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In vigore al: 14/04/2016

Corte costituzionale - Ordinanza N. 264 del 07.07.2010
Passaggio di un comune dal Veneto alla Regione T.-AA. - inammissibilità di un ricorso per conflitto di attribuzione tra “poteri dello Stato" presentato da un comune

Ordinanza (7 luglio) 21 luglio 2010, n. 264; Pres. Amirante, Red. Saulle
 
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 12 aprile 2010, il Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), rappresentato dal sindaco pro tempore, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere, nonché dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari, per violazione dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 45, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo);
che il ricorrente lamenta che, nonostante il rituale svolgimento del referendumex art. 132, secondo comma, Cost., concernente la proposta di distacco del Comune di Livinallongo del Col di Lana dalla Regione Veneto e la sua aggregazione (unitamente ad altri comuni) alla Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol – consultazione conclusasi in senso favorevole al suddetto distacco –, il Ministro dell'interno avrebbe lasciato inutilmente decorrere il termine di sessanta giorni per la presentazione del relativo disegno di legge di variazione territoriale regionale, così come previsto dall'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970;
che, inoltre, sempre successivamente a tale termine, i deputati Karl Zeller e Gianclaudio Bressa, nonché il senatore Gianvittore Vaccari, avrebbero presentato alla rispettive Camere di appartenenza altrettante proposte di legge costituzionale ciascuna delle quali aventi ad oggetto «Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, di Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto e loro aggregazione alla Regione autonoma Trentino Alto-Adige, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione»;
che, dette condotte omissive e commissive avrebbero determinato, sempre secondo il ricorrente, la «menomazione del diritto di iniziativa per la variazione territoriale regionale» e di quello «di autodeterminazione» attribuiti al Comune dall'art. 132, secondo comma, Cost.;
che, quanto al requisito soggettivo del conflitto, nel ricorso si argomenta la legittimazione del Comune a promuovere il presente giudizio sostenendo, in particolare, che l'agire dei comuni interessati alla procedura di variazione territoriale regionale «non tanto in qualità di enti locali autonomi, quanto come enti cui l'art. 132, secondo comma, Cost.» attribuirebbe una specifica «funzione pubblica concorrente e quindi condizionante la funzione legislativa dello Stato», anche in forza della stessa «posizione» riservata agli Enti locali dal «nuovo disegno costituzionale» dopo la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, quali soggetti che costituiscono la Repubblica (art. 114 Cost.);
che, quanto al requisito oggettivo del conflitto, le asserite violazioni risulterebbero addebitabili, in primo luogo, alla mancata presentazione al Parlamento, nel termine previsto dall'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, del disegno di legge per il distacco del Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol;
che, infatti, ad avviso del ricorrente, anche se l'obbligo di presentazione in questione risulta «radicato in una norma di legge ordinaria», tale norma farebbe «corpo con la disciplina costituzionale» rilevante, cosicché la sua violazione configurerebbe «un'evidente menomazione della posizione del Comune richiedente la modifica della Regione di appartenenza in ossequio all'art. 132 Cost.»;
che, in secondo luogo, il ricorrente si duole della presentazione al Parlamento di alcune proposte di legge costituzionale per il distacco e la conseguente aggregazione del predetto Comune avanzate da tre parlamentari – nelle persone dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari –, posto che tali iniziative avrebbero determinato un inutile aggravamento della procedura prevista dall'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, in base quale il disegno di legge avente ad oggetto la variazione territoriale avrebbe, invece, natura ordinaria;
che, pertanto, il ricorrente conclude chiedendo a questa Corte di:
– «accertare la menomazione del diritto di iniziativa alla variazione territoriale regionale e del diritto di autodeterminazione del Comune di Livinallongo del Col di Lana per violazione, nella forma dell'inadempimento, dell'obbligo previsto all'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, posta in essere dal Consiglio dei ministri attraverso la mancata presentazione al Parlamento del disegno di legge per il distacco del predetto Comune dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol»;
- «accertare la menomazione del diritto di iniziativa alla variazione territoriale regionale e del diritto di autodeterminazione del Comune di Livinallongo del Col di Lana per violazione, nella forma dell'aggravamento della procedura legislativa, dell'obbligo previsto all'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970, posta in essere dal Consiglio dei ministri attraverso la presentazione al Parlamento del disegno di legge governativo di variazione territoriale regionale avente natura costituzionale, anziché avente natura ordinaria in ossequio all'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970»;
- «accertare la menomazione del diritto di iniziativa alla variazione territoriale regionale e del diritto di autodeterminazione del Comune di Livinallongo del Col di Lana per violazione nella forma dell'aggravamento della procedura legislativa, dell'obbligo previsto all'art. 45 quarto comma, della legge n. 352 del 1970 posta in essere» dai deputati  Karl  Zeller e Gianclaudio Bressa, nonché dal senatore Gianvittore Vaccari e, «ove occorra, dalle Camere di appartenenza e dai Presidenti delle medesime, attraverso l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa avente natura costituzionale, anziché avente natura ordinaria in ossequio all'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970»;
– «adottare una pronuncia sostitutiva dell'ingiustificato rifiuto da parte del Consiglio dei ministri a dar vita ai suddetti atti vincolati, affinché sia in tal modo ordinata la presentazione al Parlamento del predetto disegno di legge entro un termine prefissato, nonché la sua presentazione con natura ordinaria».
Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», valutando, in particolare, se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato;
che, sotto il profilo soggettivo, il conflitto è palesemente inammissibile in quanto, come già affermato da questa Corte in più occasioni, deve escludersi che un ente locale possa essere riconosciuto quale «potere dello stato» (da ultimo, ordinanza n. 84 del 2009); né può ritenersi che tale figura, pur essendo «esterna all'organizzazione dello Stato», eserciti un potere che rientri nello «svolgimento di più ampie funzioni, i cui atti finali siano imputati allo Stato-autorità» (così, con specifico riferimento alla Provincia, ordinanze n. 380 del 1993 e n. 101 del 1970);
che difetta altresì il requisito oggettivo del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione delle proprie prerogative unicamente in relazione a fasi successive a quella concernente la celebrazione del referendum ex art. 132, secondo comma, Cost., alla quale soltanto si riferiscono il diritto di iniziativa e di autodeterminazione del Comune di Livinnalongo del Col di Lana e che costituisce il momento iniziale del procedimento decisionale complesso previsto per la variazione territoriale cui esso aspirerebbe;
che, infine, il ricorso risulta finalizzato non già al ripristino del corretto confine fra le diverse attribuzioni costituzionali coinvolte, quanto piuttosto ad ottenere una pronuncia che tenga luogo degli atti tuttora mancanti al completamento della procedura di variazione territoriale di cui all'art. 132 Cost., estranea alla giurisdizione attribuita a questa Corte.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere, nonché dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari.
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