(1) Il capo II del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“CAPO II
CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Art. 13 (Prestazioni di primo livello)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di primo livello le prestazioni dell’assistenza economica sociale di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27.
Art. 14 (Prestazioni di secondo livello)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di secondo livello le prestazioni che sono regolate dal capo IV del presente regolamento, e l’anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche.
Art. 15 (Prestazioni di terzo livello)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di terzo livello le prestazioni dell’assistenza economica sociale di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 30 e 32.”