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In vigore al: 27/05/2016

Delibera N. 2691 del 25.07.2005
Direttive per le utenze di innevamento artificiale

…omissis…

di revocare la propria delibera 23.1.1995,  n. 216, e di stabilire le seguenti prescrizioni per le utenze d’acqua per l’innevamento artificiale, che sono integrative a quelle già contenute nelle esistenti concessioni di derivazione d’acqua.

 

1. Procedimento autorizzativo

Per la realizzazione di un nuovo impianto di innevamento artificiale o per varianti ad impianti esistenti sono necessari le seguenti fasi di approvazione:

1. giudizio di idoneità

2. concessione d’acqua ed eventuale autorizzazione ambientale

3. collaudo

 

2. Giudizio di idoneità

Per la produzione di neve artificiale può essere utilizzata solo acqua per la quale esiste un giudizio di idoneità chimica e microbiologica dei laboratori dell’Agenzia provinciale per l’ambiente che soddisfa ai requisiti di qualità sotto indicati; il giudizio si dovrà basare normalmente su 3 analisi d’acqua durante il periodo di derivazione dell’acqua.

 

3. Concessione d’acqua

Si rimanda alle norme vigenti in materia. L’Ufficio competente è l’Ufficio gestione risorse idriche che nei casi previsti si avvale del parere Via.

 

4. Collaudo degli impianti di innevamento

Nuovi impianti di innevamento e varianti sostanziali di impianti esistenti devono essere sottoposti a collaudo ai sensi delle norme sulle derivazioni d’acqua. Al collaudo di nuovi impianti di derivazione verranno invitati anche i laboratori dell’Agenzia provinciale per l’ambiente che effettueranno i prelievi di campioni d’acqua necessari.

 

5. Controlli di qualità interni e d’ufficio

Ogni gestore è obbligato ad assicurarsi che la qualità dell’acqua utilizzata per la produzione di neve artificiale sia conforme ai requisiti di qualità prescritti. A tal scopo effettua controlli di qualità interni mediante laboratori incaricati. Questi controlli vanno effettuati almeno una volta all’anno presso il sistema di distribuzione ed utilizzo dell’acqua. Vengono rilevati i parametri microbiologici ed almeno i seguenti parametri chimici: nitrati, nitriti, ammonio, conduttività elettrica specifica, pH, ossidabilità, solfato, durezza totale. Nei decreti di concessione il numero e il modo dei controlli di qualità possono essere fissati anche diversamente.

Nel caso in cui i risultati non risultino conformi ai requisiti di qualità, la derivazione e rispettivamente l’utilizzo dell’acqua non potrà avvenire se non dopo aver adottato misure appropriate ed ottenuto un esito positivo delle analisi.

I controlli d’ufficio sulla qualità dell’acqua vengono effettuati dall’Ufficio gestione risorse idriche e dai laboratori competenti dell’Agenzia provinciale per l’ambiente. Quando i parametri di qualità nel sistema di distribuzione ed utilizzo dell’acqua non risultano rispettate, l’Ufficio gestione risorse idriche può ordinare l’immediata sospensione dell’l’utilizzazione. In ogni caso devono essere adottate le misure appropriate che vanno comunicate all’Ufficio gestione risorse idriche. Il riutilizzo dell’acqua potrà avvenire solo dopo aver presentato all’Ufficio gestione risorse idriche i risultati delle analisi di qualità interni, che attestano il rispetto dei requisiti di qualità.

 

6. Requisiti di qualità d’acqua

All’acqua non possono essere aggiunte sostanze di alcun tipo, neanche sostanze disinfettanti.

Va distinto fra sistema di derivazione e raccolta (captazione, adduzione, accumulo, trattamento) e fra sistema di utilizzo dell’acqua (distribuzione con i punti di prelievo per la produzione della neve artificiale). Nel citato sistema di utilizzo devono essere rispettate le caratteristiche di qualità prescritte, in caso di necessità anche tramite idonei impianti di trattamento dell’acqua. Quando l’innevamento avviene in zone di tutela dell’acqua potabile, devono essere osservati requisiti di qualità più severi, gli impianti devono essere appositamente contrassegnati.

 

Qualità microbiologica

Devono essere rispettati i seguenti valori limite:

escherichia coli (E.coli) 200ufc /100ml

enterococchi 100ufc /100ml

 

Qualità chimica

Vengono applicati i valori limite del decreto legislativo del 02.02.2001 n. 31, allegato 1 parti B e C (qualità dell’acqua potabile), rilevando normalmente solo i parametri sotto indicati. Nel caso in cui le sostanze risultino di origine geogena, nel giudizio di qualità potranno essere ammessi valori più alti di quelli indicati sopra. Questa deroga non è applicabile all’acqua utilizzata nelle aree di tutela dell’acqua potabile.

 

Parametri utilizzati per il giudizio di idoneità:

 

Parameter/Parametro

Grenzwert

Valore limite

Maßeinheit

Unità di misura

Antimon/Antimonio5,0µg/l
Arsen/Arsenico10µg/l
Kupfer/Rame1,0mg/l
Fluoride/Fluoruri1,50mg/l
Nitrate ausgedrückt in NO3
Nitrati espressi in NO3
50mg/l
Nitrite ausgedrückt in NO2
/Nitriti espressi in NO2
0,50mg/l
Selen/Selenio10µg/l
Ammonium ausgedrückt in NH4
/Ammonio espresso in NH4
0,50mg/l
Chloride/Cloruri250mg/l
Spezifische elektrische Leitfähigkeit / Conduttività elettrica specifica2500µScm-120°C
Wasserstoffionenkonzentration (pH-Wert)
Concentrazioni ioni idrogeno (pH)
6,5 e 9,5
Eisen/Ferro200µg/l
Mangan/Manganese50µg/l
Oxidierbarkeit/Ossidabilità5,0mg/l O2
Sulfat/Solfato250mg/l
Gesamthärte/Durezza totale-

Französiche Härtegrade/ °Francesi


7. Esercizio degli impianti di innevamento

La derivazione d’acqua può essere attuata soltanto durante i periodi di utilizzo stabiliti nella concessione d’acqua ed alle condizioni ivi indicate (portata residua, portata media e massima derivabile ecc.).

I risultati di tutti i controlli di qualità interni riferiti all’anno corrente nonché ai due anni precedenti devono essere esibiti in caso di controlli d’ufficio.

Alle opere di captazione e nel sistema di distribuzione ed utilizzo dell’acqua vanno predisposti punti di prelievo per i controlli di qualità interni e d’ufficio.

Alle opere di captazione sono da installare apparecchi di misura di portata adeguati e le quantità d’acqua prelevate vanno comunicate entro il giugno di ogni anno all’Ufficio gestione risorse idriche.

 

8. Uso razionale dell’acqua

Se non sono disponibili grandi fonti di approvvigionamento (fiumi, laghi), l’innevamento potrà avvenire in modo razionale e nel rispetto dell’ambiente soltanto mediante l’impiego di serbatoi di accumulo. Va suggerita una capacità d’invaso di 700 m³ per ha di pista.

Per un ettaro di pista viene concessa una portata d’acqua media non superiore a 0,4 l/s.

9. Disposizioni transitorie

Gli impianti di innevamento esistenti devono essere adattati entro il 01.11.2005 alle presenti prescrizioni.

La parte dispositiva della presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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