Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.
(1) L’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 12 (Obblighi del donatario)
1. Per le prestazioni reddito minimo di inserimento e locazione e spese accessorie e il pagamento delle tariffe, l’attribuzione di vantaggi economici da parte dell’ente pubblico competente avviene solo in via subordinata rispetto alle prestazioni a carico dei donatari, che sono tenuti a contribuire dopo l’utente e il suo nucleo ristretto e con precedenza su ogni altro obbligato, ai sensi del presente regolamento, fino al valore delle donazioni stesse.
2. A tale fine l’utente, all’atto della presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare le donazioni effettuate nell’ultimo decennio e il relativo beneficiario. Non sono considerate le donazioni effettuate oltre dieci anni prima della presentazione di una domanda, le donazioni a favore del coniuge/della coniuge e le donazioni che da contratto risultano espressamente rimuneratorie.”