Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.
(1) I commi 2 e 3 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“2. Ai fini della determinazione dell’ammontare della prestazione si considera il reale ammontare delle spese di locazione e delle spese accessorie, nei limiti ritenuti congrui dalla Giunta provinciale. Gli importi possono essere stabiliti con valori diversi riguardo ai diversi territori.
3. Se il richiedente non è in grado di documentare le relative spese accessorie, l’ente erogante calcola una quota forfettaria annua per il riscaldamento pari al 200% della quota base per le persone singole, e pari al 250% della quota base per i nuclei familiari con più componenti.”