(1) Sulle materie non iscritte all’ordine del giorno, il Consiglio non può né discutere né deliberare, a meno che non lo decida esso stesso a maggioranza dei due terzi dei presenti, previa comunicazione da parte del/della Presidente della materia proposta e con facoltà da parte di uno dei proponenti/di una delle proponenti di illustrare la sua richiesta e da parte di un eventuale oppositore/una eventuale oppositrice di esporre la tesi contraria per la durata di cinque minuti ciascuno/ciascuna. 72)