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In vigore al: 27/05/2016

Delibera N. 848 del 21.03.2005
Criteri e modalità relativi all'agevolazione degli investimenti presso le cooperative agricole

Allegato

 

Criteri e modalitá relativi all'incentivazione degli investimenti presso le cooperative agricole

 

I presenti criteri e modalità stabiliscono, ai sensi del punto 10 della propria deliberazione n. 2347 del 02/07/2002, disposizioni dettagliate relativamente all'incentivazione degli investimenti tecnici ed edili di cui al punto 5.2, a favore di cooperative agricole.

 

1. Beneficiari

Di seguito si distingue tra:

1. cooperative agricole, la cui attività comprende la trasformazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

2. cooperative agricole e loro associazioni, il cui orientamento non corrisponde al precedente punto 1.

2. Iniziative ammesse

1. Gli investimenti edili concernono:

1.1. la costruzione, ristrutturazione, il risanamento e l'acquisto di:

a) strutture per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,

b) presso lo stabilimento, locali adibiti ad uso ufficio, per le maestranze e alla vendita nonchè un appartamento di servizio,

c) strutture per la tutela tecnica dell'ambiente nonchè per il rispetto di requisiti d'igiene;

1.2. l'acquisto di terreno edificabile.

2. Gli investimenti tecnici concernono:

2.1. l'acquisto di nuove macchine, attrezzature ed impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e certificazione della qualità di prodotti agricoli, nonchè per lo smaltimento dei sottoprodotti;

2.2. l'acquisto di nuovi contenitori per la raccolta e conservazione di prodotti agricoli;

2.3. l'acquisto di nuove macchine ed impianti per la tutela tecnica dell'ambiente nonchè per il rispetto di requisiti d'igiene;

2.4. è escluso dall'agevolazione l'acquisto di:

- autovetture nonchè mezzi di trasporto interno ed esterno, esclusi quelli per la raccolta del latte ed i carrelli elevatori in prima dotazione;

- arredamento per l'ufficio inclusi gli impianti EDP ed i computer per la vendita, arredamento per le sale sedute, per i locali di vendita e di degustazione nel caso di cooperative agricole di cui al punto 1.1.;

botti di legno con capienza inferiore ai 700 litri per il settore vitivinicolo;

cassoni per la frutta.

- Tali investimenti sono agevolati nell'ambito dei programmi operazionali delle organizzazioni di mercato per la frutta e la verdura.

 

3. Presupposti e condizioni

1. Presupposto per il finanziamento delle iniziative di cui al precedente punto 2.1. è che nell'ambito di una zona di conferimento non sia già stato ammesso ad agevolazione, sulla base della quantità di un prodotto agricolo ivi prodotto, un investimento comune per la lavorazione e la commercializzazione dello stesso prodotto e il rispettivo impianto sia ancora funzionante per lo scopo originario.

2. È ammesso ad agevolazione unicamente l'acquisto di quelle strutture indicate al punto 2.1.1. le quali non siano già state oggetto di finanziamenti pubblici nel corso degli ultimi 15 anni.

3. Sono esclusi dall'agevolazione i lavori di manutenzione ordinaria.

4. L'acquisto di terreno edificabile viene agevolato unicamente nella misura necessaria alla realizzazione della costruzione progettata.

5. Le iniziative di cui al punto 2.2. sono ammesse ad agevolazione, a patto che esse contribuiscano a migliorare le condizioni della produzione agricola ai sensi del punto 2 (obiettivi) della propria deliberazione n. 2347/02.

6. Per le cooperative agricole di cui al punto 1.1. l'agevolazione di investimenti nel settore delle pomacee avviene alle seguenti condizioni:

-la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisto di strutture per la conservazione sono ammessi a finanziamento nella misura necessaria per la conservazione e trasformazione di 80 per cento della media dei conferimenti degli ultimi tre anni; ai fini della determinazione della media non vengono presi in considerazione gli anni caratterizzati da perdite straordinarie;

l'acquisto di impianti cernitrici e confezionatrici e la costruzione delle rispettive strutture sono ammessi a finanziamento a condizione che  presso l'azienda vengano lavorate più di 25.000 tonnellate di frutta da tavola. Per imprese che lavorano esclusivamente prodotti biologici è richiesto un quantitativo minimo di 8.000 tonnellate di frutta da tavola;

qualora l'acquisto di macchine venga agevolato ripetutamente, dall'ultimo  corrispondente finanziamento devono essere trascorsi almeno cinque anni e il valore di vendita della macchina precedente deve essere portato in detrazione.

7. Per le cooperative agricole di cui al punto 1.1. l'agevolazione di investimenti nel settore del vino avviene alle seguenti condizioni:

sono ammesse alle agevolazioni solo quelle aziende per le quali almeno 75 per cento della quantità di vino commercializzata provenga dalla propria produzione; qualora in caso di fusione questa condizione non venga soddisfatta da parte del richiedente, per i tre anni successivi alla fusione tale presupposto non deve essere rispettato;

la costruzione, ristrutturazione e l'acquisto di strutture per la conservazione nonchè l'acquisto di contenitori viene finanziato fino ad una capacità massima di magazzinaggio pari a 1,5 volte la produzione propria media riferita agli ultimi tre anni; nella determinazione della media non vengono presi in considerazione gli anni caratterizzati da perdite straordinarie;

- l'acquisto di terreno viene agevolato unicamente nel caso di fusione tra aziende e rispetto ad aziende aventi una produzione propria superiore ai 20.000 ettolitri;

- qualora l'acquisto di macchine venga agevolato ripetutamente, devono essere trascorsi almeno 10 anni dall'ultimo  corrispondente finanziamento ed il valore di vendita della macchina precedente deve essere portato in detrazione.

 

4. Misura e modalità dell'agevolazione

1. L'agevolazione per gli investimenti edili di cui al punto 2.1. ammonta fino al 40 per cento delle spese ammissibili per le cooperative agricole di cui al punto 1.1. e fino al 50 per cento delle spese ammissibili per le cooperative agricole di cui al punto 1.2. che svolgono la propria attività prevalentemente in zona svantaggiata.

2. Per gli acquisti di cui al punto 2.2.2. l'agevolazione ammonta fino al 40 per cento delle spese ammissibili, per tutti i restanti investimenti tecnici elencati al punto 2.2. l'agevolazione ammonta fino al 30 per cento delle spese ammissibili.

3. Le iniziative di cui al punto 2 possono essere agevolate:

mediante concessione di un contributo in conto capitale nella misura stabilita ai precedenti commi oppure

in presenza di contratto di locazione finanziaria, mediante concessione di un contributo sui canoni periodici ai sensi del punto 8 comma 3 della propria delibera n. 2347/02, a condizione che al termine del periodo di locazione finanziaria la proprietà del bene passi al beneficiario, qualora il contratto di locazione finanziaria non abbia una durata pari alla vita utile del bene dato in locazione.

- mediante concessione di mutui a tasso agevolato ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche.

Nel caso in cui presso le cooperative agricole di cui al punto 1.1. nel settore delle pomacee e del vino i costi ammessi a finanziamento superino i 260.000,00 Euro, l'investimento viene agevolato esclusivamente mediante concessione di un mutuo a tasso agevolato.

 

5. Misura minima nonchè determinazione delle spese ammissibili

1. Per il finanziamento degli investimenti di cui al punto 2., ad eccezione dei centri di raccolta latte e delle cooperative agricole di cui al punto 1.1. di soli prodotti biologici, la spesa minima deve ammontare a 25.000,00 Euro per le aziende con un volume d'affari inferiore a 2.500.000,00 Euro e a 100.000,00 Euro per aziende con un volume d'affari superiore a 2.500.000,00 Euro.

2. In relazione alle iniziative di cui al punto 2.1.1. le spese ammesse a finanziamento sono determinate sulla base dell'elenco provinciale dei prezzi indicativi per i lavori pubblici; nel caso di cooperative agricole di cui al punto 1.1., per i locali adibiti ad ufficio le spese sono riconosciute fino ad un importo massimo pari a 500.000,00 Euro, mentre per i locali adibiti a vendita e degustazione fino ad un importo massimo pari a 250.000,00 Euro.

Le spese riguardanti l'appartamento di servizio sono determinate sulla base dei costi per metro quadrato fissati annualmente per l'edilizia abitativa; le spese ammesse a finanziamento non possono comunque oltrepassare i costi riferiti ad una superficie netta di 110 m².

3. Le spese ammesse a finanziamento per l'acquisto di terreni non possono superare i valori indicativi relativi ai prezzi di esproprio stimati per la zona di produzione del rispettivo comune.

 

6. Documentazione

1. Per essere ammessi alla concessione dell'agevolazione i richiedenti devono inol-trare alla ripartizione provinciale agricoltura apposita domanda avente il seguente contenuto:

la denominazione della cooperativa agricola;

la sede;

e generalità ed i dati anagrafici del legale rappresentante;

la partita dell'imposta sul valore aggiunto;

i dati bancari;

l'oggetto della domanda di contributo;

la dichiarazione di non aver richiesto o percepito altre agevolazioni di qualsiasi genere per quanto costituisce l'oggetto della domanda anche presso altri enti.

2. Alla domanda devono inoltre essere allegati caso per caso i seguenti documenti:

la documentazione tecnica

la concessione edilizia, qualora richiesta,

in caso di acquisto di terreno, il contratto d'acquisto preliminare e i rispettivi certificati di proprietà,

il preventivo di spesa o offerta,

la delibera del consiglio di amministrazione oppure dell'assemblea generale avente ad oggetto l'investimento da agevolare,

- una descrizione dell'azienda.

3. Iniziative con data di fatturazione anteriore all'inoltro della domanda non vengono prese in considerazione.

 

7. Criteri generali

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale in servizio presso la ripartizione agricoltura incaricato della sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

 

8. Anticipi ed acconti

1. Con riferimento agli investimenti ammessi alle agevolazioni ai sensi del presente provvedimento, possono essere, dopo aver assunto l'impegno di acquistare ovvero dopo iniziati i lavori, erogati anticipi fino al 50 per cento del contributo concesso ovvero acconti proporzionati ai lavori già eseguiti ed agli acquisti già effettuati e debitamente accertati dai competenti funzionari dell'amministrazione provinciale.

2. Nel caso di mancata realizzazione degli investimenti agevolati entro il termine fissato con l'atto di concessione, i beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate, maggiorate degli interessi pari al tasso legale ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18.

 

9. Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato l'anticipo di cui al punto 8, avviene su presentazione della relativa domanda di corredata dalla documentazione inerente la spesa ammessa a contributo da parte dei beneficiari e la verifica della sua regolarità da parte dell'Ufficio provinciale competente.

2. Con la richiesta di liquidazione finale il richiedente deve impegnarsi a non alienare il bene agevolato per una durata pari a 10 anni, se trattasi di un'immobile, e per una durata di 5 anni nel caso di beni mobili. Il rispettivo termine inizia a decorrere dal giorno dell'inoltro della richiesta. In casi motivati la vendita può essere autorizzata prima della decorrenza dei termini anzidetti con provvedimento  dell'assessore competente, sempre che il contributo concesso venga restituito maggiorato degli interessi legali. Qualora il medesimo richiedente intenda chiedere per un investimento comparabile un'agevolazione provinciale, si procede ad una compensazione dei contributi.

 

10. Revoca

1. Qualora in occasione della verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo ovvero del saldo, nel caso sia stato erogato un anticipo, venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese nel relativo periodo, il beneficiario decade dall'agevolazione concessa in riferimento a queste ed il contributo è ridotto in proporzione.

2. Qualora sia stato erogato un anticipo ed il contributo viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura maggiore all'ammontare del saldo, il beneficiario deve restituire la somma corrispondente alla parte dell'anticipo, sulla quale si ripercuote la decurtazione del contributo, e maggiorata degli interessi legali.

3. Qualora invece venga accertata in occasione o dopo la liquidazione del contributo la mancanza di presupposti per la sua concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, il beneficiario decade dallo stesso e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.

4. Nel caso venga agevolato l'acquisto a mezzo di contratto locazione finanziaria il contributo deve essere restituito aumentato degli interessi legali qualora alla scadenza del contratto di leasing il bene non venga riscattato, a meno che il contratto di locazione finanziaria non abbia una durata pari alla vita utile del bene dato in locazione.

 

11. Controlli

1. Ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modificazioni, i controlli a campione vengono eseguiti annualmente nella misura minima del 6 per cento delle iniziative agevolate.

2. I predetti controlli non trovano applicazione con riguardo ad iniziative agevolate, la cui regolare realizzazione è verificata direttamente da funzionari della ripartizione provinciale agricoltura tramite controlli adeguati e sulla base di un apposito verbale di accertamento.

3. La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un'estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura, o da un suo delegato, dal direttore dell'ufficio competente ad erogare il rispettivo aiuto e dal funzionario addetto. In ordine all'estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.

4. I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provinciale agricoltura e convalidati mediante un verbale di accertamento.

5. In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

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