la concretizzazione dei risultati di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo.

Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota.

 
 

CAPITOLO V

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA, DELLA FORMAZIONE E DELLA DIFFUSIONE DI CONOSCENZE

(Capo V della L.P. n. 4 del 13 febbraio 1997)

 

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

1. Domande ammissibili

 

Sono ammesse più domande di agevolazione all’anno.

 

2. Iniziative e spese ammissibili

2.1Formazione

Sono ammesse le seguenti iniziative di formazione:

corsi di formazione generale con riferimento all’attività aziendale ed alle conoscenze linguistiche del personale;

corsi di formazione del personale, specifica all’attività aziendale.

Sono ammesse le seguenti spese:

onorari per relatori nonchè spese – connesse direttamente con la formazione - per corsi e seminari;

spese viaggio, vitto e alloggio per i relatori, calcolate secondo le tariffe provinciali vigenti;

spese per l’affitto dei locali, materiale didattico, traduzione simultanea;

retribuzione del personale interno per il tempo adibito esclusivamente all’attivitá di relatore; é ammesso il lavoro prestato da un solo addetto per un tetto massimo di 150 ore annue.

 

Il limite minimo di spesa ammessa è di 1.500,00 Euro.

 

2.2Consulenza e diffusione di conoscenze

Sono ammesse iniziative di consulenza e di diffusione di conoscenza nei seguenti campi:

per l’istituzione di joint-ventures fra imprese locali ed imprese esterne alla Provincia;

per l’acquisizione di conoscenze tecnologiche o di informazioni di mercato a mezzo di servizi di consulenza specializzati, offerte da strutture di ricerca, Università o strutture di consulenza;

per progetti  nell’ambito della sicurezza sul lavoro, della prevenzione di infortuni sul lavoro e dell’energia;

per la brevettabilità di marchi e di prodotti aziendali;

per rilevazioni, studi, analisi e ricerche a scopo strategico, organizzativo, tecnologico o economico-aziendale;

per l’attuazione di programmi UE;

per la costituzione di cooperazioni tra imprese;

per consulenza tecnologica e di innovazione, intermediata o svolta dalle rispettive strutture della Camera di commercio oppure del BIC-Alto Adige:

- consulenze brevi, fino ad un massimo di quattro giorni e per un massimo di otto giornate-uomo di consulenza,

-  consulenze intensive, dal quinto giorno in poi.

 

Sono ammesse le seguenti spese:

costi per consulenti, esperti, Università ed istituti specializzati;

spese per ricerche di mercato se effettuate da consulenti esterni oppure da strutture universitarie e similari;

spese viaggio, vitto e alloggio per i consulenti: calcolate secondo le tariffe provinciali vigenti;

spese per materiale didattico;

nel caso di cooperazioni di fatto sono ammissibili anche le seguenti spese:

-     spese per la consulenza da parte di terzi esperti e istituti specializzati circa la costituzione e la posizione strategica della cooperazione;

-     spese ”Tutoring”- per l’affiancamento a favore di cooperazioni per la durata di non piú di due anni consecutivi.

Il limite minimo di spesa ammesso é di 2.000,00 Euro; la spesa massima ammissibile per una giornata di consulenza é di 800,00 Euro.

 

3. Spese ed iniziative non ammissibili

Non sono ammesse all’agevolazione:

costi del personale interno che partecipa ai corsi di formazione;

costo dei macchinari e delle attrezzature utilizzate nel progetto;

le spese di funzionamento dell’impresa come consulenza amministrativa, fiscale e legale, spese di pubblicità e simili;

spese di imposta.

 

4. Misura dell’agevolazione e limite delle spese ammesse

4.1 Può essere concessa un’agevolazione massima del 50% della spesa ammessa, ad esclusione delle consulenze intermediate dallo sportello di consulenza della Camera di commercio per i primi quattro giorni per le quali é prevista un’agevolazione massima dell’80%. Per la parte eccedente il 50% il contributo viene concesso  a titolo ”de minimis”.

4.2 Le spese sono ammissibili nella misura massima di lire 10.000,00 Euro per addetto fino alle prime 20 persone e 8.000,00 Euro per ogni addetto per ogni ulteriore persona fino un massimo di 250.000,00 Euro all’anno per azienda. Il numero degli addetti si riferisce all’unità produttiva locale. Il limite massimo si riferisce all’insieme delle iniziative, previste nel presente capitolo.

La misura delle agevolazioni viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella “D”.

 

TAB. D: Servizi di consulenza, formazione, diffusione di conoscenze


INITIATIVE AMMISSIBILI


INTENSITÀ DELL’AIUTO

Formazione

Consulenze e diffusione di conoscenze

Fino al 50 %

Consulenze tecnologiche e di innovazione che vengono intermediate o svolte dalla Camera di commercio o dal BIC-Alto Adige

Fino al 80% per i primi 4 giorni (1)

Fino al 50% dal 5° giorno in poi

(1) Per la parte eccedente il 50% il contributo viene concesso a titolo ”de minimis”.

 
 

CAPITOLO VI

INTERVENTI PER LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO

(Capo VI della L.P. n. 4 del 13 febbraio 1997)

 

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

 

1. Domande ammissibili

È ammessa la presentazione di una domanda una tantum per ogni impresa che presenta una delle seguenti caratteristiche:

1.1 impresa costituita da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nella quale i soci sono costituiti da persone fino a 40 anni di età per almeno il 60% del capitale proprio;

1.2 impresa costituita da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nella quale i soci sono costituiti da persone di sesso femminile per almeno l’80% del capitale proprio;

1.3 nuova impresa costituita da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nelle quali il personale impiegato non supera le 5 unità e che svolgono attività o progetti particolarmente innovativi;

1.4 Imprese che si trovano nella fase del trasferimento della proprietà e della gestione da una generazione a quella successiva. L’imprenditore che trasferisce la titolarità deve presentare la certificazione del proprio avvenuto pensionamento.

1.5 Mutui per la costituzione di liquiditá in caso di nuova fondazione di azienda

A nuovi fondatori di azienda di cui al capitolo I, punto 12.2 dei presenti criteri può essere concesso un mutuo per la costituzione di liquidità nella misura massima di 20.000,00 Euro con l’equivalente di sovvenzione lorda del 20% e con una durata di 36 mesi, cui vanno aggiunti 6 mesi di preammortamento. La quota di partecipazione al capitale della Provincia ammonta al 60%. Per la liquidazione del mutuo non dev’essere presentata nessuna documentazione di spesa. Il mutuo puó essere concesso solamente un’unica volta; la relativa domanda può essere presentata in aggiunta a quella eventualmente presentata nello stesso anno per agevolazioni di cui ai precedenti punti. Questo provvedimento viene concesso in regime “de minimis”.

 

2. Spese ammissibili

Sono ammesse le seguenti spese:

2.1 costi di consulenza per il posizionamento strategico e per l’assetto organizzativo dell’azienda effettuata da esperti esterni o da istituti specializzati;

2.2 costi per la ricerca su marchi e brevetti esistenti, costi per la brevettazione di marchi, prodotti o processi di produzione;

2.3 costi per consulenze legali inerenti alla costituzione di nuova impresa o al passaggio generazionale;

2.4 costi per il tutoraggio delle imprese neocostituite fino ad un massimo di 15.000,00 Euro di spesa all’anno per non più di due anni consecutivi.

 

3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili tutte quelle spese di gestione corrente che non sono esplicitamente descritte nel punto 2.

 

4.Misura dell’agevolazione e limiti delle spese ammesse

4.1 Le spese descritte nel punto 2 sono ammesse fino a un importo massimo di 200.000,00 Euro complessivi annui.

4.2 Sulle spese ammesse può essere concesso un’agevolazione fino al 50%.

 

TAB. E: Creazione di posti di lavoro


SPESE AMMISSIBILI


INTENSITÀ DELL’AIUTO

Costi di consulenza,

Costi per la ricerca su marchi e brevetti esistenti, costi per la brevettazione di marchi, prodotti o processi di produzione;

Costi per consulenze legali e fiscali inerenti alla costituzione di nuova impresa o al passaggio generazionale;

Costi di tutoraggio delle imprese neocostituite.

Fino al 50% della spesa ammessa ad agevolazione

Mutuo per costituzione di liquiditá

20% ESL – max 20.000,00 Euro (1)

(1) il finanziamento viene concesso a titolo ”de-minimis”

 
 

CAPITOLO VII

SOSTEGNO ALLA INTERNAZIO-NALIZZAZIONE (Capo VIII della L.P. n. 4 del 13 febbraio 1997)

 

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

 

1. Domande ammissibili

Sono ammesse più domande di agevolazione all’anno.

 

2. Iniziative ammissibili

Sono ammesse al finanziamento le seguenti iniziative:

2.1 studi, ricerche, e consulenze rivolte all’acquisizione di informazioni utili alla conoscenza ed alla penetrazione sui mercati esterni ed interni al mercato comune europeo;

2.2 realizzazione di e partecipazione ad esposizioni, fiere e manifestazioni di valorizzazione produttiva esterni ed interni al mercato comune;

2.3 altre iniziative di imprese locali verso mercati EU e non UE, cosí come descritte al punto 3.3;

2.4 assicurazione di crediti all’export in paesi non facenti parte dell’UE;

2.5 assicurazione di rischi di cambio per operazioni in paesi non facenti parte dell’UE;

2.6 prefinanziamento per attività di esportazione in paesi non facenti parte dell’UE.

 

3. Spese ammissibili

Sono ammesse le seguenti spese:

3.1 spese riguardanti le iniziative di cui al punto 2.1:

costi per consulenze, acquisizione di studi, ricerche ed informazioni finalizzati agli obiettivi indicati;

3.2 spese riguardanti le iniziative di cui al punto  2.2:

costi di creazione o rinnovo di stand individuali o in consorzio con altre imprese, costi per ideazione grafica ed immagine acquistate da imprese di pubblicità finalizzati alla partecipazione di fiere all’estero;

3.3 spese riguardanti le iniziative di cui al punto 2.3:

realizzazione di pagine web di presentazione dell’azienda e dei suoi prodotti;

3.4 spese riguardanti le iniziative di cui al punto 2.4 e 2.5 :

polizze assicurative SACE, polizze assicurative di altri istituti assicurativi e bancari;

3.5 spese riguardanti le iniziative di cui al punto 2.6:

costo degli interessi bancari sul prefinanziamento di operazioni export.

 

4. Spese non ammissibili

4.1. spese riguardanti le iniziative di cui al punto 2.1, 2.2 e 2.3:

costi per l’impiego di personale interno.

 

5. Misura dell’agevolazione

5.1 La misura dell’agevolazione riguardante le spese descritte nel punto 3.1 può arrivare fino al 50% della spesa ammessa a favore delle PMI.

5.2 La misura dell’agevolazione riguardante le spese di cui al punto 3.2 può arrivare rispettivamente fino al 25% o fino al 40% della spesa ammessa a favore delle PMI in relazione al fatto che l’iniziativa riguardi mercati interni o esterni al mercato comune europeo.

5.3 La misura dell’agevolazione riguardante le spese di cui al punto 3.3 può arrivare fino al 35% della spesa ammessa a favore delle PMI.

5.4 La misura dell’agevolazione riguardante le iniziative di cui ai punti 2.4 e 2.5 e cioè assicurazione di crediti all’export e assicurazione di rischi di cambio, può arrivare fino al 50% della spesa ammessa a favore delle PMI.

5.5 La misura dell’agevolazione riguardante le iniziative di cui al punto 2.6 e cioè prefinanziamento per attività di esportazione, può arrivare fino al 50% della spesa ammessa a favore di PMI, in regime ”de minimis”. L‘aiuto puó essere concesso anche sotto forma di mutuo agevolato tramite il fondo di rotazione ai sensi della LP 9/91. La quota massima di partecipazione a carico della Provincia non può superare il 50% del mutuo. La durata massima é di 3 anni, compreso un periodo di preammortamento di 6 mesi.

 

6. Limite delle spese ammesse

6.1 Il limite delle spese riguardanti le iniziative di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 ed ammesse ad agevolazione non può superare 100.000,00 Euro annui per azienda.

6.2 Il limite delle spese ammesse ad agevolazione riguardanti le iniziative di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6, per le piccole imprese, non può superare lire 50.000,00  Euro annui per azienda e per le medie imprese, 75.000,00 Euro annui per azienda.

 

TAB. F: Internazionalizzazione


INIZIATIVE AMMESSE


INTENSITÁ DELL’AIUTO

studi, ricerche e consulenze;

assicurazione crediti all’export;

assicurazione di rischi di cambio;

fino al 50% per piccole e medie imprese;

realizzazione di e partecipazione ad esposizioni, fiere e manifestazioni di valorizzazione produttiva intra ed extra UE;

fino al 25% se l’iniziativa riguarda mercati interni al mercato comune europeo;

fino al 40% se l’iniziativa riguarda mercati esterni al mercato comune europeo;

altre iniziative di imprese locali verso mercati UE e non UE

fino al 35% per piccole e medie imprese;

prefinanziamenti per attività di esportazione in paesi non facenti parte dell’UE.

fino al 50% sotto forma di aiuto ”de minimis”.

ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionA Mercato del lavoro
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1980, n. 19
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 11
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 14
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1986, n. 33 —
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1987, n. 24
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 17
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 dicembre 1988, n. 36
ActionActionh) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39 
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1993, n. 1 —
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1993, n. 36
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 giugno 2006, n. 30
ActionActionB Collocamento dei lavoratori
ActionActionC Orientamento professionale
ActionActionD Tutela tecnica del lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 36
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 marzo 1981, n. 8
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 21
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22
ActionActiong) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 marzo 1989, n. 5
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 22
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 8
ActionActionj) Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
ActionActionk) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47
ActionActionl) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 37
ActionActionm) Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4 —
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
ActionActiond) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
ActionActione) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
ActionActionl) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17 
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
ActionActionn) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
ActionActionp) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionq) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActions) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
ActionActiont) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
ActionActionv) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActionw) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13 
ActionActionx) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
ActionActionDisposizioni in materia di entrate
ActionActionDisposizioni in materia di spesa
ActionActionAltre disposizioni
ActionActionArt. 14
ActionActionArt. 15   
ActionActionArt. 16   
ActionActionArt. 17   
ActionActionArt. 18   
ActionActionArt. 19   
ActionActionArt. 20
ActionActionArt. 21   
ActionActionArt. 22   
ActionActionArt. 23 (Abrogazioni)
ActionActionArt. 24 (Entrata in vigore)
ActionActionAllegati
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
ActionActionArt. 1-5.   
ActionActionArt. 6 (Norma per il personale veterinario provinciale)
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8 (Procedure per la liquidazione premio servizio)
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11   
ActionActionArt. 12-14.   
ActionActionNorme transitorie
ActionActionArt. 15-21.   
ActionActionArt. 22 (Abrogazione di norme)
ActionActionArt. 23   
ActionActionArt. 24 (Clausola d'urgenza)
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActiona) Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26
ActionActionc) Legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6 
ActionActiond) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 giugno 1994, n. 20
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 luglio 2006, n. 34
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 27 ottobre 2010 , n. 39
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011 , n. 2
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 15 aprile 2013, n. 10
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13
ActionActionl) Legge provinciale 4 maggio 2016, n. 9
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1999, n. 15
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 agosto 2002, n. 27
ActionActionArt. 1
ActionActionProgetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale
ActionActionc) Legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction Delibera 13 gennaio 2015, n. 29
ActionAction Delibera 27 gennaio 2015, n. 94
ActionAction Delibera 27 gennaio 2015, n. 106
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 128
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
ActionAction Delibera 3 febbraio 2015, n. 134
ActionAction Delibera 10 febbraio 2015, n. 166
ActionAction Delibera 24 febbraio 2015, n. 207
ActionAction Delibera 3 marzo 2015, n. 229
ActionAction Delibera 10 marzo 2015, n. 275
ActionAction Delibera 17 marzo 2015, n. 299
ActionAction Delibera 24 marzo 2015, n. 347
ActionAction Delibera 24 marzo 2015, n. 351
ActionAction Delibera 31 marzo 2015, n. 394
ActionAction Delibera 14 aprile 2015, n. 419
ActionAction Delibera 14 aprile 2015, n. 423
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