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In vigore al: 27/05/2016

Delibera N. 4052 del 31.10.2005
Settori artigianato, industria, commercio e servizi, innovazione e cooperative, turismo: criteri per l'applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 "Interventi della Provinica Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell'economia"(modificata con delibera n. 726 del 6.3.2006, con delibera n. 820 del 13.3.2006, con delibera n. 1112 del 3.4.2006, con delibera n. 759 del 10.3.2008 e con delibera n. 1196 del 27.04.2009)

…omissis…

 

1. di approvare i criteri per l’applicazione dei capi II e III della legge provinciale 13.02.1997, n. 4 “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia” nonché della legge provinciale 15.04.1991, n. 9 “Costituzione di fondi di rotazione per l’incentivazione delle attività economiche” di cui agli allegati A), B), C), D) e E), relativi ai settori artigianato, industria, commercio, servizi e turismo che fanno parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare il testo unico dei criteri per l’applicazione dei capi IV, V, VI e VIII della legge provinciale 13.02.1997, n. 4 “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia” nonché della legge provinciale 15.04.1991, n. 9 “Costituzione di fondi di rotazione per l’incentivazione delle attività economiche” di cui all’allegato F) che fa parte integrante della presente deliberazione;

3. di applicare inoltre il disposto di cui all’articolo 2 della suddetta decisione della Commissione relativamente al periodo di applicazione dei regimi di aiuti N192/97 ( l.p. n. 4/97) e N69/95 ( l.p. n. 9/91);

4. i criteri di cui ai punti 1 e 2 della presente delibera entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

5. il punto 4.4 del capitolo II dell’allegato A) trova applicazione anche per le domande non ancora evase;

6. il punto 12.8 del capitolo I, dell’allegato C) trova applicazione anche per le domande non ancora evase;

7. le delibere n. 2180/03 e n. 2597/03, nel testo vigente, sono revocate, fatta salva l’applicazione dei relativi criteri per le domande presentate fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento;

8. la presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegato A

Settore artigianato: Criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4: „Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia  Capi II e III

 

CAPITOLO I

PARTE GENERALE

 

1. Obiettivi generali

La Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, di seguito denominata Provincia, promuove lo sviluppo del settore economico dell’artigianato ed in particolare del plusvalore e della competitività dello stesso, nel rispetto delle normative dell’Unione Europea e delle esigenze dell’ecologia e della protezione dell’ambiente, degli equilibri occupazionali, del diritto del lavoro.
 

2.Riferimenti alla legislazione europea

L’applicazione dei presenti criteri fa riferimento alle regole dell’Unione Europea, di seguito denominata UE, in particolare alle norme, ai regolamenti e alle direttive comunitarie recepite nel nostro ordinamento.
Si fa esplicito riferimento a tali regole per quanto riguarda:

2.1 i parametri per l’individuazione della categoria di piccola e media impresa;

2.2  definizione delle iniziative agevolabili;

2.3 definizione delle iniziative ammesse ad agevolazione espresse in „equivalente di sovvenzione lorda  (ESL);

2.4 definizione dei territori ai fini agevolativi;

2.5 disciplina degli aiuti “de minimis”.

 

3. Beneficiari

Salvo eventuali disposizioni particolari contenute nei capitoli di agevolazione dei presenti criteri di applicazione, beneficiarie delle misure di sostegno sono tutte le microimprese nonchè le piccole e medie imprese che risultano iscritte come imprese individuali, società, consorzi o comunioni d’interesse nel registro delle imprese quali imprese artigiane di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, e che hanno un’unità produttiva nella Provincia di Bolzano.
Inoltre possono beneficiare delle agevolazioni anche le cooperazioni di fatto senza forma giuridica, tra almeno 3 imprese, qualora la maggioranza delle cooperanti sia iscritta quale impresa artigiana.

3.1 Quale cooperazione di fatto si intende la collaborazione di fatto senza forma giuridica tra almeno 3 imprese al fine di raggiungere uno scopo economico comune.

3.2 Le domande d’agevolazione possono essere presentate anche da persone, società, consorzi o comunioni d’interesse e cooperazioni di fatto di cui al punto 3.1, che non risultano ancora iscritte quali imprese artigiane, ma che intendono però esercitare un’attività artigiana. In tal caso le agevolazioni possono essere liquidate solamente qualora il richiedente risulta iscritto nel registro delle imprese artigiane, e precisamente per quell’attività alla quale si riferisce il programma d’investimento.

3.3 Nel caso in cui il richiedente svolge l’attività artigiana in forma di attività secondaria, l’agevolazione può essere concessa solamente, se l’attività prevalente viene svolta in un’azienda zootecnica di montagna e se vengono raggiunti almeno 30 punti di difficoltà in base alla scheda dei masi, tenuta presso l’assessorato all’agricoltura.

3.4 Le agevolazioni hanno per oggetto investimenti ed attività localizzati esclusivamente nel territorio della Provincia di Bolzano.

3.5 Le agevolazioni possono essere concesse solo alle imprese che rispettano i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali nonchè le vigenti normative in materia di tutela dell’ambiente nonchè di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro.

3.6 Sono escluse dall’agevolazione le imprese appartenenti ai settori sensibili come definiti dall’UE.

3.7 In caso di cooperazioni di fatto tra aziende oltreconfine, possono bene-ficiare dell’agevolazione solamente quelle imprese che hanno un’unitá produttiva in Provincia di Bolzano.

 

4. Tipologia di aiuto

Salvo eventuali disposizioni particolari contenute nei capitoli di agevolazione dei presenti criteri di applicazione, la concessione delle agevolazioni sulle spese ammesse può assumere le forme indicate di seguito:
4.1 contributo in conto capitale;

4.2 mutuo agevolato concesso tramite il fondo di rotazione nella misura stabilita nei singoli capitoli dei presenti criteri;

4.3 finanziamento leasing agevolato tramite il fondo di rotazione sui costi netti di acquisto del bene di investimento.

4.4 La forma di aiuto di cui ai punti 4.2 e punto 4.3  è ammessa solo per somme di investimento che eccedono i limiti indicati nei singoli Capitoli.

4.5 Nel caso venga applicata la tipologia di aiuto di cui ai punti 4.2 e 4.3 la ripartizione fra i fondi tra Provincia ed istituto di credito risp. societá di leasing viene calcolata in modo da garantire all’impresa la corresponsione della equivalente sovvenzione lorda (ESL) spettante.

 
5. Presentazione delle domande

5.1 Le domande devono essere presentate all’ufficio artigianato prima della realizzazione degli investimenti.

5.2 I progetti d’investimento concernenti le costruzioni non possono essere ripartiti in più domande di contributo; per uno stesso progetto di costruzione può essere quindi presentata una sola domanda.

5.3 Per lo stesso progetto non può essere presentata domanda di contributo presso altro ente pubblico.

5.4 Le domande di agevolazione devono essere presentate all’Ufficio Artigianato su appositi moduli, provvisti di marca da bollo.

Alle domande di agevolazione vanno allegati in particolare e se necessario i seguenti documenti:

- preventivi di spesa;

- preliminari di compravendita;

- copia della piantina catastale oppure autodichiarazione ca. la destinazione d’uso e la grandezza dell’immobile da acquistare;

- progetto di costruzione approvato, con relazione tecnica;

- autodichiarazione che all’atto della presentazione della domanda i lavori di costruzione non sono ancora iniziati;

- autodichiarazione circa l’appartenenza alla classe dimensionale in base ai parametri dell’UE;

- dichiarazione di intenti contrattuale al fine del comune utilizzo dell’inve-stimento agevolato, effettuato nell’ambito della cooperazione di fatto, con indicazione delle imprese interessate;

- dichiarazione di intenti contrattuale, in caso di cooperazione di fatto con indicazione delle imprese interessate, degli scopi, della durata e dei contenuti della cooperazione;

- eventuale altra documentazione richiesta dall’ufficio.

Le domande incomplete e non completate entro i termini previsti saranno archiviate d’ufficio.

 

6. Istruttoria delle domande ed approvazione dei contributi

6.1 Le domande vengono evase nel medesimo ordine in cui sono pervenute all’ufficio e distintamente secondo le iniziative di cui ai relativi capitali dei presenti criteri; le domande di aziende di nuova costituzione nonchè di aziende con sede in zone a struttura debole di cui al capitolo I, punto 12.1 di questi criteri, cosí come quelle delle cooperazioni possono essere evase con priorità.

6.2 Nel caso di progetti di costruzione che, oltre alla costruzione di strutture aziendali, comprendono anche la costruzione di appartamenti di servizio nonchè per tutti i progetti di costruzione, per i quali l’ufficio lo ritiene opportuno, puó essere richiesto un parere alla ripartizione 11 - edilizia e servizio tecnico circa il calcolo dei costi. Tale parere deve essere stilato e presentato entro 60 giorni.

6.3 Per poter verificare l’ammissibilità di progetti ecologici o  energetici l’ufficio può sottoporre i relativi progetti all’esame della ripartizione 29 - agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente - rispettivamente della ripartizione 30 - acque pubbliche e opere idrauliche -, le quali devono presentare i loro pareri entro 60 giorni.

6.4 La spesa ammessa in sede di istruttoria e di liquidazione dev’essere arrotondata ai 500,00 Euro inferiori.

 

7. Liquidazione delle agevolazioni

7.1 La liquidazione delle agevolazioni avviene dopo l’emanazione del provvedimento di approvazione nonchè dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. I beni per i quali viene concessa un’agevolazione devono inoltre essere iscritti nel libro dei cespiti dell’azienda.

7.2 Le agevolazioni vengono liquidate sulla base dell’ammontare degli investimenti definitivamente effettuati e documentati.

7.3 La regolare esecuzione di lavori o acquisti, ammessi alle agevolazioni, sarà accertata da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, e precisamente:

- nel caso di acquisto o di leasing di edifici o locali aziendali nonchè di lavori di costruzione di importo fino a 500.000,00 Euro sulla base del contratto di acquisto rispettivamente di leasing giuridicamente vincolante e della dichiarazione del richiedente l’agevolazione relativa alla regolare effettuazione dell’investimento;

- nel caso di acquisto o di leasing di edifici o locali aziendali nonchè di lavori di costruzione di importo oltre 500.000,00 Euro: sulla base del contratto di acquisto risp. di leasing giuridicamente vincolante o delle fatture e della dichiarazione asseverata del direttore dei lavori sulla regolare effettuazione dell’investimento nonchè della dichiarazione del richiedente l’agevolazione di cui al precedente punto di questo comma;

- nel caso di acquisto o di leasing di macchinari, attrezzature, impianti tecnici, arredamento: sulla base del contratto di acquisto rispettivamente di leasing giuridicamente vincolante o delle fatture nonchè della dichiarazione del richiedente l’agevolazione relativa alla regolare effettuazione dell’investimento.

L’accertamento della regolare esecuzione dei lavori può essere effettuata dal direttore lavori che si baserá a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato.

Le fatture possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da ulteriore documentazione, firmata da chi le rilascia, da cui risultino le singole voci ed i relativi prezzi concorrenti alla formazione della somma totale.

E  consentito derogare dall’investimento inizialmente ammesso a contributo a condizione che prima dell’effettuazione della modifica venga presentata all’Ufficio apposita istanza con valide motivazioni. Sono ammesse al massimo due modifiche.

7.4 Nel caso che l’esercizio venga – nel periodo intercorso dalla presentazione della domanda alla provincia per la concessione di un sussidio e la liquidazione del contributo – trasferito mortis causa o per atto tra vivi, il sussidio viene liquidato ai subentranti, purchè presentino la dichiarazione d’impegno di cui al capitolo I, paragrafo 8.1 o 8.2.

 

8. Impegni

All’atto della domanda il richiedente deve dichiarare che i beni di investimento agevolati non verranno alienati, affittati o ceduti in comodato né che verranno utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla legge e ai presenti criteri per il seguente periodo:

8.1 nel caso di acquisto di beni mobili come macchinari, impianti tecnici, attrezzature e arredamenti nonché nel caso di lavori in costruzioni e piazzali aziendali, non soggetti al rilascio di concessione edilizia, per almeno quattro anni a partire dalla data di emissione dell’ultimo documento di spesa risp. per almeno tre anni nel caso di acquisto di hard- e software;

8.2 nel caso di acquisto di locali o di edifici aziendali nonché nel caso di lavori in costruzioni e piazzali aziendali, soggetti al rilascio di concessione edilizia, per almeno dieci anni a partire dalla data di emissione dell’ultimo documento di spesa o dal rilascio della licenza d’uso.

Dal divieto di affitto e cessione in comodato sono esclusi quegli investimenti che vengono utilizzati in comune da cooperazioni di fatto.
 

9. Revoca delle agevolazioni

9.1 Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’agevolazione viene revocata nel caso di inosservanza delle disposizioni previste nei presenti criteri.

L’agevolazione viene revocata anche qualora l’azienda beneficiaria dovesse cessare la sua attività artigiana prima della scadenza dei termini indicati nel precedente punto 8.

9.2 La restituzione delle agevolazioni avviene in proporzione alla durata residua dei termini indicati nel precedente punto 8 e maggiorata degli interessi legali maturati. In caso di inadempienza del termine di pagamento fissato si ricorre alla riscossione coattiva.

9.3 Si può prescindere dall’obbligo di restituzione qualora il beneficiario possa dimostrare di non aver trasgredito intenzionalmente le disposizioni previste nel precedente punto 8 e senza proposito di speculazione o di profitto (p.es: grave malattia o infortunio, che vietano la continuazione dell’attività).

Non si procede altresì alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi, purchè gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati nello svolgimento dell’attività aziendale:

· trasformazione dell’impresa artigiana in impresa industriale, commerciale o di servizio;

· cessione dell’intera azienda a parenti o affini entro il III° grado di parentela;

· in caso di operazioni “sale and lease back”.

 

10. Controlli

Al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti e delle iniziative ammesse ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% delle iniziative agevolate.
All’individuazione dei casi provvede un gruppo di lavoro interno al dipartimento, secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutti i contributi liquidati nell’anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario del contributo. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l’Ufficio competente ritiene dubbi.
Nell’ambito del controllo viene verificata l’effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all’agevolazione, la destinazione dei locali incentivati, la presenza delle attrezzature e degli arredamenti finanziati nonchè la regolare contabilizzazione dei beni e delle prestazioni prese in considerazione.
Laddove necessario l’Ufficio competente può avvalersi degli Uffici di altre Ripartizioni dell’Amministrazione Provinciale.
I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.
I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell’Ufficio la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza die presupposti per la concessione dell’agevolazione.
 

11. Pareri

L’ufficio potrà avvalersi di pareri tecnici espressi da esperti esterni o interni agli uffici provinciali competenti per la valutazione dei progetti presentati dalle imprese.

 

12. Diversi

12.1 Zone a struttura debole

Come tali sono considerati i seguenti comuni:

Anterivo, Brennero, Campo di Trens, Curon Venosta, Fortezza, Glorenza, Lasa, Lauregno, Martello, Predoi, Proves, Racines, San Pancrazio, Sarentino (con esclusione del capoluogo), Selva dei Molini, Senales, Senale-San Felice (escluso Senale), Sluderno, Stelvio, Tubre, Ultimo, Val di Vizze, Valle Aurina (escluso Cadipietra, San Giovanni e Lutago).

12.2 Nuove fondazioni di aziende

Sono considerate fondazioni di aziende quelle che al momento della presentazione della domanda non sono ancora iscritte nel registro delle imprese artigiane nonchè quelle la cui prima attività in proprio, anche in altre province o stati, sia iniziata nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda e il cui capitale non é partecipato per oltre il 25% da imprese giá costituite da oltre 24 mesi.

Il subentro in un’azienda già esistente non è considerato come nuova fondazione d’azienda.

In caso di cessione di un’attività e della seguente fondazione di una nuova azienda da parte della stessa persona, in caso di variazioni aziendali (p.es. uscita di un socio da una società e contemporaneamente fondazione di una ditta individuale, modifica di una ditta individuale in una società ecc.) il richiedente può essere considerato come nuovo fondatore d’azienda, purchè la relativa domanda di agevolazione venga presentata entro 24 mesi a partire dalla data della fondazione della sua prima azienda.

Lo svolgimento della prima attività artigiana nella forma di attività secondaria non viene considerato come nuova fondazione d’azienda.

12.3 “Maggiorazione per qualificazione professionale“

Tutte le persone iscritte nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati possono vantare una particolare qualificazione professionale. Per poter beneficiare della maggiorazione prevista, nel caso di società a nome collettivo (snc) nonchè di società a responsabilità limitata (srl), la maggioranza dei soci deve essere in possesso dei sopraccitati presupposti; nel caso di società in accomandita semplice (sas), invece, la maggioranza dei soci accomandatari.

L’attivitá iscritta alla sezione I del ruolo degli artigiani qualificati deve essere svolta effettivamente dall’impresa. Gli investimenti per i quali é richiesto il contributo devono riferirsi a tale attivitá.

12.4 Leasing, operazioni finanziarie, imposte

Può essere agevolato anche l’acquisto a mezzo di contratto di leasing; il contributo deve essere restituito aumentato degli interessi legali, qualora alla scadenza del contratto di leasing il bene non venga riscattato o se il contratto di leasing venga ceduto dall’impresa a terzi. La restituzione avviene in proporzione alla durata residua dei termini indicati nel capitolo I, punto 8.

Le spese riguardanti I.V.A., spese di registro o altre imposte non sono ammesse ad agevolazione. Non sono inoltre ammesse ad agevolazione operazioni finanziarie e di “lease back”, come ad esempio cessioni di quote. Sono ammesse le operazioni di “lease back” tecnico che servono a finanziare la realizzazione, l’ampliamento o la modernizzazione di costruzioni aziendali, eseguite dal richiedente, oppure l’acquisto degli stessi attraverso asta pubblica, procedura fallimentare o concordato stragiudiziale, qualora il relativo contratto di leasing venga stipulato al più tardi entro 6 mesi dalla data di rilascio della licenza d’uso; nonché l’acquisto di macchinari o beni mobili, qualora l’operazione venga effettuata entro 30 giorni dalla data di acquisto.

12.5 Lavori in economia

Investimenti effettuati in forma di lavori in economia sono ammessi ad agevolazione solo nel caso in cui gli investimenti vengono effettuati nell’ambito della propria attività aziendale e/o affine. I lavori devono essere preventivati dettagliatamente e comprovati da stato finale.

12.6 Attività miste

Sono ammesse a contributo anche le spese relative ad investimenti inerenti all’attività commerciale, di servizio, rispettivamente all’attività degli esercizi pubblici, qualora non prevalenti in termini monetari rispetto all’investimento globale; in caso contrario la domanda va indirizzata all’ufficio competente.

Nel caso di cooperazioni di fatto di cui al punto 3.2 sono ammesse al contributo tutte le imprese, presupposto che la maggioranza delle imprese interessate sia iscritta all’artigianato. Altrimenti la domanda di agevolazione va indirizzata a quell’ufficio, di cui alla maggioranza delle imprese.

12.7 Trasferimento di beni immobili traparenti ed affini

Non sono ammessi gli acquisti di beni immobili fra parenti ed affini entro il terzo grado incluso, fra una società ed i suoi soci o fra società qualora vi facciano parte gli stessi soci. In caso di trasferimento di beni immobili fra società delle quali solo alcune persone sono soci in entrambe, può essere ammessa la parte che corrisponde alla quota societaria della persona non facente parte della società. I suddetti trasferimenti non sono ammessi anche se avvengono mediante finanziamento leasing.

12.8 Progetti

Per progetti limitati nel tempo e di particolare importanza per l’artigianato (p.es. progetti comuni d’investimento da parte di più imprese artigiane, costruzioni comuni, investimenti per l’adeguamento alle norme UE, investimenti per l’incremento dell’esportazione) puó essere concessa un’agevolazione massima cosí come prevista nell’allegato A) e sotto i limiti minimi di cui al capitolo II, punto 3 dei presenti criteri.

12.9 Validità

I presenti criteri trovano applicazione per le domande presentate a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino–Alto Adige, fatta eccezione per il punto 4.4 del capitolo II, che trova applicazione anche per le domande giacenti e non ancora evase.

 

CAPITOLO II

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DI INVESTIMENTI AZIENDALI (Capo II, L.P. n. 4 del 13 febbraio 1997)

 

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni  provinciali

 

1. Domande ammissibili

È ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione all’anno. Inoltre é ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione all’anno per l’acquisto di beni nell’ambito di cooperazioni di fatto.
Le domande di contributo per l’acquisto attraverso asta pubblica, procedura fallimentare o concordato stragiudiziale di beni immobili essere presentate entro sei mesi dopo l’avvenuto acquisto ed in eccedenza al numero di domande inoltrabili in un anno.
 

2. Investimenti ammissibili e non ammissibili

Non sono ammessi gli investimenti meramente sostitutivi. Sono ammessi i soli programmi di investimento in nuove strutture, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento di quelle esistenti. Per “nuove strutture” ed “ampliamento” si intendono i programmi volti ad accrescere le potenzialità con conseguente incremento dell’occupazione. Per “ammodernamento” il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o miglioramento delle condizioni ecologiche. Per “ristrutturazione” il programma diretto alla razionalizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo, all’aggiornamento tecnologico dell’impresa.

2.1 Macchinari, attrezzature ed arredamento:

Sono ammessi ad agevolazione i seguenti investimenti nuovi di fabbrica,:

- macchinari ed attrezzature;

- computer e programmi;

- arredamento.

Non sono ammessi ad agevolazione i seguenti investimenti:

- beni usati, a eccezione di quelli di particolare importanza per l’azienda e aventi costo d’acquisto unitario superiore a 250.000,00 €, purché venga fornita una documentazione peritale circa la congruitá del valore del bene acquistato;

- materiali di consumo ed attrezzatura minuta;

- interventi di manutenzione ordinaria;

- macchine d’ufficio, telefoni cellulari;

- arredamento per ufficio e per sale sedute;

- beni d’arte o antichi.

Per le imprese fino a due persone i beni con un prezzo unitario inferiore a 1.000,00 Euro  come pure i singoli pezzi accessori con prezzo unitario inferiore a 1.000,00 Euro non sono ammessi ad agevolazione, a eccezione di quelli che formano un sistema funzionale.

Per le imprese con dimensioni superiori a due addetti i beni con un prezzo unitario inferiore a 2.000,00 Euro come pure i singoli pezzi accessori con prezzo unitario inferiore a 2.000,00 Euro non sono ammessi ad agevolazione, a eccezione di quelli che formano un sistema funzionale.

Nel caso di nuove fondazioni di aziende sono ammessi all’agevolazione gli investimenti minori fino ad un importo complessivo di 10.000,00 Euro, anche se i prezzi unitari sono inferiori a 1.000,00 Euro  risp. 2.000,00 Euro.

2.2 Impianti tecnici

Sono ammessi gli impianti tecnici inclusi gli impianti di riscaldamento e sanitari, di condizionamento, elettrici e di illuminazione, ecologici e antincendio. Il rinnovo o l’installazione di impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo nell’area servita da impianti di teleriscaldamento, già esistenti o in programmazione e a tal fine delimitata dalla Provincia Autonoma di Bolzano in base alla proposta del Comune interessato, sono esclusi da qualsiasi agevolazione. Questa norma non riguarda gli impianti per la produzione di calore a livelli di temperatura non forniti dalla centrale di teleriscaldamento.

Sono inoltre ammessi anche gli interventi di lavori straordinari.

Non sono ammessi ad agevolazione gli interventi di manutenzione ordinaria.

2.3 Investimenti in immobili

Sono ammesse ad agevolazione l’acquisto e la costruzione - anche in economia -, la ristrutturazione e l’ampliamento di edifici o locali a pertinenze aziendali nonché lavori di sistemazione dell’area aziendale non coperta.

Sono inoltre ammessi ad agevolazione gli interventi straordinari di manutenzione su edifici aziendali.

Sono ammesse le spese tecniche ed i costi di progettazione per gli investimenti edilizi nella misura massima del 5%.

Sono ammesse ad agevolazione le costruzioni di servizi sociali, quali mense aziendali o di locali di ristoro e di riunione per le maestranze, compresi i relativi arredamenti.

Non sono ammessi ad agevolazione l’acquisto o la costruzione di appartamenti aziendali, né l’acquisto di terreni senza edificio aziendale.

Non sono ammessi ad agevolazione interventi di  manutenzione ordinaria su fabbricati come pure spese accessorie quali spese per rinverdimento o giardinaggio, spese per l’abbellimento delle facciate dell’edificio, per insegne luminose, per tende parasole o addobbi urbanistici vari.

Le spese per la costruzione o l’acquisto di autorimesse possono essere ammesse all’agevolazione solo nell’ambito della costruzione o ristrutturazione o dell’acquisto di un intero edificio aziendale, alla condizione che il richiedente sia in possesso di un veicolo aziendale adibito al trasporto di cose. L’acquisto o la costruzione di sole autorimesse, invece, non può essere agevolato.

Maggiori costi nella costruzione sono agevolabili qualora si tratti di costi non prevedibili e non attribuibili ad aumento dei prezzi o a pianificazione errata (p.es.: oneri per la rimozione di ostacoli che si possono incontrare nei lavori di scavo, quali masse rocciose o falde acquifere). La misura dei maggiori costi dev’essere almeno pari al 10% dei costi originariamente preventivati. A questo scopo dev’essere presentata relativa domanda prima dell’ultimazione dell’investimento complessivo.

2.4 Mezzi di trasporto

Sono ammessi ad agevolazione i seguenti investimenti nuovi di fabbrica:

- allestimenti di autocarri e rimorchi;

- autogru, autobetoniere e autopompe;

- mezzi speciali per la raccolta rifiuti, pulizia e spurgo di cisterne e pozzi , rimozione automezzi;

- non sono ammessi ad agevolazione autoveicoli fuoristrada, anche se immatricolati c ome autocarri.

L’importo minimo dell’investimento singolo ammissibile ad agevolazione deve essere di 10.000,00 €.

2.5 Spese di trasporto e di montaggio

Le spese di trasporto, di impianto e di montaggio, direttamente connesse con i beni di investimento, sono ammesse ad agevolazione.

 

3. Limite degli investimenti

Per poter accedere all’agevolazione gli importi degli investimenti ammissibili ai sensi di questi criteri devono rientrare nei seguenti limiti (limiti di investimento rettificati).

3.1 Imprese fino a due addetti:

Sono quelle con un numero di addetti fino a due persone; nell’accertamento del numero degli addetti non si tiene conto del numero degli apprendisti:

3.1.1 Contributi in conto capitale:

- Limite minimo:      8.000,00 Euro;

- Limite massimo: 250.000,00 Euro;

3.1.2 Fondo di rotazione:

- Limite minimo: 250.000,00 Euro;

3.1.3 Limite massimo nel triennio: 1.000.000,00 Euro;

 

3.2 Piccole imprese da tre a nove addetti:

3.2.1 Contributi in conto capitale:

- Limite minimo: 15.000,00 Euro;

- Limite massimo: 250.000,00 Euro;

3.2.2 Fondo di rotazione:

- Limite minimo: 250.000,00 Euro;

3.2.3 Limite massimo nel triennio: 1.000.000,00 Euro;

 

3.3 Piccole imprese da 10 fino a 29 addetti:

3.3.1 Contributi in conto capitale:

- Limite minimo: 15.000,00 Euro;

- Limite massimo: 500.000,00 Euro;

3.3.2 Fondo di rotazione:

- Limite minimo: 500.000,00 Euro;

3.3.3 Limite massimo nel triennio: 2.000.000,00 Euro;

 

3.4 Piccole imprese da 30 a 49 addetti:

3.4.1 Contributi in conto capitale:

- Limite minimo: 22.000,00 Euro;

- Limite massimo: 1.500.000,00 Euro;

3.4.2 Fondo di rotazione:

- Limite minimo: 1.500.000,00 Euro;

3.4.3 Limite massimo nel triennio: 4.500.000,00 Euro;

 
3.5 Medie imprese:

3.5.1 Contributi in conto capitale:

- Limite minimo: 38.000,00 Euro;

- Limite massimo: 2.000.000,00 Euro;

3.5.2 Fondo di rotazione:

- Limite minimo: 2.000.000,00 Euro;

3.4.3 Limite massimo nel triennio:

5.500.000,00 Euro.

 
4. Misura dell’agevolazione

4.1 La misura dell’agevolazione viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella „A“.

4.2 (abrogato con delibera n. 820/2006)

4.3 (abrogato con delibera n. 820/2006)

4.4 La quota di agevolazione eventualmente eccedente i limiti previsti per le PMI viene computata come agevolazione aggiuntiva a carico della quota „de minimis“. Non sono soggette a tale limitazione le microimprese di cui alla definizione UE, che svolgono attivitá tradizionali, la cui sopravvivenza è incerta, in quanto non si tratta di aiuti di stato alle PMI. Le attività sono le seguenti: acquafortista, armaiolo, arrotino, borsaio, bottaio, calzolaio ortopedico, candelaio e ceraio, cappellaio, cardatore e filatore di lana, carradore, cestaio, conciatore di pelli, costruzione e riparazione di strumenti musicali, cucitrice in bianco, decoratore su vetro, imbalsamatore, legatore di libri, maniscalco, merlettaia, mugnaio, organaio, pellicciaio, produzione di olio di pino, produzione di pantofole, produzione di slittini, produzione di strumenti a corda, produzione di strumenti a pizzico, ramaio, restauratrice di tessuti, ricamatore su cuoio, ricamatrice, sellaio, tessitore, tornitore in legno.

4.5 Nel caso in cui il richiedente svolga l’attività artigiana in forma di attività secondaria (vedasi capitolo I, punto 3.4), la misura massima dell’agevolazione è del 10%, senza maggiorazioni. Le medie imprese, in questo caso, sono escluse dalle agevolazioni.

 

TAB. A: Investimenti aziendali

INVESTIMENTI AMMESSI:

·     Macchinari, attrezzature, arredamento, impianti tecnici, mezzi di trasporto, spese di trasporto e di montaggio, immobili, lavori in economia.


 

Tipo d’impresa

Tasso di agevola-zione base

fino al


 

Maggiorazioni

Tasso di agevola-zione massimo

Limite di investimento oltre il quale è obbligatorio il mutuo

Limite di investimento massimo per il triennio


Piccole imprese fino a 29 addetti


 

13%

in regime „de minimis“,

· + 3% per imprese fino a due addetti secondo la definizione di cui al capitolo II, punto 3.1

· + 5% per il possesso del diploma di maestro artigiano risp. l’iscrizione nella I sezione del ruolo degli artigiani qualificati

· + 3% per nuova fondazione d’impresa

· + 3% per la sede dell’impresa in zona a struttura debole

· + 5% per cooperative artigiane, consorzi, comunioni d’interesse o altre cooperazioni in forma di persone giuridiche o di fatto

· +3%per costruzioni in comune o in condominio di almeno 3 imprese.

23% (2)

 
 
 

Impr. 2 add.: 40% (3)

(1)

Imprese fino a 9 addetti: 250.000,00 Euro

 

Imprese da 10 a 29 addetti: 500.000,00 Euro

Imprese fino a 9 addetti: 1.000.000,00 Euro

 

Imprese da 10 a 29 addetti: 2.000.000,00 Euro


Piccole imprese da 30 fino a 49 addetti


 

13%

in regime „de minimis“

· + 5% per il possesso del diploma di maestro artigiano risp. l’iscrizione nella I sezione del ruolo degli artigiani qualificati

· + 3% per nuova fondazione d’impresa

· + 3% per la sede dell’impresa in zona a struttura debole

· + 5% per cooperative artigiane, consorzi, comunioni d’interesse o altre cooperazioni in forma di persone giuridiche o di fatto

· +3%per costruzioni in comune o in condominio di almeno 3 imprese.


 

23%


 

1.500.000,00 Euro


 

4.500.000,00 Euro


Medie imprese


 

7,5%

in regime „de minimis“;

· + 5% per il possesso del diploma di maestro artigiano risp. l’iscrizione nella I sezione del ruolo degli artigiani qualificati

· + 3% per nuova fondazione d’impresa

· + 3% per la sede dell’impresa in zona a struttura debole

· + 5% per cooperative artigiane, consorzi, comunioni d’interesse o altre cooperazioni in forma di persone giuridiche o di fatto

· +3%per costruzioni in comune o in condominio di almeno 3 imprese.


 

22,5%


 

2.000.000,00 Euro


 

5.500.000,00 Euro

(1) In caso di imprese fino a due addetti, nella misura massima del 30%

(2) In caso di piccole imprese e microimprese secondo la definizione di cui al capitolo I, punto 3.1

(3) Nel caso di microimprese con attivitá tradizionali, la cui sopravvivenza è incerta, é possibile concedere un contributo massimo nella misura del 40%, a prescindere dalle maggiorazioni indicate nella tabella. Trattasi delle seguenti attivitá: acquafortista, armaiolo, arrotino, borsaio, bottaio, calzolaio ortopedico, candelaio e ceraio, cappellaio, cardatore e filatore di lana, carradore, cestaio, conciatore di pelli, costruzione e riparazione di strumenti musicali, cucitrice in bianco, decoratore su vetro, imbalsamatore, legatore di libri, maniscalco, merlettaia, mugnaio, organaio, pellicciaio, produzione di olio di pino, produzione di pantofole, produzione di slittini, produzione di strumenti a corda, produzione di strumenti a pizzico, ramaio, restauratrice di tessuti, ricamatore su cuoio, ricamatrice, sellaio, tessitore, tornitore in legno.

 

CAPITOLO III

INTERVENTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI ECOLOGICO-AMBIENTALI (Capo III della L.P. n. 4 del 13 febbraio 1997)

 

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

 

1. Domande ammissibili

È ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione all’anno. Inoltre é ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione all’anno per l’acquisto di beni nell’ambito di cooperazioni di fatto.
 

2. Iniziative ammissibili

Sono ammesse ad agevolazione le iniziative che comportino una significativa riduzione nei seguenti settori:
-  nell’impiego di materie prime;

- nella quantità dei rifiuti e dell’impatto ambientale connesso agli stessi;

-  nelle emissioni acustiche;

- nei danni al suolo e nelle relative con-seguenze;

- nelle emissioni di sostanze nocive nell’aria, nell’acqua o nel suolo;

-  nell’utilizzo d’acqua.
Investimenti ed iniziative ammissibili:

2.1 investimenti che modificano i processi produttivi rendendoli compatibili con l’ambiente;

2.2 investimenti ambientali sui quali la conseguenza secondaria è costituita da:

- risparmio energetico e l’utilizzo razionale dell’energia come recupero termico e ammoderna-mento di impianti di riscaldamento;

- isolamento termico;

- costruzioni con tecnologie che de-terminano un risparmio energetico o un miglioramento ambientale;

- risanamento di costruzioni rivolte al miglioramento ambientale;

- impianti per la tutela dell’ambiente come impianti di smaltimento e di  trattamento rifiuti;

- impianti per la produzione o l’utilizzo di prodotti o di sostanze sostitutive compatibili con l’ambiente;

- impianti per la riduzione dell’utilizzo di acqua;

- impianti di riciclaggio.

2.3 audit ambientale;

2.3.1 fase 1:

- analisi ambientale iniziale;

- definizione di una politica e di un programma ambientale.

2.3.2 fase 2:

- l’introduzione, revisione e certificazione del sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento UE n.1836/93 o la ISO 14001;

- dichiarazione ambientale.

Per l’ottenimento dell’agevolazione della fase 2 è obbligatoria la dichiarazione ambientale

 
3. Spese ammissibili
Vengono ammessi all’agevolazione le seguenti spese:

3.1 spese per l’acquisto o la costruzione in proprio di impianti, macchinari o dispositivi tecnici nonché di immobili, destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e di fattori inquinaneti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l’ambiente. I csoti ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi d’investimento supplementari (“sovraccsoti” necessari per conseguire gli  obiettivi di tutela ambientale. Tali costi devono  eseere calcolati al netto dei vantaggi apportati dell’eventuale aumento di capacitá, risparmi di  spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell’impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell’arco dello stesso periodo quinquiennale.

3.2 spese per il risanamento di siti aziendali, solo nel caso in cui non vengano individuati i responsabili dell’inquinamento, oppure nel caso in cui ai responsabili non possa essere richiesto il risarcimento dei danni;

3.3 spese concernenti investimenti nell’ambito del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di energia possono essere ammesse all’agevolazione solamente se sostenute nell’ambito di un progetto integrativo (p.es. costruzione o risanamento di un edificio aziendale); per investimenti singoli in questi settori la domanda di agevolazione dev’essere rivolta all’ufficio risparmio energia;

3.4 spese connesse all’audit ambientale:

3.4.1 fase 1:

- consulenza esterna, con un massimo di 10 giorni;

- l’impiego di un addetto interno fino ad un importo massimo del 50% delle spese ammissibili complessive;

3.4.2 fase 2

- consulenza esterna;

- l’impiego di un addetto interno per l’introduzione del sistema di managment ambientale fino ad un importo massimo del 50% delle spese ammissibili complessive;

- corsi di formazione realizzati da società di consulenza e di certificazione fino ad un massimo di tre giornate;

- la certificazione e altri audits esterni;

- la realizzazione grafica e la stampa della dichiarazione ambientale;

3.5 spese per valutazioni dell’impatto ambientale dell’attività aziendale;

3.6 retribuzione del personale interno per il tempo adibito esclusivamente all’attivitá di relatore; é ammesso il lavoro prestato da un solo addetto per un tetto massimo di 150 ore annue.

 
4. Spese non ammissibili
Non sono ammessi all’agevolazione:
4.1 beni di investimento usati;

4.2 spese correnti di amministrazione e d’esercizio, manutenzione ordinaria;

4.3 spese di viaggio, vitto ed alloggio;

4.4 spese riguardanti il rinnovo o l’installazione di impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo nell’area servita da impianti di teleriscaldamento, già esistenti o in programmazione e a tal fine delimitata dalla Provincia Autonoma di Bolzano in base alla proposta del Comune interessato; questa norma non riguarda gli impianti per la produzione di calore a livelli di temperatura non forniti dalla centrale di teleriscaldamento.

 
5. Limite degli investimenti

5.1 Come limiti degli investimenti valgono quelli indicati sotto il punto 3, Capitolo II, dei presenti criteri.

5.2 Le spese ammissibili per le PMI per progetti di audit ambientale non possono superare 150.000,00 Euro. Per l’ottenimento dell‘agevolazione della fase 2 é obbligatoria la dichiarazione ambientale.

 
6. Misura delle agevolazioni

6.1 La misura dell’agevolazione viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella B“.

 
7. Disposizioni generali

7.1 Sono ammesse ad agevolazione solo le maggiori spese connesse alla realizzazione di investimenti ambientali. Gli aiuti per l’adeguamento a nuove norme comunitarie obbligatorie possono inoltre essere autorizzati per un periodo di tre anni a decorrere dall’adozione dei nuovi provvedimenti.

7.2 Le agevolazioni per i miglioramenti, che superano le norme vincolanti, devono risultare adeguate ai miglioramenti raggiunti nella tutela dell’ambiente e all’investimento richiesto.

7.3 Nei settori privi di norme vincolanti, gli investimenti devono migliorare significativamente la tutela dell’ambiente nelle imprese.

 

TAB. B: Investimenti ecologico-ambientali

INVESTIMENTI AMMESSI:

Macchinari, attrezzature, arredamento, impianti tecnici, spese di trasporto e di montaggio, immobili, lavori in economia.

Investimento – iniziativa

Tasso di agevolazione base per piccole e medie imprese fino al


 
Maggiorazioni

in regime de minimis

Tasso di agevolazione massimo per piccole e medie imprese

Limite di investimento oltre il quale è obbligatorio il mutuo

Limite di investimento massimo per il triennio


Investimenti per l’adeguamento a nuove norme comunitarie

 
 

15%


· + 5% per il possesso del diploma di maestro artigiano risp. iscrizione alla I sezione del ruolo degli artigiani qualificati

· + 3% per nuova fondazione d’impresa

· + 3% per zona a struttura debole

· +5% per cooperative artigiane, consorzi, comunioni d’interesse o altre cooperazioni in forma di persone giuridiche o di fatto

·     + 10% per PMI


 
 

30%

250.000,00 Euro

per imprese fino a nove addetti;

 

500.000,00 Euro

per piccole imprese da 10 fino a 29 addetti;

 

1.500.000,00 Euro

per piccole imprese da 30 fino a 49 addetti;

 

2.000.000,00 Euro

per medie imprese;

1.000.000,00 Euro

per imprese fino a nove addetti

 
 

2.000.000,00 Euro

per piccole imprese da 10 fino a 29 addetti;

 

4.500.000,00 Euro

per piccole imprese da 30 fino a 49 addetti;

 

5.500.000,00 Euro

per medie imprese;

Investimenti ambientali che superano le norme obbligatorie o che vengono fatti in mancanza di norme comunitarie


30%



30%


come sopra


come sopra

Investimenti rivolti al risparmio energetico che superano le norme obbligatorie o che vengono fatti in mancanza di norme comunitarie


30%



30%


come sopra


come sopra

Progetti di audit ambientale

40% per la fase 1

40% per la fase 2

· + 35%

· + 10%

75%

50%


--- (1)


--- (1)

(1) Per progetti di audit ambientale non possono essere concessi mutui dal fondo di rotazione.
 

Allegato

 
1. Le agevolazioni possono assumere le forme di seguito indicate:
a) contributo a fondo perduto: la misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), é stabilita nei singoli capi di cui ai presenti criteri;
b) mutuo o leasing agevolato, concessi tramite il fondo di rotazione: la misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), che con esclusione del capo IV non può superare il 20%, nonché le condizioni per la concessione, sono stabilite nei singoli capi di cui ai presenti criteri.
I mutui ed i finanziamenti leasing di cui al capo II sono regolati come segue:

la durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di 15 anni per i beni immobili e di sei anni per i beni mobili; tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento;

la durata del finanziamento leasing corrisponde di norma a quella del contratto leasing, che non può essere inferiore alla durata prevista dalla normativa fiscale vigente per i beni immobili e superare la durata massima di sei anni per i beni mobili;

nel caso di investimenti sia immobiliari che mobiliari, si applica la durata prevista per l’investimento prevalente in termini monetari;

la quota di partecipazione a carico della Provincia non può superare le percentuali massime di seguito elencate:

- durata fino a 10 anni = massimo 80%,
- durata fino a 11 anni = massimo 75%,
- durata fino a 12 anni = massimo 70%,
- durata fino a 13 anni = massimo 65%,
- durata fino a 14 anni = massimo 60%,
- durata fino a 15 anni = massimo 55%,
- durata fino a 16 anni = massimo 50%,
- durata fino a 17 anni = massimo 45%,
- durata fino a 18 anni = massimo 40%,
- durata fino a 19 anni = massimo 35%,
- durata fino a 20 anni = massimo 30%,

la quota di partecipazione della Provincia concessa al beneficiario è determinata al momento della deliberazione, mentre al momento della liquidazione viene controllata la conformità della stessa alla normativa europea. In nessun caso la quota di partecipazione della Provincia puó essere superiore a quella determinata con deliberazione della Giunta provinciale.

Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE, l’intera agevolazione viene concessa a titolo de minimis.
L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis. L’aiuto in regime di esenzione è l’aiuto previsto in una determinata misura da un regolamento comunitario o da una specifica decisione della Commissione UE. L’aiuto de minimis è quello che non supera la soglia di 200.000 Euro in un periodo di tre esercizi finanziari e che, secondo quanto stabilito dalla Commissione UE, non incide sugli scambi tra Stati membri e/o non falsa né minaccia di falsare la concorrenza.

Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE e l’impresa beneficiaria ha già usufruito di aiuti de minimis per 200.000 Euro, l’agevolazione viene concessa solamente fino al raggiungimento dei limiti previsti nei regolamenti di esenzione della UE.

 

8. I limiti minimi e massimi di spesa per i quali è concessa l’agevolazione in forma di finanziamento agevolato tramite il fondo di rotazione sono fissati come da seguente tabella:

 

Tipo di impresa (1)

Limite di investimento oltre il quale è obbligatorio il mutuo

Limite di investimento massimo per il triennio

Aziende fino a 2 addetti nel settore turismo

400.000,00 €

1.500.000,00 €

Microimprese e piccole imprese fino a 9 addetti nei settori artigianato, industria e commercio

250.000,00 €


1.500.000,00 €

Piccole imprese fino a 49 addetti nei settori commercio e turismo

500.000,00 €

2.500.000,00 €

Piccole imprese fino a 29 addetti nel settore artigianato

500.000,00 €

2.500.000,00 €

Piccole imprese fino a 29 addetti nel settore industria

750.000,00 €

2.500.000,00 €

Piccole imprese fino a 49 addetti nei settori artigianato e industria

1.500.000,00 €


5.000.000,00 €

Medie imprese nel settore industria, medie e grandi imprese nei settori artigianato e commercio

2.000.000,00 €


6.000.000,00 €

Medie e grandi imprese nel settore turismo

1.000.000,00 €

3.500.000,00 €

Grandi imprese nel settore industria

3.000.000,00 €

6.500.000,00 €

(1) Per l‘esatta determinazione della categoria di impresa si applicano inoltre i criteri della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, vigenti nei rispettivi settori.

 

Allegato B

Settore industria: Criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4: „Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia  Capi II e III

 

CAPO I

PARTE GENERALE

 

Articolo 1

Obiettivi generali

1. La Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, di seguito denominata Provincia, promuove lo sviluppo del settore economico dell’industria e in particolare del plusvalore e della competitività, anche internazionale, dello stesso, nel rispetto delle normative dell’Unione Europea e delle esigenze dell’ecologia e della protezione dell’ambiente, degli equilibri occupazionali, del diritto del lavoro, dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.

Articolo 2

Riferimenti alla legislazione europea

1. L’applicazione dei presenti criteri fa riferimento alle normative dell’Unione Europea, di seguito denominato UE, in particolare alle norme, ai regolamenti e alle direttive comunitarie recepite nel nostro ordinamento.

2. Si fa esplicito riferimento a tali normative per quanto riguarda:

a) i parametri per l’individuazione della categoria di piccola e media impresa, nonché delle microimprese;

b) definizione delle iniziative agevolabili;

c) definizione delle iniziative ammesse ad agevolazione espresse in „equivalente sovvenzione lorda  (ESL);

d) definizione dei territori ai fini agevolativi;

e) disciplina degli aiuti “de minimis”.

 

Articolo 3

Imprese beneficiarie

1. Beneficiarie delle misure di sostegno  sono le imprese industriali, che hanno la sede legale e un’unità produttiva o di sviluppo oppure anche solo un’unità produttiva o di sviluppo nella Provincia di Bolzano e operano nei seguenti settori di attività:

a) industria manifatturiera ivi compresa l’attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli;

b) imprese industriali erogatrici di servizi per il sistema produttivo e le imprese di creazione di  software;

c) industria estrattiva, industria delle costruzioni, industria delle installazioni, impianti e imprese operanti nel comparto della lavorazione degli inerti;

d) imprese di comunicazione;

e) imprese che gestiscono centri attrezzati per trasporti intermodali;

f) imprese  miste  che  svolgono  attivitá industriali;

2. Possono beneficiare delle agevolazione anche le cooperazioni di fatto o associazioni temporanee tra due o più imprese, qualora il maggiore investimento sia effettuato da imprese operanti nei settori di cui al comma 1 del presente articolo. Per l’ammissione a contributo delle singole cooperanti/associate si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

3. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al seguente Capo II, art. 17, co. 2 e 3, imprese proprietarie di immobili a condizione:

a) che gli immobili oggetto di agevolazione, vengano messi esclusivamente a disposizione di imprese collegate che esercitano un’attività di cui al precedente articolo 3, co. 1, riconoscendo a tali imprese operative un diritto reale avente una durata minima di almeno dieci anni a decorrere dalla data di cui al successivo articolo 9, co. 1, lettera b);

b) e che anche l’impresa operativa si impegni espressamente di rispettare gli obblighi di cui all’articolo 9 dei presenti criteri;

4. Le agevolazioni hanno per oggetto investimenti ed attività localizzati esclusivamente nel territorio della Provincia.

5. Sono escluse dall’agevolazione  le  imprese appartenenti ai settori sensibili come definiti dalle autorità comunitarie.

6. Salvo procedura di notifica alla Commissione Europea nei casi consentiti e fatte salve le disposizioni contenute nel Capitolo III dei presenti criteri, alle grandi imprese come definite dall’UE le agevolazioni possono essere concesse solo in applicazione della regola “de minimis” in base alla quale l’importo complessivo che può essere accordato ad una medesima impresa non può superare 100.000 Euro su un periodo di 3 anni

 

Articolo 4

Domande ammissibili

1. Le domande devono essere presentate all’ufficio industria, su appositi moduli, provvisti di marca da bollo, prima dell’inizio dei lavori o dall’emissione del primo documento di spesa.

2. La domanda deve essere corredata di tutti i dati e documenti richiesti dall’Ufficio competente.

3. Ai fini della classificazione come industria si fa riferimento all’inquadramento previsto dall’INPS, comprovato dal modello DM-10 oppure da attestazione fornita dall’INPS, relativa al mese dell’ultimo versamento effettuato prima della presentazione della domanda. Nel caso di consorzi, cooperative o altri tipi di associazioni di imprese, ai fini della classificazione come industria, si fa riferimento all’inquadramento INPS delle singole imprese associate. A prescindere dalla classificazione INPS sono considerate come imprese industriali quelle imprese di servizio che esercitano la loro attivitá a favore di imprese produttive. Tali imprese sono indicate all’articolo 13. Le imprese, all’atto dell’erogazione dell’agevolazione devono avere almeno un dipendente, ad eccezione delle imprese esercenti l’attività di impianto di risalita a conduzione familiare le quali sono esenti da tale obbligo.

4. Spese riguardanti I.V.A., spese di registro o altre imposte non sono ammesse ad agevolazione.

5. Gli investimenti che eccedono i limiti indicati nei singoli capi, effettuati attraverso lo strumento della locazione finanziaria (leasing) sono ammessi ad agevolazione alla condizione che il relativo contratto sia stipulato con società di leasing convenzionata con la Provincia, ai sensi dell’articolo 6, legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9.

Sono ammissibili a contributo beni immobili di nuova costruzione traslati a società di locazione finanziaria convenzionate, al fine di stipulare un contratto di lease-back, purché l’operazione non avvenga oltre sei mesi dalla data di rilascio della licenza d’uso.

I beni mobili ammessi ad agevolazione devono risultare strumentali rispetto all’attività aziendale, nuovi di fabbrica e rispondenti ai requisiti previsti dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, „direttiva macchine“.

6. Le agevolazioni possono venire concesse solo alle imprese che  rispettano i contratti collettivi di lavoro nazionali e locali, nonché le vigenti normative in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro.

7. Le somme di investimento ammesse sono arrotondate ai 500,00 (cinquecento) euro inferiori.

8. Si definisce „nuova impresa  l’impresa:

a)     costituita da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento;.

b)     il  cui capitale non è partecipato per oltre il 25% da imprese giá costituite da oltre 24 mesi;

c)     il  cui capitale non è partecipato per oltre il 25% da imprese giá costituite da oltre 24 mesi;

d)     il cui capitale non è posseduto oltre per il 25 % da persone fisiche titolari di impresa già costituita da oltre 24 mesi, oppure loro consorti, parenti o affini fino al terzo grado incluso;

e)     il cui capitale non è partecipato per oltre il 25 % da persone fisiche che figurano come soci di imprese già costituite da oltre 24 mesi.

Il subentro in un’azienda giá esistente non viene considerato come nuova fondazione di impresa

9. Sono ammesse a contributo anche le spese relative ad investimenti inerenti all’attivitá artigianale e commerciale, qualora non prevalenti rispetto all’investimento globale; in caso contrario la domanda va indirizzata all’Ufficio artigianato o all’Ufficio provvidenze per il turismo, il commercio e i servizi.

Articolo 5

Documentazione per la presentazione della domanda

1. Progetti di investimento riguardanti le costruzioni che costituiscono unitá funzionale indipendente e dotati di unica concessione edilizia non possono essere ripartiti in piú domande di agevolazione.

2. Le domande di agevolazione devono essere presentate all’ufficio competente su carta provvista di marca da bollo, indicando il Capo della Legge per il quale è richiesta l’agevolazione.

3. Alla domanda di agevolazione vanno allegati i seguenti documenti:

a) modello DM-10 oppure attestazione fornita dall’INPS, relativa al mese dell’ultimo versamento effettuato prima della presentazione della domanda; imprese di nuova costituzione possono presentare un’autocertificazione in luogo dell’attestazione INPS, all’atto dell’erogazione dell’agevolazione deve essere presentata l’attestazione INPS di cui sopra;

b) l’ultimo bilancio di esercizio disponibile e relativa nota integrativa firmato dal legale rappresentante dell‘impresa/società.

c) una dichiarazione firmata dal legale rap-presentante circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro;

d) un prospetto riguardante l’evoluzione temporale dei principali dati aziendali;

e) un elenco degli investimenti previsti con relativi preventivi per i quali è richiesta l’agevolazione;

f) una dichiarazione circa l’appartenenza dell’impresa alla classe dimensionale in base ai parametri della UE;

g) eventuali altri documenti richiesti dall’ufficio.

4. Nel caso di consorzi, cooperative o altri tipi di associazioni di imprese i documenti di cui al precedente comma 3 vanno allegati anche per le singole imprese associate.

5. Nel caso di cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese oltre alla documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono essere allegate alla domanda:

a) contratto di cooperazione con indicazione delle imprese partecipanti, degli scopi e dei contenuti della cooperazione.

b) dichiarazione circa l’attribuzione dei singoli investimenti previsti alle singole imprese associate;

c) dichiarizione circa la responsabilità solidale delle imprese cooperanti/associate per il rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai presenti criteri.

Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa cooperante.

6. La mancata presentazione della documentazione a corredo della domanda comporta il mancato accoglimento della domanda di agevolazione.

7. Per lo stesso progetto non può essere presentata domanda di agevolazione presso altro ente pubblico.

 

Articolo 6

Tipologia di aiuto

1. Salvo disposizioni particolari contenute nei capitoli di agevolazione dei presenti criteri di applicazione, la concessione delle agevolazioni sulle spese ammesse può assumere le forme indicate in seguito:

a) contributo a fondo perduto, nei limiti indicati nei singoli capi;

b) mutuo  agevolato:

c) leasing agevolato:

2. La forma di aiuto di cui al comma 1 lettere b) e c) è obbligatoria per somme di investimento che eccedono i limiti indicati nei singoli Capi.

3. La Giunta provinciale puó prorogare, su domanda motivata del richiedente e preventivo assenso dell’istituto bancario mutuante risp. della societá di leasing, il periodo di preammortamento/durata di un ulteriore anno, dietro corrispondente riduzione del periodo di ammortamento.

4. Nel caso venga applicata la tipologia di aiuto di cui al comma 1 lettere b) o c), la ripartizione fra i fondi tra Provincia e rispettivamente istituto di credito o società di leasing viene calcolata in modo da garantire all’impresa la corresponsione della equivalente sovvenzione lorda (ESL) spettante.

Articolo 7

Istruttoria

1. Le domande sono evase nel medesimo ordine in cui sono pervenute all’ufficio competente. Sono evase in modo prioritario le domande presentate da imprese di nuova costituzione, imprese insediate in zone svantaggiate di cui all’articolo 12 dei presenti cri-teri, nonché quelle presentate da cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese, ai sensi dell’articolo 3, comma 2.

2. Gli  uffici   potranno   avvalersi   di   pareri tecnici   espressi   da esperti esterni o interni agli uffici provinciali competenti per la valutazione dei progetti presentati dalle imprese.

 

Articolo 8

Liquidazione delle agevolazioni

1. Ai fini della liquidazione delle agevolazioni concesse secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), e fatte salve eventuali disposizioni particolari contenute nei singoli capi, è richiesta:

a)     la presentazione delle fatture originali delle spese sostenute provviste di quietanza o di estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento e dichiarazione del richiedente l’agevolazione, autenticata ai sensi dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sull’effettuazione dell‘investi-mento; i beni di investimento agevolati devono inoltre essere iscritti nel libro cespiti dell’azienda o attivati nel bilancio;

b)     le copie delle buste paga;

2. Nel caso di agevolazioni concesse secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 5, la liquidazione potrà aver luogo, dietro presentazione di:

a) nel caso di beni mobili:

1)     verbale di consegna o verbale di collaudo per impianti ed altri beni soggetti a collaudo, sottoscritto da utilizzatore e fornitore del bene locato;

2)     copia del contratto e delle eventuali appendici di variazione;

3)     dichiarazione della società di leasing in qualità di proprietaria, che il bene è rispondente ai requisiti previsti dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, „direttiva macchine“;

b) Nel caso di beni immobli dietro presentazione di:

1)     copia del contratto di leasing debitamente registrato e delle eventuali appendici di variazione;

2)     copia dell’atto notarile comprovante l’acquisto dell’immobile da parte della società di leasing e dell’avvenuta presa in consegna da parte del soggetto agevolato. Copia dell’atto comprovante l’eventuale costituzione in favore della società di leasing del diritto di superficie;

3)     licenza d’uso.

3. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla somma ammessa, l’agevolazione concessa è proporzionalmente ri-dotta e ricalcolata in base alla somma effetti-vamente spesa. Le eventuali maggiorazioni concesse sono parimenti ridotte e ricalcolate in base alla spesa effettivamente sostenuta.  Il programma di investimento presentato dall’impresa può in fase di attuazione subire delle variazioni, purchè prima dell’effettuazione della modifica venga presentata apposita comunicazione all’ufficio competente che ne verifica l’ammissibilitá. In ogni caso non sono ammissibili più di due variazioni.

4. Qualora nel caso di cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese di cui all’articolo 3, comma 2, una o più imprese dovessero recedere dall’associazione, l’agevolazione concessa è ricalcolata in base alla somma effettivamente spesa dalle singole imprese rimanenti e nel limite dell’importo di agevolazione deliberato.

5. Qualora l’impresa beneficiaria non presenti la documentazione di spesa di cui ai precedenti commi entro tre anni dalla data della delibera di concessione dell’agevolazione, la Giunta provinciale può disporre l’archiviazione della relativa domanda;

 

Articolo 9

Impegni

1. Con la domanda di agevolazione va presentata una dichiarazione di impegno che i beni di investimento agevolati non verranno impropriamente alienati, affittati o ceduti in comodato o a qualsiasi altro titolo per il seguente periodo:

a) nel caso di macchinari, impianti tecnici, attrezzature, arredamenti, mezzi di trasporto per almeno quattro anni a partire dal loro acquisto e di tre anni nel caso si tratti di server, computer e relativo software. Se l’investimento è effettuato con lo strumento della locazione finanziaria i termini decorrono dal momento della presa in consegna del bene così come risultante dal verbale di consegna o collaudo;

b) nel caso di locali o di edifici aziendali, nonché nel caso di investimenti in costruzione e piazzali aziendali, soggetti al rilascio di concessione edilizia per almeno dieci anni a partire dalla data di acquisto o dal rilascio della licenza d’uso da parte del Comune in caso di nuove costruzioni. Se l’investimento è effettuato con lo strumento della locazione finanziaria i termini decorrono dal momento della presa in consegna del bene così come risultante dall’atto di compravendita o a far tempo dalla data di rilascio della licenza d’uso in caso di nuove costruzioni.

2. Nel caso l’investimento sia effettuato attraverso lo strumento del leasing, la società locatrice dovrà segnalare inoltre, fermi restando gli obblighi in capo al soggetto agevolato di cui ai precedenti commi a) e b), qualsiasi modificazione successivamente ed eventualmente intervenuta nel rapporto contrattuale e nel regime dei beni con specifico riferimento alla loro alienazione o al loro perimento totale o parziale.

3. È ammesso l’uso in comune degli investimenti all’interno di cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese di cui all’articolo 3, comma 2.

4. Qualora i vincoli temporali sopra indicati non venissero rispettati, il richiedente si obbliga a restituire alla Provincia l’agevolazione percepita in proporzione al tempo residuo, maggiorata degli interessi legali. Il richiedente è obbligato a restituire l’agevolazione percepita, in proporzione al temporesiduo e maggiorata degli interessi legali, anche nei casi di cessazione di attività oppure di dichiarazione di fallimento.

Nel caso di cooperazioni di fatto o associazioni di imprese di cui all’articolo 3, comma 2, l’agevolazione è restituita, per la parte spettante, dall’impresa inadempiente, ferma restando la responsabilità solidale delle imprese cooperanti o associate per gli obblighi derivanti dal mancato rispetto dei vincoli temporali di cui al comma 1.

 

Articolo 10

Controlli

1. Al fine di verificare la regolare effettua-zione degli investimenti e delle iniziative ammesse ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6 % delle iniziative agevolate.

2. All’individuazione dei casi provvede un gruppo di lavoro interno alla Ripartizione competente, secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutti i contributi liquidati nell’anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario del contributo. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l’Ufficio competente ritiene dubbi.

3. Nell’ambito del controllo viene verificata l’effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all’agevolazione, la destinazione dei locali incentivati, la presenza delle attrezzature e degli arredamenti finanziati, nonché la regolare contabilizzazione dei beni e delle prestazioni prese in considerazione. Laddove necessario l’Ufficio competente può avvalersi degli Uffici di altre Ripartizioni dell’Amministrazione provinciale.

4. I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta nel corso di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.

5. I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell’Ufficio la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione.

 

Articolo 11

Revoca delle agevolazioni

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2-bis, legge provinciale 13 febbraio 1993, n. 17 nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’agevolazione viene revocata nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai presenti criteri o presentazione di irregolare documentazione.

2. L’agevolazione viene revocata anche qualora l’impresa beneficiaria dovesse fallire o cessare la sua attività prima della scadenza dei termini indicati al precedente articolo 9. Nel caso di investimenti effettuati tramite leasing, l’agevolazione è revocata anche qualora alla scadenza del contratto il bene non venga riscattato.

3. La restituzione delle agevolazioni avviene in proporzione alla durata residua dei periodi indicati al precedente articolo 9, maggiorata degli interessi legali maturati. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento fissato si ricorre alla riscossione coattiva.

 

Articolo 12

Zone svantaggiate

1. Sono considerate zone svantaggiate le zone indicate di seguito:

Anterivo, Brennero, Campo di Trens, Curon Venosta, Fortezza, Glorenza, Lasa, Lauregno, Martello, Predoi, Proves, Racines, San Pancrazio, Sarentino (con esclusione del capoluogo), Selva dei Molini, Senales, Senale-San Felice (escluso Senale), Sluderno, Stelvio, Tubre, Ultimo, Val di Vizze, Valle Aurina (escluso Cadipietra, San Giovanni e Lutago).

 

Articolo 13

Imprese di servizio

1. Sono considerate come imprese industriali le seguenti imprese di servizio, definite dai relativi codici ISTAT, che impieghino piú di 29 addetti:

72.10  Consulenza   per  installazione di elaboratori elettronici

72.20   Fornitura di software e consulenza in materia informatica

72.30 Elaborazione elettronica dei dati

72.40  Attivitá delle banche dati

72.50  Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici

72.60  Altre attivitá connesse all’informatica

72.60.1 Servizi  di  telematica,  robotica, eidomatica

72.60.2  Altri servizi connessi all’informatica

74.70  Servizi di pulizia  e   disinfestazione

74.70.1  Servizi di pulizia

74.70.2  Servizi di disinfestazione

90.00  Smaltimento   dei  rifiuti   solidi, delle acque di scarico e simili

90.00.1  Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

90.00.2  Smaltimento e depurazione delle acque di scarico e attivitá affini

90.00.3  Misure igienico-sanitarie ed   attivitá affini

92.20 Attivitá radio-televisive

93.01.1 Attivitá  delle  lavanderie  per  alberghi, ristoranti, enti e comunitá

 

Articolo 14

Progetti

1. Possono essere concesse agevolazioni fino alla percentuale massima prevista nella tabella A) del Capo II dei presenti criteri, per progetti limitati nel tempo e di particolare importanza per l’industria (p.es. progetti comuni d’investimento da parte di piú imprese industriali, costruzioni comuni, investimenti per l’adeguamento delle norme UE, investimenti per l’incremento delle esportazioni ecc.).

 

Articolo15

Validitá

I presenti criteri trovano applicazione per le domande presentate a partire dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
 

CAPO II

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DI INVESTIMENTI AZIENDALI

Criteri applicativi  per la concessione di agevolazioni  provinciali

 

Articolo 16

Domande ammissibili

1. È ammessa la presentazione di una domanda all’anno. È ammessa un’ulteriore domanda all‘anno presentata nell’ambito di una cooperazione di fatto o associazione temporanea di imprese di cui all’articolo 3, comma 2 dei presenti criteri.

2. Non sono ammessi gli investimenti meramente sostitutivi. Sono ammessi i soli programmi di investimento in nuove strutture, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento di quelle esistenti. Per “nuove strutture” ed “ampliamento” si intendono i programmi volti ad accrescere le potenzialità con conseguente incremento dell’occupazione. Per “ammodernamento” il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o miglioramento delle condizioni ecologiche. Per “ristrutturazione” il programma diretto alla razionalizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo, all’aggiornamento tecnologico dell’impresa.

3. Domande di contributo presentate ad altri uffici provinciali e che riguardano investimenti aziendali possono essere trasmesse all’ufficio competente senza necessità di presentare ulteriore domanda di contributo.

4. Le domande di contributo per l’acquisto attraverso asta pubblica, procedura falli-mentare o concordato stragiudiziale  di beni immobili, nonché le domande di beni mobili usati con prezzo unitario minimo di 250.000,00 Euro possono essere presentate entro 6 mesi dopo l’avvenuto acquisto ed in eccedenza al numero di domande inoltrabili in un anno.

 

Articolo 17

Investimenti ammissibili

1. Sono ammessi ad agevolazione macchinari, attrezzature, nonché le relative spese di trasporto, impianto e montaggio, arredamenti per locali di produzione, server, computer (anche portatili), software ed impianti telefonici con le seguenti precisazioni:

a) in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, co. 5 del Capo I, Parte Generale, sono ammessi a contributo i macchinari di produzione usati di particolare rilevanza, aventi costo d’acquisto unitario superiore a 250.000,00 Euro, purché venga fornita una documentazione peritale circa la congruitá del prezzo del bene acquistato e la rispondenza ai requisiti previsti dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, „direttiva macchine“. Per gli investimenti effettuati in leasing, la documentazione di cui sopra viene sostituita da apposita dichiarazione rilasciata dalla società di locazione concedente.

b) non sono ammessi ad agevolazione i seguenti investimenti:

1)     materiali di consumo e attrezzatura minuta;

2)     interventi di manutenzione ordinaria ;

3)     stampanti e hardware periferico;

4)     macchine d’ufficio;

5)     arredamento per ufficio, per sale sedute;

6)     beni d’arte o antichi;

7)     beni mobili usati con valore unitario inferiore a 250.000,00 Euro;

8)     costruzione e acquisto di beni immobili per le imprese identificate con i codici ISTAT da 72.10 a 72.60.2 a prescindere dalla classificazione INPS.

c) per le imprese con fino a due dipendenti i beni con prezzo unitario inferiore a 1.000,00 Euro come pure i singoli pezzi accessori con prezzo unitario inferiore a 1.000,00 Euro non sono ammessi ad agevolazione, a meno che non costituiscano un sistema funzionale o una unità funzionale all’interno del processo produttivo.

d) per  le  imprese  con  dimensioni  superiori a due  dipendenti i  beni  con   un prezzo unitario inferiore a 2.000,00 Euro come pure i singoli pezzi accessori con prezzo unitario inferiore a 2.000,00 Euro non sono ammessi ad agevolazione, a meno che non costituiscano un sistema funzionale o una unitá funzionale all’interno del processo produttivo.

2. Impianti tecnici:

a) sono ammessi ad agevolazione, solo quando si tratta di nuova costruzione o adeguamento a nuove normative, gli impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, idraulici  compresi i servizi sanitari, antincendio e altri, che trovano impiego nell’attività industriale. Sono inoltre ammessi ad agevolazione gli interventi di manutenzione straordinaria;

b) non sono ammessi ad agevolazione gli interventi di manutenzione ordinaria.

3. Costruzioni:

a) sono ammessi ad agevolazione l’acquisto e la costruzione – anche in economia -, la ristrutturazione e l’ampliamento di edifici o locali e pertinenze aziendali, nonché lavori di sistemazione dell’area aziendale non coperta. Si dá la precedenza alle costruzioni con elevato indice di cubatura. Sono inoltre ammessi ad agevolazione gli interventi straordinari di manutenzione su edifici aziendali;

b) per le opere immobili la cui costruzione, ampliamento o ristrutturazione preveda il rilascio della licenza edilizia si rende necessario, per l’accesso all’agevolazione, che la parte committente risulti in regola con gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs. n. 528/99 (direttiva cantieri) e successive modifiche.

Le spese e gli oneri specifici riguardanti le incombenze di cui al citato decreto legislativo sono ammesse a contribuzione.
 
Costruzioni, ampliamenti o ristrutturazioni eseguite con lo strumento della locazione finanziaria dovranno, di norma, prevedere la committenza in capo alle società di leasing.
Nel caso in cui la responsabilità sulla sicurezza del cantiere sia, dalla società di locazione, demandata alla parte utilizzatrice attraverso lo strumento del mandato senza rappresentanza, alla domanda di agevolazione andrà allegata copia di detto atto dal quale risultino esplicitamente gli obblighi e le responsabilità, anche penali, cui soggiace la parte committente;

c) sono ammessi le spese tecniche ed i costi di progettazione per gli investimenti edilizi nella misura massima del 5%;

d) sono ammesse ad agevolazione le costruzioni di servizi sociali, quali mense aziendali o locali di ristoro e di riunione per le maestranze, compresi i relativi arredamenti; vengono inoltre ammessi i locali e i relativi allestimenti destinati ad esposizione dei processi produttivi o dei prodotti non direttamente collegati alla vendita;

e) non sono ammessi ad agevolazione l’acquisto o la costruzione di appartamenti aziendali, né l’acquisto di terreni senza edificio aziendale;

f) non sono ammessi ad agevolazione interventi di  manutenzione ordinaria su fabbricati come pure spese accessorie quali spese per reinverdimento o giardinaggio, spese per l’abbellimento delle facciate dell’edificio, per insegne luminose, per tende parasole o addobbi urbanistici vari;

g) per le imprese indicate all’articolo 13 non sono ammessi ad agevolazione l’acquisto, ristrutturazione o manutenzione di locali ad uso ufficio.

4. Mezzi di trasporto:
a) sono ammessi ad agevolazione le seguenti categorie di mezzi di trasporto:

1)     allestimenti di autocarri e rimorchi;

2)     autogru, autobetoniere ed autopompe;

3)     mezzi speciali per la raccolta rifiuti, pulizie e spurgo di cisterne e pozzi, rimozione automezzi;

b) non sono ammessi ad agevolazione autoveicoli fuoristrada, anche se immatricolati come autocarri;

c) l’investimento minimo ammissibile ad agevolazione non deve essere di prezzo unitario inferiore a 10.000,00 Euro.

5. Impianti di risalita:

a) sono ammesse ad agevolazione le seguenti categorie di investimenti:

1)     impianti di innevamento artificiale con i relativi accessori;

2)     battipista e relativi accessori;

b) non sono ammissibili ad agevolazione tutte le spese relative al funzionamento degli impianti di risalita, e così pure le spese per il reinverdimento delle piste, la costruzione o la modifica dei tracciati delle piste, né qualsiasi costruzione, anche se mobile, adibita ad attività commerciale o turistica.

6. Spese di trasporto e di montaggio:

a) le spese di impianto e di montaggio direttamente connesse con i beni di investimento sono ammesse ad agevolazione;

b) le spese di trasporto relative ai beni di investimento sono ammesse ad agevolazione.
7. Lavori in economia:

a) gli investimenti effettuati in forma di lavori in economia sono ammessi ad agevolazione solo nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nell’ambito della propria attività aziendale; i lavori devono essere preventivati dettagliatamente e comprovati da conto finale.

 

Articolo 18

Trasferimento  di beni mobili e immobili tra parenti ed affini

1. Non  sono  ammessi gli acquisti di beni fra  parenti  ed affini, entro il terzo  grado,  fra  una società  ed  i suoi soci, fra società  qualora  vi facciano parte gli stessi soci o fra società in qualsiasi modo collegate tra loro.  In caso  di  trasferimento  di  beni immobili o mobili fra  società  delle  quali  solo  alcune  persone sono soci in entrambe,  può  essere ammessa  la parte che  corrisponde  alla  quota  societaria della persona non facente parte della società.

 

Articolo 19

Limite degli investimenti

1. Il limite minimo degli investimenti agevolabili (totale degli investimenti considerati ammissibili) non può essere inferiore a 8.000,00 Euro per imprese fino a due  dipendenti, 15.000,00 Euro per le piccole imprese fino a 29 addetti, 22.000,00 Euro per piccole imprese da 30 a 49 addetti e 38.000,00 Euro per le medie e grandi imprese .

 

Articolo 20

Misura dell’agevolazione

1. La misura dell’agevolazione viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella „A  .

 

Articolo 21

Liquidazione delle agevolazioni

1. Per la liquidazione delle agevolazioni relative ad investimenti la cui proprietà risulta in capo al soggetto agevolato è da produrre la seguente documentazione:

a) per acquisto di fabbricati o locali aziendali nonché in caso di lavori edili di valore fino a 500.000,00 Euro: contratto registrato di acquisto o fatture regolarmente quietanzate e dichiarazione del richiedente dell’agevolazione, autenticata ai sensi dell’art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa alla regolare effettuazione dell’investimento;

b) per acquisto di fabbricati o locali aziendali nonché in caso di lavori edili di importo superiore 500.000 Euro: contratto registrato di acquisto o fatture regolarmente quietanzate e dichiarazione asseverata del direttore dei lavori sull’effettuazione dell’investimento nonché dichiarazione del richiedente dell’agevolazione, di cui al comma 1, lettera a);

c) per acquisto di macchinari, attrezzature, impianti tecnici e mezzi di trasporto: contratto di acquisto o di leasing oppure fatture, regolarmente quietanzate nonché dichiarazione del richiedente dell’agevolazione di cui al comma 1, lettera a).

d) Le fatture possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da ulteriore documentazione da chi le rilascia, da cui risultino le singole voci ed i relativi prezzi concorrenti alla formazione della somma totale.

 

L’accertamento della regolare esecuzione dei lavori può essere effettuata dal direttore dei lavori che si baserà a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato.

2. Nel caso di investimenti effettuati secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 5, la liquidazione potrà avere luogo:

a) Per beni mobili, dietro presentazione di:

1)     verbale di consegna, o verbale di collaudo per impianti ed altri beni soggetti a collaudo, sottoscritto da utilizzatore e fornitore del bene locato;

2)     copia del contratto e delle eventuali appendici di variazione;

3)     dichiarazione della società di leasing, in qualità di proprietaria, che il bene è rispondente ai requisiti previsti dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, „direttiva macchine“.

b) Per i beni immobili, dietro presentazione di:

1)     copia del contratto di leasing debitamente registrato e delle eventuali appendici di variazione;

2)     copia dell’atto notarile comprovante l’acquisto dell’immobile da parte della società di leasing e dell’avvenuta presa in consegna da parte del soggetto agevolato. Copia dell’atto comprovante l’eventuale costituzione in favore della società di leasing del diritto di superficie;

3)     licenza d’uso;

 
CAPO II – TAB. A: Investimenti aziendali
INVESTIMENTI AMMESSI:

·     Macchinari, attrezzature ed arredamento,  impianti tecnici, impianti di risalita, costruzioni, mezzi di trasporto, spese di trasporto e di montaggio, lavori in economia

Dimensione di impresa

Tasso di agevolazio-ne base

fino al

Maggiorazioni

Tasso di agevolazio-ne massimo

Limite di investimento in euro oltre il quale sono obbligatori il mutuo o il contrib. interessi su canone leasing

Limite di investimento massimo in euro  per il triennio


 

PICCOLE IMPRESE

(fino a 29 addetti)


 

13%

in regime de minimis

· + 5% per imprese con certificazione ISO 9000

· +5% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il 30%

· +10% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il  50%

· + 3% per nuova impresa

· + 5% per cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese

· + 3% per zona svantaggiata


 

23%


 

750.000,00

 

Per imprese con fino a 9 addetti:

250.000,00


 

2.000.000,00

 

Per imprese con fino a 9 addetti:

1.000.000,00


 

PICCOLE IMPRESE

(da 30 a 49 addetti)


 

13%

in regime de minimis

· + 5% per imprese con certificazione ISO 9000

· +5% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il 30%

· +10% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il  50%

· +3% per nuova impresa

· + 5% per cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese

· + 3% per zona svantaggiata


 

23%


 

1.500.000,00


 

4.500.000,00


 

MEDIE IMPRESE


 

7,5%

in regime de minimis

· + 5% per imprese con certificazione ISO 9000

· +5% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il 30%

· +10% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il 50%

· +3% per nuova impresa

· + 5% per cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese

· + 3% per zona svantaggiata


 

22,5%


 

2.000.000,00


 

5.500.000,00


 

GRANDI IMPRESE


 

0

in regime de minimis

· 7,5% per investimenti

· + 5% per imprese con certificazione ISO 9000

· +5% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno  il 30%

· +10% per rinnovo dell’attivo immobilizzato netto di almeno il 50%

· + 5% per cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese

· +3% per zona svantaggiata


 

22,5%


 

3.000.000,00


 

6.000.000,00


(2) Per “addetti” si intendono le unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire i lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazione di ULA.
 

CAPO III

INTERVENTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI ECOLOGICO-AMBIENTALI

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

 

Articolo 22

Domande ammissibili

1. È ammessa la presentazione di una domanda all’anno. È ammessa un’ulteriore domanda all‘anno presentata nell’ambito di una cooperazione di fatto o associazione temporanea di impresa di cui all’articolo 3, comma 2 dei presenti criteri.

 

Articolo 23

Iniziative ammissibili

1. Sono ammesse ad agevolazione le iniziative che comportino una significativa riduzione:
a) delle emissioni di sostanze nocive nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
b) della quantità dei rifiuti o dell’impatto ambientale connesso agli stessi;
c) delle emissioni acustiche;
d) dei danni al suolo e delle relative conseguenze;

e) dell’impiego di materie prime;

f) dell’utilizzo d’acqua.
2. Investimenti e iniziative considerati ammissibili:
a) investimenti che modificano i processi produttivi rendendoli compatibili con l’ambiente;
b) investimenti ambientali sui quali  la conseguenza secondaria è costituita da:

1) risparmio energetico e l’utilizzo razionale dell’energia come recupero termico e ammodernamento di impianti di riscal-damento;

2) isolamento termico;

c) costruzioni con tecnologie che determinano un risparmio energetico o un miglioramento ambientale;

d) risanamento di costruzioni rivolte al miglioramento ambientale;

e) impianti per la tutela dell’ambiente come impianti di smaltimento e di  trattamento;

f) impianti per la produzione o l’utilizzo di prodotti o di sostanze sostitutive compatibili con l’ambiente;

g) impianti per la riduzione dell’utilizzo di acqua;

h) impianti di riciclaggio.

i) investimenti in beni immobili e in beni mobili destinati alla riduzione del traffico su ruota (posa di binari all’interno del compendio aziendale, costruzione di banchine e sistemi di manipolazione delle merci da camion a vagone ferroviario, acquisto di materiale rotabile, ecc.);

j) Audit ambientale

Fase 1:

- analisi ambientale iniziale;

- definizione di una politica e di un programma ambientali.

Fase 2:

- l’introduzione, revisione e certificazione del sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento UE n. 1836/93 o la ISO 14001;

- dichiarazione ambientale.

 

Articolo 24

Spese ammissibili

1. Sono ammesse ad agevolazione le seguenti spese:

a) spese per l’acquisto o la costruzione di immobili, impianti, macchinari o dispositivi tecnici, destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e di fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l’ambiente. I costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi d’investimento supplementari (“sovraccosti”) necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. Tali costi devono essere calcolati al netto dei vantaggi apportati dell’eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell’impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell’arco dello stesso periodo quinquennale.

b) spese per il risanamento di siti industriali, solo nel caso in cui non vengano individuati i responsabili dell’inquinamento, oppure nel caso in cui ai responsabili non possa essere richiesto il risarcimento dei danni;

c) spese concernenti investimenti nell’ambito del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di energia possono essere ammesse all’agevolazione solamente se sostenute nell’ambito di un progetto unitario (p.es. costruzione o risanamento di un edificio aziendale); per investimenti singoli in questi settori la domanda di agevolazione deve essere rivolta all’Ufficio risparmio energetico;

d) spese connesse all’audit ambientale:

Fase 1

- consulenza esterna, con un massimo di 10 giorni;
- l’impiego di un addetto interno fino ad un massimo pari  al totale degli altri costi sovvenzionabili .
 

Fase 2

- consulenza esterna
- l’impiego di un addetto interno per l’introduzione del sistema di management ambientale fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionabili;
- corsi di formazione realizzati da società di consulenza e di certificazione fino ad un massimo di tre giornate;
- la certificazione ed altri audits esterni;

- la realizzazione grafica e la stampa della dichiarazione ambientale;

e) spese per valutazione dell’impatto ambientale dell’attività aziendale;

f) spese  riguardanti il  rinnovo  o l’installazione di impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo, nell’area servita da impianti di teleriscaldamento già esistenti o in programmazione. Tali impianti devono essere previsti dalla Provincia Autonoma di Bolzano, in base alla proposta del Comune interessato, in zone a tal fine classificate. Tale norma non si applica qualora il calore venga fornito da impianti diversi dalle citate centrali di teleriscaldamento.

 

Articolo 25

Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse all’agevolazione:

a) beni di investimento usati;

b) spese correnti  di amministrazione,  manutenzione  ordinaria;
 

Articolo 26

Misura delle agevolazioni

1. Vengono concesse agevolazioni nella seguente misura:

a) per investimenti che comportano l’adeguamento a nuove norme ambientali vincolanti,  fino  al  15% per PMI;

b) per investimenti che superano significa-tivamente le norme obbligatorie, fino al 30% per PMI e per grandi imprese;

c) per investimenti in mancanza di norme vincolanti sulla tutela dell’ambiente fino al 30% per PMI e per grandi imprese;

d) per investimenti in ambito del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di energia fino al 30% per PMI e per grandi imprese;.

2. Le spese ammissibili per progetti di eco-audit non possono superare 150.000,00 Euro per le PMI e 200.000,00 euro per le grandi imprese.

a) per le spese riguardanti la fase 1 dell’audit ambientale:

- fino al 75% per le piccole e medie imprese (PMI)

- fino al 50% per le grandi imprese in regime deminimis

b) per le spese riguardanti la fase 2 dell’audit ambientale:

- fino al 50% per le piccole e medie imprese (PMI)

- fino al  40% per le grandi imprese in regime deminimis

c) le percentuali indicate al comma 1 lettere a), b) e c) possono essere aumentate, in regime “de minimis” come segue:

- 5% per nuova fondazione di impresa;

- 3% per zona svantaggiata;

- 5% per  cooperative  industriali,  consorzi, comunione di interesse o altre forme di cooperazione.

4. La misura delle agevolazioni viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella „B“.

 

Articolo 27

Disposizioni generali

1. I costi ammissibili devono limitarsi ai costi di investimento aggiuntivi necessari per conseguire gli obiettivi di protezione ambientale. Sono esclusi i costi degli investimenti di carattere generale non ascrivibili alla tutela dell’ambiente. Pertanto quando vengono costruiti nuovi impianti o vengono sostituiti quelli esistenti, non saranno ritenute ammissibili le spese di investimento sostenute unicamente per creare o sostituire la capacitá produttiva senza migliorarne la compatibilitá ambientale. Analogamente, laddove gli investimenti incrementino la capacitá degli impianti esistenti e ne migliorino la compatibilitá ambientale, i costi differenziali saranno considerati ammissibili in proporzione alla capacitá iniziale dell’impianto.

2. Le agevolazioni per i miglioramenti, che superano le norme vincolanti, devono risultare adeguate ai miglioramenti raggiunti nella tutela dell’ambiente e all’investimento richiesto. Nei settori privi di norme vincolanti, gli investimenti devono migliorare signifi- cativamente la tutela dell’ambiente nelle imprese.

 

CAPO III – TAB. B: Investimenti ecologico-ambientali


INVESTIMENTI/SPESE AMMESSE


INTENSITA  DELL’AIUTO

· Investimenti per la tutela dell’ambiente

- Adeguamento a norme ambientali esistenti

 
 

Aiuti di base

· fino al 15% in caso di adeguamento a norme ambientali esistenti solo per PMI;

-     Significativo superamento dei criteri previsti dalla legislazione vigente o in mancanza di rispettive norme

· Fino al 30 % in caso di PMI

· Fino al 30 % in caso di grandi imprese

-     Investimenti nell’ambito del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di energia

· Fino al 30 % in caso di PMI

· Fino al 30 % in caso di grandi imprese

Maggiorazioni:

· +10% se piccole o medie imprese, in caso di adeguamento a norme ambientali esistenti (1)

· +5% per fondazione di impresa; (1)

· +3% per zona svantaggiata; (1)

· +5% per  cooperative  industriali,  consorzi, comunione di interesse o altre forme di cooperazioni. (1)

·     eco-audit

Fase 1 (per una durata di 10 giorni)

· fino al 75% per le PMI di cui il 40% in regime de minimis;

· fino al 50% per le grandi imprese (1)

Fase 2

· fino al 50% per le PMI di cui il 15% in regime de minimis;

· fino al 40% per le grandi imprese (1)

 

(1) solo in regime „de minimis

 

Allegato

 
1. Le agevolazioni possono assumere le forme di seguito indicate:
a) contributo a fondo perduto: la misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), é stabilita nei singoli capi di cui ai presenti criteri;
b) mutuo o leasing agevolato, concessi tramite il fondo di rotazione: la misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), che con esclusione del capo IV non può superare il 20%, nonché le condizioni per la concessione, sono stabilite nei singoli capi di cui ai presenti criteri.
I mutui ed i finanziamenti leasing di cui al capo II sono regolati come segue:

la durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di 15 anni per i beni immobili e di sei anni per i beni mobili; tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento;

la durata del finanziamento leasing corrisponde di norma a quella del contratto leasing, che non può essere inferiore alla durata prevista dalla normativa fiscale vigente per i beni immobili e superare la durata massima di sei anni per i beni mobili;

nel caso di investimenti sia immobiliari che mobiliari, si applica la durata prevista per l’investimento prevalente in termini monetari;

la quota di partecipazione a carico della Provincia non può superare le percentuali massime di seguito elencate:

- durata fino a 10 anni = massimo 80%,
- durata fino a 11 anni = massimo 75%,
- durata fino a 12 anni = massimo 70%,
- durata fino a 13 anni = massimo 65%,
- durata fino a 14 anni = massimo 60%,
- durata fino a 15 anni = massimo 55%,
- durata fino a 16 anni = massimo 50%,
- durata fino a 17 anni = massimo 45%,
- durata fino a 18 anni = massimo 40%,
- durata fino a 19 anni = massimo 35%,
- durata fino a 20 anni = massimo 30%,

la quota di partecipazione della Provincia concessa al beneficiario è determinata al momento della deliberazione, mentre al momento della liquidazione viene controllata la conformità della stessa alla normativa europea. In nessun caso la quota di partecipazione della Provincia puó essere superiore a quella determinata con deliberazione della Giunta provinciale.

Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE, l’intera agevolazione viene concessa a titolo de minimis.
L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis. L’aiuto in regime di esenzione è l’aiuto previsto in una determinata misura da un regolamento comunitario o da una specifica decisione della Commissione UE. L’aiuto de minimis è quello che non supera la soglia di 200.000 Euro in un periodo di tre esercizi finanziari e che, secondo quanto stabilito dalla Commissione UE, non incide sugli scambi tra Stati membri e/o non falsa né minaccia di falsare la concorrenza.

Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE e l’impresa beneficiaria ha già usufruito di aiuti de minimis per 200.000 Euro, l’agevolazione viene concessa solamente fino al raggiungimento dei limiti previsti nei regolamenti di esenzione della UE.

 

8. I limiti minimi e massimi di spesa per i quali è concessa l’agevolazione in forma di finanziamento agevolato tramite il fondo di rotazione sono fissati come da seguente tabella:

 

Tipo di impresa (1)

Limite di investimento oltre il quale è obbligatorio il mutuo

Limite di investimento massimo per il triennio

Aziende fino a 2 addetti nel settore turismo

400.000,00 €

1.500.000,00 €

Microimprese e piccole imprese fino a 9 addetti nei settori artigianato, industria e commercio

250.000,00 €


1.500.000,00 €

Piccole imprese fino a 49 addetti nei settori commercio e turismo

500.000,00 €

2.500.000,00 €

Piccole imprese fino a 29 addetti nel settore artigianato

500.000,00 €

2.500.000,00 €

Piccole imprese fino a 29 addetti nel settore industria

750.000,00 €

2.500.000,00 €

Piccole imprese fino a 49 addetti nei settori artigianato e industria

1.500.000,00 €


5.000.000,00 €

Medie imprese nel settore industria, medie e grandi imprese nei settori artigianato e commercio

2.000.000,00 €


6.000.000,00 €

Medie e grandi imprese nel settore turismo

1.000.000,00 €

3.500.000,00 €

Grandi imprese nel settore industria

3.000.000,00 €

6.500.000,00 €

(1) Per l‘esatta determinazione della categoria di impresa si applicano inoltre i criteri della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, vigenti nei rispettivi settori.

 
Allegato C

Settore commercio: Criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4: „Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia  Capi II e III

 

CAPITOLO I

PARTE GENERALE

 

1. Obiettivi generali

La Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, di seguito denominata Provincia, promuove lo sviluppo del settore economico del commercio ed in particolare del plusvalore e della competitivitá dello stesso, nel rispetto delle normative dell’Unione Europea.
 

2. Riferimenti alla legislazione europea

L’applicazione dei presenti criteri fa riferimento alle regole dell’Unione Europea, di seguito denominata UE, in particolare alle norme, ai regolamenti e alle direttive comunitarie recepite nel nostro ordinamento.
Si fa esplicito riferimento a tali regole per quanto riguarda:
2.1 i parametri per l’individuazione delle categorie di piccola, media e grande impresa.
Ove necessario distinguere é definita:
2.1.1 “microimpresa”: l’impresa che occupa un massimo di nove addetti (compresi i titolari, esclusi gli apprendisti) con sede in comuni o frazioni di comuni con non piú di 3.000 abitanti in zona 1 o 2 o nei centri abitati e che svolge un servizio di vicinato in quanto garantisce il servizio distributivo in sede fissa per i seguenti prodotti:
a) alimentari;
b) articoli per farmacia;
c) generi misti (vasta gamma merceologica dei seguenti articoli: prodotti per la pulizia della casa; articoli di vestiario confezionato; accessori di abbigliamento; mercerie; calzature ed accessori; materiale elettrico ed articoli casalinghi; articoli di drogheria; colori e vernici, ferramenta).
Sono escluse in ogni caso le boutique e le imprese di commercio al minuto di articoli di lusso, di alta sartoria, elettrodomestici, mobili ed articoli di arredamento, antichità ed oggetti d’arte, macchine ed attrezzature di ogni tipo, animali vivi, fiori e piante, prodotti per l’agricoltura, autoveicoli, cicli e motocicli, combustibili per trazione, combustibili solidi, liquidi e gassosi.
2.1.2 “microimpresa di vicinato”: l’impresa che occupa un massimo di due addetti (compresi i titolari, esclusi gli apprendisti) con sede in comuni o frazioni di comuni con non piú di 3.000 abitanti in zona 1 o 2 o nei centri abitati e che svolge un servizio di vicinato in quanto garantisce il servizio distributivo in sede fissa per i seguenti prodotti:

a) alimentari;

b) articoli per farmacia;

c) generi misti (vasta gamma merceologica dei seguenti articoli: prodotti per la pulizia della casa; articoli di vestiario confezionato; accessori di abbigliamento; mercerie; calzature ed accessori; materiale elettrico ed articoli casalinghi; articoli di drogheria; colori e vernici, ferramenta).

Sono in ogni caso escluse le imprese di commercio al minuto situate all’interno di centri commerciali nonchè quelle ubicate nei territori classificati come “zone turistiche fortemente sviluppate” come definiti dall’articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 23.2.1998. Sono altresì escluse le boutique e le imprese di commercio al minuto di articoli di lusso, di alta sartoria, elettrodomestici, mobili ed articoli di arredamento, antichità ed oggetti d’arte, macchine ed attrezzature di ogni tipo, animali vivi, fiori e piante, prodotti per l’agricoltura, autoveicoli, cicli e motocicli, combustibili per trazione, combustibili solidi, liquidi e gassosi.
2.2 la definizione delle iniziative agevolabili;
2.3 la definizione delle iniziative ammesse ad agevolazione espresse in “equivalente sovvenzione lorda” (ESL);
2.4 la definizione dei territori ai fini agevolativi;
2.5 la disciplina degli aiuti “de minimis”;
 

3. Imprese beneficiarie

Imprese che esercitano le seguenti attivitá di:
l. commercio al minuto;
2. commercio su aree pubbliche;
3. commercio all’ingrosso;
4. rappresentanza con deposito.
Possono beneficiare delle agevolazioni anche le cooperazioni di fatto, senza forma giuridica, tra almeno tre imprese, qualora la maggioranza delle cooperanti eserciti un’attività commerciale agevolabile ai sensi dei presenti criteri.
Quale cooperazione di fatto si intende la collaborazione, senza forma giuridica, tra almeno tre imprese al fine di raggiungere uno scopo economico comune.
Nel caso di cooperazioni di fatto tra aziende oltreconfine, possono beneficiare dell’agevolazione solamente quelle imprese che hanno un esercizio in Provincia di Bolzano e limitatamente agli investimenti nello stesso.
Salvo procedura di notifica alla Commissione Europea nei casi consentiti e fatte salve le disposizioni contenute nel Capitolo III, alle grandi imprese come definite dall’UE i benefici possono essere concessi solo a titolo “de minimis” in base alla quale l’importo massimo che può essere accordato non può superare 100.000 Euro su un periodo di 3 anni.
Qualora ammissibili, le domande d’agevolazione possono essere presentate anche da persone, società, consorzi o comunioni d’interesse e cooperazioni di fatto, di cui al punto 3, che non risultano ancora iscritte alla Camera di Commercio, ma che intendono però esercitare un’attività nel settore commerciale. In tal caso le agevolazioni possono essere liquidate solamente qualora il richiedente risulti iscritto alla Camera di Commercio, e precisamente per l’attività alla quale si riferisce il programma d’investimento.
Le agevolazioni hanno per oggetto investimenti ed attività localizzati esclusivamente nel territorio della provincia di Bolzano.
Le agevolazioni possono essere concesse alle sole imprese che rispettano i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, nonché le vigenti normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro.
Sono escluse dalle agevolazioni le imprese appartenenti ai settori sensibili come definite dall’UE.
Per gli investimenti relativi agli impianti per l'erogazione di carburanti, sono ammesse alle relative agevolazioni anche le imprese che non esercitano direttamente l'attività di commercio.
 
4. Tipologia di aiuto
Salvo disposizioni particolari contenute nei presenti criteri di applicazione, la concessione delle agevolazioni puó assumere le forme indicate di seguito:
a) contributo in conto capitale;
b) mutuo agevolato concesso tramite il fondo di rotazione nella misura stabilita nei singoli capitoli dei presenti criteri;
c) finanziamento leasing agevolato tramite il fondo di rotazione sui costi netti di acquisto del bene di investimento nella misura stabilita nei singoli capitoli dei presenti criteri.
Le forme di aiuto di cui alle lettere b) e c) sono ammesse solo per somme di investimento che eccedono i limiti indicati nei singoli capitoli.
 

5. Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate all’ufficio commercio e servizi, su appositi moduli, provvisti di marca da bollo, prima dell’inizio dei lavori o dall’emissione del primo documento di spesa.
I programmi di investimento concernenti costruzioni non possono essere ripartiti in piú domande di agevolazione; per uno stesso progetto di costruzione puó essere quindi presentata una sola domanda.
Per gli stessi investimenti non puó essere presentata domanda di agevolazione presso altro ente pubblico.
Alle domande di agevolazione vanno allegati in particolare – e se necessario – i seguenti documenti:

a) dichiarazione atta a dimostrare l’attività esercitata o da esercitare;

b) dichiarazione circa l’appartenenza dell’impresa alla classe dimensionale in base ai parametri UE;

c) dichiarazione circa il diritto alle maggiorazioni di contributo di cui al capitolo II, punto 7 dei presenti criteri;

d) dichiarazione che gli investimenti non sono ancora stati realizzati;

e) dichiarazione di cui al seguente punto 8 relativa all’uso per scopi aziendali di beni oggetto dell’investimento;

f) documentazione atta a comprovare l’investimento:

- preventivi di spesa o contratti preliminari;

- progetto di costruzione approvato con relazione tecnica e copia della concessione edilizia;

g) progetto di costruzione approvato, con relazione tecnica e concessione edilizia;

h) dichiarazione di intenti contrattuale al fine del comune utilizzo dell’investimento agevolato, effettuato nell’ambito della cooperazione di fatto, con indicazione delle imprese interessate;

i) dichiarazione di intenti contrattuale, in caso di cooperazione di fatto con indicazione delle imprese interessate, degli scopi, della durata e dei contenuti della cooperazione;

j) eventuale altra documentazione richiesta dall’ufficio.

Le domande incomplete e non completate entro i termini fissati vengono archiviate d’ufficio.
 
6. Istruttoria delle domande ed approvazione dei contributi
6.1 Le domande vengono evase nel medesimo ordine in cui pervengono all’ufficio, e distintamente secondo le iniziative di cui ai relativi capitoli dei presenti criteri.
 
6.2 Nei seguenti casi le relative domande possono essere evase con priorità:

- aziende di nuova costituzione;

- aziende con sede in zone a struttura debole di cui al capitolo I, punto 12.1 dei presenti criteri;

- cooperazioni.

Progetti ecologici o energetici che non comprendono altri investimenti aziendali, saranno trasmessi alla ripartizione 29 – agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro, risp. alla ripartizione 30 – acque pubbliche e opere idrauliche.
Nel caso di progetti di costruzione che, oltre alla costruzione di strutture aziendali, comprendono anche la costruzione di appartamenti di servizio nonchè per tutti i progetti di costruzione, per i quali l’ufficio lo ritiene opportuno, puó essere richiesto un parere alla ripartizione 11 – edilizia e servizio tecnico circa il calcolo dei costi. Tale parere deve essere stilato e presentato entro 60 giorni.
Per poter verificare l’ammissibilità di progetti ecologici, energetici o di protezione sul lavoro, l’ufficio può sottoporre i relativi progetti all’esame della ripartizione 29 – agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro – rispettivamente della ripartizione 30 – acque pubbliche e opere idrauliche -, le quali devono presentare i loro pareri entro 60 giorni.
La concessione o il diniego delle agevolazioni sono disposti con delibera della Giunta provinciale.
La spesa ammessa, in sede istruttoria e di liquidazione delle agevolazioni, va arrotondata ai 500 Euro inferiori.
 

7. Liquidazione delle agevolazioni

La liquidazione delle agevolazioni avviene dopo l’emanazione del provvedimento di approvazione, nonchè dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. I beni per i quali viene concessa un’agevolazione devono inoltre essere iscritti nel libro dei cespiti dell’azienda.
Le agevolazioni vengono ridotte in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta.
La regolare esecuzione dei lavori o acquisti, ammessi all’agevolazione, può essere accertata da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, e precisamente:

- nel caso di lavori di costruzione, nonché di acquisto o di leasing, di edifici o locali aziendali per un importo fino a 500.000 Euro, sulla base delle fatture quietanzate o di un contratto di acquisto rispettivamente di leasing giuridicamente vincolante e della dichiarazione del richiedente l’agevolazione relativa alla regolare effettuazione dell’investimento;

- nel caso di lavori di costruzione, nonché di acquisto o di leasing, di edifici o locali aziendali per un importo oltre 500.000 Euro, sulla base delle fatture quietanzate o di un contratto di acquisto risp. di leasing giuridicamente vincolante e della dichiarazione asseverata del direttore dei lavori sulla regolare effettuazione dell’investimento nonché della dichiarazione del richiedente l’agevolazione di cui al precedente comma;

- nel caso di acquisto o di leasing di attrezzatura ed arredamento, di macchinari ed impianti tecnici, sulla base delle fatture quietanzate o di un contratto di acquisto rispettivamente di leasing giuridicamente vincolante o della dichiarazione del richiedente l’agevolazione di cui al precedente comma;

L’accertamento della regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti può essere effettuata con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore dei lavori che si basa a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato.

Le fatture possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da ulteriore documentazione, firmata da chi le rilascia, da cui risultino le singole voci ed i relativi prezzi concorrenti alla formazione della somma totale.

É consentito derogare dagli investimenti inizialmente agevolati a condizione che venga presentata apposita istanza motivata prima dell’effettuazione della modifica o qualora sussistano casi di particolare disagio debitamente documentati. Sono ammesse al massimo due modifiche.
Nel caso che l’esercizio venga trasferito mortis causa o per atto tra vivi, nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda e la liquidazione dell’agevolazione, questa viene liquidata ai subentranti, purchè presentino la dichiarazione d’impegno di cui al capitolo I, punti 8.1 o 8.2.
Nel caso di mutui rispettivamente finanziamenti leasing agevolati tramite il fondo di rotazione, l’istituto mutuante rispettivamente la società di leasing possono effettuare anche più liquidazioni parziali sulla base di stati di avanzamento.
 

8. Impegni

All’atto della domanda il richiedente deve dichiarare che i beni d’investimento agevolati non verranno alienati, affittati, ceduti in comodato né che verranno utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla legge e ai presenti criteri per il seguente periodo:

- 8.1 nel caso di acquisto di beni mobili come macchinari, impianti tecnici, attrezzature, arredamenti, mezzi di trasporto, nonché per lavori non soggetti a concessione edilizia, per almeno quattro anni a partire dalla data di emissione dell’ultimo documento di spesa, rispettivamente per almeno tre anni nel caso di acquisto di hard- e software;

- 8.2 nel caso di acquisto, opere di costruzione e di sistemazioni esterne soggette a concessione edilizia per almeno dieci anni a partire dalla data dell’acquisto, dal rilascio della licenza d’uso o dalla data dell’ultima fattura presentata.

Dal divieto di affitto e cessione in comodato sono esclusi quegli investimenti che vengono utilizzati in comune da cooperazioni di fatto.

 

9. Revoca delle agevolazioni

Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’agevolazione viene revocata nel caso di inosservanza delle disposizioni previste nei presenti criteri.
L’agevolazione viene revocata anche qualora l’azienda beneficiaria cessi la sua attivitá commerciale prima della scadenza dei termini indicati nel precedente punto 8.
La restituzione delle agevolazioni avviene in proporzione alla durata residua dei termini indicati nel precedente punto 8. Sull’importo dovuto vengono applicati gli interessi legali maturati. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento fissato viene disposta la riscossione coattiva dell’agevolazione.
Nel caso di cooperazioni di fatto o associazioni di imprese, l’agevolazione è restituita, per la parte spettante, dall’impresa inadempiente, ferma restando la responsabilità solidale delle imprese cooperanti o associate per gli obblighi derivanti dal mancato rispetto dei vincoli temporali di cui al precedente punto 8.
Si può prescindere dall’obbligo di restituzione qualora il beneficiario possa dimostrare di non aver trasgredito intenzionalmente alle disposizioni previste nel precedente punto 8 e senza proposito di speculazione o di profitto (p.e. grave malattia o infortunio che vietano una continuazione dell’attivitá).
Non si procede altresí alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi e purché gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati per lo svolgimento dell’attivitá aziendale:

- trasformazione dell’impresa in altra impresa industriale, artigianale, di servizio;

- cessione dell’intera azienda a parenti o affini entro il terzo grado di parentela incluso;

- operazioni di sale e lease back.

 
10. Controlli
Al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti ammessi ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% delle iniziative agevolate.
All’individuazione dei casi provvede un gruppo di lavoro interno al dipartimento, secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutti i contributi liquidati nell’anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario del contributo. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l’Ufficio competente ritiene dubbi.
Nell’ambito del controllo viene verificata la effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all’agevolazione, la destinazione dei locali incentivati, la presenza delle attrezzature e degli arredamenti finanziati, nonchè la regolare contabilizzazione dei beni e delle prestazioni prese in considerazione.
Ove necessario l’Ufficio competente può avvalersi del supporto di altre Ripartizioni dell’amministrazione provinciale.
I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.
I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell’Ufficio la documentazione che lo stesso riterrà opportuno per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione.
 

11. Pareri

L’ufficio potrá avvalersi di pareri tecnici espressi da esperti esterni o interni agli uffici provinciali competenti per la valutazione dei progetti presentati dalle imprese.
 

12. Varie

12.1Zone a struttura debole
Sono considerate zone a struttura debole:
Anterivo, Brennero, Campo di Trens, Curon Venosta, Fortezza, Glorenza, Lasa, Lauregno, Martello, Predoi, Proves, Racines, San Pancrazio, Sarentino (con esclusione del capoluogo), Selva dei Molini, Senales, Senale-San Felice (escluso Senale), Sluderno, Stelvio, Tubre, Ultimo, Val di Vizze, Valle Aurina (escluso Cadipietra, San Giovanni e Lutago.
 
12.2 Nuova impresa
Nuova impresa l’impresa avviata da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Non si considera nuova impresa:

- quella nella quale il/i titolare/i (persone/imprese) abbiano esercitato già una attività in proprio nei due anni precedenti, detengano più del 25% delle quote o nel caso di società in accomandita semplice siano i soci accomandatari;

- il subentro in un’impresa già esistente o il mero cambiamento della denominazione sociale;

- la cessazione di un’attività con conseguente costituzione di una nuova da parte dello stesso titolare o della maggioranza degli stessi, la variazione della compagine societaria (p.e. uscita di un socio da una societá con contemporanea costituzione di una ditta individuale, la modifica di una ditta individuale in una societá etc.) se la relativa domanda di contributo viene presentata oltre i 24 mesi dalla data di inizio dell’attività dell’azienda originaria.

 
12.3 Maggiorazione per qualificazione professionale
E  prevista una maggiorazione del contributo per il possesso del diploma di ”tecnico del commercio” di cui alla legge provinciale 10 luglio 1996, n.15. La specializzazione deve corrispondere all’attivitá prevalente dell’azienda.
Per poter beneficiare della maggiorazione il diploma di tecnico del commercio deve essere posseduto, nel caso di società, dalla maggioranza dei soci; nel caso di società in accomandita semplice (S.a.s.) dalla maggioranza dei soci accomandatari.
 
12.4 Leasing, operazioni finanziarie, imposte
Puó essere ammesso a contributo anche l’acquisto di beni mobili ed immobili realizzato totalmente o parzialmente mediante leasing. Qualora alla scadenza del contratto di leasing il bene non venga riscattato o se il contratto stesso venga ceduto dal richiedente a terzi, il contributo viene revocato e la restituzione delle agevolazioni avviene in proporzione alla durata residua dei termini indicati al precedente punto 8.
Le spese riguardanti l’IVA, spese di registro o altre imposte non sono ammesse alle agevolazioni. Non sono inoltre ammesse operazioni finanziarie come ad esempio lease back o cessioni di quote.
Sono ammesse le operazioni di lease-back che servono a finanziare: la realizzazione, l’ampliamento o la modernizzazione di costruzioni aziendali, eseguite dal richiedente, oppure l’acquisto degli stessi attraverso asta pubblica, procedura fallimentare o concordato stragiudiziale qualora il relativo  contratto leasing venga stipulato al più tardi entro sei mesi dalla data di rilascio della licenza d’uso.
 
12.5 Attivitá miste
Sono ammesse a contributo anche le spese relative ad investimenti inerenti all’attivitá artigianale, industriale, di servizio, rispettivamente di pubblico esercizio, qualora non prevalenti (in termini monetari) rispetto all’investimento globale. In caso contrario, la domanda va indirizzata all’Ufficio competente.
Nel caso di cooperazioni di fatto di cui al punto 3 sono ammesse a contributo tutte le imprese, presupposto che la maggioranza delle stesse eserciti un’attivitá commerciale. In caso contrario la domanda di agevolazione va indirizzata all’ufficio competente per la maggioranza delle imprese.
 
12.6 Trasferimento di beni immobili tra parenti ed affini
Non sono ammesi gli acquisti di beni immobili fra parenti, coniugi ed affini entro il terzo grado incluso, fra una societá ed i suoi soci, o fra societá distinte qualora vi facciano parte gli stessi soci. In caso di trasferimento di beni immobili fra societá costituite solo in parte dagli stessi soci o persone parenti ed affini entro il terzo grado, puó essere ammessa la parte che corrisponde alla quota societaria del socio/i non facente/i parte, rispettivamente non legato/i da vincoli di parentela a socio/i, della societá venditrice. I suddetti trasferimenti non sono ammessi anche se avvengono mediante operazioni di leasing.
 
12.7 Progetti
Possono essere concesse agevolazioni fino alla percentuale massima prevista nella tabella A) di cui al capitolo II ed anche al di sotto dei limiti minimi di cui al capitolo II, punto 4, per progetti limitati nel tempo e di particolare importanza per il commercio (p.e. progetti comuni di investimento da parte di piú imprese commerciali, costruzioni in comune, investimenti per l’adeguamento alle norme UE).
 
12.8 Lavori in economia
Investimenti effettuati in forma di lavori in economia sono ammessi ad agevolazione solo nel caso in cui gli investimenti vengono effettuati nell’ambito della propria attività aziendale e/o affine. I lavori devono essere preventivati dettagliatamente e comprovati da stato finale.
 
13 Validitá
I presenti criteri trovano applicazione per le domande presentate a partire dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
Il punto 12.8 del capitolo I, trova applicazione anche per le domande giacenti e non ancora liquidate.
 

CAPITOLO II

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DI INVESTIMENTI AZIENDALI (Capo II, L.P. n. 4 del 13.2.1997)

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

 

1. Domande ammissibili

E` ammessa alle agevolazioni di cui ai presenti criteri una sola domanda all’anno per ogni punto vendita/magazzino.
Inoltre é ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione all’anno per l’acquisto di beni nell’ambito di cooperazioni di fatto.
Non sono ammessi gli investimenti sostitutivi. Sono ammessi i soli programmi di investimento in nuove strutture, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento di quelle esistenti. Per “nuove strutture” ed “ampliamento” si intendono i programmi volti ad accrescere le potenzialità con conseguente incremento dell’occupazione. Per “ammodernamento” il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o miglioramento delle condizioni ecologiche. Per “ristrutturazione” il programma diretto alla razionalizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, all’ammodernamento e all’aggiornamento tecnologico dell’impresa.
Le domande di contributo per l’acquisto di beni immobili nonché di beni mobili con prezzo unitario minimo di 250.000 Euro attraverso asta pubblica, procedura fallimentare o concordato stragiudiziale possono essere presentate entro 6 mesi dopo l’avvenuto acquisto ed in eccedenza al numero di domande inoltrabili in un anno.
 

2. Investimenti ammissibili

2.1 macchinari, attrezzature ed arredamenti
Sono ammessi investimenti in macchinari, attrezzature ed arredamenti che trovano impiego nell’ambito dell’attivitá commerciale.
2.2 impianti tecnici
Sono ammessi alle agevolazioni gli impianti tecnici inclusi gli impianti di riscaldamento e sanitari, di condizionamento, elettrici, di illuminazione, ecologici e antincendio.
Il rinnovo o l’installazione di impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo nell’area servita da impianti di teleriscaldamento giá esistenti o in progettazione e a tal fine delimitata dalla Provincia in base alla proposta del Comune interessato sono esclusi da qualsiasi agevolazione. Questa norma non riguarda gli impianti per la produzione di calore a livelli di temperatura non forniti dalla centrale di teleriscaldamento.
2.3 investimenti in immobili
Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti relativi ad immobili quali:

- l’acquisto di immobili e relativa area di pertinenza con destinazione d’uso commerciale;

- le opere edili: costruzione, ristrutturazione, ampliamento di immobili;

- lavori straordinari;

- l’apprestamento di superfici esterne;

- le spese tecniche e di progettazione nella misura massima del 5%;

- spese per la costruzione o l’acquisto di autorimesse, solo nell’ambito della costruzione o ristrutturazione o dell’acquisto di un intero edificio aziendale, alla condizione che il richiedente sia in possesso di un veicolo aziendale adibito al trasporto di cose. L’acquisto o la costruzione di sole autorimesse, invece, non può essere agevolato.

Maggiori costi nella costruzione sono agevolabili se si tratta di costi non prevedibili e non attribuibili ad aumento dei prezzi o a pianificazione errata (p.e.: oneri per la rimozione di ostacoli che si possono incontrare nei lavori di scavo, quali masse rocciose o falde acquifere etc.). La misura dei maggiori costi deve essere almeno pari al 10% dei costi originariamente preventivati. A questo scopo deve essere presentata relativa domanda prima dell’ultimazione dell’investimento complessivo.

2.4 Mezzi di trasporto

Sono ammessi gli automezzi, se immatricolati come autocarro (esclusi i fuoristrada) solo per le aziende di commercio su aree pubbliche e di distribuzione automatica di alimenti e bevande. Sono altresì ammessi gli allestimenti di autocarri e rimorchi (esclusi i fuoristrada). L’importo minimo ammesso alle agevolazioni per ciascuno dei suddetti investimenti non può essere inferiore a 10.000 Euro.

In generale sono ammesse:

- le spese di trasporto, di impianto e di montaggio strettamente connesse con l’investimento;

- le spese marginali ed accessorie (in termini monetari) alle spese ammissibili se strettamente funzionali all’investimento ammesso;

- gli investimenti attinenti agli uffici qualora non prevalenti (in termini monetari) rispetto agli investimenti relativi ai locali di vendita (negozio, magazzino, esposizione).

Per “uffici” si intendono tutti i locali dell’impresa destinati ad uso amministrativo, sale per riunioni, corsi e formazione del personale.
I locali utilizzati per dimostrazioni, progettazioni occupati da addetti alle vendite direttamente a contatto con il pubblico, nonché quelli utilizzati per l’attivitá di vendita per corrispondenza su catalogo a domicilio, sono assimilabili ai locali di vendita.
 
3. Investimenti non ammissibili
Non sono ammessi alle agevolazioni i seguenti investimenti:

- per le imprese fino a due addetti i beni mobili e relativi pezzi accessori con un prezzo unitario inferiore a 1.000 Euro, ad eccezione di quelli che formano un sistema funzionale;

- per le imprese con piú di due addetti i beni mobili e relativi pezzi accessori con un prezzo unitario inferiore a 2.000 Euro, ad eccezione di quelli che formano un sistema funzionale;

Nel caso di nuove fondazioni di aziende sono ammessi all’agevolazione gli investimenti minori fino ad un importo complessivo di 10.000 Euro, anche se i prezzi unitari sono inferiori a 1.000 Euro risp. 2.000 Euro.

- beni di investimento usati ad eccezione di quelli di particolare importanza per l’azienda e aventi costo d’acquisto unitario superiore a 250.000 Euro, purché venga fornita una documentazione peritale circa la congruità del valore del bene acquistato;

- impianti ed attrezzature musica e video (fatto salvo il caso di rivendite di dischi, musicassette e videocassette);

- l’acquisto o costruzione di appartamenti di servizio o privati;

- oggetti di valore, preziosi o antichi, tappeti, opere d’arte, fiori e piante ed oggetti decorativi ed ornamentali in genere;

- impianti radio, autotelefoni e telefoni cellulari;
- materiale di facile consumo e pubblicitario;
- scorte di magazzino;

- spese notarili, l’IVA, le imposte di registro o altre imposte;

- lavori di manutenzione ordinaria (p.e. lavori di pittura, lavori di intonaco etc.); salvo i casi di lavori strettamente connessi all’investimento oggetto delle agevolazioni (p.e. all’installazione di un nuovo impianto elettrico o di riscaldamento);

- riparazioni e revisioni di beni mobili;

- le operazioni finanziarie (es.cessione di quote) e di lease back, salvo quanto disposto al capitolo I, punto 12.4

- beni mobili ed immobili che siano giá stati agevolati con aiuti statali, comunitari o provinciali;

- il terreno (salvo che non sia area di pertinenza dell’immobile acquistato);

- le spese di rinverdimento e giardinaggio.

 

4. Limiti degli investimenti

Gli investimenti ammissibili devono essere compresi nei seguenti limiti, differenziati per tipo di impresa secondo la classificazione UE, di seguito indicata:
 

tipo di impresa

Art des Unternehmens

contributo in conto capitale

Kapitalbeiträge

mutuo/Darlehen

finanziamento agevolato/begünstigte Finanzierung

minimo

Minimum

massimo

Maximum

minimo

Minimum

massimo

Maximum

1

Commercio al minuto/Einzelhandel:

microimprese di vicinato (cap.I, p.2.1.2) e imprese (cap.II, p.7, lett.A)/ Kleinstunternehmen der Nahversorgung (Kap. I., Punkt 2.1.2) und Unternehmen (Kap.II, Punkt 7, Buch. a)


8.000 Euro


250.000 Euro


250.000 Euro


1.000.000 Euro*

microimprese  (cap.I, p.2.1.1) e piccole imprese fino a 9 addetti/Kleinstunternehmen (Kap. I, Punkt 2.1.1) und Kleinunternehmen bis zu 9 Beschäftigten


15.000 Euro


250.000 Euro


250.000 Euro


1.000.000 Euro**

piccole imprese fino a 49 addetti /Kleinunternehmen bis zu 49 Beschäftigten


15.000 Euro


500.000 Euro


500.000 Euro


2.000.000 Euro

medie e grandi imprese

Mittlere und Großunternehmen


38.000 Euro


2.000.000 Euro


2.000.000 Euro


5.500.000 Euro***

2

Commercio ingrosso, rappresentanza con deposito/Großhandel, Vertretung mit Lager:

piccole imprese fino a 9 addetti/Kleinunternehmen bis zu 9 Beschäftigten


38.000 Euro


250.000 Euro


250.000 Euro


1.000.000 Euro

piccole imprese fino a 49 addetti

Kleinunternehmen bis zu 49 Beschäftigten


38.000 Euro


500.000 Euro


500.000 Euro


2.000.000 Euro**

medie e grandi imprese

Mittlere und Großunternehmen


38.000 Euro


2.000.000 Euro


2.000.000 Euro


5.500.000 Euro***

*spesa massima agevolabile nel triennio/Förderbare Höchstausgabe im Triennium (Verlustbeitrag + Rotationsfonds)

** spesa massima agevolabile nel triennio/Förderbare Höchstausgabe im Triennium (Verlustbeitrag + Rotationsfonds)

*** spesa massima agevolabile nel triennio/Förderbare Höchstausgabe im Triennium (Verlustbeitrag + Rotationsfonds)

 

5. Agevolazioni per PMI

Per gli investimenti di cui al presente capitolo II, possono essere concesse alle microimprese ed alle PMI, contributi in conto capitale o finanziamenti agevolati a valere sul fondo di rotazione, secondo le percentuali indicate nella tabella A). Alle microimprese con massimo due addetti ed alle microimprese di vicinato, per le quali non si tratta di aiuti di stato i limiti previsti per le PMI possono essere maggiorati nei casi di cui al successivo punto 7.
 

6. Agevolazioni per grandi imprese

Per gli investimenti di cui al presente capitolo II, possono essere concesse alle grandi imprese, esclusivamente in applicazione della norma de minimis, in base alla quale l’importo massimo che può essere concesso in un periodo di tre anni non può superare 100.000 Euro, contributi in conto capitale o finanziamenti agevolati a valere sul fondo di rotazione, secondo le percentuali indicate nella tabella A).
 

7. Agevolazioni de minimis

Fermo restanto i limiti di cui alla tabella A) ed In applicazione della norma de minimis, in base alla quale l’importo massimo che può essere concesso in un periodo di tre anni non può superare 100.000 Euro, la misura delle agevolazioni di cui ai punti 5 e 6 può essere maggiorata nei seguenti casi:

a) + 3% per imprese di cui al capitolo I, punto 2.1.1 dei presenti criteri, con un massimo di 2 addetti;

b) + 3% per imprese per gli investimenti relativi ad unitá operative ubicate in zone strutturalmente deboli di cui al capitolo I, punto 12.1 dei presenti criteri. Nel caso di attivitá di commercio su aree pubbliche si fa riferimento alla sede legale dell’impresa;

c) + 3% “nuove imprese” come definite al capitolo I, punto 12.2;

d) + 3% limitatamente ai settori commercio all’ingrosso e rappresentanza con deposito, per costruzioni in comune o in condominio di almeno 3 imprese. Il requisito è dimostrato da assegnazione a piú imprese della singola p.f., o da un unico progetto e relativa concessione edilizia, o da costituzione di consorzio o condominio per la realizzazione dell’immobile;

e) + 5% per imprese il cui titolare o, nel caso di societá, la maggioranza dei soci e nel caso di societá in accomandita semplice, la maggioranza dei soci accomandatari, sia in possesso del requisito professionale particolare di ”tecnico del commercio” di cui alla legge provinciale 10 luglio 1996, n.15;

f) (abrogato con delibera n. 726/2006)

g) 5% per cooperative, consorzi, comunioni di interesse o altre cooperazioni in forma di persone giuridiche o di fatto.

 

Tabella A) – Tabelle A)

Agevolazioni per microimprese e PMI – Beihilfen für Kleinstunternehmen und KMU

 

tipo di impresa/Art des Unternehmens

contributo/Fördersatz

mutuo/Darlehen – Leasing(1)

Agevolazione de minimis

Min.

Max.

Min.

Max.

De minimis-Beihilfe

microimpresa di vicinato (cap.I, p.2.1.2) Kleinstunternehmen der Nahversorgung (Kap.I, P. 2.1.2)


30%


40%


20%


20%


-

microimprese  (cap.II, p.7, lett.A) Kleinstunternehmen (Kap.II, P. 7, Buch. a)

13%

23%

13%

20%

-

microimprese  (cap.I, p.2.1.1) piccole imprese/Kleinstunternehmen (Kap.I, P. 2.1.1) und Kleinunternehmen

13%

23%

13%

20%

La parte eccedente il 15% - jener Teil der Beihilfe der die 15% überschreitet

medie imprese

Mittlelunternehmen

7,5%

15%

7,5%

15%

La parte eccedente il 7,5% - jener Teil der Beihilfe der die 7,5% überschreitet

per l’acquisto di mezzi di trasporto:

für den Ankauf von Transportmitteln:

10%

10%

10%

10%

La parte eccedente il 75% per le medie imprese jener Teil der Beihilfe der die 7,5% überschreitet für die Mittelunternehmen


Agevolazioni per grandi imprese – Beihilfen für Großunternehmen

 

tipo di impresa/Art des Unternehmens

contributo/Fördersatz

mutuo/Darlehen – Leasing(1)

Agevolazione de minimis

Min.

Max.

Min.

Max.

De minimis-Beihilfe

grandi imprese

Großunternehmen

7,5%

15%

7,5%

15%

L’intera agevolazione – die gesamte Beihilfe

per l’acquisto di mezzi di trasporto:

für den Ankauf von Transportmitteln:

10%

10%

10%

10%

L’intera agevolazione – die gesamte Beihilfe


(1) Nel caso di mutuo rispettivamente finanziamento leasing agevolato il beneficio viene espresso come equivalente lordo di sovvenzione attualizzato a tassi di riferimento UE.

(1) Bei Darlehen bzw. begünstigte Leasingfinanzierungen wird die Begünstigung als Bruttosubventionsäquivalent, anhand des EU-Bezugszinssatzes aktualisiert, ausgedrückt.


CAPITOLO IIII

INTERVENTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI ECOLOGICO-AMBIENTALI (Capo III della L.P. del 13 febbraio 1997, n. 4)

 

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

 

1. Domande ammissibili

È ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione all’anno.
E  inoltre ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione all’anno per l’acquisto di beni nell’ambito di cooperazioni di fatto.
 

2. Iniziative ammissibili

Sono ammesse ad agevolazione le iniziative che comportino una significativa riduzione nei seguenti settori:
 

- nell’impiego di materie prime;

- nella quantità dei rifiuti e dell’impatto ambientale connesso agli stessi;

- nelle emissioni acustiche;

- nei danni al suolo e relative conseguenze;

- nelle emissioni di sostanze nocive nell’aria, nell’acqua o nel suolo;

- nell’utilizzo d’acqua.

 
Investimenti ed iniziative ammissibili:
2.1 investimenti che modificano i processi produttivi, rendendoli compatibili con l’ambiente;

2.2 investimenti ambientali sui quali la conseguenza secondaria è costituita da:

- risparmio energetico e utilizzo razionale dell’energia come recupero termico e ammodernamento di impianti di riscaldamento;

- isolamento termico;

- costruzioni con tecnologie che determinano un risparmio energetico o un miglioramento ambientale;

- risanamento di costruzioni rivolte al miglioramento ambientale;

- impianti per la tutela dell’ambiente come impianti di smaltimento e di trattamento rifiuti;

- impianti per la produzione o l’utilizzo di prodotti o di sostanze sostitutive compatibili con l’ambiente;

- impianti per la riduzione dell’utilizzo di acqua;

- impianti di riciclaggio.

2.3 audit ambientale:

2.3.1 fase 1:

- analisi ambientale iniziale;

- definizione di una politica e di un programma ambientale.

2.3.2 fase 2:

- introduzione, revisione e certificazione del sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento UE n.1836/93 o la ISO 14001;

- dichiarazione ambientale.

Per l’ottenimento dell’agevolazione della fase 2 è obbligatoria la dichiarazione ambientale.

 

3. Spese ammissibili

Vengono ammessi all’agevolazione le seguenti spese:

3.1 spese per l’acquisto o la costruzione di immobili, impianti, macchinari o dispositivi tecnici; spese per l’acquisto o la costruzione di immobili, impianti, macchinari o dispositivi tecnici, destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l’ambiente. I costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi d’investimento supplementari (“sovraccosti”) necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. Tali costi devono essere calcolati al netto dei vantaggi apportati dell’eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell’impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell’arco dello stesso periodo quinquennale.

3.2 spese per il risanamento di siti aziendali, solo nel caso in cui non vengano individuati i responsabili dell’inquinamento, oppure nel caso in cui ai responsabili non possa essere richiesto il risarcimento dei danni;

3.3 spese concernenti investimenti nell’ambito del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di energia possono essere ammesse all’agevolazione solamente se sostenute nell’ambito di un progetto integrativo (p.es. costruzione o risanamento di un edificio aziendale); per investimenti singoli in questi settori la domanda di agevolazione dev’essere rivolta all’ufficio risparmio energia;

3.4 spese connesse all’audit ambientale:

3.4.1 fase 1:

- consulenza esterna, con un massimo di 10 giorni;

- l’impiego di un addetto interno fino ad un importo massimo del 50% delle spese ammissibili complessive;

3.4.2 fase 2:

- consulenza esterna;

- l’impiego di un addetto interno per l’introduzione del sistema di management ambientale fino ad un importo massimo del 50% delle spese ammissibili complessive;

- corsi di formazione realizzati da società di consulenza e di certificazione fino ad un massimo di tre giornate;

- la certificazione ed altri audits esterni;

- la realizzazione grafica e la stampa della dichia-razione di impatto ambientale;

3.5 spese per valutazioni dell’impatto ambientale dell’attività aziendale.

3.6 retribuzione del personale interno per il tempo adibito esclusivamente all’attivitá di relatore; é ammesso il lavoro prestato da un solo addetto per un tetto massimo di 150 ore annue.

 

4. Spese non ammissibili

Non sono ammessi all’agevolazione:

4.1 beni di investimento usati;

4.2 spese correnti di amministrazione e d’esercizio, manutenzione ordinaria;

4.3 spese di viaggio, vitto ed alloggio;

4.4 spese riguardanti il rinnovo o l’installazione di impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo nell’area servita da impianti di teleriscaldamento, già esistenti o in programmazione e a tal fine delimitata dalla Provincia Autonoma di Bolzano in base alla proposta del Comune interessato;  questa norma non riguarda gli impianti per la produzione di calore a livelli di temperatura non forniti dalla centrale di teleriscaldamento.

 

5. Limite degli investimenti

5.1 Come limiti degli investimenti valgono quelli indicati sotto il Capitolo II, punto 4.

5.2 Le spese ammissibili per progetti di audit ambientale non possono superare 150.000 Euro per le PMI e 200.000 Euro per le grandi imprese. Per l’ottenimento dell’agevolazione della fase 2 è obbligatoria la dichiarazione ambientale.

 

6. Misura delle agevolazioni

6.1 L’agevolazione viene concessa in forma di contributo in conto capitale o di mutuo agevolato a valere sul fondo di rotazione, secondo le percentuali indicate nella seguente tabella. La quota eventualmente eccedente i limiti previsti per le PMI viene computata come agevolazione aggiuntiva a carico della quota “de minimis ” fino alla concorrenza massima della “disponibilità” prevista di 100.000 Euro a favore della medesima impresa in un periodo di 3 anni. Non sono soggette a tale limitazione le microimprese di vicinato per le quali non si tratta di aiuti di stato

6.2 (abrogato con delibera n. 820/2006)

6.3 (abrogato con delibera n. 820/2006)

6.4 Per i soli investimenti relativi ai primi cinque impianti per l'erogazione di gas metano di ogno comprensorio, la misura del contributo è fissata al 30%. In applicazione della norma de minimis, in base alla quale l'importo massimo che può essere concesso in un periodo di tre anni non può superare 100.000 Euro, la misura dell'agevolazione è maggiorata del 10% per i primi due impianti di ogni comprensorio. L'importo massimo dell'agevolazione per ogni impianto non può in ogni caso superare i 120.000 Euro.

 

7. Disposizioni generali

7.1 Sono ammesse ad agevolazione solo le maggiori spese connesse alla realizzazione di investimenti ambientali. Gli aiuti per l’adeguamento a nuove norme comunitarie obbligatorie possono inoltre essere autorizzati per un periodo di tre anni a decorrere dall’adozione dei nuovi provvedimenti.

7.2 Le agevolazioni per i miglioramenti, che superano le norme vincolanti, devono risultare adeguate ai miglioramenti raggiunti nella tutela dell’ambiente e all’investimento richiesto.

7.3 Nei settori privi di norme vincolanti, gli investimenti devono migliorare significativamente la tutela dell’ambiente nelle imprese.

 
Tabella riassuntiva : investimenti ecologico-ambientali
 
INVESTIMENTI AMMESSI:

Macchinari, attrezzature, arredamento, impianti tecnici, spese di trasporto e di montaggio, immobili, lavori in economia


Investimento – iniziativa

Tasso di agevolazione base fino al


Maggiorazioni

Tasso di agevolazione massimo

Limite di investimento oltre il quale è previsto il mutuo/finanziamento agevolato


Limite di investimento massimo per il triennio

Investimenti per l’adeguamento a nuove norme comunitarie
 

15% (1)

· + 5% per il possesso di particolari requisiti professionali (2)

· + 3% per impresa di nuova costituzione (2)

· +5% per cooperative, consorzi, comunioni d’interesse o altre cooperazioni in forma di persone giuridiche o di fatto (2)

· +3% per la sede dell’impresa in zone strutturalmente deboli (2)

·     + 10% per le PMI (3)


 

30% (1) (2)

 
250.000 Euro per microimprese (cap.I, p.2.1.1), microimprese di vicinato (cap. I, p. 2.1.2)
e piccole imprese fino a 9 addetti;
500.000 Euro per piccole imprese fino a 49 addetti;
2.000.000 Euro per medie e grandi imprese;
1.000.000 Euro
 
 
 
 
 
2.000.000 Euro
 
 
5.500.000 Euro
 

Investimenti ambientali che superano le norme obbligatorie o che vengono fatti in mancanza di norme comunitarie


30%


30%


come sopra


come sopra

Investimenti volti al risparmio energetico che superano le norme obbligatorie o che vengono fatti in mancanza di norme comunitarie


30%


30%


come sopra


come sopra

Progetti di audit ambientale:

-     per la fase 1

-     per la fase 2


40% (1)

40% (1)


· + 35% (1)

· + 10% per PMI (3)


75% (1) (3)

50% per PMI (3)

40% (1)


--- (4)


--- (4)

(1) Alle grandi imprese per tali iniziative le agevolazioni possono essere concesse solo a titolo “de minimis”
(2) Con l’applicazione del regime “de minimis”, ad eccezione delle „microimprese di vicinato  di cui al capitolo I, punto 2.1.1
(3) Con l’applicazione del regime „de minimis
(4) Per i progetti di audit ambientale non possono essere concessi mutui dal fondo di rotazione
 

Allegato

 
1. Le agevolazioni possono assumere le forme di seguito indicate:
a) contributo a fondo perduto: la misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), é stabilita nei singoli capi di cui ai presenti criteri;
b) mutuo o leasing agevolato, concessi tramite il fondo di rotazione: la misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), che con esclusione del capo IV non può superare il 20%, nonché le condizioni per la concessione, sono stabilite nei singoli capi di cui ai presenti criteri.
I mutui ed i finanziamenti leasing di cui al capo II sono regolati come segue:

la durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di 15 anni per i beni immobili e di sei anni per i beni mobili; tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento;

la durata del finanziamento leasing corrisponde di norma a quella del contratto leasing, che non può essere inferiore alla durata prevista dalla normativa fiscale vigente per i beni immobili e superare la durata massima di sei anni per i beni mobili;

nel caso di investimenti sia immobiliari che mobiliari, si applica la durata prevista per l’investimento prevalente in termini monetari;

la quota di partecipazione a carico della Provincia non può superare le percentuali massime di seguito elencate:

- durata fino a 10 anni = massimo 80%,
- durata fino a 11 anni = massimo 75%,
- durata fino a 12 anni = massimo 70%,
- durata fino a 13 anni = massimo 65%,
- durata fino a 14 anni = massimo 60%,
- durata fino a 15 anni = massimo 55%,
- durata fino a 16 anni = massimo 50%,
- durata fino a 17 anni = massimo 45%,
- durata fino a 18 anni = massimo 40%,
- durata fino a 19 anni = massimo 35%,
- durata fino a 20 anni = massimo 30%,

la quota di partecipazione della Provincia concessa al beneficiario è determinata al momento della deliberazione, mentre al momento della liquidazione viene controllata la conformità della stessa alla normativa europea. In nessun caso la quota di partecipazione della Provincia puó essere superiore a quella determinata con deliberazione della Giunta provinciale.

Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE, l’intera agevolazione viene concessa a titolo de minimis.
L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis. L’aiuto in regime di esenzione è l’aiuto previsto in una determinata misura da un regolamento comunitario o da una specifica decisione della Commissione UE. L’aiuto de minimis è quello che non supera la soglia di 200.000 Euro in un periodo di tre esercizi finanziari e che, secondo quanto stabilito dalla Commissione UE, non incide sugli scambi tra Stati membri e/o non falsa né minaccia di falsare la concorrenza.

Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE e l’impresa beneficiaria ha già usufruito di aiuti de minimis per 200.000 Euro, l’agevolazione viene concessa solamente fino al raggiungimento dei limiti previsti nei regolamenti di esenzione della UE.

 

8. I limiti minimi e massimi di spesa per i quali è concessa l’agevolazione in forma di finanziamento agevolato tramite il fondo di rotazione sono fissati come da seguente tabella:

 

Tipo di impresa (1)

Limite di investimento oltre il quale è obbligatorio il mutuo

Limite di investimento massimo per il triennio

Aziende fino a 2 addetti nel settore turismo

400.000,00 €

1.500.000,00 €

Microimprese e piccole imprese fino a 9 addetti nei settori artigianato, industria e commercio

250.000,00 €


1.500.000,00 €

Piccole imprese fino a 49 addetti nei settori commercio e turismo

500.000,00 €

2.500.000,00 €

Piccole imprese fino a 29 addetti nel settore artigianato

500.000,00 €

2.500.000,00 €

Piccole imprese fino a 29 addetti nel settore industria

750.000,00 €

2.500.000,00 €

Piccole imprese fino a 49 addetti nei settori artigianato e industria

1.500.000,00 €


5.000.000,00 €

Medie imprese nel settore industria, medie e grandi imprese nei settori artigianato e commercio

2.000.000,00 €


6.000.000,00 €

Medie e grandi imprese nel settore turismo

1.000.000,00 €

3.500.000,00 €

Grandi imprese nel settore industria

3.000.000,00 €

6.500.000,00 €

(1) Per l‘esatta determinazione della categoria di impresa si applicano inoltre i criteri della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, vigenti nei rispettivi settori.

 
Allegato D
Settore servizi:
 

Criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4: „Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia  Capo II

 

CAPITOLO I

PARTE GENERALE

 

1. Obiettivi generali

La Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, di seguito denominata Provincia, promuove lo sviluppo del settore dei servizi ed in particolare il processo d’innovazione e la competitivitá dello stesso nel rispetto delle normative dell’Unione Europea.

 

2. Riferimenti alla legislazione europea

L’applicazione dei presenti criteri fa riferimento alle regole dell’Unione Europea, di seguito denominata UE, in particolare alle norme, ai regolamenti e alle direttive comunitarie recepite nel nostro ordinamento.

Si fa esplicito riferimento a tali regole per quanto riguarda:

2.1 i parametri per l’individuazione delle categorie di piccola, media e grande impresa;

Ove necessario distinguere é definita:

Microimpresa”: l’impresa di servizio o comunque i prestatori di servizio che non intrattengono scambi intracomunitari nell’ambito dell’attività esercitata, con un massimo di nove addetti.

2.2 la definizione delle attivitá e delle iniziative agevolabili;

2.3 la definizione dei territori ai fini agevolativi;

2.4 la disciplina degli aiuti “de minimis”.

 

3. Richiedenti e beneficiari

Per la definizione delle attivitá di servizio si fa riferimento alle attivitá del settore terziario di cui alla classificazione delle attivitá economiche (ATECO 91) adottata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) sulla base della nomenclatura generale delle attivitá economiche dell’UE.

3.1 Sono ammesse a contributo le seguenti attivitá di servizio purché svolte da privati in provincia di Bolzano:

a) le attività di editoria di cui al gruppo 22.1 della sezione DE della classificazione ATECO ‘91;

b) le attività degli agenti e rappresentanti di cui al gruppo 51.1 della sezione G della classificazione ATECO ‘91;

c) le attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti, le attività delle agenzie di viaggio e le attività delle agenzie di recapito e delle telecomunicazioni di cui alle divisioni 63 e 64 della classificazione ATECO ‘91;

d) le attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria di cui alla divisione 67 e le attività di assicurazione di cui ai gruppi 66.01 e 66.03  della classificazione ATECO ‘91, qualora dette attività vengono svolte da agenzie o da brokers;

e) le attività di servizio alle imprese di cui alla sezione K della classificazione ATECO ‘91, escluse le attività immobiliari di cui alla divisione 70;

f) le attività di servizio alle persone, quali l’istruzione, la sanità ed altri servizi sociali e gli altri servizi pubblici, sociali e personali di cui alle sezioni M, N e O della classificazione ATECO ‘91;

g) le attività professionali il cui esercizio è subordinato all’iscrizione negli albi o elenchi di cui all’art. 2229 del codice civile ovvero le attivitá non organizzate in forma di impresa per le quali non è possibile l’iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio. L’impresa che si avvale prevalentemente di unitá lavoro che svolgono attivitá generalmente esercitate da liberi professionisti, é da assimilare alla categoria dei liberi professionisti. Le suddette attivitá vengono ammesse nel solo caso di “inizio attivitá”.

Possono beneficiare delle agevolazioni anche le cooperazioni di fatto senza forma giuridica, tra almeno 3 imprese, qualora la maggioranza delle cooperanti eserciti un’attività di servizio agevolabile ai sensi dei presenti criteri.
Salvo procedura di notifica alla Commissione Europea nei casi consentiti alle grandi imprese come definite dall’UE i benefici possono essere concessi solo a titolo “de minimis” in base alla quale l’importo massimo che può essere accordato non può superare 100.000 Euro su un periodo di 3 anni.
Quale cooperazione di fatto si intende la collaborazione senza forma giuridica tra almeno 3 imprese al fine di raggiungere uno scopo economico comune.
Nel caso di cooperazioni di fatto sono ammesse al contributo tutte le imprese, presupposto che la maggioranza delle imprese interessate eserciti un’attivitá di servizio. Altrimenti la domanda di agevolazione va indirizzata all’ufficio competente per la maggioranza delle imprese.
Nel caso di cooperazioni di fatto tra aziende oltreconfine, possono beneficiare dell’agevolazione solamente quelle attività che vengono svolte in Provincia di Bolzano e limitatamente agli investimenti nelle stesse.
Qualora ammissibili, le domande d’agevolazione possono essere presentate anche da persone, società, consorzi o comunioni d’interesse e cooperazioni di fatto, che non risultano ancora iscritte alla Camera di Commercio, rispettivamente, per le attività per le quali tale iscrizione non sia possibile, cui non sia ancora stato rilasciato il certificato di attribuzione della partita IVA, ma che intendono esercitare un’attività di servizio ammissibile ai sensi dei presenti criteri. In tal caso le agevolazioni possono essere liquidate solamente qualora il richiedente risulti iscritto alla Camera di Commercio o abbia ottenuto il certificato di attribuzione della partita IVA, e precisamente per l’attività alla quale si riferisce il programma d’investimento.
Le agevolazioni hanno per oggetto investimenti ed attività localizzati esclusivamente nel territorio della provincia di Bolzano.

3.2 Non sono ammesse alle agevolazioni:

a) le attività di servizio sovvenzionabili da altre leggi;

b) le attività di servizio comunque accessorie alla prevalente attività industriale, artigianale, commerciale o turistica delle imprese.

Le agevolazioni possono essere concesse ai soli richiedenti che rispettano i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, nonché le vigenti normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro.

Sono esclusi dalle agevolazioni i richiedenti appartenenti ai settori sensibili come definiti dall’UE.

3.3 Le seguenti imprese di servizio, definite dai relativi codici ISTAT, che impieghino più di 29 addetti, dovranno indirizzare le domande di contributo all’Assessorato all’Industria, che le valuterà in applicazione dei presenti criteri:

72.10 Consulenza per installazione di elaboratori elettronici

72.20 Fornitura di software e consulenza in materia informatica

72.30 Elaborazione elettronica dei dati

72.40 Attività delle banche dati

72.50 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio ed elaboratori elettronici

72.60 Altre attivitá connesse all’informatica

72.60. Servizi di telematica, robotica, eidomatica

72.60.2 Altri servizi connessi all’informatica

74.70 Servizi di pulizia e disinfestazione

74.70.1      Servizi di pulizia

74.70.2 Servizi di disinfestazione

90.0     Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili

90.00.1 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

90.00.2      Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attivitá affini

90.00.3      Misure igienico-saitarie ed attivitá affini

92.20 Attività radio-televisive

93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità
 
4. Tipologia di aiuto
L’agevolazioni viene concessa in forma di contributo in conto capitale
 
5. Presentazione delle domande
Le domande devono essere presentate all’Ufficio Commercio e Servizi, su appositi moduli, provvisti di marca da bollo, prima dell’emissione del primo documento di spesa.
Per gli stessi investimenti non puó essere presentata domanda di agevolazione o agevolazione fiscale presso altro ente pubblico.
Alle domande di agevolazione vanno allegati in particolare – e se necessario – i seguenti documenti:

a) dichiarazione atta a dimostrare la data di inizio attivitá nonché l’attività prevalente esercitata o da esercitare;

b) dichiarazione circa l’appartenenza dell’impresa alla classe dimensionale in base ai parametri UE;

c) eventuale dichiarazione circa il diritto alle maggiorazioni di contributo di cui al capitolo II, punto 5.1;

d) dichiarazione che gli investimenti non sono ancora stati iniziati alla data della domanda;

e) dichiarazione di cui al seguente punto 8 relativa all’uso per scopi aziendali dei beni oggetto dell’investimento;

f) documentazione atta a comprovare l’investimento:

- preventivi di spesa o contratti preliminari leasing;

g) dichiarazione di intenti contrattuale al fine del comune utilizzo dell’investimento agevolato, effettuato nell’ambito della cooperazione di fatto, con indicazione delle imprese interessate;

h) dichiarazione di intenti contrattuale, in caso di cooperazione di fatto con indicazione delle imprese interessate, degli scopi, della durata e dei contenuti della cooperazione;

i) eventuale altra documentazione richiesta dall  ufficio.

Le domande incomplete e non completate entro i termini fissati vengono archiviate d’ufficio.
 
6. Istruttoria delle domande ed approvazione dei contributi
6.1 Le domande vengono evase nel medesimo ordine in cui pervengono all’ufficio.
6.2 Nei seguenti casi le relative domande possono essere evase con priorità:

- nel caso di „inizio di attività  di cui al capitolo I, punto 12.2;

- aziende con sede in zone a struttura debole di cui al capitolo I, punto 12.1;

- per investimenti per casi di forza maggiore ai sensi della legge provinciale n. 27/1987;

- cooperazioni

La concessione o il diniego delle agevolazioni sono disposti con delibera della Giunta provinciale.
La spesa ammessa in sede istruttoria e di liquidazione va arrotondata ai 500 Euro inferiori.
 
7. Liquidazione delle agevolazioni
La liquidazione delle agevolazioni avviene dopo l’emanazione del provvedimento di approvazione, nonchè dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. I beni per i quali viene concessa un’agevolazione devono inoltre essere iscritti nel libro dei cespiti dell’azienda.
Le agevolazioni vengono ridotte in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta..
La regolare esecuzione degli acquisti, ammessi all’agevolazione, può essere accertata da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, e precisamente:

- nel caso di acquisto o di leasing di attrezzatura, di macchinari ed impianti tecnici, sulla base delle fatture quietanzate o di un contratto di acquisto rispettivamente di leasing giuridicamente vincolante o della dichiarazione del richiedente l’agevolazione di cui al precedente comma;

Le fatture possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da ulteriore documentazione, firmata da chi le rilascia, da cui risultino le singole voci ed i relativi prezzi concorrenti alla formazione della somma totale.

É consentito derogare dagli investimenti inizialmente agevolati a condizione che venga presentata apposita istanza motivata prima dell’effettuazione della modifica o qualora sussistano casi di particolare disagio debitamente documentati. Sono ammesse al massimo due modifiche.
Nel caso che l’esercizio venga trasferito mortis causa o per atto tra vivi, nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda e la liquidazione del contributo, il sussidio viene liquidato ai subentranti, purchè presentino la dichiarazione d’impegno di cui al capitolo I, punto 8.
 
8. Impegni
All’atto della domanda il richiedente deve dichiarare che i beni d’investimento agevolati non verranno alienati, affittati, ceduti in comodato né che verranno utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla legge e ai presenti criteri per il seguente periodo:

- nel caso di acquisto di beni mobili come macchinari, impianti tecnici e attrezzature per almeno 4 anni a partire dalla data di emissione dell’ultimo documento di spesa, rispettivamente per almeno 3 anni nel caso di acquisto di hard- e software.

Dal divieto di cessione in comodato sono esclusi quegli investimenti che vengono utilizzati in comune da cooperazioni di fatto.
 
9. Revoca delle agevolazioni
Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’agevolazione viene revocata nel caso di inosservanza delle disposizioni previste nei presenti criteri.
L’agevolazione viene revocata anche qualora il beneficiario cessi la sua attivitá prima della scadenza dei termini indicati nel precedente punto 8.
La restituzione delle agevolazioni avviene in proporzione alla durata residua dei termini indicati nel precedente punto 8. Sull’importo dovuto vengono applicati gli interessi legali maturati. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento fissato viene disposta la riscossione coattiva dell’agevolazione.
Si puó prescindere dall’obbligo di restituzione qualora il beneficiario possa dimostrare di non aver trasgredito intenzionalmente alle disposizioni previste nel precedente punto 8 e senza proposito di speculazione o di profitto (p.e. grave malattia o infortunio, che vietano una continuazione dell’attivitá).
Non si procede altresí alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi e purché gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati per lo svolgimento della relativa attivitá:

- trasformazione dell’impresa in altra impresa commerciale, industriale, artigianale;

- cessione dell’intera azienda a parenti o affini entro il terzo grado di parentela.

- operazioni di sale e lease back.

 
10. Controlli
Al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti e delle iniziative ammessi ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% delle iniziative agevolate.
All’individuazione dei casi provvede un gruppo di lavoro interno al dipartimento, secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutti i contributi liquidati nell’anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario del contributo. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l’Ufficio competente ritiene dubbi.
Nell’ambito del controllo viene verificata la effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all’agevolazione, la destinazione dei locali incentivati, la presenza delle attrezzature e degli arredamenti finanziati, nonchè la regolare contabilizzazione dei beni e delle prestazioni presi in considerazione.
Laddove necessario l’Ufficio competente può avvalersi del supporto di altre Ripartizioni dell’amministrazione provinciale.
I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.
I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell’Ufficio la documentazione che lo stesso riterrà opportuno per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione.
 
11. Pareri
L’ufficio potrá avvalersi di pareri tecnici espressi da esperti esterni o interni agli uffici provinciali competenti per la valutazione dei progetti presentati dalle imprese.
 
12. Varie
12.1 Zone a struttura debole
Sono considerate “zone a struttura debole”:
Anterivo, Brennero, Campo di Trens, Curon Venosta, Fortezza, Glorenza, Lasa, Lauregno, Martello, Predoi, Proves, Racines, San Pancrazio, Sarentino (con esclusione del capoluogo), Selva dei Molini, Senales, Senale-San Felice (escluso Senale), Sluderno, Stelvio, Tubre, Ultimo, Val di Vizze, Valle Aurina (escluso Cadipietra, San Giovanni e Lutago.
 
12.2 Inizio attivitá
Viene considerata quale “inizio attività”  l’attività per la quale la domanda di contributo viene inoltrata entro i primi tre anni a partire dall’iscrizione presso la Camera di commercio  rispettivamente, per quelle attività per cui ciò non sia possibile, dalla dichiarazione di inizio attività presso l’anagrafe tributaria (ufficio IVA) nonché dal certificato di attribuzione della partita IVA.
Nel caso di liberi professionisti il suddetto limite é elevato a cinque anni.
Il capitale non puó essere partecipato per piú del 25% da imprese già costituite da oltre 3 anni.
Non si considera “inizio attività”:
- il subentro in un’impresa esistente;
- la cessazione di un’attivitá con conseguente costituzione di una nuova da parte dello stesso titolare o della maggioranza degli stessi, nel caso di variazioni della compagine societaria (p.es. uscita di un socio da una societá con contemporanea costituzione di una ditta individuale, modifica di una ditta individuale in una societá etc.) se la relativa domanda di contributo viene presentata oltre i 3 anni a partire dalla data di inizio dell’attivitá dell’azienda precedente.
 
12.3 Leasing
Puó essere ammesso a contributo anche l’acquisto di beni mobili realizzato totalmente o parzialmente mediante leasing. Qualora alla scadenza del contratto di leasing il bene non venga riscattato o se il contratto stesso venga ceduto dal richiedente a terzi, il contributo viene revocato e la restituzione delle agevolazioni avviene in proporzione alla durata residua dei termini indicati al precedente punto 8.
Operazioni di lease back o altre operazioni finanziarie nonché le spese riguardanti l’IVA, spese di registro o altre imposte non sono agevolabili.
Sono ammesse le operazioni di lease back tecnico che servono a finanziare l’acquisto di beni.
 
12.4 Trasferimento di beni mobili tra parenti ed affini
Non sono ammessi gli acquisti di beni mobili fra parenti, coniugi ed affini entro il terzo grado, fra una societá ed i suoi soci, o fra societá distinte qualora vi facciano parte gli stessi soci. In caso di trasferimento di beni mobili fra societá costituite solo in parte dagli stessi soci o persone parenti ed affini entro il terzo grado, puó essere ammessa la parte che corrisponde alla quota societaria del socio/i non facente/i parte, rispettivamente non legato/i da vincoli di parentela a socio/i, della societá venditrice. I suddetti trasferimenti non sono ammessi anche se avvengono mediante operazioni di leasing.
 
13. Validitá
I presenti criteri trovano applicazione per le domande presentate a partire dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
 

CAPITOLO II

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DI INVESTIMENTI AZIENDALI (Capo II, L.P. n. 4 del 13.2.1997)

 
Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali
 
1. Domande ammissibili
E` ammessa alle agevolazioni di cui ai presenti criteri una sola domanda all’anno per singola unitá di servizio.
Inoltre é ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione all’anno per l’acquisto di beni nell’ambito di cooperazioni di fatto.
Non sono ammessi gli investimenti sostitutivi. Sono ammessi i soli programmi di investimento concernenti la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strutture. Per “ammodernamento” si intende il programma volto ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o miglioramento delle condizioni ecologiche. Per “ristrutturazione” il programma volto alla razionalizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, all’ammodernamento e all’aggiornamento tecnologico dell’impresa.
 
2. Investimenti ammissibili
2.1 Sono ammessi a contributo gli investimenti in hard- e software, impianti tecnici ed attrezzature.
2.2 Nel caso di liberi professionisti di cui alla lettera g) del punto 3.1 sono ammesse a contributo, nel solo caso di inizio di attività, le spese inerenti l’acquisto di hard- e software e attrezzature professionali. Queste ultime non sono comunque ammesse per i medici che non esercitino una delle specialitá riconosciute carenti con Decreto del Presidente della Giunta provinciale ovvero l’attività veterinaria.
2.3 Per le attivitá di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché per servizi di pompe funebri è ammessa a contributo anche la spesa per l’acquisto degli automezzi indispensabili per l’esercizio dell’attivitá stessa e nel solo caso di inizio di attività.
2.4 Le spese marginali ed accessorie (in termini monetari) alle spese ammissibili (es. spese bancarie, accessori per macchinari, ricambi, nastri, rotoli di carta etc.) sono ammesse se strettamente funzionali all’investimento ammesso.
2.5 Per gli agenti e rappresentanti di commercio è ammesso l’acquisto del primo automezzo acquistato dal momento della iscrizione dell’attività presso la Camera di Commercio.
 
3. Investimenti non ammissibili
Non sono ammesse a contributo:

- le spese relative ad immobili;

- l’acquisto di arredo (mobili, sedie, scrivanie ecc.);

- l’acquisto di scorte di magazzino;

- le spese inerenti i materiali di facile consumo e pubblicitari;

- i lavori di riparazione, revisione e manutenzione;

- l’acquisto di automezzi, salvo quanto previsto al precedente punto 2.3 e 2.5;

- le spese notarili, l’IVA, le imposte di registro o ad altre imposte;

- gli investimenti che siano giá stati agevolati da aiuti statali, comunitari o provinciali;

- i beni mobili usati;

- impianti radio, TV e musica, autotelefoni e telefoni cellulari;

- l’acquisto di beni di investimento da noleggiare da parte delle relative aziende;

- l’acquisto di giochi, attrezzature  da intrattenimento e spettacolo da parte delle relative aziende.

 
4. Limiti degli investimenti
Gli investimenti ammissibili devono essere compresi nei seguenti limiti:

a) per le attivitá professionali di cui al capitolo I, punto 3.1, lettera g):

- limite massimo: 25.000 Euro

- limite minimo: 10.000 Euro

b) per le altre attivitá di servizio:

- limite massimo: 150.000 Euro

- limite minimo: 10.000 Euro

 
5. Misura dell’agevolazione
L’agevolazione viene concessa in forma di contributo in conto capitale secondo le percentuali di contribuzione indicate nella seguente tabella:
 

tipo di impresa/Art des Unternehmens

% contributo/Fördersatz

minimo

Minimum

massimo

Maximum

piccola impresa

Kleinunternehmen

20%

30%

media e grande impresa

Mittel- und Großunternehmen

15%

15%

per l’acquisto di mezzi di trasporto

für den Ankauf von Transportmitteln

10%

10%


La quota di agevolazione eventualmente eccedente i limiti previsti per le PMI viene computata come agevolazione aggiuntiva a carico della quota “de minimis”. Non sono soggette a tale limitazione le “microimprese” con massimo due addetti.
Alle grandi imprese come definite dall’UE i benefici possono essere concessi solo a titolo “de minimis” in base alla quale l’importo massimo che può essere accordato non può superare 100.000 Euro su un periodo di 3 anni.

5.1 Maggiorazioni di contributo del 3% sono concesse a:

5.1.1 imprese che svolgono l’attivitá in zone strutturalmente deboli di cui al capitolo I, punto 12.1;

5.1.2 imprese nel caso di inizio di attivitá quale definita al capitolo I, punto 12.2. Sono esclusi da tale maggiorazione i liberi professionisti;

5.1.3 per l’acquisto di beni d’investimento considerati innovativi.
 
 
Allegato E
Settore turismo:
 
Criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4: „Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia“
 

CAPITOLO I

PARTE GENERALE

 

1. Obiettivi generali

La Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, di seguito denominata Provincia, promuove lo sviluppo del settore economico del turismo ed in particolare del plusvalore e della competitività dello stesso, nel rispetto delle normative dell’Unione Europea e delle esigenze dell’ecologia, della protezione dell’ambiente, degli equilibri occupazionali, del diritto del lavoro, dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
 

2. Riferimenti alla legislazione europea

L’applicazione dei presenti criteri fa riferimento alle regole dell’Unione Europea, di seguito denominata UE, in particolare alle norme, ai regolamenti e alle direttive comunitarie recepite nel nostro ordinamento.
Si fa esplicito riferimento a tali regole per quanto riguarda:

2.1 i parametri per l’individuazione delle categorie di piccola e media impresa;

2.2 la definizione delle iniziative agevolabili;

2.3 la definizione delle iniziative ammesse ad agevolazione, espresse in „equivalente sovvenzione lorda  (ESL);

2.4 definizione dei territori ai fini agevolativi;

2.5 disciplina degli aiuti „de-minimis“.

 

3. Imprese beneficiarie

Salvo eventuali disposizioni particolari, contenute nei capitoli di agevolazione dei presenti criteri di applicazione, beneficiarie delle misure di sostegno sono le imprese che risultino iscritte alla Camera di Commercio come imprese individuali, società, consorzi o comunioni d’interesse, che hanno un’unità produttiva nella Provincia di Bolzano, nonchè Enti pubblici.
Salvo procedura di notifica alla Commissione Europea nei casi consentiti, alle grandi imprese come definite dall’UE i benefici possono essere concessi solo a titolo “de minimis”.

3.1 Come microimprese sono considerate quelle fino a nove addetti che non svolgono attività tali che permettono l’instaurarsi di rapporti commerciali con altri stati membri.

3.2 Qualora ammissibili, le domande d’agevolazione possono essere presentate anche da persone, società, consorzi o comunioni d’interesse, che non risultano ancora iscritte alla Camera di Commercio, ma che intendono però esercitare un’attività nel settore turistico. In tal caso le agevolazioni possono essere liquidate solamente qualora il richiedente risulta iscritto alla Camera di Commercio, e precisamente per quell’attività alla quale si riferisce il programma d’investimento.

3.3 Le agevolazioni hanno per oggetto investimenti ed attività localizzati esclusivamente nel territorio della Provincia di Bolzano.

3.4 Le agevolazioni possono venire concesse solo alle imprese che rispettano i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le vigenti normative in materia di tutela dell’ambiente, e quelle per la sicurezza e la tutela della salute sul posto di lavoro.

3.5 Salvo procedura di notifica alla Commissione Europea nei casi consentiti e fatte salve le disposizioni contenute nel Capitolo III dei presenti criteri, alle grandi imprese come definite dall’UE le agevolazioni possono essere concesse solo in applicazione della regola “de minimis” in base alla quale l’importo complessivo che può essere accordato ad una medesima impresa non può superare 100.000 Euro su un periodo di 3 anni..

 

4. Tipologia di aiuto

Salvo disposizioni particolari contenute nei capitoli di agevolazione dei presenti criteri di applicazione, la concessione delle agevolazioni sulle spese ammesse può assumere le forme indicate in seguito:

4.1 contributo in conto capitale;

4.2 mutuo agevolato concesso tramite il fondo di rotazione nella misura stabilita nei singoli capitoli dei presenti criteri;

4.3 finanziamento leasing agevolato tramite il fondo di rotazione sui costi netti di acquisto del bene di investimento nella misura stabilita nei singoli capitoli dei presenti criteri.

4.4 Le forme di aiuto di cui ai punti 4.2 e 4.3 sono previste solo per somme di investimento che eccedono i limiti indicati nei singoli capitoli.

4.5 Nel caso venga applicata la tipologia di aiuto di cui ai punti 4.2 und 4.3 la ripartizione dei fondi tra Provincia ed Istituto di credito rispettivamente società di leasing viene calcolata in modo da garantire all’impresa la corresponsione della equivalente sovvenzione lorda (ESL) spettante.

 

5. Presentazione delle domande

5.1 Le domande devono essere presentate all’ufficio turismo su appositi moduli, provvisti di marca da bollo, prima dell’inizio dei lavori o dall’emissione del primo documento di spesa.

5.2 I progetti d’investimento concernenti le costruzioni non possono essere ripartiti in più domande di contributo; questa norma vale anche nel caso che una persona o società disponga di un fabbricato, per il quale sono state rilasciate più licenze di esercizio. Per uno stesso progetto di costruzione può essere quindi presentata una sola domanda.

5.3 Per lo stesso progetto non può essere pretesa un’ulteriore agevolazione presso un altro ente pubblico.

5.4 Le domande di agevolazione devono essere presentate all’Ufficio Provvidenze per il Turismo, il Commercio ed i Servizi su appositi moduli provvisti di marca da bollo.

5.5 Alle domande di agevolazione vanno allegati in particolare - e se necessario – i seguenti documenti:

- preventivi di spesa e/o fatture in originale, regolarmente pagate e quietanzate;

- contratti definitivi o preliminari di compravendita oppure contratti di leasing in originale o copia autenticata;

- conto finale del progettista, in alternativa alle fatture, in caso di lavori in costruzioni;

- pianta e/o planimetria catastale dell’immobile nonchè pianta delle parti interessate;

- progetto approvato dagli organi competenti evidenziando le modifiche con i colori convenzionali;

- concessione o autorizzazione edilizia;

- limitatamente ai progetti soggetti a concessione edilizia: copia dell’estratto tavolare,

- descrizione dettagliata del progetto e degli effetti ecologici attesi, redatta da un esperto in ecologia; (solo per il capitolo III)

- autocertificazione che all’atto della presentazione della domanda non è ancora avvenuto l’inizio dei lavori oppure non è antecedente a sei mesi;

- autodichiarazione sulla regolare effettuazione dell’investimento;

- copia fotostatica della licenza di esercizio oppure, nel caso si tratti di un nuovo esercizio, parere positivo da parte della locale commissione di licenza;

- relazione tecnica illustrativa (finale);

- dichiarazione circa la dimensione dell’impresa in riferimento ai parametri della UE;

- eventuale altra documentazione richiesta dall’ufficio.

Le domande incomplete o non completate entro i termini fissati vengono archiviate d’ufficio.
 

6. Istruttoria delle domande ed approvazione dei contributi

6.1 Le domande vengono evase nel medesimo ordine in cui pervengono all’ufficio, e distintamente secondo le iniziative di cui ai relativi capitoli dei presenti criteri.

6.2 Le domande, che non possono essere agevolate nell’anno finanziario, in cui sono pervenute, possono essere finanziate negli anni successivi.

6.3 Oltre a quanto disposto al punto 6.1 vengono trattati con priorità gli investimenti per casi di forza maggiore ai sensi della LP. n. 27/1987.

6.4 Inoltre possono essere applicati dall’Ufficio competente le seguenti priorità:

- Investimenti riguardanti il risanamento di impianti termali e bagni di fieno esistenti, nonchè il recupero di impianti in disuso,

- Iniziative da effettuarsi in zone turisticamente poco sviluppate secondo il punto 12.1 di questi criteri,

- Iniziative di particolare interesse turistico da effettuarsi al di fuori delle zone turisticamente poco sviluppate, che sono ubicate in posizioni svantaggiate (su proposta motivata dell  ufficio  competente),

- Per domande riguardanti le nuove fondazioni di aziende,

- La presenza di casi di particolare disagio finanziario, nel caso in cui sussistano difficoltà di liquidità, a condizione che prevalga una struttura patrimoniale equilibrata ed un concetto economico solido,

- La presenza di casi di particolare disagio sociale (p.es. grave malattia, infortunio o morte) al fine di garantire il proseguimento della attività economica,

- Le autorizzazioni relative ai casi di particolare disagio spettano al direttore di ripartizione competente.

6.5 Progetti ecologici o energetici che non comprendono altri investimenti aziendali, saranno trasmessi alla ripartizione 29 – agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro, risp. alla ripartizione 30 – acque pubbliche e opere idrauliche.

6.6 Nel caso di progetti di costruzione che, oltre alla costruzione di strutture aziendali, comprendono anche la costruzione di appartamenti di servizio nonchè per tutti i progetti di costruzione, per i quali l’ufficio lo ritiene opportuno, puó essere richiesto un parere alla ripartizione 11 - edilizia e servizio tecnico circa il calcolo dei costi. Tale parere deve essere stilato e presentato entro 60 giorni.

6.7 Qualora vengano effettuati, nel quadro di un intervento strutturale, anche rilevanti investimenti ecologici o energetici, al richiedente è data facoltà di richiedere per questa quota una superiore agevolazione. In tal caso detta quota delle spese deve essere evidenziata già all’atto della presentazione della domanda. Ai fini dell’accertamento dell’ammissibilità di queste spese ecologiche o energetiche, l’ufficio può sottoporre i relativi progetti all’esame della ripartizione 29 – agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro – risp. Della ripartizione 30 – acque pubbliche e opere idrauliche -, le quali devono presentare i loro pareri entro 60 giorni.

6.8 Nel caso di investimenti consistenti nel settore termale e per bagni di fieno può essere concessa un’agevolazione maggiorata, qualora la quota della spesa sia già stata evidenziata all’atto della presentazione della domanda.

6.9 L’approvazione o il rigetto delle domande di agevolazione avviene con deliberazione della Giunta provinciale.

6.10 Non vengono concessi contributi per importi inferiori a 600 Euro.

6.11 La spesa ammessa in sede istruttoria va arrotondata ai 500 Euro inferiori.

 

7. Liquidazione delle agevolazioni

7.1  La liquidazione delle agevolazioni avviene dopo l’emanazione del provvedimento di approvazione, nonchè  dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. I beni per i quali viene concessa un’agevolazione devono inoltre essere iscritti nel libro dei cespiti dell’azienda.

7.2 Le agevolazioni vengono ridotte in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta.

7.3 La regolare esecuzione di lavori o acquisti, ammessi all’agevolazione, può essere accertata da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, e precisamente:

- Nel caso di lavori di costruzione, nonché di acquisto o di leasing, di edifici o locali aziendali per un importo fino a 500.000 Euro, sulla base delle fatture quietanzate o di un contratto di acquisto risp. di leasing giuridicamente vincolante e della dichiarazione del richiedente l’agevolazione relativa alla regolare effettuazione dell’investimento;

- nel caso di lavori di costruzione, nonché di acquisto o di leasing, di edifici o locali aziendali per un importo oltre 500.000 Euro, sulla base delle fatture quietanzate o di un contratto di acquisto risp. di leasing giuridicamente vincolante e della dichiarazione asseverata del direttore dei lavori sulla regolare effettuazione dell’investimento nonché della dichiarazione del richiedente l’agevolazione di cui al precedente comma;

- nel caso di acquisto o di leasing di attrezzatura ed arredamento, di macchinari ed impianti tecnici, sulla base delle fatture quietanzate o di un contratto di acquisto risp. di leasing giuridicamente vincolante o della dichiarazione del richiedente l’agevolazione di cui al precedente comma.

7.4 L’accertamento della regolare esecuzione die lavori e degli acquisti può  essere effettuata con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore dei lavori che si basa a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato.

7.5 Le fatture possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da ulteriore documentazione, firmata da chi le rilascia, da cui risultino le singole voci ed i relativi prezzi concorrenti alla formazione della somma totale.

7.6 É consentito derogare dagli investimenti inizialmente agevolati a condizione che venga presentata apposita istanza motivata prima dell’effettuazione della modifica o qualora sussistano casi di particolare disagio debitamente documentati. Sono ammesse al massimo due modifiche.

7.7 Nel caso che l’esercizio venga trasferito mortis causa o per atto tra vivi, nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda alla provincia per la concessione di un sussidio e la liquidazione del contributo, il sussidio viene liquidato ai subentranti, purchè presentino la dichiarazione d’impegno di cui al capitolo I, paragrafo 8.1 o 8.2.

7.8 Nel caso di mutui rispettivamente finanziamenti leasing agevolati tramite il fondo di rotazione, l’Istituto mutuante rispettivamente la societá di leasing possono effettuare anche più liquidazioni parziali sulla base di stati di avanzamento.

7.9 In presenza di casi di particolare disagio può essere concesso, per contributi in conto capitale che raggiungono la misura minima di 30.000 €, anche un anticipo nella misura massima del 50% della spesa complessiva. La relativa autorizzazione è data dal direttore di ripartizione competente. L’anticipo può essere concesso comunque solo sulla somma delle fatture originali presentate e saldate.

 

8. Impegni

Alla domanda di agevolazione va allegata una dichiarazione di impegno che i beni di investimento agevolati non verranno impropriamente alienati, affittati o ceduti in comodato per il seguente periodo:

8.1 Nel caso di acquisto di beni mobili come attrezzature ed arredamenti, nonché nel caso di opere di costruzione e di sistemazione esterne non soggette al rilascio di concessione edilizia, per almeno quattro anni a partire dal loro acquisto o dalla data di emissione dell’ultimo documento di spesa, rispettivamente per almeno tre anni nel caso di acquisto di hard- e software;

8.2 Nel caso di opere di costruzione e di sistemazione esterne soggette al rilascio di concessione edilizia, nonché nel caso di acquisto di locali o di edifici aziendali, per almeno dieci anni a partire dalla data di acquisto o dal rilascio della licenza d’uso o dalla data dell’ultima fattura presentata per la liquidazione del contributo.

 

9. Revoca delle agevolazioni

9.1 Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’agevolazione viene revocata nel caso di inosservanza delle disposizioni previste nei presenti criteri. L’agevolazione viene revocata anche qualora l’azienda beneficiaria dovesse cessare l’attività alberghiera, di ristorazione o un’altra attività turistica agevolata prima della scadenza dei termini indicati nel precedente punto 8.

9.2 La restituzione delle agevolazioni avviene in proporzione alla durata residua dei termini indicati nel precedente punto 8 e maggiorata degli interessi legali maturati. In caso di inadempienza del termine di pagamento fissato, viene effettuata una riscossione coattiva.

Nel caso di cooperazioni di fatto o associazioni di imprese, l’agevolazione è restituita, per la parte spettante, dall’impresa inadempiente, ferma restando la responsabilità solidale delle imprese cooperanti o associate per gli obblighi derivanti dal mancato rispetto dei vincoli temporali di cui al precedente punto 8.

9.3 Si può prescindere dall’obbligo di restituzione, qualora il beneficiario dimostri di non aver trasgredito intenzionalmente le disposizioni previste nel precedente punto 8 e senza proposito di speculazione o di profitto (p.es. grave malattia o infortunio, che rendono impossibile la continuazione dell’attività).

Non si procede altresì alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi, purchè gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati nello svolgimento dell’attività aziendale:

· cessione dell’intera azienda a parenti o affini  entro il III° grado di parentela;

· compravendita dell’azienda senza contributo pubblico e senza mutazione della destinazione,

· in caso di operazioni “sale and lease-back”.

 

10. Controlli

Al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti e delle iniziative ammessi ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% delle iniziative agevolate.
All’individuazione dei casi provvede un gruppo di lavoro interno al dipartimento, secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutti i contributi liquidati nell’anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario del contributo. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l’Ufficio competente ritiene dubbi.
Nell’ambito del controllo viene verificata la effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all’agevolazione, la destinazione dei locali incentivati, la presenza delle attrezzature e degli arredamenti finanziati, nonchè la regolare contabilizzazione dei beni e delle prestazioni presi in considerazione.
Laddove necessario l’Ufficio competente può avvalersi del supporto di altre Ripartizioni dell’amministrazione provinciale.
I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.
I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell’Ufficio la documentazione che lo stesso riterrà opportuno per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione.
 

11. Pareri

Gli Uffici potranno avvalersi di pareri tecnici – espressi da esperti esterni o interni agli Uffici provinciali competenti - per la valutazione dei progetti presentati dalle imprese.
 

12. Diversi

12.1 I seguenti Comuni sono considerati zone turisticamente poco sviluppate (in ordine alfabetico):

Aldino
Anterivo
Barbiano
Bolzano (solo Colle)
Brennero
Bressanone (tutto il territorio comunale, ad eccezione del capoluogo, Albes, Plancios, S. Andrea, S. Leonardo e Sarnes)
Bronzolo
Campo di Trens
Campo Tures (solo Riva di Tures, Acereto e Caminata)
Chienes (solo Corti e Monghezzo)
Chiusa (tutto il territorio comunale, ad eccezione del capoluogo)
Cornedo (tutto il territorio comunale, ad eccezione di Collepietra)
Cortaccia
Cortina
Curon Venosta
Dobbiaco (solo Santa Maria e Monterota)
Egna
Falzes (tutto il territorio comunale, ad eccezione del capoluogo)
Fiè (solo Presule, Prato all’Isarco e Umes)
Fortezza
Funes (tutto il territorio comunale, ad eccezione di S.ta Maddalena, S. Pietro e Tiso)
Gais (solo Rio Molino e Montassilone)
Glorenza
La Valle
Laion (tutto il territorio comunale, ad eccezione del capoluogo e S. Pietro)
Laives (solo La Costa)
Lasa
Lauregno
Luson
Magrè
Malles
Marebbe (solo Rina)
Martello
Meltina
Montagna
Moso in Passiria
Naz-Sciaves (solo Aica)
Nova Ponente (solo Ponte Nova)
Perca (tutto il territorio comunale, ad eccezione del capoluogo)
Ponte Gardena
Prato allo Stelvio
Predoi
Proves
Racines (solo Ridanna, Valgiovo, Telves)
Rio di Pusteria (solo Spinga)
S. Genesio (tutto il territorio comunale, ad eccezione del capoluogo)
S. Leonardo in Passiria (solo Valtina)
S. Lorenzo di Sebato (tutto il territorio comunale, ad eccezione del capoluogo e S. Stefano)
S. Martino in Badia
S. Pancrazio
Salorno
Sarentino (tutto il territorio comunale, ad eccezione del capoluogo)
Scena (solo Talle)
Selva dei Molini
Senale – San Felice
Senales (tutto il territorio comunale, ad eccezione di Maso Corto)
Sluderno
Stelvio (tutto il territorio comunale, ad eccezione di Solda)
Tesimo (solo Plazzoles)
Trodena
Tubre
Ultimo
Vadena (tutto il territorio comunale, ad eccezione di Campi al Lago)
Val di Vizze (tutto il territorio comunale, ad eccezione di Prati)
Valle Aurina (tutto il territorio comunale, ad eccezione di Lutago, S. Giovanni e Cadipietra)
Valle di Casies (tutto il territorio comunale, ad eccezione di S.ta Maddalena)
Varna (solo Scaleres e Spelonca)

Verano

 

12.2 Nuove fondazioni di aziende

Sono considerate fondazioni di aziende quelle che al momento della presentazione della domanda non sono ancora iscritte nel registro delle imprese nonchè quelle la cui prima attività in proprio, anche in altre province o stati, sia iniziata nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda e il cui capitale non è partecipato per oltre il 25% da imprese già costituite da oltre 24 mesi.

Il subingresso in un’azienda già esistente non è considerato come nuova fondazione d’azienda.

In caso di cessione di un’attività e della seguente fondazione di una nuova azienda da parte della stessa persona, in caso di variazioni aziendali (p.es. uscita di un socio da una società e contemporaneamente fondazione di una ditta individuale, modifica di una ditta individuale in una società ecc.) il richiedente può essere considerato come nuovo fondatore d’azienda, purchè la relativa domanda di agevolazione venga presentata entro 24 mesi a partire dalla data della fondazione della sua prima azienda.

Nel caso in cui il richiedente, prima dell’inizio della sua nuova attività alberghiera o ad uso di ristorante, avesse già svolto analoga attività in proprio, può essere considerato ugualmente come nuovo fondatore d’azienda, purchè l’ultima attività in proprio risalga almeno a cinque anni prima.

12.3 Qualificazione professionale

Per poter beneficiare della maggiorazione prevista per il possesso di specializzazioni particolarmente qualificanti, il titolare della licenza deve disporre di tale qualificazione; nel caso di società deve possedere  detta qualificazione anche la maggioranza dei soci e nel caso di società in accomandita semplice (S.a.s.) anche la maggioranza dei soci accomandatari. I titoli di preferenza da prendere in considerazione sono, limitatamente alla rispettiva attività principale dell’esercizio: diploma di scuola alberghiera superiore per il turismo, diploma di maturità con indirizzo turistico e diploma di maestro artigiano nel settore alberghiero.

12.4 Leasing, operazioni finanziarie, imposte

Può essere agevolato anche l’acquisto a mezzo di contratto di leasing; il contributo deve essere restituito aumentato degli interessi legali, qualora alla scadenza del contratto di leasing il bene non venga riscattato. La restituzione avviene in proporzione alla durata residua dei termini indicati nel capitolo I, punto 8.

Operazioni di leasback o altri operazioni finanziarie, nonchè le spese riguardanti l’IVA, spese di registro o altre imposte, non sono ammessi alle agevolazioni.

Sono ammesse le operazioni di lease-back che servono a finanziare: la realizzazione, l’ampliamento o la modernizzazione di costruzioni aziendali, eseguite dal richiedente, oppure l’acquisto degli stessi attraverso asta pubblica, procedura fallimentare o concordato stragiudiziale qualora il relativo  contratto leasing venga stipulato al più tardi entro sei mesi dalla data di rilascio della licenza d’uso

12.5 Attività miste

Sono ammesse a contributo anche le spese relative ad investimenti inerenti all’attività artigianale, commerciale, qualora non prevalenti in termini monetari; in caso contrario la domanda va indirizzata all’ufficio competente.

12.6 Trasferimento di beni immobili tra parenti ed affini

Non sono ammessi gli acquisti di beni immobili fra parenti, coniugi ed affini entro il terzo grado incluso, fra una società ed i suoi soci o fra società, qualora vi facciano parte gli stessi soci. Nel caso che il trasferimento di beni immobili avvenga fra società nelle quali solo alcune persone sono consociate in entrambe, può essere ammessa invece la parte che corrisponde alla quota societaria della persona non facente parte della società. I suddetti trasferimenti non sono ammessi anche se avvengono mediante finanziamento leasing.

12.7 Progetti

Su proposta dell’ufficio competente possono essere concesse delle agevolazioni fino alla percentuale massima prevista nell’allegato A) ed anche oltre i limiti di cui al capitolo II, punto 3 di questi criteri, per progetti di particolare importanza per il turismo (p.es. progetti comuni d’investimento da parte di più imprese turistiche, costruzioni comuni, investimenti nei settori dei bagni di fieno e termali e per l’adeguamento alle norme UE nonché investimenti volontari nel settore dell’ambiente).

13. Validità

I presenti criteri troveranno applicazione per le domande presentate dal giorno successivo alla loro pubblicazione.

 

CAPITOLO II

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DI INVESTIMENTI AZIENDALI (Capo II, L.P. del 13 febbraio 1997, n. 4)

 

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

 

1. Domande ammissibili

E  ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione all’anno per ogni esercizio.

Non sono ammessi gli investimenti sostitutivi. Sono ammessi i soli programmi di investimento in nuove strutture, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento di quelle esistenti. Per “nuove strutture” ed “ampliamento” si intendono i programmi volti ad accrescere le potenzialità con conseguente incremento dell’occupazione. Per “ammodernamento” il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o miglioramento delle condizioni ecologiche. Per “ristrutturazione” il programma diretto alla razionalizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, all’ammodernamento e all’aggiornamento tecnologico dell’impresa.

2. Investimenti ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili tutti gli investimenti nella struttura di base e gli investimenti riguardanti il complesso dei beni durevoli dedicati allo svolgimento dell’attività aziendale caratteristica, con le eccezioni risultanti dai seguenti punti. Salvo le eccezioni previste nel caso di avvenimenti causati da forza maggiore ai sensi della legge provinciale 22. Ottobre 1987, n. 27, per investimenti nel settore della somministrazione di pasti e bevande, nei rifugi albergo e le scuole di sci, nel settore dell’energia e dell’ambiente, per interventi obbligatori per disposizione di legge, in tecnologia avanzata e per altri programmi speciali della UE, l’agevolazione dell’acquisto di arredamento ed attrezzatura è ammessa soltanto assieme agli investimenti che formano la struttura di base e che riguardano intere parti di fabbricato o unità funzionali connesse. Nel caso di interventi in più unità funzionali non connesse ognuna di esse deve raggiungere i relativi minimi di investimento.
Sono agevolabili le seguenti iniziative:

2.1 Ammodernamento, restauro e ricostruzione di esercizi pubblici esistenti, ampliamento di esercizi ricettivi e di somministrazione di pasti e bevande, nonché la costruzione e l’ammodernamento di strutture sportive e ricreative, purché siano economicamente adeguate alle dimensioni e all’ubicazione dell’esercizio.

Tipologia di spesa ammessa per beni di investimento che formano la struttura di base:

· Opere da imprenditore edile,

· Installazioni facenti corpo unico con l’immobile,

· Apprestamento di superfici esterne non utilizzate dalla clientela,

· Infrastrutture a servizio del cliente,

· Pavimentazioni e parcheggi,

· Sistemazioni esterne attinenti all’attività dell’esercizio,

· Infrastrutture per il tempo libero,

· Arredamenti fissi ad ammortamento pluriennale nelle zone utilizzate dalla clientela,

· Spese di progettazione.

Spese attinenti a beni mobili senza utilizzo precedente (nuovi) utilizzati nello svolgimento dell’attività caratteristica:

· Acquisto di impianti produttivi, nonché di arredamento ed attrezzatura,

· Acquisto di impianti utilizzabili direttamente dalla clientela,

· Costi di progettazione.

2.2 Non sono ammessi ad agevolazione i seguenti investimenti:

· Beni di investimento usati ad eccezione di quelli di particolare importanza per l’azienda e aventi costo d’acquisto unitario superiore a 250.000,00 Euro, purché venga fornita una documentazione peritale circa la congruità del valore del bene acquistato,

· Materiali di consumo ed attrezzatura minuta,

· Opere d’arte ed articoli di decorazione,

· lavori di manutenzione ordinaria (p.e. lavori di pittura, lavori di intonaco etc.); salvo i casi di lavori strettamente connessi all’investimento oggetto delle agevolazioni (p.e. all’installazione di un nuovo impianto elettrico o di riscaldamento),

· PC e relativo software nonchè terminali e stampanti,

· Macchine d’ufficio,

· Beni d’arte o antichi.

2.3 Non sono agevolabili inoltre l’acquisto o la costruzione di appartamenti aziendali o privati, gli alloggi per i familiari ed il personale.

2.4 La costruzione di nuovi esercizi ricettivi e di somministrazione di pasti e bevande, come pure l’acquisto delle attrezzature ed arredamenti necessari, possono essere agevolate soltanto in zone di scarso sviluppo turistico come elencate al capitolo I, punto 12.1, dei presenti criteri. I nuovi esercizi ricettivi devono essere classificabili a tre stelle. Nel settore degli esercizi per la somministrazione di pasti e bevande deve trattarsi inoltre al massimo di due esercizi in quel luogo ed è d’obbligo disporre di una licenza annuale.

2.5 La riattivazione mediante trasformazione, ricostruzione o spostamento di esercizi ricettivi e di somministrazione di pasti e bevande preesistenti entro i confini della stessa località, non rientra nelle limitazioni di cui al punto 2.4.

2.6 L’ampliamento del numero dei posti letto negli esercizi ricettivi esistenti e rifugi-albergo è limitata alle zone con scarso sviluppo turistico ed è subordinata inoltre alla presenza delle seguenti condizioni:

· Il limite massimo è fissato in 60 unità,

· L’esercizio avrà una classificazione alberghiera di almeno due stelle.

2.7 Limitatamente alle zone con scarso sviluppo turistico sono agevolabili anche le spese inerenti all’acquisto di edifici o infrastrutture di base (nuovi o usati).

Nel settore degli esercizi per la somministrazione di pasti e bevande deve trattarsi inoltre al massimo di due esercizi in quel luogo ed è d’obbligo disporre di una licenza annuale.

2.8 La costruzione e l’ammodernamento di teleferiche è riservata ai rifugi-albergo.

2.9 Gli eventi per cause di forza maggiore di cui alla LP. 22 ottobre 1987, n. 27 saranno valutati con propri criteri.

2.10 Nei campeggi possono essere agevolati i seguenti investimenti: ammodernamento ed ampliamento dei locali comuni (locali di soggiorno e servizi igienici), ammodernamento e ampliamento di impianti sportivi e ricreativi, nonché impianti di depurazione, allacciamenti idrici ed elettrici e le sistemazioni esterne. Non sono ammissibili la nuova costruzione di campeggi e l’aumento dei posteggi nelle strutture esistenti.

2.11 Per la valorizzazione dell’offerta termale e della tradizione per bagni di fieno vengono riprese le modalitá contributive previste nel “Documento Unico di programmazione per le zone 5b, 1994-1999”, misure 4.3, e 2.6 rispettivamente le misure seguenti. I contributi si limitano alla costruzione di nuovi impianti e l’ammodernamento, l’ampliamento ed il risanamento di strutture esistenti, nonchè il recupero di bagni termali e di fieno in disuso.

Il tasso di agevolazione base è del 40 % in tutto il territorio provinciale per le piccole imprese, in applicazione del regime “de minimis”. Per le microimprese secondo la definizione di cui al capitolo I, punto 3.1 di questi criteri nonchè per gli enti pubblici il regime “de minimis” non trova applicazione.

Nelle medie imprese tale tasso di agevolazione massimo è del 22,5 %.

Questi tassi di agevolazione sono applicabili soltanto se il richiedente il contributo si impegna a rispettare i requisiti di qualità dei prodotti offerti ed a garantire la qualificazione professionale da stabilire con separata deliberazione della giunta provinciale.

2.12 Limitatamente alle zone turisticamente poco sviluppate può essere concesso - a favore delle scuole di sci e di alpinismo regolarmente autorizzate, nonchè delle organizzazioni di maestri di sci e di guide alpine – un aiuto fino ad un massimo del 30 % della spesa per l’acquisto, la costruzione e l’arredamento di un immobile da adibire all’attività della scuola rispettivamente dell’organizzazione stessa, nel rispetto del regime “de minimis”. Vanno applicati i limiti di investimento stabiliti dal capitolo II, punto 3.

Nelle rimanenti zone i lavori agevolabili si limitano all’aquisto di arredamento ed attrezzature necessari all’istruzione di minori nonché ai locali di gioco e relativa attrezzatura negli asili neve.

Limitatamente ai nastri trasportatori ed agli attrezzi equivalenti, è prevista la percentuale del 50 % nelle zone di scarso sviluppo turistico e del 40% nelle rimanenti zone. Il limite massimo di spesa è di 100.000 Euro.

Nelle medie imprese la percentuale massima è del 22,5 %.

2.13 Non sono comunque ammissibili le spese attinenti al capitale di funzionamento, nonché beni mobili ed immobili che siano già stati agevolati da aiuti statali, comunitari o provinciali. Fa eccezione la messa a disposizione di liquidità tramite il fondo di rotazione per l’acquisto dei diritti all’esecuzione di manifestazioni nazionali o internazionali di particolare interesse turistico per l’Alto Adige.

2.14 Nel caso che nel settore degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande venissero effettuati acquisti di attrezzature ed arredamento senza interventi strutturali, il limite di spesa ammissibile è di 100.000 Euro.

2.15 Oneri maggiori per investimenti in immobili possono essere riconosciuti qualora si tratti di spese imprevedibili e non prodotti da aumenti di prezzo o da errata programmazione (p. es. Spese per impedimenti che potrebbero verificarsi durante gli scavi, quali masse rocciose o acqua freatica). La misura dei maggiori oneri deve raggiungere almeno il 10% della spesa originariamente preventivata. Allo scopo deve essere presentata una relativa domanda prima della completa ultimazione dei lavori complessivi.

 

3. Limite degli investimenti

Per poter accedere all’agevolazione, gli importi degli investimenti ammissibili ai sensi di questi criteri devono essere ricompresi nell’ambito dei limiti seguenti (limiti di investimento rettificati).

3.1 Limiti minimi di spesa:

3.1.1 Aziende fino a due addetti: 8.000 Euro.

Hanno diritto ad un’agevolazione maggiorata gli esercizi con un numero medio di addetti fino a due persone negli ultimi tre anni. Nell’accertamento del numero degli addetti non si tiene conto del numero degli apprendisti. Per investimenti nei reparti bagni di fieno e termali, tale limite è elevato a nove persone.

3.1.2 Esercizi di somministrazione di pasti e bevande, rifugi-albergo, campeggi, scuole di sci e alpinismo, interventi obbligatori per disposizioni di legge, nonchè esercizi ricettivi con meno di 20 posti letto: 15.000 Euro;

3.1.2 Esercizi ricettivi da 20 a 25 posti letto: 25.000 Euro;

3.1.4 Esercizi ricettivi da 26 a 40 posti letto:  45.000 Euro;

3.1.5 Esercizi ricettivi da 41 a 60 posti letto: 65.000 Euro;

3.1.6 Esercizi ricettivi con oltre 60 posti letto: 85.000 Euro.

 

3.2 Limiti di investimento oltre i quali è previsto il mutuo tramite il fondo di rotazione:

3.2.1 Aziende fino a due addetti: 400.000 Euro;

3.2.2 Piccole imprese: 500.000 Euro;

3.2.3 Medie e grandi imprese: 1.000.000 Euro.

 

3.3 Limiti massimi di investimento nel triennio:

3.3.1 Aziende fino a due addetti:1.000.000 Euro;

3.3.2 Piccole imprese: 2.000.000 Euro;

3.3.3 Medie e grandi imprese 3.000.000 Euro.

 

4. Misura dell’agevolazione

4.1 La misura dell’agevolazione viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella “A”.

4.2 (abrogato con delibera n. 820/2006)

4.3 La concessione dei finanziamenti agevolati dal fondo di rotazione è disposta con delibera della Giunta provinciale, previo inoltro della lettera di approvazione e relazione istruttoria di un istituto di credito, rispettivamente di un istituo di leasing, convenzionato.

Per le domande complete ed ammissibili per le quali la Giunta provinciale è impossibilitata a concedere l'agevolazione per mancanza di fondi, gli istituti di leasing convenzionati sono autorizzati a procedere alla stipula dei relativi contratti anche prima della sudetta delibera di concessione.

In tal caso, non appena disponibili i fondi, la Giunta provinicale disporrà la concessione del finanziamento leasing computando la stessa non più su un periodo di 15 anni o più anni, ma, più precisamente per la durata equivalente al restante periodo di ammortamento del leasing.

4.4  (abrogato con delibera n. 759/2008)

 

TAB. A: Investimenti aziendali

 

INVESTIMENTI AMMESSI:
Interventi nella struttura di base, acquisto di attrezzature ed arredamento, acquisto di immobili, impianti sportivi e ricreativi, sistemazioni esterne


Tipo di impresa

Tasso di agevola-

zione base

fino al


 

Maggiorazioni


Tasso di agevolazione massimo

Limite di investimento oltre il quale è previsto il mutuo/finanziamento agevolato

Limite di investi- mento massimo per il triennio


 
 
 

Piccole imprese


 
 
 

13%

La parte eccedente il 15 % viene concesso a titolo “de minimis”,
ad eccezione per le microimprese secondo la definizione di cui al capitolo I, punto 3.1 con un massimo di due addetti;

· + 3% per aziende fino a due addetti secondo la definizione di cui al capitolo II, punto 3.1.1;

· + 5% per il possesso di particolari requisiti professionali;

· + 5% per investimenti nel settore dei bagni termali e di fieno;

· + 3% per un esercizio con licenza annuale con dimostrata funzione di approvvigionamento;

· + 3% per la sede dell’impresa in zone turisticamente poco sviluppate;

· + 3% per nuova fondazione d’impresa;

· + 5% per investimenti in edifici sottoposti a vincolo di tutela artistica;

+ 3% per iniziative turistiche comuni (cooperative, consorzi, comunioni d’interesse ecc.)

23% (2)

 

aziende fino a due addetti:

30% (1) (3)

 

alberghi storici e rifugi albergo:

30% (3) (5)

 

settore termale e bagni di fieno

40% (2) (4) (6)


500.000 Euro

(2) (9)

 

aziende fino a due addetti:

400.000 Euro

(1) (8)

100.000 Euro

(7) (8)

 

2.000.000 Euro

(2)

 

aziende fino a due addetti:

1.000.000 Euro

(1)


 
Medie imprese, grandi imprese
 

 
 

7,5%

 

Medie imprese: La parte eccedente il 7,5 % viene concesso a titolo “de minimis”

Grandi imprese: L’intera agevolazione viene concessa a titolo “de minimis”
 

· + 5% per il possesso di particolari requisiti professionali;

· + 5% per investimenti nel settore dei bagni termali e di fieno;

· + 3% per un esercizio con licenza annuale con dimostrata funzione di approvvigionamento;

· + 3% per la sede dell’impresa in zona turisticamente poco sviluppata;

· + 3% per nuova fondazione d’impresa;

· + 5% per investimenti in edifici sottoposti a vincolo di tutela artistica;

+ 3% per iniziative turistiche comuni (cooperative, consorzi, comunioni d’interesse ecc.)


 
 
 

22,5%


 
 
 

1.000.000 Euro

(9)

 

 
 
 

3.000.000 Euro

(1)     In caso di aziende fino a due addetti secondo la definizione di cui al capitolo II, punto 3.1.1

(2)     Vale anche per le microimprese secondo la definizione di cui al capitolo I, punto 3.1

(3)     Non si possono applicare ulteriori maggiorazioni neppure nell’ambito del regime „de minimis

(4)     Limitatamente al settore termale e di fieno

(5)     Nell’ambito del regime „de minimis“: percentuale fissa, senza maggiorazioni, per alberghi storici e rifugi albergo

(6)     Vedi anche i programmi 5b, misure 4.3 e 2.6

(7)     Limite massimo di spesa in microimprese, come definite al capitolo I, punto 3.1 é di Lire 100.000 Euro, qualora l’acquisto di arredamento ed attrezzature avvenga senza interventi nella struttura di base

(8)     Il limite minimo per aziende fino a due addetti è di 8.000 Euro

(9)     Il limite minimo va da 15.000 Euro a 85.000 Euro a seconda del tipo di impresa e del numero dei posti letto, in base a quanto stabilito al Cap. II, punto 3.1

 
 

CAPITOLO III

INTERVENTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI ECOLOGICO-AMBIENTALI (Capo III della L.P. del 13 febbraio 1997, n. 4)

 

Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali

1. Domande ammissibili

È ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione all’anno.
 

2. Iniziative ammissibili

Sono ammesse ad agevolazione le iniziative che comportino una significativa riduzione nei seguenti settori:

- nell’impiego di materie prime;

- nella quantità dei rifiuti e dell’impatto ambientale connesso agli stessi;

- nelle emissioni acustiche;

- nei danni al suolo e nelle relative conseguenze;

- nelle emissioni di sostanze nocive nell’aria, nell’acqua o nel suolo;

- nell’utilizzo d’acqua.

 
Investimenti ed iniziative ammissibili:

2.1 investimenti che modificano i processi produttivi, rendendoli compatibili con l’ambiente;

2.2 investimenti ambientali sui quali la conseguenza secondaria è costituita da:

- risparmio energetico e utilizzo razionale dell’energia come recupero termico e ammodernamento di impianti di riscaldamento;

- isolamento termico;

- costruzioni con tecnologie che determinano un risparmio energetico o un miglioramento ambientale;

- risanamento di costruzioni rivolte al miglioramento ambientale;

- impianti per la tutela dell’ambiente come impianti di smaltimento e di trattamento rifiuti;

- impianti per la produzione o l’utilizzo di prodotti o di sostanze sostitutive compatibili con l’ambiente;

- impianti per la riduzione dell’utilizzo di acqua;

- impianti di riciclaggio.

2.3 audit ambientale:

2.3.1 fase 1:

- analisi ambientale iniziale;

- definizione di una politica e di un programma ambientale.

2.3.2 fase 2:

- introduzione, revisione e certificazione del sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento UE n.1836/93 o la ISO 14001;

- dichiarazione ambientale.

Per l’ottenimento dell’agevolazione della fase 2 è obbligatoria la dichiarazione ambientale.

 

3. Spese ammissibili

Vengono ammessi all’agevolazione le seguenti spese:

3.1 spese per l’acquisto o la costruzione di immobili, impianti, macchinari o dispositivi tecnici; spese per l’acquisto o la costruzione di immobili, impianti, macchinari o dispositivi tecnici, destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l’ambiente. I costi ammissibili sono rigorosamente limitati ai costi d’investimento supplementari (“sovraccosti”) necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. Tali costi devono essere calcolati al netto dei vantaggi apportati dell’eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell’impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell’arco dello stesso periodo quinquennale.

3.2 spese per il risanamento di siti aziendali, solo nel caso in cui non vengano individuati i responsabili dell’inquinamento, oppure nel caso in cui ai responsabili non possa essere richiesto il risarcimento dei danni;

3.3 spese concernenti investimenti nell’ambito del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di energia possono essere ammesse all’agevolazione solamente se sostenute nell’ambito di un progetto integrativo (p.es. costruzione o risanamento di un edificio aziendale); per investimenti singoli in questi settori la domanda di agevolazione dev’essere rivolta all’ufficio risparmio energia;

3.4 spese connesse all’audit ambientale:

3.4.1 fase 1:

- consulenza esterna, con un massimo di 10 giorni;

- l’impiego di un addetto interno fino ad un importo massimo del 50% delle spese ammissibili complessive;

3.4.2 fase 2:

- consulenza esterna;

- l’impiego di un addetto interno per l’introduzione del sistema di management ambientale fino ad un importo massimo del 50% delle spese ammissibili complessive;

- corsi di formazione realizzati da società di consulenza e di certificazione fino ad un massimo di tre giornate;

- la certificazione ed altri audits esterni;

- la realizzazione grafica e la stampa della dichia-razione di impatto ambientale;

3.5 spese di consulenza nel settore della tutela ambientale e del risparmio energetico;

3.6 spese per informazione tecnica, servizi di consulenza e formazioni del personale su nuove tecnologie e pratiche ambientali;

3.7 spese per valutazioni dell’impatto ambientale dell’attività aziendale.

3.8 retribuzione del personale interno per il tempo adibito esclusivamente all’attivitá di relatore; é ammesso il lavoro prestato da un solo addetto per un tetto massimo di 150 ore annue.

 

4. Spese non ammissibili

Non sono ammessi all’agevolazione:

4.1 beni di investimento usati;

4.2 spese correnti di amministrazione e d’esercizio, manutenzione ordinaria;

4.3 spese di viaggio, vitto ed alloggio;

4.4 spese riguardanti il rinnovo o l’installazione di impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo nell’area servita da impianti di teleriscaldamento, già esistenti o in programmazione e a tal fine delimitata dalla Provincia Autonoma di Bolzano in base alla proposta del Comune interessato;  questa norma non riguarda gli impianti per la produzione di calore a livelli di temperatura non forniti dalla centrale di teleriscaldamento.

 

5. Limite degli investimenti

5.1 Come limiti degli investimenti valgono quelli indicati sotto il Capitolo II, punto 3.

5.2 Le spese ammissibili per progetti di audit ambientale non possono superare 150.000 Euro per le PMI e 200.000 Euro per le grandi imprese. Per l’ottenimento dell’agevolazione della fase 2 è obbligatoria la dichiarazione ambientale.

 

6. Misura delle agevolazioni

6.1 L’agevolazione viene concessa in forma di contributo in conto capitale o di mutuo agevolato a valere sul fondo di rotazione, secondo le percentuali indicate nella seguente tabella. La quota eventualmente eccedente i limiti previsti per le PMI viene computata come agevolazione aggiuntiva a carico della quota “de minimis ” fino alla concorrenza massima della “disponibilità” prevista di 100.000 Euro a favore della medesima impresa in un periodo di 3 anni.

6.2 (abrogato con delibera n. 820/2006)

6.3 La quota di partecipazione della Provincia alla formazione del mutuo rispettivamente del finanziamento leasing complessivo viene determinata al momento della deliberazione, e verificata all’atto della liquidazione circa la sua conformitá con la normativa UE. In nessun caso potrá essere superiore a quella determinata dalla Giunta provinciale. La procedura di calcolo é quella stabilita dalla UE.

 

7. Disposizioni generali

7.1 Sono ammesse ad agevolazione solo le maggiori spese connesse alla realizzazione di investimenti ambientali. Gli aiuti per l’adeguamento a nuove norme comunitarie obbligatorie possono inoltre essere autorizzati per un periodo di tre anni a decorrere dall’adozione dei nuovi provvedimenti.

7.2 Le agevolazioni per i miglioramenti, che superano le norme vincolanti, devono risultare adeguate ai miglioramenti raggiunti nella tutela dell’ambiente e all’investimento richiesto.

7.3 Nei settori privi di norme vincolanti, gli investimenti devono migliorare significativamente la tutela dell’ambiente nelle imprese.

 
TAB. B: Investimenti ecologico-ambientali
INVESTIMENTI AMMESSI:
Macchinari, attrezzature, arredamento, impianti tecnici, spese di trasporto e di montaggio, immobili, lavori in economia
Investimento – iniziativa

Tasso di agevolazione base fino al

Maggiorazioni per piccole e medie imprese

Tasso di agevolazione massimo

Limite di investimento oltre il quale è previsto il mutuo/finanziam. agevolato

Limite di investimento massimo per il triennio

Investimenti per l’adeguamento a nuove norme comunitarie
 

15% (1)

· + 5% per il possesso di particolari requisiti professionali (2)

· + 3% per nuova fondazione d’impresa (2)

· + 3% per la sede dell’impresa in zone turisticamente poco sviluppate (2);

· + 3% per iniziative turistiche comuni (cooperative, consorzi, comunioni d’interesse ecc.) (2);

· + 10% per le PMI (3)


 
 

30% (1) (2)

400.000 Euro

per aziende fino a due addetti di cui al capitolo II, punto 3.1;

 

500.000 Euro

per piccole imprese;

 

1.000.000 Euro

per medie e grandi imprese;

1.000.000 Euro

per aziende fino a due addetti di cui al capitolo II, punto 3.1.1;

 

2.000.000 Euro

per piccole imprese;

 

3.000.000 Euro

per medie e grandi imprese;

Investimenti ambientali che superano le norme obbligatorie o che vengono fatti in mancanza di norme comunitarie


30%


30%


come sopra


come sopra

Investimenti volti al risparmio energetico che superano le norme obbligatorie o che vengono fatti in mancanza di norme comunitarie


30%


30%


come sopra


come sopra

Progetti di audit ambientale:

- per fase 1

-     per fase 2


40% (1)

40% (1)


· + 35% (1)

· + 10% (1)


75% (1) (3)

50% (1) (3)


--- (4)


--- (4)

(1) Alle grandi imprese per tali iniziative le agevolazioni possono essere concesse solo a titolo “de minimis”
(2) Con l’applicazione del regime “de minimis”, ad eccezione delle aziende fino a due addetti di cui al capitolo II, punto 3.1.1
(3) Con l’applicazione del regime „de minimis“
(4) Per i progetti di audit ambientale non possono essere concessi mutui dal fondo di rotazione
 

Allegato

 
1. Le agevolazioni possono assumere le forme di seguito indicate:
a) contributo a fondo perduto: la misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), é stabilita nei singoli capi di cui ai presenti criteri;
b) mutuo o leasing agevolato, concessi tramite il fondo di rotazione: la misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), che con esclusione del capo IV non può superare il 20%, nonché le condizioni per la concessione, sono stabilite nei singoli capi di cui ai presenti criteri.
I mutui ed i finanziamenti leasing di cui al capo II sono regolati come segue:

la durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di 15 anni per i beni immobili e di sei anni per i beni mobili; tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento;

la durata del finanziamento leasing corrisponde di norma a quella del contratto leasing, che non può essere inferiore alla durata prevista dalla normativa fiscale vigente per i beni immobili e superare la durata massima di sei anni per i beni mobili;

nel caso di investimenti sia immobiliari che mobiliari, si applica la durata prevista per l’investimento prevalente in termini monetari;

la quota di partecipazione a carico della Provincia non può superare le percentuali massime di seguito elencate:

- durata fino a 10 anni = massimo 80%,
- durata fino a 11 anni = massimo 75%,
- durata fino a 12 anni = massimo 70%,
- durata fino a 13 anni = massimo 65%,
- durata fino a 14 anni = massimo 60%,
- durata fino a 15 anni = massimo 55%,
- durata fino a 16 anni = massimo 50%,
- durata fino a 17 anni = massimo 45%,
- durata fino a 18 anni = massimo 40%,
- durata fino a 19 anni = massimo 35%,
- durata fino a 20 anni = massimo 30%,

la quota di partecipazione della Provincia concessa al beneficiario è determinata al momento della deliberazione, mentre al momento della liquidazione viene controllata la conformità della stessa alla normativa europea. In nessun caso la quota di partecipazione della Provincia puó essere superiore a quella determinata con deliberazione della Giunta provinciale.

Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE, l’intera agevolazione viene concessa a titolo de minimis.
L’impresa sceglie tra l’aiuto in regime di esenzione o l’aiuto de minimis. L’aiuto in regime di esenzione è l’aiuto previsto in una determinata misura da un regolamento comunitario o da una specifica decisione della Commissione UE. L’aiuto de minimis è quello che non supera la soglia di 200.000 Euro in un periodo di tre esercizi finanziari e che, secondo quanto stabilito dalla Commissione UE, non incide sugli scambi tra Stati membri e/o non falsa né minaccia di falsare la concorrenza.

Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE e l’impresa beneficiaria ha già usufruito di aiuti de minimis per 200.000 Euro, l’agevolazione viene concessa solamente fino al raggiungimento dei limiti previsti nei regolamenti di esenzione della UE.

 

8. I limiti minimi e massimi di spesa per i quali è concessa l’agevolazione in forma di finanziamento agevolato tramite il fondo di rotazione sono fissati come da seguente tabella:

 

Tipo di impresa (1)

Limite di investimento oltre il quale è obbligatorio il mutuo

Limite di investimento massimo per il triennio

Aziende fino a 2 addetti nel settore turismo

400.000,00 €

1.500.000,00 €

Microimprese e piccole imprese fino a 9 addetti nei settori artigianato, industria e commercio

250.000,00 €


1.500.000,00 €

Piccole imprese fino a 49 addetti nei settori commercio e turismo

500.000,00 €

2.500.000,00 €

Piccole imprese fino a 29 addetti nel settore artigianato

500.000,00 €

2.500.000,00 €

Piccole imprese fino a 29 addetti nel settore industria

750.000,00 €

2.500.000,00 €

Piccole imprese fino a 49 addetti nei settori artigianato e industria

1.500.000,00 €


5.000.000,00 €

Medie imprese nel settore industria, medie e grandi imprese nei settori artigianato e commercio

2.000.000,00 €


6.000.000,00 €

Medie e grandi imprese nel settore turismo

1.000.000,00 €

3.500.000,00 €

Grandi imprese nel settore industria

3.000.000,00 €

6.500.000,00 €

(1) Per l‘esatta determinazione della categoria di impresa si applicano inoltre i criteri della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, vigenti nei rispettivi settori.

 
Allegato F

Settore: innovazione e cooperative Settori turismo, artigianato, industria, commercio e servizi, innovazione e cooperative: testo unico dei criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia” Capi IV, V, VI e VIII

 
 

CAPO I

Parte generale

 

Articolo 1

Beneficiari

1. Beneficiari delle agevolazioni sono le imprese che svolgono una delle attività di cui ai seguenti settori in provincia di Bolzano:
a) turismo;
b) industria. Le imprese che svolgono le seguenti attività:
- industria manifatturiera ivi compresa l’attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli;
- imprese industriali erogatrici di servizi per il sistema produttivo e le imprese di creazione di software;
- industria estrattiva, industria delle costruzioni, industria delle installazioni, impianti e imprese operanti nel comparto della lavorazione degli inerti;
- imprese di comunicazione;
- imprese che gestiscono centri attrezzati per trasporti intermodali;
- imprese miste che svolgono attivitá industriali;
c) artigianato;
d) commercio;
e) le seguenti attività di servizio come definite dai relativi codici ISTAT/ATECO:
- attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti , le agenzie di viaggio e di recapito e delle telecomunicazioni (60.24, 60.21 e 63);
- attività di noleggio (71);
- informatica ed altri servizi connessi (72), attività di ricerca e sviluppo (73) e altre attività di servizio alle imprese (74);
- istruzione ed altri servizi sociali (80-85);
 
- altri servizi pubblici, sociali e personali (90-91-92-93).
f) le attività libero professionali il cui esercizio è subordinato all’iscrizione negli albi o elenchi di cui all’art. 2229 del codice civile. Non sono ammessi alle agevolazioni i medici non convenzionati e convenzionati con il Servizio Sanitario provinciale. L’impresa, regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, che si avvale prevalentemente di unità lavoro che svolgono attività generalmente esercitate da liberi professionisti, é da assimilare alla categoria dei liberi professionisti. I liberi professionisti possono richiedere agevolazioni solo entro i primi cinque anni a partire dall’attribuzione della partita IVA.
g) le attività autonome il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione negli albi o elenchi di cui all’art. 2229 del codice civile. Per le attività autonome è possibile  richiedere agevolazioni solo entro i primi cinque anni a partire dall’attribuzione della partita IVA.
2. Sono ammesse alle agevolazioni anche persone fisiche, che intendono costituire un’impresa. La liquidazione del contributo, in questo caso, è subordinata all’avvenuta costituzione della stessa.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni anche le cooperazioni come definite all’allegato 1, punto 4, i consorzi o le associazioni temporanee tra tre o più imprese.

4. I beneficiari delle agevolazioni devono rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, nonché le vigenti normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro e garantire la piena copertura assicurativa pensionistica per i collaboratori familiari .
 

Articolo 2

Domande

1. Le domande, fatte salve eventuali disposizioni particolari contenute nei successivi singoli capi, devono essere redatta su modulistica già predisposta ed in marca da bollo e presentate agli uffici competenti prima di iniziare gli investimenti. Le stesse devono essere corredate di tutti i dati e documenti richiesti ed idonei ad individuare le iniziative stesse. Per le domande relative al Capo IV (ricerca e sviluppo) vengono prese in considerazione anche le spese sostenute nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.
2. Possono presentare domanda di agevolazione anche persone, società, consorzi o comunioni d’interesse e cooperazioni, che non risultano ancora iscritte alla Camera di Commercio, ma che intendono esercitare una delle attività di cui all’articolo 1 dei presenti criteri. In tal caso le agevolazioni possono essere liquidate nel momento in cui il richiedente risulti iscritto alla Camera di Commercio, e precisamente per l’attività alla quale si riferisce l’iniziativa.
3. Nel caso di imprese industriali di cui all’articolo 1, lettera b) deve essere allegato il modello DM-10 oppure attestazione fornita dall’INPS, relativa al mese dell’ultimo versamento effettuato prima della presentazione della domanda; nuove imprese possono presentare un’autocertificazione in luogo dell’attestazione INPS, all’atto dell’erogazione dell’agevolazione deve essere presentata l’attestazione INPS di cui sopra.
4. Per le cooperazioni o altri tipi di associazioni di imprese i documenti richiesti vanno allegati anche per le singole imprese cooperanti/associate.
5. Nel caso di cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese oltre alla consueta documentazione devono essere allegate alla domanda:

a) contratto di cooperazione/associazione con indicazione delle imprese partecipanti, degli scopi e dei contenuti della cooperazione/associazione.

b) dichiarazione circa l’attribuzione delle singole spese previste alle singole imprese cooperanti/associate;

c) dichiarazione circa la responsabilità solidale delle imprese cooperanti/associate per il rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai presenti criteri.

Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa cooperante.

6. Per le stesse iniziative non può essere presentata domanda di agevolazione presso altro ente pubblico.
7. Le domande vengono evase nel medesimo ordine in cui pervengono all’ufficio competente. Possono essere evase con priorità le domande presentate dalle seguenti imprese:

a) nuove imprese o imprese in cui si è verificato un subentro (vedi all’allegato 1, punti 1 e 5);

b) imprese con sede in zone a struttura debole (vedi all’allegato 1, punto 8);

c) Cooperazione che realizzano l’iniziativa oggetto della domanda di agevolazione (vedi all’allegato 1, punto 4).

8. La spesa ammessa in sede istruttoria va arrotondata ai 100 Euro inferiori.
9. Non sono ammesse alle agevolazioni l’IVA, l’imposta di registro o altre imposte.
10. Le domande incomplete e non completate entro i termini fissati determina il mancato accoglimento delle stesse.
11. La concessione o il diniego delle agevolazioni sono disposti con delibera della Giunta provinciale.
 

Articolo 3

Liquidazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse, fatte salve eventuali disposizioni particolari contenute nei successivi capi, vengono liquidate a seguito di realizzazione delle iniziative e sulla base della seguente documentazione di spesa richiesta dall’ufficio:

a) fatture originali, note onorario munite di regolare quietanza. Qualora le fatture siano redatte in forma sintetica dovrà essere fornito un elenco, firmato dal fornitore, da cui risultino le singole voci ed i relativi prezzi concorrenti alla formazione della somma totale;

b) dichiarazione del richiedente relativa alla regolare effettuazione degli investimenti;

2. Le agevolazioni vengono ridotte in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta.
3. Possono essere erogati anticipi fino al 50% del contributo deliberato in ricerca e sviluppo e fino ad un importo massimo di 100.000 Euro, dietro presentazione di garanzia di pari importo prestata da una banca.
4. Nel caso che l’esercizio venga trasferito mortis causa o per atto tra vivi, nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda alla Provincia per la concessione di un sussidio e la liquidazione del contributo, il sussidio viene liquidato ai subentranti.

Articolo 4

Controlli

1. Al fine di verificare la regolare effettuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione, oltre ai casi che l’Ufficio ritiene dubbi, vengono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il 6% delle iniziative agevolate. L’individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutti i contributi liquidati nell’anno di riferimento.
2. I beneficiari si impegnano, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell’Ufficio la documentazione che lo stesso riterrà opportuno per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione.
3. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’agevolazione viene revocata nel caso di inosservanza delle disposizioni previste nei presenti criteri.
 

Articolo 5

Validitá

1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande presentate a partire dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

 

CAPO IV

Interventi per il sostegno della ricerca e dello sviluppo

 

Articolo 6

Domande ammesse

1. E  ammessa la presentazione di più domande di agevolazione all’anno.

 

Articolo 7

Iniziative ammesse

1. Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti iniziative nell’ambito della ricerca e dello sviluppo:
a) ricerca fondamentale;
b) ricerca industriale;
c) sviluppo precompetitivo;
d) acquisto, ottenimento o convalida di brevetti e di know-how di prodotto, servizi e di processo;
e) sviluppo e applicazione di tecnologie rivolte al risparmio energetico, alla riduzione dell’impatto ambientale, all’igiene e alla sicurezza sul lavoro;
f) progetti volti all’implementazione o al miglioramento dei sistemi di qualità e certificazione di prodotto;
g) promozione e incentivazione di centri di ricerca e sviluppo che vengono create nell’interesse del settore economico;
2. Tesi di laurea su specifici temi inerenti l’economia altoatesina. Beneficiari del relativo contributo sono gli studenti universitari residenti in provincia di Bolzano. Il contributo massimo concedibile è pari 1.500 Euro ed è erogato in misura forfetaria.
3. L’assunzione di personale ad elevata qualificazione che verrà impiegato in progetti di ricerca e sviluppo approvati dalla Giunta provinciale.
 

Articolo 8

Spese ammesse

1. Vengono ammesse le seguenti spese:
a) costi del personale (ricercatori, tecnici e altro personale per il periodo in cui sono impiegati nel progetto di ricerca).
Per determinare le spese ammesse vengono utilizzati i seguenti parametri:

- allo stipendio lordo viene aggiunto il 38% di incidenza degli oneri sociali a carico dell‘impresa. Il costo orario cosí calcolato e moltiplicato per il numero di ore lavorate dal personale addetto alla realizzazione del progetto determinano la somma ammessa ad agevolazione;

le ore lavorative ammesse per persona relative ad un anno sono 1700 e relative ad un giorno sono 8 ore.

- E  ammesso l’impiego di una persona interna impegnata per l’implementazione od il miglioramento del sistema di qualità.

- A titolo di spese del personale interno possono essere ammessi alle agevolazioni anche quelli dei titolari o soci che partecipano attivamente alla realizzazione del progetto. In assenza di busta paga il relativo costo orario ammissibile non può superare i 40 Euro. Tale costo deve essere documentato mediante bonifico bancario.

b) per l’assunzione di personale ad elevata qualificazione che verrà impiegato in progetti di ricerca e sviluppo approvati dalla Giunta provinciale è un aiuto una tantum, in regime “de minimis”:
- fino a 15.000 Euro per ciascun neoassunto a tempo indeterminato;
- fino a 10.000 Euro per ciascun soggetto assunto a tempo determinato (almeno almeno sei mesi). L'aiuto una tantum in questo caso non è cumulabile con l'aiuto previsto nella lettera a).
- Le nuove assunzioni non possono comunque riferirsi a ruoli di pari qualifica liberatisi a seguito di licenziamenti nei sei mesi precedenti. Nel caso di ditte individuali le assunzioni non possono riguardare il coniuge o i parenti entro il terzo grado.
c) Costi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca e sviluppo, compresi i servizi di ricerca, ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Questi costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 70% del totale dei costi ammissibili per progetto;
d) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell’ammortamento, corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca;
e) costi dei materiali utilizzati per la realizzazione del progetti;
f) I costi per gli studi di fattibilità tecnica in preparazione delle attività di ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo. L’intensità degli aiuti non può superare il 75%.
g) I costi connessi con l’ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriali o delle attività di sviluppo precompetitivo. Sono ammissibili i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso; i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
h) per le iniziative di cui all’articolo 8, lettere a), b), c), d), e), f) e g) sono ammesse a titolo forfetario le spese generali fino al 5% della spesa riconosciuta;
2. La spesa annua massima, ammessa per progetti di ricerca e sviluppo di imprese fino a dieci addetti, non può superare 200.000 Euro. I progetti di ricerca, presentati da imprese con più di dieci addetti, non possono comunque eccedere la spesa annua di 20.000 Euro per addetto.
3. Le spese ammissibili per progetti volti all’introduzione od al miglioramento di sistemi di qualità non possono superare 150.000 Euro per le PMI e 200.000 Euro per le grandi imprese.
4. In caso di consorzi e cooperazioni tra PMI o di associazioni temporanee di impresa per il calcolo della spesa ammissibile, verranno presi in riferimento il numero complessivo dei dipendenti delle rispettive imprese.
 

Articolo 9

Spese non ammesse

1. Non sono ammesse ad agevolazione:
a) le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno;
b) le spese per la partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni simili;
c) spese per l’ottenimento, convalida o acquisizione di brevetti e di know-how di prodotto, servizi e di processo all’interno di imprese collegate o controllate;
d) gli audit annuali di sorveglianza riguardanti i sistemi di qualità.
 
 

Articolo 10

Misura dell’agevolazione

1. Si concedono agevolazioni per la ricerca e sviluppo nei limiti sottoindicati:
a) ricerca fondamentale (vedi allegato 1, punto 9):

l’agevolazione prevista può arrivare fino al 80% del costo ammesso;

b) ricerca industriale (vedi allegato 1, Punkt 10):

l’agevolazione prevista può arrivare fino al 50% della spesa ammessa; nel caso di aiuti destinati a finanziare studi di fattibilità tecnica preliminari, l’agevolazione può arrivare fino al 75%;

c) sviluppo precompetitivo (vedi allegato 1, Punto 11):

l’agevolazione prevista può arrivare fino al 25% della spesa ammessa; nel caso di aiuti destinati a finanziare studi di fattibilità tecnica preliminari, l’agevolazione può arrivare fino al 75%.

 

Articolo 11

Maggiorazioni

1. In aggiunta alle agevolazioni previste dall’articolo 10 è prevista la seguente maggiorazione:
2. pari a 10 punti percentuali per le imprese che corrispondano alla definizione di PMI.
3. Una maggiorazione di 15 punti percentuali è applicata, qualora la ricerca rientri negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico, elaborato nell’ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo in corso di applicazione;
4. Una maggiorazione di 10 punti percentuali sarà applicata qualora il progetto soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

a) che il progetto comporti una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati membri; nessuna impresa nello Stato membro che concede l’aiuto può sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili; oppure

b) che il progetto comporti una collaborazione effettiva fra imprese ed enti pubblici di ricerca. Laddove l’ente pubblico di ricerca sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto ed abbia il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall’attività di ricerca effettuata da tale ente; oppure

c) che i risultati del progetto siano oggetto di ampia diffusione attraverso conferenze tecniche e scientifiche o siano pubblicati in riviste scientifiche e tecniche specializzate.

5. Una maggiorazione di 5 punti percentuali in applicazione della norma de minimis sarà applicata qualora l’iniziativa sia realizzata da un consorzio o da una cooperazione tra PMI, una cooperazione incluse le cooperazioni di fatto o associazioni temporanee di imprese, composta da almeno tre imprese.
6. Una maggiorazione di 5 punti percentuali applicazione della norma de minimis è concessa ad imprese particolarmente attente all’importanza della famiglia.
7. Il cumulo delle maggiorazioni descritte non può superare i 25 punti percentuali. Questi limiti vanno rispettati in tutti i casi ad esclusione della maggiorazione del 10% per le PMI di cui al punto 2.
8. L’agevolazione non può superare la misura del 90% della spesa ammessa.
9. La misura delle agevolazioni viene riassunta nella tabella A.
 

Articolo 12

Tipologia di aiuto

1. L’aiuto alla ricerca e allo sviluppo può assumere le seguenti forme:

a) per investimenti fino a 250.000 Euro un contributo in conto capitale;

b) per investimenti da 250.000 Euro fino a 1.500.000 Euro, metà sotto forma di contributo e metà sotto forma di mutuo agevolato;

c) per la parte d’investimento eccedente i 1.500.000 Euro un mutuo agevolato.

2. Il mutuo viene concesso attraverso il Fondo di rotazione istituito ai sensi dell’art. 7 della Legge Provinciale n. 44 del 10.12.1992. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari non può essere inferiore al venti per cento del tasso di riferimento in vigore al momento della delibera. La durata del mutuo non può essere superiore a 10 anni, compreso un periodo di preammortamento fino a due anni.
3. La soglia di investimento annua prevista al comma 1, lettere a), b), e c) si riferisce all’ammontare dell’investimento in ricerca e sviluppo di un singolo progetto.
 

Articolo 13

Liquidazione delle agevolazioni

1. In aggiunta a quanto previsto nell’articolo 2 del Capo I, „Parte Generale“, è richiesta all’impresa richiedente una relazione a consuntivo sui risultati ottenuti a fronte del progetto presentato.
 

INIZIATIVE AMMESSE


Le agevolazioni in percentuale per dimensione dell’impresa


GRANDE IMPRESA

PICCOLE MEDIE IMPRESE


MAGGIORAZIONI (max. 25%)

(art. 16/a)

Ricerca fondamen-

tale

 

fino al

(art 16/b)

Ricerca

industriale

 
 

fino al

(art 16/c)

Sviluppo

Precompe-titivo

 

fino al

PMI

 

art. 11,

 
 

comma 2

PROG. UE

art. 11

 
 

comma 3

ALTRI

 

art. 11,

 
 

comma 4

COOPERAZIONI

art. 11,

 

in reg. “de minimis”

comma 5

CERT. RESP. SOCIALE/FAMIGLIA

art 11

in  reg.”de minimis”

comma 6

· ricerca fondamentale

80

/

/

+10

· studi di fattibilità

/

75

75

/

/

/

+ 5

+5

· sviluppo di prototipi

/

50

25

+10

+15

+10

+ 5

+5

· acquisizione, ottenimento e validazione di brevetti e di know-how di prodotto, servizi e di processo

/

50

25

+10

+15

/

+ 5

+5

· sviluppo e applicazione di tecnologie rivolte al risparmio energetico, alla riduzione dell’impatto ambientale, all’igiene e alla sicurezza sul lavoro

/

50

25

+10

+15

+10

+ 5

+5

· progetti volti al miglioramento ed all’implementazione dei sistemi di qualità

/

/

25

+10

/

/

+ 5

+5

· assunzione di personale altamente qualificato in regime de minimis*

Fino a 15.000 Euro per assunzioni a tempo indeterminato

Fino a 10.000 Euro per assunzioni a tempo determinato (almeno sei mesi)

 

CAPO V

Interventi per la promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze

 

Articolo 14

Domande ammesse

1. E  ammessa la presentazione di più domande di agevolazione all’anno.

 

Articolo 15

Iniziative e spese ammesse

1. Sono ammessi alle agevolazioni le seguenti iniziative di formazione nell’impresa:
a) corsi di formazione generale con riferimento all’attivitá aziendale ed alle conoscenze linguistiche del personale;

a) corsi di formazione specifica del personale.

1.2 Sono ammesse le seguenti spese:

a) onorari per relatori;

b) spese connesse direttamente con la formazione – per corsi e seminari;

c) spese di viaggio, vitto e alloggio per i relatori ed i destinatari della formazione: secondo le vigenti tariffe provinciali;

d) per l’affitto dei locali, materiale didattico, traduzione simultanea;

e) retribuzione del personale interno per il tempo adibito esclusivamente all’attività di relatore; è ammesso il lavoro prestato da un solo addetto per un tetto massimo di 150 ore annue.

1.3 Alla domanda va allegato un piano di formazione contenente finalità, durata, numero di consulenti/esperti e di personale coinvolto, con nominativo e relativa qualifica.
1.4 Il limite minimo di spesa ammessa è di 2.000 Euro e la spesa massima ammessa per giornata/relatore è di 800 Euro.
2. Sono ammesse iniziative di consulenza e di diffusione di conoscenza strettamente attinenti all’attività aziendale e fornite da servizi di consulenza specializzati, strutture di ricerca o Università. In particolare sono ammesse le seguenti iniziative:

a) per rilevazioni, studi, analisi e ricerche a scopo strategico, organizzativo, tecnologico o economico aziendale;

b) consulenze rivolte al miglioramento tecnologico dei prodotti e dei processi produttivi;

c) consulenze riguardanti il posizionamento sul mercato e il miglioramento della struttura organizzativa acquisite mediante utilizzo di esperti esterni all’impresa, compresa la consulenza per la formazione di jont-ventures con imprese estere e la partecipazione a Programmi Europei;

d) consulenze rivolte all’acquisizione di know-how informatico necessario al miglioramento del processo aziendale, alla costruzione di piattaforme di software che integrano il processo produzione–vendita;

e) consulenze riguardanti il miglioramento e la riqualificazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro e la prevenzione infortuni, il ricollocamento dei lavoratori in esubero, la costituzione di cooperazioni fra imprese;

f) per progetti di certificazione responsabilità sociale (SA 8000) e famiglia.

2.1 Sono ammesse le seguenti spese:

a) per consulenti, esperti, Università ed istituti specializzati: onorari, spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le vigenti tariffe provinciali;

b) per materiale didattico;

c) nel caso di nuove imprese o imprese in cui si è verificato un subentro (vedi all’allegato 1, punti 2 e 5): "una Tantum" per il “tutoraggio” fino ad un massimo di 25.000 Euro di spesa all’anno per non più di due anni consecutivi. Non sono ammissibili le spese di gestione corrente.

2.2 Il limite minimo di spesa ammesso è di 2.000 Euro; la spesa massima ammissibile per una giornata di consulenza è di 800 Euro.
2.3. Alla domanda va allegato un piano di intervento contenente finalità, durata, numero di consulenti/esperti coinvolti e risultati economici attesi.
 

Articolo 16

Spese non ammesse

1. Non sono ammesse alle agevolazioni:

a) i costi salariali del personale interno che partecipa al programma di formazione;

b) il costo dei macchinari e delle attrezzature utilizzate nel progetto;

c) le spese di gestione corrente dell’impresa come consulenza amministrativa, fiscale e legale, spese di pubblicità e simili;

 

Articolo 17

Limite delle spese ammesse

1. Le spese sono ammesse nella misura massima complessiva di 250.000 Euro all’anno per azienda.

 

Articolo 18

Agevolazioni per PMI

1. Per le iniziative di cui all’articolo 15 possono essere concesse alle PMI agevolazioni fino al 50% delle spese ammesse, ad eccezione del punto 1, lettera b) (formazione specifica), per la quale possono essere concesse agevolazioni fino al 35%.
 
 

Articolo 19

Agevolazioni de minimis

1. In applicazione della norma de minimis, in base alla quale l’importo massimo che può essere concesso in un periodo di tre anni non può superare 100.000 Euro, la misura delle agevolazioni di cui all’articolo 18 può essere maggiorata del 20%, qualora le iniziative si riferiscono ad uno dei seguenti obiettivi:

a) nuovi mercati,

b) crescita dimensionale,

c) cooperazione,

d) impresa che concilia famiglia/lavoro,

e) rientro nel mondo del lavoro per il personale con almeno 40 anni.

 
2. Per la formazione specifica di cui all’articolo 15, lettera b), può essere concesso nell’ambito della norma de minimis una maggiorazione del 15%.
3. Per i primi quattro giorni delle consulenze tecnologiche e di innovazione, intermediate o svolte dalla Camera di Commercio o dal BIC Alto Adige, può essere concesso nell’ambito della norma de minimis una maggiorazione del 30%.
 

Articolo 20

Agevolazioni per grandi imprese

1. Per le iniziative di cui all’articolo 15, punto 1, lettera a) (formazione generale), possono essere concesse agevolazioni fino al 50%; per le iniziative di cui al punto 1, lettera b) (formazione specifica), agevolazioni fino al 25%.
2. In applicazione della norma de minimis, in base alla quale l’importo massimo che può essere concesso in un periodo di tre anni non può superare 100.000 Euro, possono essere concesse, per le iniziative di cui all’articolo 15, punto 2 (consulenza e diffusione di conoscenze), agevolazioni fino al 50%.
3. In applicazione della norma de minimis, in base alla quale l’importo massimo che può essere concesso in un periodo di tre anni non può superare 100.000 Euro, può essere concesso per le iniziative di cui all’articolo 15, punto 1, lettera b) (formazione specifica), una maggiorazione del 25%. Per i primi quattro giorni delle consulenze tecnologiche e di innovazione, intermediate o svolte dalle rispettive strutture della Camera di Commercio o dal BIC Alto Adige, le agevolazioni, nell’ambito della norma de minimis, possono essere maggiorate del 30%. Inoltre, in applicazione della norma de minimis, le agevolazioni possono essere maggiorate del 20%, qualora le iniziative si riferiscono ad uno dei seguenti obiettivi:

a) nuovi mercati,

b) crescita dimensionale,

c) cooperazione,

d) impresa che concilia famiglia/lavoro,

e) rientro nel mondo del lavoro per il personale con almeno 40 anni.

 

Tabella per agevolazioni per PMI

 

Iniziative ammesse

Misura dell’agevolazione

Agevolazione a titolo de minimis

Formazione specifica


35%

+ 15%
(base 50%) + 20% qualora l’iniziativa si riferisce ad uno dei seguenti obiettivi „nuovi mercati“, „crescita dimensionale“, „cooperazione“, „impresa che concilia famiglia/lavoro  o „rientro nel mondo del lavoro per il personale con almeno 40 anni“;
Formazione generale

50%

+ 20% qualora l’iniziativa si riferisce ad uno dei seguenti obiettivi „nuovi mercati“, „crescita dimensionale“, „cooperazione“, „impresa che concilia famiglia/lavoro  o „rientro nel mondo del lavoro per il personale con almeno 40 anni“
Consulenze e diffusione di conoscenze

50%

+ 20% qualora l’iniziativa si riferisce ad uno dei seguenti obiettivi „nuovi mercati“, „crescita dimensionale“, „cooperazione“, „impresa che concilia famiglia/lavoro  o „rientro nel mondo del lavoro per il personale con almeno 40 anni“
Consulenze tecnologiche e di innovazione che vengono intermediate o svolte dalla Camera di Commercio o dal B.I.C.-Alto Adige

50%

(a partire dal quinto giorno di consulenza)

+ 30% per i primi 4 giorni di consulenza

Per progetti di certificazione responsabilità sociale (SA 8000) e famiglia


50%

+ 20% qualora l’iniziativa si riferisce al seguente obiettivo: „impresa che concilia famiglia/lavoro“

Tabella per agevolazioni per grandi imprese

 

Iniziative ammesse

Misura dell’agevolazione

Agevolazione a titolo de minimis

Formazione specifica


25%

+ 25%
(percentuale base 50%) + 20% qualora l’iniziativa si riferisce ad uno dei seguenti obiettivi „nuovi mercati“, „crescita dimensionale“, „cooperazione“, „impresa che concilia famiglia/lavoro  o „rientro nel mondo del lavoro per il personale con almeno 40 anni“;
Formazione generale

50%

(percentuale base 50%) + 20% qualora l’iniziativa si riferisce ad uno dei seguenti obiettivi „nuovi mercati“, „crescita dimensionale“, „cooperazione“, „impresa che concilia famiglia/lavoro  o „rientro nel mondo del lavoro per il personale con almeno 40 anni“
Consulenze e diffusione di conoscenze

-

50%
(percentuale base 50%) + 20% qualora l’iniziativa si riferisce ad uno dei seguenti obiettivi „nuovi mercati“, „crescita dimensionale“, „cooperazione“, „impresa che concilia famiglia/lavoro  o „rientro nel mondo del lavoro per il personale con almeno 40 anni“
Consulenze tecnologiche e di innovazione che vengono intermediate o svolte dalla Camera di Commercio o dal B.I.C.-Alto Adige

-

50% (a partire dal quinto giorno di consulenza);

(percentuale base 50%) + 30% per i primi 4 giorni di consulenza

Per progetti di certificazione responsabilità sociale (SA 8000) e famiglia


-

50%
+ 20% qualora l’iniziativa si riferisce al seguente obiettivo: „impresa che concilia famiglia/lavoro“

CAPO VI

Interventi per la creazione di posti di lavoro

 

Articolo 21

Beneficiari

1. È ammessa una domanda una tantum nel caso di:

a)     nuove imprese;

b)     successione aziendale;

c)     subentro;

d)     cooperazioni;

 

Articolo 22

Mutui per la costituzione di liquidità

1. Alle imprese di cui all’articolo 21 possono essere concessi mutui “una tantum” ai sensi della legge provinciale 15.4.1991, n. 9 per la costituzione di liquidità nella misura massima di 30.000 Euro con una durata del periodo di ammortamento di 5 anni, ivi compreso un periodo di 6 mesi di preammortamento. La quota di partecipazione massima della Provincia ammonta all’80%. Tali mutui vengono concessi in applicazione della norma de minimis.
 

AGEVOLAZIONE


INTENSITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

·     Costituzione di liquiditá (non è subordinato all’effettuazione di spese)

Mutuo fino a 30.000 Euro, durata 60 mesi (1)

CAPO VIII

Interventi per il sostegno all’internazionalizzazione

 

Articolo 23

Domande ammesse

1. È ammessa la presentazione di più domande di agevolazione all’anno.

 

Articolo 24

Iniziative e spese ammesse

1. Sono ammesse al finanziamento le seguenti iniziative:
1.1 Costi per studi, ricerche e consulenze rivolte all’acquisizione di informazioni utili alla conoscenza ed alla penetrazione sui mercati esterni ed interni al mercato comune europeo.
1.2 Costi di creazione dello stand, affitto dell’area stand, trasporto, montaggio e smontaggio dello stand, informazione ed educazione del consumatore, costi per ideazione grafica ed immagine relativi alla partecipazione ad esposizioni, fiere e manifestazioni fuori della provincia;

1.3 Costi per la realizzazione di pagine web ed altre iniziative di imprese locali verso i mercati UE ed extra UE.

1.4 Polizze assicurazione di crediti all’export per operazioni al di fuori dell’Unione allargata ai nuovi membri e dei paesi membri dell’OCSE (Australia, Canada, Islanda, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti d’America).
 

Articolo 25

Spese non ammesse

1. Non sono ammessi i costi per l’impiego di personale interno.
 

Articolo 26

Misura dell’agevolazione

1. La misura dell’agevolazione per le iniziative di cui ai punti 1.1, 1.2 relativamente ai costi per la prima partecipazione e 1.4 può arrivare fino al 50% della spesa ammessa a favore delle PMI.
2 La misura dell’agevolazione per le iniziative di cui all’articolo 24, punto 1.3 può arrivare fino al 35% della spesa ammessa.
 

Articolo 27

Agevolazioni de minimis

1. In applicazione della norma de minimis, in base alla quale l’importo massimo che può essere concesso in un periodo di tre anni non può superare i 100.000 Euro, possono essere concesse agevolazioni fino al 50% dei costi di cui di cui all’articolo 24, punto 1.2 relativi alle partecipazioni, successive alla prima, ad esposizioni, fiere e manifestazioni fuori della provincia. In applicazione di tale norma la misura delle agevolazioni per le iniziative di cui all’articolo 24, punti 1.1, 1.2 e 1.4 possono essere maggiorate del 20%.
 

Articolo 28

Agevolazioni alle grandi imprese

1. In applicazione della norma de minimis, in base alla quale l’importo massimo che può essere concesso in un periodo di tre anni non può superare i 100.000 Euro, alle grandi imprese può essere concessa un’agevolazione del 50% per le iniziative di cui all’articolo 24, punti 1.1, 1.2, 1.4 e del 35% per le iniziative di cui al punto 1.3.
 

Articolo 29

Limiti delle spese ammesse

1. Il limite delle spese ammesse per le iniziative di cui all’articolo 24, punti 1.1, 1.2 e 1.3 non può superare 100.000 Euro annui per azienda.
2. Il limite delle spese ammesse per le iniziative di cui all’articolo 23, punto 1.4 non può superare 50.000 Euro annui per le piccole imprese e 75.000 Euro annui per le medie e grandi imprese.
 

Allegato 1

Definizioni

Ai fini dei presenti criteri si definisce:
1. Nuovo mercato: il mercato esterno a quelli dell’Alto Adige.
2. Nuova impresal’impresa avviata da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Non si considera nuova impresa:

- quella nella quale il/i titolare/i (persone/imprese) abbiano esercitato già una attività in proprio nei due anni precedenti, detengano più del 25% delle quote o nel caso di società in accomandita semplice siano i soci accomandatari;

- il subentro in un’impresa già esistente o il mero cambiamento della denominazione sociale;

- la cessazione di un’attività con conseguente costituzione di una nuova da parte dello stesso titolare o della maggioranza degli stessi, la variazione della compagine societaria (p.e. uscita di un socio da una societá con contemporanea costituzione di una ditta individuale, la modifica di una ditta individuale in una societá etc.) se la relativa domanda di contributo viene presentata oltre i 24 mesi dalla data di inizio dell’attività dell’azienda originaria.

3 Crescita dell’impresa l’aumento dei dipendenti e consistente miglioramento della struttura organizzativa nell’ottica di un considerevole aumento della produttività mediante rinnovo dei processi produttivi o ampliamento della struttura.
4 Cooperazione la collaborazione tra almeno tre imprese al fine di raggiungere uno scopo economico comune. Quale cooperazione di fatto si intende la collaborazione, senza forma giuridica, tra almeno tre imprese.
5. Subentro trasferimento mortis causa o per atto tra vivi di un’impresa esistente. Tale subentro non può aver avuto luogo oltre 24 mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.
6. Successione aziendale l’impresa in cui la proprietà e la gestione viene trasferita a parenti entro il III°. Tale passaggio non può aver avuto luogo oltre 24 mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione.
7. Impresa che concilia famiglia/lavoro. Si considera tale l’impresa che autorizza almeno il 20% dei propri dipendenti ad effettuare un orario a tempo parziale rispettivamente il telelavoro o siano in possesso della certificazione di responsabilità sociale (SA 8000).
8. Zone a struttura debole:
Per i settori artigianato, industria, commercio e servizi, innovazione e cooperative:
Anterivo, Brennero, Campo di Trens, Curon Venosta, Fortezza, Glorenza, Lasa, Lauregno, La Valle, Luson, Malles Venosta, Martello, Meltina, Moso in Passiria, Prato allo Stelvio, Predoi, Proves, Racines, Rasun Anterselva (escluso il capoluogo), San Candido (escluso il capoluogo), San Genesio (escluso il capoluogo), San Leonardo in Passiria (escluso il capoluogo), San Martino in Badia, San Martino in Passiria (escluso il capoluogo), San Pancrazio, Sarentino (escluso il capoluogo), Selva dei Molini, Senale-San Felice, Sluderno, Stelvio (escluso Solda), Trodena, Tubre, Ultimo, Val di Vizze (escluso Prati), Valle di Casies, Valle Aurina (escluso Cadipietra,San Giovanni e Lutago), Vandoies (escluso il capoluogo), Verano.
Per il settore turismo:
Aldino, Anterivo, Barbiano, Bolzano (solo Colle), Brennero, Bressanone (tutto il territorio comunale, ad eccezione del capoluogo, Albes, Plancios, S. Andrea, S. Leonardo e Sarnes), Bronzolo, Campo di Trens, Campo Tures (solo Riva di Tures, Acereto e Caminata), Chienes (solo Corti e Monghezzo), Chiusa (tutto il territorio comunale, ad eccezione del capoluogo), Cornedo (tutto il territorio comunale, ad eccezione di Collepietra), Cortaccia, Cortina, Curon Venosta, Dobbiaco (solo Santa Maria e Monterota), Egna, Falzes (tutto il territorio comunale, ad eccezione del capoluogo), Fiè (solo Presule, Prato all’Isarco e Umes), Fortezza, Funes (tutto il territorio comunale, ad eccezione di S.ta Maddalena, S. Pietro e Tiso), Gais (solo Rio Molino e Montassilone), Glorenza, La Valle, Laion (tutto il territorio comunale, ad eccezione del capoluogo e S. Pietro), Laives (solo La Costa), Lasa, Lauregno, Luson, Magrè, Malles, Marebbe (solo Rina), Martello, Meltina, Montagna, Moso in Passiria, Naz-Sciaves (solo Aica), Nova Ponente (solo Ponte Nova), Perca (tutto il territorio comunale, ad eccezione del capoluogo), Ponte Gardena, Prato allo Stelvio, Predoi, Proves, Racines (solo Ridanna, Valgiovo, Telves), Rio di Pusteria (solo Spinga), S. Genesio (tutto il territorio comunale, ad eccezione del capoluogo), S. Leonardo in Passiria (solo Valtina), S. Lorenzo di Sebato (tutto il territorio comunale, ad eccezione del capoluogo e S. Stefano), S. Martino in Badia, S. Pancrazio, Salorno, Sarentino (tutto il territorio comunale, ad eccezione del capoluogo), Scena (solo Talle), Selva dei Molini, Senale – San Felice, Senales (tutto il territorio comunale, ad eccezione di Maso Corto), Sluderno, Stelvio (tutto il territorio comunale, ad eccezione di Solda), Tesimo (solo Plazzoles), Trodena, Tubre, Ultimo, Vadena (tutto il territorio comunale, ad eccezione di Campi al Lago), Val di Vizze (tutto il territorio comunale, ad eccezione di Prati), Valle Aurina (tutto il territorio comunale, ad eccezione di Lutago, S. Giovanni e Cadipietra), Valle di Casies (tutto il territorio comunale, ad eccezione di S.ta Maddalena), Varna (solo Scaleres e Spelonca), Verano.
9. Ricerca fondamentale l’attività che mira all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.
10. Ricerca industriale la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l’obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per apportare sensibili miglioramenti a prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.
11. Sviluppo precompetitivo la concretizzazione dei risultati di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
12. Formazione specifica gli insegnamenti teorici e pratici da impartire direttamente e principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all’interno dell’impresa beneficiaria; essa è connessa all’attività specifica dell’impresa. Una parte di tale formazione si svolge di solito direttamente sul posto di lavoro del dipendente. La possibilità di trasferire la formazione acquisita ad altre imprese o altri settori di lavoro è veramente ridotta.
13. Formazione generale gli insegnamenti che non sono unicamente applicabili sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all’interno dell’impresa beneficiaria; essa è connessa al funzionamento generale dell’impresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o altri settori di lavoro.
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