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In vigore al: 19/04/2016

Delibera N. 1986 del 06.06.2006
Misure a favore delle cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

…omissis…

 

1) di approvare l'allegata convenzione tipo (allegato “A”) tra ente pubblico e cooperativa sociale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, quale modello di riferimento per gli enti pubblici che intendano utilizzare tale strumento;

2)     di promuovere con idonee misure di incentivazione e sensibilizzazione l'utilizzo da parte della Provincia autonoma, dei comuni e degli altri enti pubblici, compresi quelli economici, e delle società di capitali a partecipazione pubblica, delle convenzioni ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, quale modalità privilegiata per l'acquisto di beni e di servizi e strumento per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, delegando a tal fine gli Assessori alla Cooperazione ed alle Politiche Sociali all'adozione delle opportune misure di informazione e sensibilizzazione;

3)     di impegnare le singole Ripartizioni dell'Amministrazione provinciale a riservare per convenzionamenti ed incarichi a cooperative sociali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate una quota delle proprie spese annuali negli ambiti di attività da queste coperti, delegando a tal fine gli Assessori alla Cooperazione ed alle Politiche Sociali all'adozione delle opportune misure di promozione e verifica.

 
Allegato A
 
CONVENZIONE TRA ENTE PUBBLICO E COOPERATIVA SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381
 
L'Ente …………………… e la Cooperativa sociale/Consorzio di Cooperative sociali ……………….. (che agisce per conto delle associate di seguito specificate) al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91 stipulano la presente convenzione.
 
In data ……………. tra l'Ente…………….. (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE) con sede a …..………………… via………………. n. ..……. Codice Fiscale …………………………………………………. rappresentato da ………..……………………….. nato a …………….. il …………………….., abilitato alla sottoscrizione del presente atto in forza della delibera/decreto ……………………….. e la Cooperativa sociale/Consorzio di Cooperative sociali ………………………………. (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede a …………………. via…………………… n. ..… Codice Fiscale ……………………. iscritta nella sezione “…” al n. …..del Registro provinciale delle Cooperative, nella persona del suo legale rappresentante signor/a …...…………………….. nato a …………..… il ………….. e residente a………………… in via…………….,
 
VISTI
gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91
la delibera della Giunta Provinciale nr. 4346 del 25.11.2002,
e la delibera della Giunta Provinciale nr. del  . .2006
 
PREMESSO
- che con l'affidamento alla COOPERATIVA delle attività oggetto della convenzione, l'ENTE e la COOPERATIVA si pongono l'obiettivo di favorire la creazione di opportunità di lavoro e di formazione ed apprendimento professionale per persone svantaggiate e che la convenzione unisce quindi rilevanti finalità sociali all'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la COOPERATIVA svolge attività tra le quali sono comprese quelle oggetto del presente incarico, come risultante dallo statuto societario depositato presso il Registro delle imprese;
- che la COOPERATIVA risulta essere in possesso delle capacità tecniche e delle risorse necessarie per svolgere in maniera puntuale e qualitativamente adeguata l'incarico oggetto della convenzione;
- che permangano per la COOPERATIVA al momento della sottoscrizione le condizioni per l'iscrizione al Registro provinciale ai sensi di legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;
 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
 
Art. 1 - Oggetto della convenzione
È affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento delle seguenti attività:
………………………………………………………………………………..
 
Art. 2 – Durata
La presente convenzione ha durata dal …………… al ………………
 
Art. 3 - Obblighi della cooperativa
La COOPERATIVA si impegna:
 

a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui alla lettera o) della presente convenzione;

b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della COOPERATIVA e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello). La COOPERATIVA si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;

c) a nominare e sostituire in caso di necessità un/una responsabile del servizio garantendo la necessaria continuità e qualificazione;

d) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;

e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi territoriali degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;

f) a rispettare le disposizioni di legge in merito al tipo di rapporto di lavoro intercorrente con i lavoratori e soci-lavoratori impiegati nell'appalto e ad applicare a favore dei lavoratori e soci-lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi territoriali degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni vigenti;

g) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore e rispettivi accordi territoriali;

h) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

i) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;

j) a garantire e favorire nell'erogazione del servizio di cui alla presente convenzione l'opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, che saranno rendicontate nella relazione semestrale di cui al punto m); l'attività e il numero di inserimenti lavorativi sarà commisurata e proporzionata alla tipologia del servizio e al corrispettivo: ai fini del rispetto del numero di inserimenti, vengono conteggiati l'insieme degl'inserimenti svolti complessivamente dalla cooperativa.

k) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;

l) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato speciale allegato alla presente convenzione;

m) a trasmettere all'ENTE semestralmente una relazione sulle attività svolte, contente un elenco identificativo del personale normodotato e del personale svantaggiato inserito al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il servizio inviante o certificante lo stato di cui all'art. 4 della Legge 381/91, il tipo di rapporto di lavoro instaurato (tempo pieno/part-time, tirocinio), la data di assunzione;

n) a trasmettere ad ogni revisione all'ENTE un'attestazione da parte dell'incaricata/o delle revisione circa la permanenza delle condizioni di cui all'art. 4 della Legge 381/91;

o) a predisporre un progetto individuale di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla COOPERATIVA.

 
Art. 4 – Verifiche periodiche e controlli
Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ENTE potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la COOPERATIVA. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla COOPERATIVA. Il/I referente/i dell'ENTE incaricati del controllo e alla vigilanza è/sono........................... L'ENTE comunica entro 30 giorni alla COOPERATIVA l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

Art. 5 - Obblighi dell'ente
L'ENTE si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati il corrispettivo stabilito in Euro ………… più IVA, da corrispondere entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura mensile.
 
Art. 6 - Ritardi nei pagamenti
Per ritardati pagamenti l'ENTE si impegna a versare alla COOPERATIVA gli interessi di legge.
 
Art. 7 - Consorzi
Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della cooperativa esecutrice deve essere autorizzata da parte dell'ENTE.
 
Art. 8 - Risoluzione della convenzione
La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:
- grave inadempimento della COOPERATIVA nell'esecuzione della presente convenzione;
- gravi inadempimenti dell'ENTE previsti dalla legislazione;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'ENTE per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'articolo 5;
-riduzione della percentuale delle persone in inserimento lavorativo secondo l'art. 4 comma 2 della Legge 381/91 e la violazione delle indicazioni date dall'art. 4 del Decreto del Presidente della Regione del 11/11/1992, nr. 5/L.
È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dal Registro provinciale delle cooperative, fatta salva la volontà da parte dell'ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.
 
Art. 9 - Risoluzione delle controversie
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bolzano.
Il ricorso agli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.
Gli arbitri decidono in modo rituale quali mandatari delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Il Collegio decide entro novanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro. Le decisioni del Collegio sono definitive salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.
 
Art. 10 – Cauzione
A garanzia della regolare esecuzione dell'attività/fornitura di beni la COOPERATIVA costituirà una cauzione di Euro …………… pari al 3% dell'importo annuo mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, che verrà estinta 30 giorni dopo la scadenza.
 
Art. 11 - Spese di stipula della convenzione
Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico di…...
 
Art. 12 - Allegati alla convenzione
Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:
- autocertificazione dell'iscrizione al Registro Provinciale
- elenco operatori
- elenco volontari
- capitolato speciale firmato per accettazione
- polizza fideiussoria.
 
Art. 13 - Responsabile del procedimento
L'ENTE nomina quale responsabile del procedimento il/la signor/a ………………. cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.
 
Letto confermato e sottoscritto
 
Luogo e data
 
Per la Cooperativa Sociale/il Consorzio
 
Per l'Ente
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