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Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
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In vigore al: 30/06/2015
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Sentenze della Corte costituzionale
1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 26.03.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 26.03.1993
Concessione di agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile
Attendere, processo in corso!
Sentenza (24 marzo) 26 marzo 1993, n. 109; Pres. Borzellino - Red. Baldassarre
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti di numerose disposizioni della legge 25 febbraio 1992 n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), deducendo: a) la violazione della competenza esclusiva in materia di artigianato, di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, di turismo e industria alberghiera, di agricoltura e foreste e di formazione professionale, ad essa costituzionalmente attribuita dall'art. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e dalle relative norme di attuazione; b) la violazione della competenza concorrente in materia di commercio, di esercizi pubblici e di incremento della produzione industriale, ad essa attribuita dall'art. 9, nn. 3, 7 e 8 del medesimo Statuto e dalle relative norme di attuazione; c) la lesione delle potestà amministrative sulle medesime materie, attribuite alla Provincia, ai sensi dell'art. 16 del citato Statuto.
La legge impugnata prevede interventi finanziari dello Stato finalizzati a favorire la promozione delle pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale. Destinatari di tali interventi sono, da un lato, le società cooperative e le società di persone o di capitali con determinate caratteristiche nella composizione del capitale sociale e degli organi di amministrazione e le imprese individuali gestite da donne che operano « nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi » (art. 2, comma 1, lett. a) e, dall'altro, le imprese, i consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione, i centri di formazione o gli ordini professionali che « promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale » (art. 2, comma 1, lett. b). Gli interventi previsti consistono, per le imprese individuali o societarie, in contributi in conto capitale fino al cinquanta per cento delle spese « per impianti e attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dei servizi » e « per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica ed organizzativa » (art. 4, comma 1, lett. a); ovvero in contributi in conto capitale fino al trenta per cento delle spese sostenute « per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità » (art. 4, comma 1, lett. b). Un contributo per un ammontare pari al cinquanta per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), è poi previsto dall'art. 4, comma 3.
Ai sensi dell'art. 8, ai destinatari della legge possono essere concessi dagli istituti di credito, agli stessi fini, finanziamenti agevolati di importo fino a trecento milioni e per cinque anni, con abbattimento del tasso di interesse al cinquanta per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore di appartenenza dell'impresa.
Quanto al procedimento di erogazione e di finanziamento delle agevolazioni, viene innanzitutto istituito un « Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile », con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e con dotazione di dieci miliardi annui per il triennio 1992 1994. A carico di tale Fondo sono posti, non solo i contributi in conto capitale, ma anche le agevolazioni sugli interessi, determinate nella misura del dieci per cento del Fondo, del quale è previsto il conferimento al Mediocredito centrale. L'art. 6 demanda, poi, a un decreto del Ministro dell'industria, di concerto con quello del tesoro, la determinazione dei criteri e delle modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni, stabilendo, comunque, che le agevolazioni stesse sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con i ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari (comma 2).
A giudizio della ricorrente, questa disciplina sarebbe illegittima, in quanto, in materie di sicura competenza provinciale, prevede interventi affidati esclusivamente allo Stato, senza il minimo coinvolgimento, neanche formale, delle regioni e delle province autonome. La Provincia osserva, infatti, che, anche secondo la giurisprudenza di questa Corte, interventi statali in materia di competenza provinciale sono ammissibili solo se sorretti da un interesse nazionale ovvero se rispondenti ad esigenze straordinarie riconducibili a situazioni di particolare emergenza (v., in particolare, sent. n. 116 del 1991). D'altra parte, anche ad ammettere la priorità dell'obiettivo del sostegno dell'imprenditoria femminile, ben altre avrebbero dovuto essere, secondo la ricorrente, le forme dell'intervento statale (statuizioni di principio e di indirizzo; previsioni di finanziamenti a destinazione vincolata).
Per quanto riguarda, poi, la previsione di interventi statali a sostegno delle imprese industriali, sussisterebbe, ad avviso della ricorrente, un'ulteriore ragione di illegittimità, consistente nella violazione dell'art. 15 dello Statuto. Quest'ultimo dispone, infatti, che siano assegnate alle province autonome, sentite le stesse, quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento della produzione industriale e che le somme così assegnate siano utilizzate d'intesa tra lo Stato e le province stesse. La legge impugnata, al contrario, non prevede alcuna assegnazione in favore delle province autonome, ne un loro coinvolgimento nella utilizzazione delle somme destinate alla promozione dell'imprenditoria femminile. Una simile disciplina, del resto, non potrebbe neanche essere giustificata in base alla clausola contenuta nello stesso art. 15 dello Statuto, il quale fa salva la diversa regolamentazione contenuta nelle norme generali sulla programmazione economica, dal momento che le disposizioni impugnate certamente non hanno carattere di norme programmatiche.
Illegittimo sarebbe, infine, sempre secondo la ricorrente, l'art. 12 della legge impugnata, il quale dispone che le regioni e le province autonome, in accordo con le associazioni di categoria e attraverso convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e di consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio nazionale, provvedono all'attuazione di programmi che siano diretti alla diffusione di informazioni mirate, nonché alla realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa e di supporto alle attività agevolate dalla legge stessa. A tale fine le regioni e le province autonome possono ottenere contributi dal Fondo di cui all'art. 3 in misura non superiore al trenta per cento della spesa prevista. Ove questa disciplina dovesse essere interpretata nel senso che impone alle regioni e alle province autonome un vero e proprio obbligo di attuare i programmi previsti, risulterebbero lesi, ad avviso della ricorrente, l'autonomia organizzativa della Provincia di Trento e il principio di cui all'art. 81, comma 4, Cost., il quale richiede che le leggi statali, ove impongano nuovi oneri finanziari alle regioni o alle province autonome, debbono anche fornire i mezzi per far fronte a tali oneri.
2. Con un distinto ricorso, la Regione Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti delle stesse disposizioni della legge n. 215 del 1992 (ad eccezione di quelle concernenti le agevolazioni per le imprese industriali), deducendo la violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché, limitatamente all'art. 12, dell'art. 81, comma 4, Cost., anche in riferimento all'art. 109 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, all'art. 27 1. 5 agosto 1978 n. 468 e all'art. 3, comma 6, 1. 14 giugno 1990 n. 158.
Le ragioni addotte dalla Regione Lombardia coincidono, fatte salve le differenze inerenti ai parametri, con quelle esposte dalla Provincia autonoma di Trento.
3. Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
L'Avvocatura generale dello Stato osserva, innanzitutto, che la legge impugnata, al pari della precedente legge 10 aprile 1991 n. 125, è attuativa del precetto di cui all'art. 3, comma 2, Cost., in quanto è diretta a rimuovere le condizioni di fatto limitative dell'eguaglianza, promuovendo l'instaurazione di condizioni di parità non solo formale fra uomini e donne. La stessa legge, inoltre, sarebbe attuativa anche del precetto di cui all'art. 41, comma 1, Cost., che vuole l'iniziativa economica « libera » anche da condizionamenti di fatto. Ma
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se questi sono i fini della legge, risulta evidente, ad avviso dell'Avvocatura, come gli stessi non possano essere perseguiti altro che dallo Stato, dovendosi assicurare uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale attraverso strumenti di gestione necessariamente centralizzata per realizzare un equo riparto delle risorse.
Quanto al merito delle singole censure, l'Avvocatura dello Stato rileva che, per essere accordabili ratione subiecti
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le agevolazioni in favore delle imprese nulla tolgono e nulla aggiungono all'assetto normativo dei vari settori di attività nei quali verosimilmente si verificherà solo un aumento quantitativo, con una diversa composizione soggettiva, degli operatori. In altri termini, secondo l'Avvocatura dello Stato, proprio perché dall'ambito di operatività della legge non è escluso alcun settore di attività e proprio perché la finalità della legge è precipuamente quella di indurre un mutamento nella struttura delle imprese e nella loro conduzione, deve escludersi la dedotta violazione delle competenze provinciali e regionali, le quali non possono ritenersi incise da un intervento suppletivo e complementare operante, piuttosto, sul piano dei diritti della personalità. In particolare, ciò vale per le competenze in materia di formazione professionale, le quali non sono affatto disciplinate dalla legge impugnata.
Quanto alle censure rivolte all'art. 12, l'Avvocatura dello Stato contesta l'interpretazione proposta dalle ricorrenti, secondo la quale regioni e province autonome sarebbero obbligate ad assumere le iniziative di supporto ivi descritte. Si tratterebbe, al contrario, di interventi meramente facoltativi, nei confronti dei quali non avrebbero conseguentemente ragion d'essere i dubbi di legittimità costituzionale formulati con riferimento all'art. 81, comma 4, Cost.
Né, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, possono ritenersi fondate le censure sotto il profilo della lesione dell'autonomia organizzativa. Premesso, infatti, che il vincolo nella scelta dei soggetti con i quali stipulare convenzioni che abbiano il requisito della presenza nell'intero territorio regionale (e non nazionale, come affermato dalle ricorrenti) riguarderebbe le sole regioni a statuto ordinario, la difesa dello Stato ritiene che tale previsione sia giustificata dallo scopo di assicurare un'uniforme copertura dell'attività di supporto, in maniera che la promozione dell'imprenditoria femminile ne resti ugualmente coadiuvata sul territorio di ciascuna regione.
4. In prossimità dell'udienza, le ricorrenti hanno presentato memorie con le quali insistono per l'accoglimento delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.
Replicando alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, le ricorrenti osservano che il perseguimento di finalità di eguaglianza sostanziale non è di per sé ragione sufficiente per giustificare deroghe al riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni (o province autonome). In realtà, il legislatore statale potrebbe legittimamente intervenire nelle materie assegnate alle regioni (o alle province autonome) ai fini perseguiti dalla legge impugnata soltanto dettando principi fondamentali o norme fondamentali di riforma economico-sociale ovvero erogando finanziamenti a destinazione vincolata. Del resto, poiché l'art. 3, comma 2, Cost. assegna tale compito alla Repubblica, deve ritenersi che quest'ultimo debba essere svolto dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome nell'ambito delle rispettive competenze, individuate in base a criteri oggettivi, non in base a criteri teleologici.
Le ricorrenti contestano, quindi, l'assunto della difesa dello Stato in base al quale la legge impugnata nulla aggiungerebbe all'assetto normativo dei vari settori di attività, osservando che, al contrario, gli strumenti individuati dalla legge impugnata (incentivazioni finanziarie di investimenti aziendali o di acquisto di servizi da parte delle imprese; finanziamenti di corsi di formazione imprenditoriale) sono di per sé oggettivamente attinenti all'ambito della disciplina dei singoli settori interessati. In ogni caso, proseguono le ricorrenti, quand'anche si volesse ritenere non preclusa allo Stato la disciplina specifica e di immediata applicazione degli interventi previsti dalla legge impugnata, dovrebbe ritenersi ingiustificata l'attribuzione agli organi ministeriali centrali dell'attività amministrativa di erogazione dei finanziamenti. Nessuna finalità di eguaglianza sostanziale, infatti, potrebbe giustificare l'avocazione allo Stato delle competenze amministrative di spesa in materie rientranti tra le attribuzioni regionali o provinciali.
Quanto all'art. 12, le ricorrenti prendono atto delle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, secondo le quali le iniziative regionali o provinciali ivi previste sarebbero facoltative e non obbligatorie. La Regione Lombardia, in particolare, osserva, in ogni caso, che anche l'accertata facoltatività delle convenzioni non farebbe venir meno la dedotta lesione della propria autonomia organizzativa, dal momento che le attività previste dall'art. 12 vanno comunque realizzate nell'ambito regionale mediante strumenti organizzativi disciplinati dalla legge statale e attraverso soggetti aventi le caratteristiche individuate dalla stessa legge.
Considerato in diritto:
1. Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte al giudizio di questa Corte, le quali investono varie disposizioni contenute nella legge 25 febbraio 1992 n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), sono state sollevate da due distinti ricorsi regolarmene notificati e depositati dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia.
Con il primo dei menzionati ricorsi la Provincia ricorrente contesta la legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6 e 8 1. n. 215 del 1992, ritenendo che le disposizioni ivi contenute si pongano in contrasto con:
a) le competenze di tipo esclusivo attribuite alla stessa Provincia dall'art. 8, nn. 9 (artigianato), 18 (comunicazioni e trasporti d'interesse provinciale), 20 (turismo e industria alberghiera), 21 (agricoltura e foreste) e 29 (addestramento e formazione professionale) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e relative norme di attuazione;
b) le competenze di tipo concorrente assicurate alla Provincia medesima dall'art. 9, nn. 3 (commercio), 7 (esercizi pubblici) e 8 (incremento della produzione industriale) del citato Statuto speciale e relative norme di attuazione;
c) le competenze di natura amministrativa attribuite alla ricorrente sulle materie indicate nelle lettere precedenti in virtù dell'art. 16 del ricordato Statuto speciale;
d) la speciale attribuzione assegnata alla Provincia dall'art. 15 del citato Statuto speciale in ordine alle quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari a favore dell'incremento delle attività industriali.
Con il medesimo ricorso, la Provincia autonoma di Trento contesta altresì la legittimità costituzionale dell'art. 12 1. n. 215 del 1992, deducendone il contrasto con la propria autonomia organizzativa e con il principio posto dall'art. 81, comma 4, Cost., in base al quale ogni legge che comporti nuove spese deve contestualmente prevedere i mezzi finanziari per farvi fronte.
Con il secondo ricorso la Regione Lombardia ha contestato la legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6 e 8 1. n. 215 del 1992, deducendo la violazione degli artt. 117 e 118 (competenze legislative e amministrative in materia di turismo e industria alberghiera, trasporti d'interesse regionale, istruzione artigiana e professionale, agricoltura e foreste, artigianato) e dell'art. 119 (autonomia finanziaria). Anche la Regione Lombardia contesta la legittimità costituzionale dell'art. 12, deducendo la violazione della propria autonomia organizzativa e dell'art. 81, comma 4, Cost., in connessione con l'art. 109 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, l'art. 27 1. 5 agosto 1978 n. 468 e l'art. 3, comma 6, 1. 14 giugno 1990 n. 158.
Poiché i predetti ricorsi prospettano questioni di legittimità costituzionale identiche o connesse, i relativi giudizi vanno decisi con un'unica sentenza.
2. Una prima censura riguarda gli artt. 2, 4 e 8 1. n. 215 del 1992, i quali determinano, rispettivamente, i soggetti che possono accedere ai benefici disposti dalla predetta legge (art. 2) e le agevolazioni previste al fine di incentivare la promozione di nuove imprenditorialità femminili e di permettere l'acquisizione di servizi reali da parte dei soggetti precedentemente indicati (artt. 4 e 8). Ad avviso delle ricorrenti, le disposizioni contenute nei predetti articoli sembrano contrastare con le norme costituzionali ricordate nel precedente punto della motivazione, dal momento che individuerebbero le agevolazioni finanziarie e i relativi possibili beneficiari in relazione ad attività economiche e imprenditoriali svolgentisi in ambiti (agricoltura, turismo, etc.) affidati alle competenze delle province autonome e delle regioni.
Le questioni non sono fondate.
Al fine di decidere i dubbi di costituzionalità sollevati nei confronti degli artt. 2, 4 e 8 della legge impugnata, occorre prima precisare in cosa consistono le « azioni positive » a favore delle donne nel campo imprenditoriale.
2.1. Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 215 del 1992, le disposizioni contenute nell'atto contestato perseguono le seguenti finalità:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.
In vista della realizzazione di tali fini, l'impugnato art. 2 individua, quali soggetti che possono accedere ai benefici indicati in altre disposizioni della stessa legge, le società cooperative e di persone costituite in misura non inferiore al sessanta per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione appartengano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, le imprese individuali gestite da donne operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi (lettera a). Lo stesso articolo, alla lettera b), aggiunge che ai medesimi benefici possono accedere le imprese o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione imprenditoriale o eroganti servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati, per una quota non inferiore al settanta per cento, a donne.
In relazione alle distinte categorie di soggetti indicati nelle due lettere dell'art. 2, l'art. 4 determina, poi, le agevolazioni di cui quei soggetti possono beneficiare. Le società e le imprese indicati nella lettera a), sempreché siano costituite dopo l'entrata in vigore della legge n. 215 del 1992, possono usufruire di contributi in conto capitale fino al cinquanta per cento delle spese per impianti e attrezzature sostenute per l'avvio dell'impresa ovvero per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione attinenti ai prodotti, alle tecnologie o all'organizzazione. Inoltre, gli stessi soggetti ora considerati possono beneficiare di contributi fino al trenta per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.
I soggetti indicati nell'art. 2, lettera b), possono usufruire, a norma dell'art. 4, comma 3, di contributi fino al cinquanta per cento delle spese sostenute per le attività descritte dallo stesso art. 2.
Infine, l'art. 8 dispone che ai soggetti indicati nell'art. 2, lettera a), possono essere concessi finanziamenti agevolati, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria.
2.2. Dalla descrizione ora compiuta si desume che le disposizioni impugnate prevedono incentivazioni finanziarie a favore di imprese a prevalente partecipazione femminile ovvero a favore di istituzioni vòlte a promuovere l'imprenditorialità femminile, al chiaro scopo di agevolarne lo sviluppo, con riferimento ai momenti più importanti del ciclo produttivo, nei vari settori merceologici in cui operano. Si tratta, più precisamente, di interventi di carattere positivo diretti a colmare o, comunque, ad attenuare un evidente squilibrio a sfavore delle donne, che, a causa di discriminazioni accumulatesi nel corso della storia passata per il dominio di determinati comportamenti sociali e modelli culturali, ha portato a favorire le persone di sesso maschile nell'occupazione delle posizioni di imprenditore o di dirigente d'azienda.
In altri termini, le finalità perseguite dalle disposizioni impugnate sono svolgimento immediato del dovere fondamentale che l'art. 3, comma 2, Cost. assegna alla Repubblica di « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ». Le « azioni positive », infatti, sono il più potente strumento a disposizione del legislatore, che, nel rispetto della libertà e dell'autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la soglia di partenza per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate fondamentalmente quelle riconducibili ai divieti di discriminazione espressi nel comma 1 dello stesso art. 3 (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali) al fine di assicurare alle categorie medesime uno statuto effettivo di pari opportunità di inserimento sociale, economico e politico.
Nel caso di specie, le « azioni positive » disciplinate dalle disposizioni impugnate sono dirette a superare il rischio che diversità di carattere naturale o biologico si trasformino arbitrariamente in discriminazioni di destino sociale. A tal fine è prevista, in relazione a un settore di attività caratterizzato da una composizione personale che rivela un manifesto squilibrio a danno dei soggetti di sesso femminile, l'adozione di un trattamento di favore nei confronti di una categoria di persone, le donne, che, sulla base di una non irragionevole valutazione operata dal legislatore, hanno subito in passato discriminazioni di ordine sociale e culturale e, tuttora, sono soggette al pericolo di analoghe discriminazioni.
Trattandosi di misure dirette a trasformare una situazione di effettiva disparità di condizioni in una connotata da una sostanziale parità di opportunità, le « azioni positive » comportano l'adozione di discipline giuridiche differenziate a favore delle categorie sociali svantaggiate, anche in deroga al generale principio di formale parità di trattamento, stabilito nell'art. 3, comma 1, Cost. Ma tali differenziazioni, proprio perché presuppongono l'esistenza storica di discriminazioni attinenti al ruolo sociale di determinate categorie di persone e proprio perché sono dirette a superare discriminazioni afferenti a condizioni personali (sesso) in ragione della garanzia effettiva del valore costituzionale primario della « pari dignità sociale », esigono che la loro attuazione non possa subire difformità o deroghe in relazione alle diverse aree geografiche e politiche del Paese. Infatti, se ne fosse messa in pericolo l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, il rischio che le « azioni positive » si trasformino in fattori (aggiuntivi) di disparità di trattamento, non più giustificate dall'imperativo costituzionale di riequilibrare posizioni di svantaggio sociale legate alla condizione personale dell'essere donna, sarebbe di tutta evidenza.
Ciò non toglie che nel programma di « azioni positive » previsto, in conformità alla precisa indicazione costituzionale che ne affida il compito alla « Repubblica », siano coinvolti anche soggetti pubblici diversi dallo Stato (regioni e province autonome). Ma un coinvolgimento del genere, come la Corte non ha mai mancato di affermare (v., da ultimo, sent. n. 281 del 1992), è costituzionalmente possibile soltanto all'interno di un quadro diretto a garantire un'effettiva coerenza di obiettivi e di comportamenti.
2.3. Sulla base delle suesposte motivazioni vanno rigettati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalle ricorrenti nei confronti degli artt. 2, 4 e 8 1. n. 215 del 1992.
Analogamente a quanto si riscontra nella più recente legislazione sociale (sulla quale questa Corte si è già pronunziata: v. sentt. nn. 75, 202, 281 e 406 del 1992), le disposizioni impugnate pongono una disciplina positivamente differenziata in dipendenza di fattori direttamente attinenti a qualità soggettive delle categorie di persone considerate, e non già in ragione delle attività da esse svolte. Questo carattere della disciplina impugnata testimonia la portata generale della stessa, nel senso che contiene misure concernenti le imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile, senza riguardo ai particolari settori materiali nei quali queste operano. Tali settori, infatti, sono presi in considerazione dal legislatore unicamente al fine di specificare la natura imprenditoriale delle attività e non già a quello di privilegiare taluni settori materiali e di riservare ad essi soltanto il superamento delle discriminazioni che si intendono eliminare.
Quanto affermato non porta ad escludere che l'attuazione delle « azioni positive » a favore dell'imprenditoria femminile possa in concreto interferire con le politiche di incentivazione che le regioni o le province autonome promuovono nei settori materiali affidati alle loro competenze. Tale incidenza indiretta, secondo il costante orientamento di questa Corte (v., da ultimo, sentt. nn. 281, 366 e 406 del 1992), non può tuttavia costituire motivo di illegittimità costituzionale, ma esige, piuttosto, la previsione di adeguati strumenti di cooperazione fra lo Stato e le regioni (o le province autonome).
3. Le considerazioni appena svolte conducono all'accoglimento parziale delle questioni di legittimità costituzionale che le ricorrenti hanno sollevato nei confronti dell'art. 6 1. n. 215 del 1992.
Tale articolo, al comma 1, demanda a un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione dei criteri e delle modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dal già ricordato art. 4. Per questo aspetto le censure mosse dalle ricorrenti vanno rigettate, dal momento che l'attribuzione allo Stato del potere di stabilire programmi di « azioni positive » riguardo all'imprenditoria femminile fa consequenzialmente cadere la pretesa lesività dell'intervento di un decreto ministeriale diretto a fissare i criteri e le modalità per l'attuazione di quei programmi legislativi.
Al contrario, vanno parzialmente accolte le censure che le stesse ricorrenti muovono al comma 2 dell'art. 6, per il quale le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, ma senza alcuno strumento di cooperazione con le regioni o le province autonome, le cui materie di propria competenza siano interessate dal suddetto decreto.
Le censure delle ricorrenti vanno accolte su quest'ultimo punto, poiché l'esercizio del potere statale di concedere agevolazioni alle imprese a prevalente partecipazione femminile o condotte da donne, giustificato dalla necessità di assicurare condizioni di uniformità su tutto il territorio nazionale in ordine all'attuazione di un valore costituzionale primario, come la realizzazione dell'eguaglianza effettiva delle donne e degli uomini nel campo dell'imprenditoria, produce indubbie interferenze sullo svolgimento delle competenze regionali (o provinciali), allorché le agevolazioni da concedere riguardino imprese operanti in settori materiali sottoposti alla disciplina dei poteri regionali (o provinciali) medesimi. In relazione a tali interferenze, il principio costituzionale di leale cooperazione esige che la decisione statale di concessione delle predette agevolazioni sia preceduta da forme di raccordo con le regioni (o le province autonome) nel cui ambito di competenza ricadono le attività delle imprese destinatarie dei benefici previsti dalla legge n. 215 del 1992. Tale esigenza di cooperazione, che peraltro la disposizione impugnata soddisfa unicamente nei rapporti con gli altri ministeri (mediante il « concerto »), si impone tanto più nei rapporti con le regioni e le province autonome, dal momento che l'art. 12 della legge impugnata prevede che queste ultime concorrano attraverso la predisposizione di propri programmi di « azioni positive » coerenti con quelli nazionali al raggiungimento degli obiettivi di eguaglianza sostanziale perseguiti dalla legge stessa.
Per le ragioni ora esposte, quando la concessione delle agevolazioni da parte del Ministro dell'industria interferisce con competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario e alle province autonome, il relativo potere non può essere esercitato senza che sia previsto un adeguato strumento di collaborazione tra Stato e regioni (o province autonome).
4. Non fondate sono le questioni di legittimità costituzionale sollevate da entrambe le ricorrenti nei confronti dell'art. 12 1. n. 215 del 1992.
Nel prevedere che le regioni e le province autonome, in vista di finalità coerenti con la stessa legge, attuino, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla legge medesima, l'art. 12 violerebbe l'autonomia organizzativa garantita alle regioni e alle province autonome là dove stabilisce, secondo la prospettazione delle ricorrenti, la necessità dell'accordo con le associazioni di categoria. La stessa sfera di competenze sarebbe violata, sempre secondo le ricorrenti, anche dal comma 2 dello stesso articolo, che prevede, per la realizzazione dei predetti programmi, la stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati, presenti nel territorio, aventi esperienza in materia. Infine, anche il comma 3 dell'art. 12 sarebbe costituzionalmente illegittimo, in quanto violerebbe l'art. 81, comma 4, della Costituzione, per aver limitato la possibilità per le regioni e le province autonome di attingere al Fondo nazionale ad un ammontare non superiore al trenta per cento della spesa prevista, di modo che sarebbero stabiliti oneri finanziari sprovvisti di adeguati mezzi di copertura.
Le censure ora considerate muovono tutte dal presupposto erroneo che le regioni e le province autonome siano obbligate a predisporre i programmi indicati nell'art. 12, con il conseguente vincolo a stipulare le convenzioni e gli accordi previsti e a finanziare le suddette attività, per il settanta per cento, con risorse proprie. In realtà, sia se interpretato nella sua stretta letteralità, sia se collocato in una visione sistematica dell'intera legge, l'art. 12 porta a configurare la predisposizione e la realizzazione dei programmi di « azioni positive » come una facoltà delle regioni e delle province autonome. Sotto il profilo letterale, occorre considerare che l'articolo in esame mira a predisporre un quadro di coordinamento fra le iniziative a favore dell'imprenditoria femminile poste in essere dallo Stato e quelle concorrenti autonomamente decise dalle regioni e dalle province autonome. L'art. 12, sotto quest'ultimo aspetto, si limita a prevedere la necessità della coerenza dei programmi liberamente determinati dalle regioni (e dalle province autonome) con le finalità d'interesse generale perseguite dalla legge n. 215 del 1992 e a stabilire, anche in relazione al contributo finanziario statale del trenta per cento della spesa prevista per i suddetti programmi, la via preferenziale dell'accordo con le associazioni di categoria (per la predisposizione dei programmi medesimi) e quella della convenzione con enti pubblici e privati aventi particolare esperienza in materia (per la realizzazione dei programmi stessi). Si tratta, com'è evidente, di vincoli e di disposizioni che non possono in alcun modo esser considerati lesivi dell'autonomia costituzionale spettante alle ricorrenti.
5. Deve, infine, dichiararsi la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 3 1. n. 215 del 1992, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dell'industria del Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile. Infatti, poiché per le ragioni precedentemente illustrate la materia regolata dalla legge in questione sfugge alle competenze regionali o provinciali, vengono conseguentemente a cadere le censure delle ricorrenti in ordine a una presunta violazione della autonomia ad esse assicurata dalle disposizioni statutarie e costituzionali ricordate al punto 1 della presente motivazione.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2,1. 25 febbraio 1992 n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), nella parte in cui non prevede un meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome in relazione all'esercizio del potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianale concernente la concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile allorché queste ultime operino nell'ambito dei settori materiali affidati alle competenze delle regioni e delle province autonome;
- dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6, comma 1, e 8 1. 25 febbraio 1992 n. 215, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione, e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.;
- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 1. 25 febbraio 1992 n. 215, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione della propria autonomia organizzativa e dell'art. 81, comma
4,
Cost., e dalla Regione Lombardia, per violazione della propria autonomia organizzativa e dell'art. 81, comma
4
,
Cost., in connessione con l'art. 109 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, l'art. 27 l. 5 agosto 1978 n. 468 e l'art. 3, comma 6, 1. 14 giugno 1990 n. 158.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
a) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
b) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
c) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
d) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
e) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
f) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
g) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
h) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
i) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
j) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
k) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
Art. 1-5.
Art. 6 (Partecipazione alla società "Airport Bolzano- Bozen S.p.A.")
Art. 7-8.
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16 (Modifica della : compensi ai componenti di commissioni, comitati, ecc.)
Art. 17-18.
Art. 19
Art. 20
Art. 21 (Clausola d'urgenza)
l) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17
m) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
n) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
o) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario
Tassa automobilistica provinciale
Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA)
Art. 12-17.
Art. 17/bis
Art. 18-21.
Altre disposizioni in materia di imposte e tributi
Disposizioni in materia di spesa
Altre disposizioni
Tabella A e B
p) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
q) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
Art. 1-3
Art. 4 (Partecipazione a società)
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39 (Clausola d'urgenza)
Allegati A e B
r) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
s) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
t) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
v) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
v) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
w) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13
x) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
y) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
A Prevenzione incendi
B Servizio antincendi e protezione civile
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 2000, n. 49
b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15
c) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 36
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2009 , n. 33
e) Decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010 , n. 31
f) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7
g) Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2014, n. 31
C Provvidenze in caso di calamità
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
B Provvidenze per attività culturali
a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41
b) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5 —
c) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 18 —
d) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
f) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
Art. 1-32.
Art. 33
Art. 34
Art. 35 (Controllo sui finanziamenti)
Art. 36 (Gestione diretta ed entrate)
Art. 37 (Esperti)
Art. 38 (Testo unificato)
Art. 39 (Personale amministrativo degli istituti pedagogici)
Art. 40
Art. 41
Art. 42 (Norme transitorie)
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
i) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
j) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
C Tutela dei beni culturali
D Istituzioni culturali
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
a) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
b) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
c) Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
d) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
f) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
Art. 1-24.
Personale addetto alle attività e servizi
Modifica e integrazione di altre leggi provinciali in materia di assistenza ai soggetti portatori di handicaps e norme sul personale
Norme transitorie e finali
Art. 48 (Personale amministrativo)
Art. 49 (Trasferimento dei ruoli speciali)
Art. 50
Art. 51-52.
Art. 53
Art. 54-55.
Art. 56-58.
Tabella degli organici del personale addetto ai servizi sanitario-riabilitativi da inquadrarsi nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario.
Tabella B
Tabella C
Tabella D
g) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
h) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
i) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
j) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
j) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
a) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
b) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
c) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
d) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
e) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34
f) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
g) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
i) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
k) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
n) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
q) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
r) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
B Tutela del paesaggio
a) Legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8
b) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29
c) LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1981, n. 7 —
d) Legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1992, n. 29
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 settembre 1970, n. 2703
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale6 novembre 1998, n. 33
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1971, n. 4485
g) Decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56
h) Decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2012, n. 31
p) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 giugno 1992, n. 3645
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
b) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 —
c) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 gennaio 1980, n. 3
d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
e) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
Modifiche ed integrazioni della , recante “Riordinamento del Servizio sanitario provinciale”
Art. 1 (Modifica dell’articolo 12/ter della
)
Art. 2 (Modifica dell’articolo 13 della
)
Art. 3 (Modifica dell’articolo 14 della
)
Art. 4 (Modifica dell’articolo 22 della
)
Art. 5 (Inserimento dell’articolo 24/bis
nella )
Art. 6 (Modifica dell’articolo 31/bis
della )
Art. 7 (Inserimento dell’articolo 32/ter
nella )
Art. 8 (Modifica dell’articolo 35 della
)
Art. 9 (Modifica dell’articolo 81 della
)
Modifiche ed integrazioni di altre leggi provinciali in materia di igiene e salute pubblica
Abrogazioni e disposizioni finanziarie
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
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2019
2018
2017
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2013
2012
2011
2010
2009
2008
Delibera N. 31 del 07.01.2008
Delibera N. 53 del 21.01.2008
Delibera N. 229 del 28.01.2008
Delibera N. 247 del 28.01.2008
Delibera N. 307 del 04.02.2008
Delibera N. 333 del 04.02.2008
Delibera N. 384 del 11.02.2008
Delibera 11 febbraio 2008, n. 409
Delibera N. 475 del 18.02.2008
Delibera N. 486 del 18.02.2008
Delibera N. 703 del 03.03.2008
Delibera N. 723 del 10.03.2008
Delibera N. 733 del 10.03.2008
Delibera N. 734 del 10.03.2008
Delibera N. 864 del 17.03.2008
Delibera N. 987 del 25.03.2008
Delibera N. 1022 del 31.03.2008
Delibera N. 1069 del 31.03.2008
Delibera N. 1187 del 14.04.2008
Delibera N. 1216 del 14.04.2008
Delibera N. 1247 del 14.04.2008
Delibera N. 1283 del 21.04.2008
Delibera N. 1378 del 28.04.2008
Delibera N. 1589 del 13.05.2008
Delibera N. 1677 del 19.05.2008
Delibera N. 1855 del 03.06.2008
Delibera N. 1863 del 03.06.2008
Delibera N. 1872 del 03.06.2008
Delibera N. 2046 del 16.06.2008
Delibera N. 1188 del 14.04.2008
Delibera N. 2112 del 16.06.2008
Delibera N. 2151 del 16.06.2008
Delibera N. 2180 del 23.06.2008
Delibera N. 1365 del 28.04.2008
Delibera N. 2300 del 30.06.2008
Delibera N. 2320 del 30.06.2008
Delibera N. 2417 del 07.07.2008
Delibera N. 2452 del 07.07.2008
Delibera N. 2496 del 14.07.2008
Delibera N. 2769 del 28.07.2008
Delibera N. 2828 del 10.08.2008
Delibera N. 3128 del 01.09.2008
Delibera N. 3295 del 15.09.2008
Delibera N. 3346 del 15.09.2008
Delibera N. 3393 del 22.09.2008
Delibera N. 3566 del 06.10.2008
Delibera N. 3626 del 06.10.2008
Delibera N. 3851 del 20.10.2008
Delibera N. 3990 del 03.11.2008
Delibera 10 novembre 2008, n. 4108
Delibera N. 4136 del 10.11.2008
Delibera N. 4172 del 10.11.2008
Delibera N. 4213 del 10.11.2008
Delibera N. 4251 del 17.11.2008
Delibera 9 dicembre 2008, n. 4617
Delibera N. 4678 del 09.12.2008
Delibera Nr. 4688 vom 09.12.2008
Delibera N. 4709 del 15.12.2008
Delibera N. 4722 del 15.12.2008
Delibera N. 4732 del 15.12.2008
2007
2006
2005
Delibera 24 gennaio 2005, n. 102
Delibera N. 311 del 14.02.2005
Delibera N. 342 del 14.02.2005
Delibera N. 637 del 07.03.2005
Delibera N. 842 del 21.03.2005
Delibera N. 848 del 21.03.2005
Delibera N. 1270 del 18.04.2005
Delibera N. 1303 del 26.04.2005
Delibera N. 412 del 14.02.2005
Delibera N. 1317 del 26.04.2005
Delibera N. 1533 del 09.05.2005
Delibera N. 1626 del 17.05.2005
Delibera N. 1705 del 17.05.2005
Delibera N. 1749 del 23.05.2005
Delibera N. 1884 del 30.05.2005
Delibera N. 1999 del 06.06.2005
Delibera N. 2039 del 13.06.2005
Delibera N. 2225 del 20.06.2005
Delibera N. 2260 del 20.06.2005
Delibera N. 2297 del 27.06.2005
Delibera N. 2691 del 25.07.2005
Delibera N. 2750 del 10.08.2005
Delibera N. 2912 del 10.08.2005
Delibera N. 3300 del 12.09.2005
Delibera N. 3351 del 12.09.2005
Delibera N. 3553 del 26.09.2005
Delibera N. 3618 del 03.10.2005
Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
Delibera N. 3793 del 10.10.2005
Delibera N. 3988 del 24.10.2005
Delibera N. 4038 del 31.10.2005
Delibera N. 4039 del 31.10.2005
Delibera N. 1798 del 23.05.2005
Delibera N. 2388 del 04.07.2005
Delibera N. 4707 del 05.12.2005
Delibera N. 4052 del 31.10.2005
Delibera N. 4753 del 12.12.2005
Delibera N. 4897 del 19.12.2005
Delibera N. 5035 del 30.12.2005
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Corte costituzionale - Sentenza N. 6 del 19.01.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 26.03.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 29.04.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 05.05.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 218 del 05.05.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 07.05.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 260 del 01.06.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 316 del 15.07.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 28.07.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 14.12.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 496 del 31.12.1993
Corte costituzionale - Sentenza N. 497 del 31.12.1993
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2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 533 del 18.12.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 07.02.2001
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 27.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 39 vom 03.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 40 vom 03.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 03.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 44 vom 08.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 09.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 46 del 17.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 70 del 28.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 14.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 31.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 142 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 19.04.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 316 vom 05.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 06.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 19.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 192 del 24.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 27.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 210 vom 06.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 224 del 10.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 10.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 14.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 245 vom 20.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 12.07.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 12.07.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 260 del 12.07.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 301 vom 03.08.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 16.08.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 05.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 27.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 28.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 12.10.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 03.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 368 del 04.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 08.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 376 del 10.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 402 vom 22.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 29.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 30.11.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 414 vom 30.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 421 del 10.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 422 del 13.12.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 440 vom 21.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 441 del 21.12.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 444 vom 21.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 21.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 450 del 22.12.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 451 vom 22.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 462 del 27.12.2005
Verfassungsgerichtshof - Urteil Nr. 237 vom 14.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 15.03.2005
2004
2003
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 3 vom 08.01.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 13 vom 07.02.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 18 vom 12.02.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 20 del 13.02.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 27 del 19.02.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 19.02.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 05.03.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 57 del 11.03.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 16.03.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 19.03.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 81 del 25.03.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 89 vom 01.04.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 90 vom 03.04.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 09.04.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 105 vom 24.04.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 107 vom 27.04.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 110 del 30.04.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 03.05.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 114 del 03.05.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 115 del 06.05.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 30.05.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 151 del 14.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 27.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 163 del 28.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 28.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 172 del 05.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 180 del 22.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 186 del 24.07.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 192 vom 26.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 30.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 30.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 01.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 03.08.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 213 vom 27.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 30.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 226 del 30.08.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 30.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 236 del 17.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 241 del 18.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 242 del 18.09.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 254 vom 30.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 30.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 04.10.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 270 vom 09.10.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 274 del 22.10.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 23.10.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 309 del 04.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 311 del 05.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 341 del 20.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 21.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 17.12.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 362 del 18.12.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 370 vom 20.12.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 30.12.1996
1989
Indice cronologico
2015
2014
2013
2012
04/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
10/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 gennaio 2012, n. 2
19/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 19 gennaio 2012, n. 5
19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1
19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
12/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
18/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 18 gennaio 2012, n. 4
09/01/2012 - Corte costituzionale - sentenza 9 gennaio 2012, n. 2
23/01/2012 - Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
09/01/2012 - Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
06/02/2012 - Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
27/02/2012 - Legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5
05/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
06/02/2012 - Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
27/02/2012 - Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
15/03/2012 - Legge provinciale 15 marzo 2012, n. 6
16/03/2012 - Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7
13/02/2012 - Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
08/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7
13/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2012, n. 8
12/03/2012 - Delibera 12 marzo 2012, n. 341
05/03/2012 - Delibera 5 marzo 2012, n. 326
21/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2012, n. 9
19/03/2012 - Delibera 19 marzo 2012, n. 409
11/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 11
11/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 12
18/04/2012 - Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
02/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10
26/03/2012 - Delibera 26 marzo 2012, n. 428
17/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 aprile 2012, n. 13
07/05/2012 - Delibera 7 maggio 2012, n. 630
26/03/2012 - Delibera 26 marzo 2012, n. 474
09/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 3
09/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 4
11/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 11 gennaio 2012, n. 9
21/03/2012 - Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 72
21/03/2012 - Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 74
02/04/2012 - Corte costituzionale - sentenza 2 aprile 2012, n. 90
10/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2012, n. 14
16/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
01/06/2012 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 1. Juni 2012, Nr. 2
10/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2012, n. 15
22/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 22 maggio 2012, n. 17
06/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2012, n. 19
13/06/2012 - Legge provinciale 13 giugno 2012, n. 10
07/05/2012 - Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2012, n. 114
15/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 giugno 2012, n. 20
21/05/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 21 maggio 2012, n. 136
23/05/2012 - Corte costituzionale - sentenza 23 maggio 2012, n. 142
15/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 giugno 2012, n. 21
28/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 28 giugno 2012, n. 22
13/06/2012 - Legge provinciale 13 giugno 2012, n. 11
29/05/2012 - Delibera 29 maggio 2012, n. 798
13/07/2012 - Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
13/07/2012 - Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 14
11/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
02/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 2 luglio 2012, n. 178
04/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 4 luglio 2012, n. 183
04/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 4 luglio 2012, n. 189
17/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 202
17/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 203
18/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 18 luglio 2012, n. 207
26/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2012, n. 24
26/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2012, n. 25
02/07/2012 - Delibera 2 luglio 2012, n. 999
04/06/2012 - Delibera 4 giugno 2012, n. 819
23/01/2012 - Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
16/07/2012 - Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
31/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2012, n. 26
21/05/2012 - Delibera 21 maggio 2012, n. 762
23/07/2012 - Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
16/07/2012 - Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
23/07/2012 - Delibera 23 luglio 2012, n. 1141
27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
17/08/2012 - Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
27/08/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2012, n. 28
27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
25/06/2012 - Delibera 25 giugno 2012, n. 925
24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
11/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
25/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 25 maggio 2012, n. 18
24/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2012, n. 32
10/09/2012 - Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
20/09/2012 - Legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15
17/09/2012 - Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
17/09/2012 - Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
01/10/2012 - Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
11/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2012, n. 34
03/09/2012 - Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
17/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 settembre 2012, n. 30
11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 17
22/10/2012 - Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
15/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2012, n. 36
18/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2012, n. 37
04/10/2012 - Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
09/07/2012 - Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
29/05/2012 - Delibera 29 maggio 2012, n. 794
23/07/2012 - Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
18/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2012, n. 31
02/07/2012 - Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
14/05/2012 - Delibera 14 maggio 2012, n. 690
15/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 ottobre 2012, n. 35
19/03/2012 - Delibera 19 marzo 2012, n. 385
11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
16/05/2012 - Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9
04/07/2012 - Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12
01/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
04/06/2012 - Delibera 4 giugno 2012, n. 823
13/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
22/10/2012 - Corte costituzionale - sentenza 22 ottobre 2012, n. 238
29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
09/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2012, n. 40
26/11/2012 - Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
19/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 19 novembre 2012, n. 41
05/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 45
05/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 44
03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
03/12/2012 - Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e sulle tariffe dei servizi sociali 2012
19/11/2012 - Corte costituzionale - sentenza 19 novembre 2012, n. 259
03/12/2012 - Corte costituzionale - sentenza 3 dicembre 2012, n. 275
03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
17/12/2012 - Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
20/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 47
12/12/2012 - Corte costituzionale - sentenza 12 dicembre 2012, n. 278
27/12/2012 - Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
17/12/2012 - Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
20/12/2012 - Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
10/09/2012 - Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
17/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46
03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
26/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42
05/12/2012 - Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20
05/12/2012 - Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21
26/11/2012 - Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
05/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
19/11/2012 - Legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19
20/12/2012 - Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
10/12/2012 - Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
27/12/2012 - Delibera 27 dicembre 2012, n. 1983
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14/02/2005 - Delibera N. 311 del 14.02.2005
24/10/2005 - Delibera N. 3988 del 24.10.2005
21/03/2005 - Delibera N. 848 del 21.03.2005
13/06/2005 - Delibera N. 2039 del 13.06.2005
31/10/2005 - Delibera N. 4038 del 31.10.2005
19/12/2005 - Delibera N. 4978 del 19.12.2005
14/03/2005 - Delibera N. 739 del 14.03.2005
03/10/2005 - Delibera N. 3618 del 03.10.2005
26/04/2005 - Delibera N. 1315 del 26.04.2005
24/01/2005 - Delibera 24 gennaio 2005, n. 102
23/05/2005 - Delibera N. 1735 del 23.05.2005
31/10/2005 - Delibera N. 4052 del 31.10.2005
26/04/2005 - Delibera N. 1317 del 26.04.2005
14/11/2005 - Delibera N. 4251 del 14.11.2005
24/10/2005 - Delibera N. 3958 del 24.10.2005
27/06/2005 - Delibera N. 2297 del 27.06.2005
19/12/2005 - Delibera N. 4897 del 19.12.2005
10/08/2005 - Delibera N. 2912 del 10.08.2005
12/12/2005 - Delibera N. 4753 del 12.12.2005
26/09/2005 - Delibera N. 3523 del 26.09.2005
14/02/2005 - Delibera N. 342 del 14.02.2005
07/03/2005 - Delibera N. 637 del 07.03.2005
14/02/2005 - Delibera N. 412 del 14.02.2005
26/04/2005 - Delibera N. 1303 del 26.04.2005
18/04/2005 - Delibera N. 1270 del 18.04.2005
21/03/2005 - Delibera N. 842 del 21.03.2005
09/05/2005 - Delibera N. 1533 del 09.05.2005
21/03/2005 - Delibera N. 839 del 21.03.2005
14/03/2005 - Delibera N. 740 del 14.03.2005
17/05/2005 - Delibera N. 1626 del 17.05.2005
17/05/2005 - Delibera N. 1705 del 17.05.2005
23/05/2005 - Delibera N. 1798 del 23.05.2005
23/05/2005 - Delibera N. 1757 del 23.05.2005
23/05/2005 - Delibera N. 1749 del 23.05.2005
30/05/2005 - Delibera N. 1884 del 30.05.2005
25/07/2005 - Delibera N. 2691 del 25.07.2005
04/07/2005 - Delibera N. 2388 del 04.07.2005
10/08/2005 - Delibera N. 2750 del 10.08.2005
10/08/2005 - Delibera N. 2751 del 10.08.2005
12/09/2005 - Delibera N. 3347 del 12.09.2005
17/10/2005 - Delibera N. 3815 del 17.10.2005
14/06/2005 - Verfassungsgerichtshof - Urteil Nr. 237 vom 14.06.2005
28/01/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005
28/01/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005
28/01/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 28.01.2005
08/02/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005
09/02/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 09.02.2005
17/02/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 46 del 17.02.2005
28/02/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005
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08/03/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005
14/03/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005
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15/03/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 15.03.2005
18/03/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
25/03/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
31/03/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 31.03.2005
06/04/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 06.04.2005
06/04/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
12/04/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 145 del 12.04.2005
15/04/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005
19/04/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005
19/04/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 19.04.2005
19/04/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 142 del 19.04.2005
19/04/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 19.04.2005
03/05/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005
04/05/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005
06/05/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 06.05.2005
24/05/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 192 del 24.05.2005
26/05/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
27/05/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 27.05.2005
06/06/2005 - Delibera N. 1999 del 06.06.2005
07/06/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005
10/06/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 224 del 10.06.2005
10/06/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 10.06.2005
13/06/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005
14/06/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 14.06.2005
16/06/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 16.06.2005
20/06/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005
20/06/2005 - Delibera N. 2225 del 20.06.2005
20/06/2005 - Delibera N. 2260 del 20.06.2005
01/07/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 249 del 01.07.2005
01/07/2005 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
07/07/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
07/07/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 07.07.2005
22/07/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
26/07/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005
26/07/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
29/07/2005 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 349 del 29.07.2005
12/09/2005 - Delibera N. 3300 del 12.09.2005
12/09/2005 - Delibera N. 3351 del 12.09.2005
26/09/2005 - Delibera N. 3553 del 26.09.2005
10/10/2005 - Delibera N. 3793 del 10.10.2005
14/10/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 14.10.2005
14/10/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005
31/10/2005 - Delibera N. 4039 del 31.10.2005
03/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 03.11.2005
02/12/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005
05/12/2005 - Delibera N. 4707 del 05.12.2005
30/12/2005 - Delibera N. 5035 del 30.12.2005
07/01/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005
27/01/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 27.01.2005
03/02/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 39 vom 03.02.2005
03/02/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 40 vom 03.02.2005
03/02/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 03.02.2005
08/02/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 44 vom 08.02.2005
26/02/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005
10/03/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005
11/05/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005
06/06/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 210 vom 06.06.2005
20/06/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 245 vom 20.06.2005
21/04/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005
03/10/2005 - Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
03/10/2005 - Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
07/04/2005 - CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
22/07/2005 - LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5
23/12/2005 - LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
01/12/2005 - Decreto del Presidente dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile 1° dicembre 2005, n. 6
17/01/2005 - Contratto collettivo 17 gennaio 2005
17/01/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 2
24/01/2005 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 gennaio 2005, n. 163
27/01/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 27 gennaio 2005, n. 3
09/02/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2005, n. 4
09/02/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2005, n. 5
22/02/2005 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
25/02/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2005, n. 7
16/03/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2005, n. 9
16/03/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2005, n. 10
07/04/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2005, n. 14
11/04/2005 - Legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1
20/04/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2005, n. 16
21/04/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 21 aprile 2005, n. 17
05/05/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005
19/05/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 19.05.2005
20/05/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 20 maggio 2005, n. 20
23/05/2005 - DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
06/06/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2005, n. 22
06/06/2005 - Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
13/06/2005 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 giugno 2005, n. 25
13/06/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2005, n. 26
13/06/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2005, n. 27
13/06/2005 - DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
14/06/2005 - Contratto collettivo 14 giugno 2005
16/06/2005 - Legge provinciale 16 giugno 2005, n. 2
20/06/2005 - Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
20/06/2005 - LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2005, n. 4
21/06/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2005, n. 29
05/07/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2005, n. 30
12/07/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 12.07.2005
12/07/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 260 del 12.07.2005
18/07/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005
22/07/2005 - Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
22/07/2005 - Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
22/07/2005 - Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 6
01/08/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 1° agosto 2005, n. 34
01/08/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 1° agosto 2005, n. 35
04/08/2005 - Contratto collettivo 4 agosto 2005
08/08/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2005, n. 36
16/08/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 16.08.2005
19/08/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2005 , n. 38
29/08/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 29 agosto 2005, n. 40
05/09/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 5 settembre 2005, n. 41
05/09/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 05.09.2005
20/09/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005
23/09/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005
26/09/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
26/09/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 46
28/09/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 28.09.2005
29/09/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 48
03/10/2005 - LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2005, n. 8
05/10/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 5 ottobre 2005, n. 50
12/10/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 12.10.2005
18/10/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2005, n. 51
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24/10/2005 - Contratto collettivo 24 ottobre 2005
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23/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005
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22/11/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 402 vom 22.11.2005
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30/11/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 414 vom 30.11.2005
21/12/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 444 vom 21.12.2005
22/12/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 451 vom 22.12.2005
23/12/2005 - LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13 —
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2003
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08/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 giugno 1993, n. 15
14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 17
14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 18
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23/06/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20 —
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05/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 23
05/07/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 24
08/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1993, n. 25
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28/01/1993 - Legge provinciale 28 gennaio 1993, n. 2
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03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 41
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13/02/1974 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1974, n. 12
20/02/1974 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 febbraio 1974, n. 15
06/03/1974 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17
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09/09/1974 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64
12/09/1974 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 settembre 1974, n. 66
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14/10/1974 - decreto del Presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1974, n. 75
14/11/1974 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 novembre 1974, n. 80
02/12/1974 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 dicembre 1974, n. 86
22/03/1974 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
22/03/1974 - Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
22/03/1974 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
22/03/1974 - Decreto del Presidente della Repubblica22 marzo 1974, n. 381
11/01/1974 - Legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1
31/08/1974 - Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 10
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31/08/1974 - Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 12
31/08/1974 - Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 13
31/08/1974 - Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 14
07/10/1974 - Legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15
02/11/1974 - Legge provinciale 2 novembre 1974, n. 16
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08/11/1974 - Legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18
08/11/1974 - Legge provinciale 8 novembre 1974, n. 19
12/07/1974 - Legge provinciale 12 luglio 1974, n. 2
11/11/1974 - Legge provinciale 11 novembre 1974, n. 20
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08/11/1974 - Legge provinciale 8 novembre 1974, n. 23
09/11/1974 - Legge provinciale 9 novembre 1974, n. 24
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08/11/1974 - Legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26
19/07/1974 - Legge provinciale 19 luglio 1974, n. 3
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