Pubblicato nel B.U. 24 ottobre 2006, n. 43.
(1) Il presente regolamento disciplina la formazione del trainer del benessere e della trainer del benessere ai sensi dell'articolo 53decies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.
(1) Il trainer del benessere esegue le prestazioni che contribuiscono al benessere psichico e fisico del cliente, escluse le prestazioni mediche o riservate ai professionisti sanitari.
(2) Il trainer del benessere è abilitato a svolgere le seguenti prestazioni: applicazioni di benessere, di tecniche motorie e di metodi di rilassamento, esecuzione di massaggi non terapeutici rilassanti, estetici e stimolanti il senso di benessere, sauna e solarium, consulenza finalizzata ad un modo di vivere sano.
(1) Possono esercitare l'attività di trainer del benessere coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, hanno assolto l'obbligo scolastico ed hanno inoltre sostenuto positivamente l'esame di diploma di cui all'articolo 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, relativo alla qualifica professionale di trainer del benessere.
(1) Possono iscriversi al corso di trainer del benessere coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età o rispettivamente hanno assolto l'obbligo formativo. In particolare è richiesto il possesso di:
(2) Gli interessati devono superare il colloquio di ammissione, vertente soprattutto sulle capacità di relazione sociale, in particolare comunicative ed espressive, e sui requisiti fisici.
(1) Il programma dei corsi e degli esami per la qualifica di trainer del benessere è approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40,e successive modifiche. Sono compresi i seguenti moduli:
(1) Al trainer del benessere è consentito esercitare la propria attività in strutture gestite da enti pubblici o da società a partecipazione pubblica, così come negli esercizi ricettivi pubblici.
(1) Il Direttore o la Direttrice della Ripartizione provinciale competente per la formazione professionale, previo parere obbligatorio della commissione esaminatrice nominata ai sensi della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, si esprime ai sensi dell'articolo 53/octies della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, in merito al riconoscimento di altri diplomi acquisiti.
(1) Coloro che, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, dimostrano in un periodo di 5 anni almeno tre anni di esperienza professionale pertinente e la frequenza di un corso di almeno 100 ore nel campo del rilassamento e della tecnica corporea, sono abilitati ad esercitare l'attività di trainer del benessere, previo riconoscimento da parte del Direttore o della Direttrice della Ripartizione provinciale Turismo dopo aver acquisito il parere obbligatorio delle ripartizioni provinciali per la formazione professionale. La documentazione comprovante i requisiti di cui sopra deve essere presentata entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.