Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.
(1) Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Per il calcolo delle tariffe e per il pagamento delle tariffe non a carico dell’utente e dei suoi nuclei familiari sono competenti:
il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l’ultima residenza italiana dell’utente al momento in cui ha inizio l’ospitalità in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio semiresidenziale rientranti tra le funzioni proprie dei comuni;
l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l’utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l’ospitalità o la frequenza del servizio, per il pagamento di tariffe di affidamento familiare e tariffe per l’ospitalità presso servizi residenziali o la frequenza di servizi semiresidenziali rientranti tra le funzioni delegate di cui all’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.”