(1) L’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 19 (Reddito minimo di inserimento)
1. Il reddito minimo di inserimento è finalizzato al sostegno economico e sociale delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare.
2. La prestazione per il raggiungimento del reddito minimo di inserimento spetta qualora il nucleo familiare non disponga di un valore della situazione economica superiore a 1,22.
3. La prestazione è pari al 1,22 volte il fabbisogno per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a zero e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a 1,22.
4. La prestazione è concessa al massimo per un periodo di sei mesi e viene erogata mensilmente. Nel caso di reddito derivante esclusivamente da pensione può essere concessa per un periodo massimo di dodici mesi.
5. Nel caso in cui esistano indicazioni particolari sul piano assistenziale, l’erogazione può avvenire anche settimanalmente.
6. La prestazione è ripetibile a seguito di nuova domanda.
7. Per ciascuna persona del nucleo familiare che, senza giustificati motivi, non si attivi per il proprio mantenimento, anche attraverso la ricerca di lavoro, o non eserciti le altre attività di cui al comma 8, la prestazione è ridotta di un importo non superiore al 120% della quota base.
8. In presenza di cause oggettive il comitato tecnico può decidere, anche a seguito di un parere motivato del centro di mediazione lavoro, che le persone, anziché cercare lavoro, esercitino le attività concordate e disciplinate esplicitamente nell’ambito del programma di interventi di integrazione sociale di cui all’articolo 35.”