(1) Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione o la rendano possibile a condizioni diverse, l'amministrazione provinciale può, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di indennizzo, revocare o modificare la concessione o l'autorizzazione dandone motivata comunicazione scritta e, di norma, con almeno cinque giorni di preavviso. La revoca è disposta dal competente direttore o dalla competente direttrice di ripartizione.
(2) Il relativo provvedimento è notificato al titolare della concessione o autorizzazione, con indicazione del termine per il ripristino dello stato delle cose e dei luoghi. Qualora l'interessato non ottemperi, si procede d'ufficio. Le relative spese sono poste a carico dell'interessato. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, mentre è esclusa qualsiasi altra indennità.
(3) Il titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione mediante comunicazione scritta. Se la comunicazione perviene prima della decorrenza della concessione o autorizzazione, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e della cauzione o fideiussione. Non sono rimborsati gli oneri corrisposti per il rilascio del relativo atto. Se l'occupazione è già in corso all'atto della comunicazione di rinuncia, non si procede alla restituzione del canone già corrisposto. La rinuncia non ha effetto se il titolare della concessione o autorizzazione non provvede al ripristino dello stato delle cose e dei luoghi. In tal caso, qualora si rendano necessari lavori sull'immobile, sul tracciato ferroviario, sulla strada o sulle relative pertinenze, va acquisita l'autorizzazione del competente ufficio provinciale.
(4) Le garanzie eventualmente prestate sono svincolate previa verifica del regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'insussistenza di danni.
(5) Qualora il titolare della concessione o autorizzazione non abbia ottemperato alle condizioni e norme stabilite ed abbia cagionato danni all'immobile, alla strada o ferrovia o alle loro pertinenze, la Provincia, salvo il risarcimento dell'intero danno, può incamerare, in tutto o in parte, la cauzione o escutere la fideiussione. Quando tale provvedimento viene adottato nei confronti di enti e società che hanno stipulato una fideiussione unica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la stessa deve essere reintegrata nella misura ivi prevista.