(1) Al fine di semplificare e ottimizzare i lavori del Consiglio provinciale, l'Ufficio di Presidenza emana, anche gradualmente, sentito il collegio dei capigruppo, disposizioni che prevedono forme e metodologie di convocazione del Consiglio provinciale e dei suoi organi, di presentazione di atti politici ed altri documenti nonché, in generale, di ogni tipo di comunicazione interna attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici – informatici in luogo della forma cartacea.
(2) Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 le eventuali disposizioni contrastanti contenute nel presente regolamento interno cessano di trovare applicazione.