Pubblicata nel B.U. 2 febbraio 1988, n. 6.
(1) Al personale della Provincia che cessa dal servizio con diritto a pensione o per collocamento in aspettativa ed in soprannumero, ai sensi dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, può essere liquidato a titolo di acconto un anticipo sull'indennità di buona uscita provinciale inclusiva dell'indennità premio di servizio I.N.A.D.E.L., da computarsi in relazione agli anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze della Provincia medesima.
(2) All'erogazione del predetto anticipo provvede il direttore dell'Ufficio stipendi tramite apertura di credito disposta annualmente a suo favore, dietro attestazione del servizio prestato rilasciata dei competenti uffici per l'amministrazione del personale dai singoli ruoli.
(3) All'atto della liquidazione definitiva dell'indennità di buona uscita da parte del competente ufficio previdenza sociale e pensioni il direttore dell'ufficio stipendi provvede al recupero del relativo anticipo.
(4) Le spese per gli anticipi di cui al presente articolo e le entrate derivanti dai relativi recuperi sono imputate ai capitoli delle contabilità speciali del bilancio provinciale.