(1) Durante le sedute l’accesso all’aula consiliare è permesso, oltre che ai consiglieri/alle consigliere, solo al personale del Consiglio addetto e alle persone espressamente autorizzate dal/dalla Presidente.
(2) Il pubblico e i rappresentanti/le rappresentanti degli organi di informazione possono accedere alle tribune dell’aula consiliare durante le sedute. Le modalità di accesso alle tribune ed eventualmente ai vani adiacenti all’aula consiliare sono disciplinate dal/dalla Presidente.
(3) Il/La Presidente ha facoltà di far allontanare dalle tribune o dai vani adiacenti all’aula consiliare coloro che trasgrediscono, incaricando in tal senso gli uscieri/le usciere, ovvero, in caso di assoluta necessità, le forze dell’ordine.
(4) Nell’aula consiliare e sulle tribune non è consentito l’uso di telefoni cellulari.
(5) Le sedute pubbliche del Consiglio sono interamente trasmesse, durante il loro svolgimento, sul sito Internet del Consiglio. L’Ufficio di presidenza può disporre anche la trasmissione delle sedute o di parti di esse, in forma idonea, per televisione e radio o con altri mezzi elettronici. 82)