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In vigore al: 14/04/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 350 del 29.11.2010
Rifiuti - disciplina provinciale dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali

Sentenza (29 novembre) 3 dicembre 2010, n. 350; Pres. De Siervo; Red. Tesauro
 
Ritenuto in fatto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 5-9 marzo 2010, depositato l'11 marzo 2010, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in via principale dell'articolo 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 – legge finanziaria 2010), pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 5 gennaio 2010, n. 1, supplemento n. 1, per contrasto con gli articoli 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), e 136 della Costituzione e con gli articoli 4, 5, 8 e 9 dello statuto speciale di autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
1.1. – Il ricorrente premette che l'impugnato art. 18, comma 2, nel modificare la legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante «La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo», ha inserito, dopo il comma 5 dell'art. 45, un'ulteriore comma 6, prevedendo che «La giunta provinciale può disciplinare le procedure e l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 20».
1.2. – Siffatta previsione, tuttavia, si porrebbe in contrasto con l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che disciplina in maniera inderogabile i termini e le procedure di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, norma questa, espressione della competenza statale in materia ambientale.
La Presidenza del Consiglio dei ministri ricorda come la consolidata giurisprudenza costituzionale abbia riconosciuto che la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza spetta in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Nel mentre la Provincia di Bolzano non vanterebbe alcuna competenza né primaria né concorrente in materia.
1.3. – Il ricorrente, poi, sottolinea come la Provincia autonoma di Bolzano, nel disciplinare l'Albo nazionale gestori ambientali, non farebbe che riproporre lo stesso articolo contenuto nella legge provinciale 10 giugno 2008 n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 315 del 2009, per le identiche ragioni indicate già nella sentenza n. 62 del 2008, ossia in quanto la norma contrasta con l'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 che disciplina, in maniera inderogabile, le procedure e i termini di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, in attuazione di direttive comunitarie (art. 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE, relativa ai rifiuti; art. 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, n. 75/442/CEE, relativa ai rifiuti).
Il legislatore provinciale, dunque, eccedendo dalla sua competenza statutaria avrebbe, non solo violato la competenza statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), ma anche l'art. 117, primo comma  della Costituzione, nonché l'art 4, in combinato con l'art. 8, e l'art. 5 in combinato disposto con l'art. 9, del d.P.R. n. 670 del 1972, per il mancato rispetto dei vincoli comunitari, essendo l'art. 212 recepimento della citata direttiva comunitaria 2006/12/CE, che dispone obblighi di autorizzazione, registrazione e controllo da esercitare necessariamente in modo unitario su tutto il territorio nazionale.
1.4. – Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce la violazione dell'art. 136, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma impugnata farebbe rivivere una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale nelle due pronunce richiamate n. 62 del 2008 (relativamente all'art. 20 della legge provinciale n. 4 del 2006) e n. 315 del 2009 (argomentazioni contenute in ricorso, insiste per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, sottolineando in particolare come, a prescindere dalle «variazioni formali» delle proposizioni normative e dalla loro collocazione nel testo normativo interessato, deve ritenersi sussistente la dedotta violazione del giudicato costituzionale, trattandosi di disposizione identica ad altre già dichiarate incostituzionali dalla Corte. L'Avvocatura dello Stato richiama in proposito le sentenze n. 922 del 1988, n. 223 del 1983 e n. 88 del 1966, che dovrebbero consentire alla Corte di evitare che «l'incuria legislativa» possa «far sì che siano riproposte e vigano norme dichiarate incostituzionali il mese prima».
Considerato in diritto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 – legge finanziaria 2010), per contrasto con gli articoli 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), e 136 della Costituzione e con gli articoli 4, 5, 8 e 9 dello statuto speciale di autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
2. – La norma impugnata, prevedendo che «La giunta provinciale può disciplinare le procedure e l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 20», violerebbe in primo luogo gli artt. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), Cost., e l'art 4, in combinato con l'art. 8, e l'art. 5 in combinato disposto con l'art. 9, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ponendosi in contrasto con l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che disciplina in maniera inderogabile i termini e le procedure di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/12/CE del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti.
2.1. – La disposizione in esame violerebbe, poi, l'art. 136, primo comma, Cost., in quanto introdurrebbe una disposizione sostanzialmente identica a quella prevista dall'art. 20 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo)e successivamente dall'art. 16, comma 6 della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), facendo rivivere dunque una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, prima con la sentenza n. 62 del 2008 (relativamente all'art. 20 della legge provinciale n. 4 del 2006) e poi con la sentenza n. 315 del 2009 (relativamente all'art. 16, comma 6 della legge provinciale n. 4 del 2008).
3. – La questione relativa alla violazione dell'art. 136 Cost., merita di essere trattata preliminarmente.
Quando si è in presenza di «questioni tra loro autonome per l'insussistenza di un nesso di pregiudizialità» (sentenza n. 262 del 2009), è compito della Corte «valutare il complesso delle eccezioni e delle questioni costituenti il thema decidendum devoluto al suo esame» e «stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre» (da ultimo, sentenze n. 293 del 2010, n. 181 del 2010 e n. 262 del 2009).
Nel caso di specie, la questione relativa alla violazione del giudicato costituzionale riveste carattere di priorità logica rispetto alle altre, poiché essa attiene all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione.
4. – La questione è fondata.
5. – Questa Corte ha piú volte affermato (ex multis, sentenze n. 262 del 2009, n. 78 del 1992, n. 922 del 1988) che, perché vi sia violazione del giudicato costituzionale, è necessario che una norma ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale. In particolare, nel chiarire la portata del primo comma dell'art. 136 Cost., la Corte ha precisato che «il rigore del citato precetto costituzionale impone al legislatore di “accettare la immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima”, anziché “prolungarne la vita” sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del settore» e che «le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale è quindi precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e raggiungere, “anche se indirettamente”, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione» (sentenze n. 223 del 1983, n. 73 del 1963 e n. 88 del 1966).
Secondo la giurisprudenza della Corte, è violato l'art. 136 Cost., non solo qualora il legislatore disponga che una norma dichiarata incostituzionale conservi la sua efficacia, ma anche quando una legge persegua e raggiunga «lo stesso risultato» (sentenza n. 88 del 1966 cit.).
5.1. – Nel caso di specie, la norma impugnata costituisce sostanzialmente una mera riproduzione di altra norma dichiarata incostituzionale.
In particolare, l'art. 16, comma 6, della legge provinciale n. 4 del 2008, dopo il comma 2 della legge provinciale n. 4 del 2006, aggiungeva il seguente comma: «Con riguardo all'obbligo ed alle modalità di iscrizione all'Albo nazionale, la Giunta provinciale può emanare disposizioni per regolamentare le procedure e l'obbligo di iscrizione».
La Corte, con sentenza n. 315 del 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, in quanto, «attribuendo alla Giunta la determinazione delle condizioni per l'iscrizione all'Albo, in ogni caso finisce per sostituire alla normativa nazionale l'atto della Giunta, in violazione della competenza statale esclusiva esercitata con l'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, che ha disciplinato in maniera inderogabile procedure e termini di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, peraltro in adempimento degli obblighi comunitari contenuti nella citata direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE».
Con la norma oggi impugnata, la Provincia di Bolzano, ha aggiunto, dopo il comma 5 dell'articolo 45 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, il seguente: «La Giunta provinciale può disciplinare le procedure e l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 20».
Dal raffronto testuale della norma oggetto della citata sentenza n. 315 del 2009 e di quella oggi in esame, intervenuta a meno di un mese dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, risulta evidente che si tratta della medesima disposizione normativa, potendosi ravvisare nei due testi soltanto limitate differenze lessicali, le quali non sono in grado di escludere che la seconda sia una riproduzione della prima.
Affermare, infatti, che la Giunta può disciplinare le procedure e l'obbligo di iscrizione all'Albo o che può emanare disposizioni per regolamentare le procedure e l'obbligo di iscrizione, esprime una portata precettiva identica rispetto a quanto già la Corte ha ritenuto illegittimo per violazione degli artt. 8 e 9 dello statuto, nonché dell'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), della Costituzione.
6. – Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11, per violazione del giudicato costituzionale.
Restano, infine, assorbite le censure riferite agli artt. 4, 5, 8 e 9 dello statuto, nonché all'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, 22 dicembre 2009, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 – legge finanziaria 2010).
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