Sentenza del 17 novembre 2006, n. 414, Pres. Demattio, Est. Widmair
Il trasferimento in altra regione di un ufficiale della Guardia di Finanza, titolare di uno dei posti riservati a concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo (art. 4 del DPR 26 luglio 1976 n. 752), deve sottostare alle disposizioni dettate dall'art. 33 del DPR 15 luglio 1988 n. 574, che al comma 3 prescrive che il trasferimento può essere disposto solo a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio. La ratio della norma, infatti, consiste nella necessità che le amministrazioni statali non soggette alla proporzionale linguistica, come le forze di polizia, garantiscano la presenza di proprio personale bilingue nella provincia di Bolzano o negli uffici o comandi a competenza regionale, evitando, per quanto possibile, trasferimenti di dipendenti assunti nei contingenti bilingui. Il personale in questione non può quindi essere sottoposto, semplicemente, ai parametri ordinari valevoli per il restante territorio nazionale, imponendo la norma un bilanciamento degli interessi in gioco. È, conseguentemente, illegittimo il provvedimento di trasferimento (d'autorità) di un militare della G. di F. appartenente al contingente bilingue, adottato dal comando competente, a fronte di una esplicita opposizione dell'interessato, senza esaurientemente motivare in ordine alle esigenze di servizio volute dalla legge, omettendo cioè di dimostrare l'esistenza di precise ragioni di interesse pubblico prevalente rispetto all'interesse del privato dipendente alla conservazione della sua posizione, in coincidenza con l'interesse pubblico tutelato dalle citate disposizioni attuative dello Statuto di autonomia, anch'esse aventi rango costituzionale.