(1) L’articolo 39 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 39 (Pagamento delle tariffe delle prestazioni dell’assistenza domiciliare e della mensa sociale)
1. L’utente concorre al pagamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza domiciliare in relazione al valore della situazione economica del suo nucleo familiare ristretto.
2. Fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato B, è richiesto il pagamento della tariffa minima; a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato B, è richiesto il pagamento della tariffa massima.
3. La partecipazione aumenta in modo lineare all’aumentare del valore della situazione economica a partire dalla tariffa minima fino a raggiungere la copertura della tariffa massima, fatta eccezione per le prestazioni di cui al comma 4.
4. Per le prestazioni del centro diurno e la prestazione “mensa sociale”, è richiesto il pagamento della tariffa minima fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della tabella di cui allegato B e, a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della medesima tabella, è richiesto il pagamento della tariffa massima.
5. Le tariffe minime e massime sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base. Le tariffe massime delle prestazioni pasto a domicilio e mensa sono fissate dai singoli enti e devono corrispondere all’importo dei costi complessivi per la prestazione pasto a domicilio ed almeno al 60 percento dei costi complessivi per la prestazione mensa.
6. In caso di utenti minorenni con disabilità psichica o fisica permanente come definita al punto 5.2., lettera f), dell’allegato A), le tariffe per l’assistenza domiciliare - prestazioni a domicilio - sono ridotte del 50 percento.”