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In vigore al: 19/04/2016

c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 1)
Contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per il biennio economico 2005 - 2006
2

1)
Pubblicato nel B.U. 24 ottobre 2006, n. 43.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente contratto collettivo (CCP) si applica al personale docente, incluso il personale diplomato delle scuole secondarie di secondo grado, ed educativo, con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 2 (Oggetto e durata del contratto)

(1) Il presente contratto concerne il periodo decorrente dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2006 e disciplina il conguaglio tra gli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e gli aumenti previsti per i dipendenti provinciali nel corrispondente periodo. Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali.

Art. 3 (Indennità provinciale)

(1) Per il biennio 2005-2006 valgono le seguenti regole per la determinazione dell'indennità provinciale di cui all'articolo 17 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003:

  1. per l'anno 2005 gli aumenti degli stipendi tabellari previsti dal CCNL per il biennio economico 2004-2005 a partire dal 01/01/2005 e dal 01/02/2005 sono conguagliati con le stesse decorrenze mediante detrazione dall'indennità provinciale corrisposta nello stesso periodo;
  2. con decorrenza 01/01/2006 l'indennità provinciale annua lorda spetta come da allegato 1;
  3. con decorrenza 01/07/2006 l'indennità provinciale annua lorda spetta come da allegato 2;
  4. gli aumenti stipendiali come da tabelle del CCNL per l'anno 2006 sono erogati con le relative scadenze e detratti dall'indennità provinciale spettante per lo stesso periodo fino alla sottoscrizione definitiva del CCP.

Per gli aumenti previsti dalle precedenti lettere b) ed c) ed il conguaglio di cui alla precedente lettera d) si tiene conto della posizione stipendiale determinata ai sensi dei commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'art. 17 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003.

(2) L'importo annuo lordo di 943,13 euro di cui agli articoli 18 e 19 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003 è aumentato, con decorrenza 1° luglio 2005, dello 2,10% a 962,94 euro e, con decorrenza 1° luglio 2006, di un ulteriore 2,00% a 982,19 euro.

(3) L'Indennità provinciale di cui al precedente comma 1, lettera b) e c) e l'importo di cui al precedente comma 2 sono corrisposti per 10 mensilità per anno, esclusi i mesi di luglio ed agosto.

Art. 4 (Indennità di bilinguismo)

(1) Al personale di cui all'articolo 1 in possesso del sottoindicato attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi della vigente normativa sul pubblico impiego in provincia di Bolzano, è corrisposta l'indennità di bilinguismo nella seguente misura annua lorda:

  1. per il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado ed equiparato, in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per il personale con diploma di laurea:
  2. per il personale docente delle scuole elementari ed equiparato e per i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado ed equiparati, in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per il personale con diploma di laurea: 2.640,90 euro;
  3. per il personale docente delle scuole elementari ed equiparate e per i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado ed equiparati, in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per il personale con diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado:

(2) L'indennità di bilinguismo di cui al comma 1 è corrisposta al personale che già non ne fruisce, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa richiesta alla competente intendenza scolastica.

(3) Per il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado ed equiparato che, in base alla normativa previgente, ha titolo a fruire dell'indennità di bilinguismo corrispondente al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, la relativa indennità di bilinguismo è determinata come segue:

  1. con decorrenza 1° luglio 2005: 2.161,20 euro
  2. con decorrenza 1° luglio 2006: 2.204,43 euro;

(4) Per il personale di cui all'articolo 1 che, in base alla normativa previgente, ha titolo a fruire dell'indennità di bilinguismo corrispondente al diploma di istruzione secondaria di primo grado, la relativa indennità di bilinguismo annua lorda è determinata come segue:

  1. con decorrenza 1° luglio 2005: 1.726,08 euro
  2. con decorrenza 1° luglio 2006: 1.760,60 euro.

(5) Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e la corrispondente previgente normativa in materia di indennità di bilinguismo non trovano applicazione nei confronti del personale che consegua il relativo attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca successivamente all'entrata in vigore del presente contratto.

(6) L'indennità di cui ai precedenti commi viene corrisposta per 12 mensilità per anno.

Art. 5 (Compenso per lavoro straordinario)

(1) Per la prestazione di ore di lavoro straordinario retribuibili spettano i compensi previsti dall'allegato 3 al presente contratto.

Art. 6 (Premi di produttività)

(1) Il fondo destinato ai premi di produttività di cui all'art. 27, comma 3 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003 è determinato nella seguente misura:

  1. 5.600.000,00 euro per l'anno sco l. 2005/06;
  2. 5.700.000,00 euro per l'anno sco l. 2006/07.

(2) Il 50% del fondo di cui al comma 1, lettera a) è destinato per il pagamento dell'importo base dei premi di produttività, ed il restante 50% è a disposizione per la distribuzione dei premi di produttività maggiorati. Il premio di produttività maggiorato assegnato al/la singolo/a docente non può comunque essere superiore al doppio dell'importo del premio base assegnato.

(3) Per l'anno scolastico 2006/07 il premio di produttività assegnato al/la singolo/a docente non può superare 1.200,00 euro.

(4) Il presente articolo sostituisce per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 quanto previsto dall'articolo 27, comma 3 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003.

Art. 7 (Trattamento economico del personale docente comandato presso i nuclei di supporto per la valutazione della qualità del sistema scolastico)

(1) Al personale docente comandato in qualità di esperto per la valutazione presso i nuclei di supporto per la valutazione ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale n. 12/2000ed il rispettivo decreto di attuazione del Presidente della G.P. spetta, per la durata del comando, un'indennità di istituto nella misura lorda annua di 12.000,00 euro.

(2) L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con l'indennità di compensazione prevista dall'art. 30 del T.U. dei CCP del 23 aprile 2003; essa viene corrisposta per 12 mensilità per anno e spetta a partire dal primo giorno del mese successivo all'effettiva presa di servizio presso il nucleo di supporto per la valutazione.

Allegato 1
Indennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati

Allegato 2
Indennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati con decorrenza 1° luglio 2006

Allegato 3
Compensi per lavoro straordinario per il personale docente

(1) I compensi per lavoro straordinario del personale docente sono stabiliti, a partire dall' 1/9/2006, nella seguente misura:

  1. Scuola elementare:
  2. Ore funzionali all'insegnamento:18,50 euro normale20,00 euro maggiorato *
  3. Ore di insegnamento: 31,50 euro
  4. Scuole secondarie (incluso personale diplomato delle scuole secondarie):
  5. Ore funzionali all'insegnamento:21,00 euro normale23,00 euro maggiorato *
  6. Ore di insegnamento: 33,50 euro

 

* dalle ore 20.00 alle ore 07.00

  1. Scuola elementare:
  2. Ore funzionali all'insegnamento:18,50 euro normale20,00 euro maggiorato *
  3. Ore di insegnamento: 31,50 euro
  4. Scuole secondarie (incluso personale diplomato delle scuole secondarie):
  5. Ore funzionali all'insegnamento:21,00 euro normale23,00 euro maggiorato *
  6. Ore di insegnamento: 33,50 euro

* dalle ore 20.00 alle ore 07.00

2)Per unità di insegnamento per attività di recupero ai sensi della Legge 11.01.2007, n. 1, del D.M. Del 3.10.2007, n. 80 dell'Ordinanza ministeriale del 5.11.2007, n. 92, nel periodo che secondo il calendario scolastico intercorre tra il termine delle lezioni e l'inzio delle lezioni.

2)
Questo periodo è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del Contratto collettivo del 10.06.2008. Ai sensi dell'art. 3 del Contratto collettivo 10 giugno 2008, modificato dall'art. 1 del Contratto collettivo 8 luglio 2009, detto periodo resta in vigore fino al 12 settembre 2009. La proroga tacita è espressamente esclusa.
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