(1) Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 114, comma 4, il Consiglio può su richiesta decidere l’anticipazione di un punto all’ordine del giorno. È consentita la motivazione della richiesta. Possono parlare un consigliere/una consigliera a favore e uno/una contro; ciascun intervento non può superare i cinque minuti.