(1) Per le associazioni di datori di lavoro autorizzate, secondo la normativa vigente, all'effettuazione delle comunicazioni in nome degli interessati, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2007.
(2) Per le persone che operano come consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali autorizzate, secondo la normativa vigente, all'effettuazione delle comunicazioni in nome degli interessati, aventi sede in un comune delle seguenti circoscrizioni dei centri di mediazione lavoro, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dalle date di seguito specificate:
- a) Circoscrizioni di Silandro e di Vipiteno: 1° febbraio 2007;
- b) Circoscrizione di Egna: 1° aprile 2007;
- c) Circoscrizione di Brunico: 1° maggio 2007;
- d) Circoscrizione di Bressanone: 1° giugno 2007;
- e) Circoscrizione di Merano: 1° settembre 2007;
- f) Circoscrizione di Bolzano: 1° novembre 2007.
(3) Per i datori di lavoro, pubblici e privati, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, in relazione al numero di dipendenti in provincia di Bolzano al 31.12.2005, secondo le date di seguito specificate:
- a) numero di dipendenti pari o superiore a 500 unità: 1° marzo 2007;
- b) numero di dipendenti compreso tra 200 e 499 unità: 1° gennaio 2008;
- c) numero di dipendenti compreso tra 100 e 199 unità: 1° settembre 2008.
(4) Con decorrenza 1° dicembre 2008 tutti i datori di lavoro che al 31 dicembre di ogni anno raggiungono un numero di dipendenti in provincia di Bolzano superiore a 100 unità effettuano le comunicazioni di cui all'articolo 1 esclusivamente in via elettronica a partire dal 1° giugno dell'anno successivo.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.