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In vigore al: 30/06/2015

Delibera N. 1884 del 30.05.2005
Edilizia abitativa agevolata: contributi ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera P) della legge provinciale del 27.12.1998, n. 13n nel testo vigente.Modifica del programma riguardante il numero di alloggi e delle categorie di lavoratori ai quali possono essere dati in affitto nonché della convenzione tipo approvata con deliberazione n. 4005 del 4.11.2002

…omissis…

Ai fini della concessione del contributo ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera P) della l.p. del 17.12.1998, n. 13, il programma degli alloggi da finanziare su tutto il territorio provinciale è aumentato a 100 alloggi, di cui almeno 50 devono essere destinati ad alloggi collettivi per gruppi di lavoratori, mentre la restante parte può essere destinata all'alloggiamento di famiglie di lavoratori e devono essere ubicati in un comune dichiarato ad alta tensione abitativa ai sensi della deliberazione n. 1546 del 12.05.2003.
Per gli alloggi collettivi per lavoratori, si prevede ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera P) della l.p. n. 13/1998 la corresponsione di un contributo costante mensile il qui ammontare non può essere superiore al 30% del canone provinciale determinato ai sensi dell'art. 7, comma 3 della l.p. 13/1998.
Per gli alloggi destinati alle famiglie dei lavoratori, si prevede ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.p. n. 13/1998 la corresponsione esclusivamente di un contributo una tantum nella misura massima di 2/3 della cauzione dovuta al momento della stipulazione del contratto di locazione con il proprietario dell'alloggio, ma non superiore a 2 mensilità del canone di locazione. Il contributo può essere concesso solo una volta per ogni alloggio.

II

Le categorie di lavoratori ai quali gli alloggi potranno essere dati in locazione direttamente o attraverso il proprio datore di lavoro sono coloro che:

a) sono regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia

b) hanno un regolare rapporto di lavoro o svolgono una regolare attività professionale in qualità di lavoratrice/lavoratore a progetto;

c) non sono addetti al settore alberghiero

 
Per l'alloggiamento nelle abitazioni per famiglie di lavoratori, devono sussistere i seguenti requisiti:
 

a) i componenti delle famiglie devono essere regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia da almeno 12 mesi;

b) il titolare del contratto di locazione deve avere un regolare rapporto di lavoro o svolgere una regolare attività professionale in qualità di lavoratrice/lavoratore a progetto;

c) i componentidelle famiglie devono essere in possesso dei requisiti previsti per la concessione del sussidio casa ai sensi dell'art. 91 della legge provinciale n. 13/98;

Per nucleo famigliare del titolare del contratto di locazione si intendono tutti i componenti previsti ai sensi dell'art. 44 della l.p. n. 13/1998.

III

Sono approvate i testi delle convenzioni tipo da stipulare con gli enti pubblici e privati che presenteranno domanda di contributo ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera P) della l.p. 13/98 che costituiscono parte integrante di questa deliberazione e si autorizza l'Assessore provinciale all'edilizia abitativa alla sottoscrizione delle convenzioni di cui sopra.
In sede di prima applicazione gli enti interessati possono presentare richiesta di sottoscrivere le convenzioni entro 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione.
Successivamente alla sottoscrizione ed alla registrazione delle convenzioni gli enti possono presentare domanda per la concessione del contributo con cadenza semestrale entro il 30.04 ed entro il 31.10 di ogni anno.
Questa delibera viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato 1

 

C O N V E N Z I O N E

 

per la locazione di alloggi privati a famiglie dei lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera P) della legge provinciale 17.12.1998, n. 13, aggiunta dell'art. 1 della legge provinciale 10 agosto 2001, n. 8.

Tra

la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del ……………………, nato/a a …………………… il ……………… codice fiscale ………………………..in qualità di Assessore all'edilizia abitativa, domiciliato/a per la carica ricoperta in Bolzano, ………………………., e autorizzato/a alla sottoscrizione di questa convenzione ai sensi della legge provinciale del 23 aprile 1992, n. 10 e deliberazioni della Giunta provinciale n. 4005 del 4.11.2002 e n. ………………del ………………….. .

 

e

l'ente pubblico/privato ............................................, con sede a ................, .............................., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, signor ................................ nato a ..............., il .................., residente a ........................, via ...................................., autorizzato alla stipula della presente convenzione dall'art.        dello statuto dell'ente pubblico/privato.

codice fiscale: ....................................;

si conviene quanto segue:

Premesso che

 

- l'art. 2, comma 1, lettera P) della legge provinciale del 17.12.1998, n. 13, e successive modifiche prevede la concessione di contributi ad enti pubblici o privati che mediante convenzione con l'amministrazione provinciale si impegnano a mettere a disposizione alloggi privati, di cui abbiano la disponibilità, da destinare ad abitazione di famiglie dei lavoratori soggiornanti regolarmente nel territorio provinciale;

- l'ente con sede a .................................. è un ente pubblico/privato con forma di società ……………………., retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, che ha per scopo statutario l'impegno di mettere a disposizione alloggi privati, avendone la disponibilità, da destinare ad abitazione di famiglie dei lavoratori soggiornanti regolarmente nel territorio della provincia mediante convenzione con l'amministrazione provinciale;

- lo scopo del contributo previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera P) della l.p. 13/98 é quello di incentivare la messa a disposizione di alloggi da destinare ad abitazione di famiglie dei lavoratori riducendo l'incidenza del costo della cauzione dovuta;

- con deliberazione della Giunta Provinciale n.        del        é stato approvato il programma riguardante, il numero di alloggi ed i requisiti dei lavoratori e delle loro famiglie ai quali essi possono essere dati in affitto. Inoltre è stata autorizzata la stipula della presente convenzione;

- per il raggiungimento dei fini di cui sopra l'ente pubblico/privato, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal programma degli interventi di cui all'art. 6 della l.p. 13/98, può ottenere un contributo per la presa in locazione di alloggi ubicati nei comuni che, in base alla deliberazione della giunta provinciale n. 1546 del 12.05.2003, sono stati dichiarati ad alta tensione abitativa.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

1.     L'ente pubblico/privato, come sopra rappresentato, é autorizzato a stipulare contratti di affitto per alloggi ubicati nei comuni ad alta tensione abitativa e a locare gli stessi alle famiglie dei lavoratori. Il titolare del contratto di affitto deve avere un regolare rapporto di lavoro o svolgere una regolare attività in qualità di lavoratrice/lavoratore a progetto presso ditte aventi sede, filiali o luogo di lavoro in provincia di Bolzano.

2.     I componenti delle famiglie devono essere regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia da almeno 12 mesi e disporre di un regolare permesso di soggiorno come previsto dalla normativa statale sull'immigrazione.

3.     I componenti delle famiglie devono essere in possesso dei requisiti per la concessione del sussidio casa ai sensi dell'art. 91 della legge provinciale n. 13/98.

4.     L'ente pubblico/privato potrà presentare domanda di finanziamento due volte all'anno rispettivamente entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre, presso l'Ufficio programmazione dell'edilizia agevolata della Ripartizione provinciale all'edilizia abitativa.

5.     I documenti da allegare alla domanda sono:

copie dei contratti, registrati presso l'agenzia delle Entrate, con i quali si dimostra la disponibilità degli alloggi (contratto di locazione risp. di comodato)

copie dei contratti, registrati presso l'agenzia delle Entrate, con i quali si dimostra l'affitto degli alloggi

le planimetrie catastali o la copia del progetto vidimato dal comune dell'alloggio

bilancio di previsione;

bilancio consuntivo dell'anno precedente;

relazione sull'attività svolta nell'anno precedente:

6.     La Provincia Autonoma di Bolzano concede, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera P) della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche la corresponsione esclusivamente di un contributo una tantum nella misura massima di 2/3 della cauzione dovuta al momento della stipula del contratto con il proprietario dell'alloggio, ma comunque non superiore a 2 mensilità del canone di locazione.

7.     Il contributo provinciale viene concesso in due rate semestrali e l'ammontare del contributo spettante viene stabilito in base agli alloggi di cui si dimostra la disponibilità ed in base ai contratti d'affitto stipulati con i lavoratori alla data del 31 marzo e risp. del 30 settembre di ogni anno.

8.     L'ente pubblico/privato si obbliga a rispettare e a far rispettare quanto previsto nel regolamento di igiene relativamente agli indici di affollamento di ciascun alloggio dato in locazione.

9.     Il contributo concesso per ciascun alloggio viene revocato qualora:

l'alloggio venga occupato da famiglie dei lavoratori con caratteristiche diverse da quelle previste nella deliberazione provinciale n. ……….del…..……..;

l'indice di affollamento, previsto dal regolamento di igiene, per un'alloggio preso in locazione venga superato in base al numero degli occupanti;

10.     La revoca del contributo ha come conseguenza la restituzione, entro 30 gg. dall'ingiunzione di pagamento, degli importi di contributo erogati per l'alloggio in questione, aumentati degli interessi legali a partire dalla data della contravvenzione. L'amministrazione può disporre la sospensione del pagamento dei contributi disposti in favore dell'ente pubblico/privato fino a quando non è assolta la dovuta restituzione del contributo revocato (4. comma, art. 44, legge provinciale 29.01.2002, n. 1).

11.     L'ente pubblico/privato si obbliga a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa allo statuto della stessa.

12.     Le spese di stipula e registrazione della presente convenzione sono a carico dell'ente pubblico/privato per la quale si chiede l'applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 articolo 4 (tassazione in termine fisso)

 
 

Bolzano, li…………………

 
 
 
 
 

…………………………………………….         ……………………………………………

Dott. Luigi Cigolla

(Presidente dell'Ente                        )                      (l'Assessore all'Edilizia Abitativa)

Allegato 2

 

C O N V E N Z I O N E

 

per la locazione di alloggi privati destinati ad alloggi collettivi per lavoratori, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera P) della legge provinciale 17.12.1998, n. 13, aggiunta dell'art. 1 della legge provinciale 10 agosto 2001, n. 8.

Tra

la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del ……………………, nato/a a …………………… il ……………… codice fiscale ………………………..in qualità di Assessore all'edilizia abitativa, domiciliato/a per la carica ricoperta in Bolzano, ………………………., e autorizzato/a alla sottoscrizione di questa convenzione ai sensi della legge provinciale del 23 aprile 1992, n. 10 e deliberazioni della Giunta provinciale n. 4005 del 4.11.2002 e n. ………………del ………………….. .

 

e

l'ente pubblico/privato ............................................, con sede a ................, .............................., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, signor ................................ nato a ..............., il .................., residente a ........................, via ...................................., autorizzato alla stipula della presente convenzione dall'art.        dello statuto dell'ente pubblico/privato.

codice fiscale: ....................................;

si conviene quanto segue:

Premesso che

- l'art. 2, comma 1, lettera P) della legge provinciale del 17.12.1998, n. 13, e successive modifiche prevede la concessione di contributi ad enti pubblici o privati che mediante convenzione con l'amministrazione provinciale si impegnano a mettere a disposizione alloggi privati, di cui abbiano la disponibilità, da destinare ad abitazione di lavoratori soggiornanti regolarmente nel territorio provinciale;

- l'ente ...................................... con sede a ……………….., è un ente privato/pubblico  con forma di società ……………….., retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, che ha per scopo statutario l'impegno di mettere a disposizione alloggi privati, avendone la disponibilità, da destinare ad abitazione di lavoratori soggiornanti regolarmente nel territorio della provincia mediante convenzione con l'amministrazione provinciale;

- lo scopo del contributo previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera P) della l.p. 13/98 é quello di favorire la messa a disposizione di alloggi da destinare ad abitazione di lavoratori nonché quello di ridurre l'incidenza del costo della locazione a favore dei lavoratori;

- con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 4005 del 4.11.2002 e n………….del ……………é stato approvato il programma riguardante il numero di alloggi e le categorie di lavoratori ai quali possono essere dati in affitto tali alloggi ed è stata autorizzata la stipula della presente convenzione;

- per il raggiungimento dei fini di cui sopra l'ente pubblico/privato, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal programma degli interventi di cui all'art. 6 della l.p. 13/98, può ottenere un contributo per la presa in locazione di alloggi.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

1. L'ente pubblico/privato, come sopra rappresentato, é autorizzato a stipulare contratti di affitto  da destinare a lavoratori che hanno un regolare rapporto di lavoro o svolgono un'attività professionale in qualità di lavoratrici/lavoratori a progetto con ditte aventi sede, filiali o luogo di lavoro in provincia di Bolzano o direttamente con i lavoratori stessi.

2. Sono escluse da questi contratti le ditte ed i lavoratori operanti nel settore alberghiero.

3. I lavoratori stranieri devono disporre di un regolare permesso di soggiorno come previsto dalla normativa statale sull'immigrazione ed avere il posto di lavoro nell'ambito del territorio provinciale.

4. L'ente pubblico/privato potrà presentare domanda di finanziamento due volte all'anno rispettivamente entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre, presso l'Ufficio programmazione dell'edilizia agevolata della Ripartizione provinciale all'edilizia abitativa.

5. I documenti da allegare alla domanda sono:

copie dei contratti, registrati presso l'agenzia delle Entrate, con i quali si dimostra la disponibilità degli alloggi (contratto di locazione risp. di comodato)

copie dei contratti, registrati presso l'agenzia delle Entrate, con i quali si dimostra l'affitto degli alloggi con l'indicazione del numero delle persone che occuperanno ciascun alloggio

le planimetrie catastali o la copia del progetto vidimato dal comune dell'alloggio

bilancio di previsione

bilancio consuntivo dell'anno precedente

relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

6. La Provincia Autonoma di Bolzano concede il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1 lettera P) della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 nella misura massima del 30% del canone provinciale delle abitazioni di cui dispongono, determinato ai sensi dell'art. 7 della stessa legge provinciale.

7. Ai fini del calcolo del contributo si stabilisce in 30 m² il limite massimo di superficie convenzionale riconosciuta per ogni lavoratore.

8. Il contributo provinciale viene concesso in due rate semestrali e l'ammontare del contributo spettante viene stabilito in base agli alloggi di cui si dimostra la disponibilità ed in base ai contratti d'affitto stipulati con le ditte o direttamente con i lavoratori alla data del 31 marzo e risp. del 30 settembre di ogni anno.

9. L'ente pubblico/privato si obbliga nel caso di perdita della disponibilità degli alloggi (p.es. disdetta del contratto di locazione da parte del proprietario) ad avvisare, entro 30 giorni dalla data stessa, l'Ufficio programmazione dell'edilizia agevolata della Ripartizione provinciale all'edilizia abitativa.

10. L'ente pubblico/privato si obbliga a rispettare e far rispettare quanto previsto nel regolamento di igiene relativamente agli indici di affollamento di ciascun alloggio dato in locazione.

11. Il contributo concesso per ciascun alloggio viene revocato qualora:

l'alloggio venga occupato da lavoratori con caratteristiche diverse da quelle previste nelle deliberazioni provinciali n. 4005 del 4.11.2002 e n. …… del ……….

l'indice di affollamento, previsto nel regolamento di igiene, per un'alloggio preso in locazione venga superato in base al numero degli occupanti

qualora non venga rispettato il termine di cui al punto 9 della presente convenzione.

12. La revoca del contributo ha come conseguenza la restituzione, entro 30 gg. dall'ingiunzione di pagamento, degli importi di contributo erogati per l'alloggio in questione, aumentati degli interessi legali a partire dalla data della contravvenzione. L'amministrazione può disporre la sospensione del pagamento dei contributi disposti in favore dell'ente pubblico/privato fino a quando non è assolta la dovuta restituzione del contributo revocato (4. comma, art. 44, legge provinciale 29.01.2002, n. 1).

13.     L'ente pubblico/privato si obbliga a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa allo statuto della stessa.

14.     Le spese di stipula e registrazione della presente convenzione sono a carico dell'ente pubblico/privato per la quale si chiede l'applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 articolo 4 (tassazione in termine fisso)

 

Bolzano, li…………………

 
 
 
 
 

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Dott. Luigi Cigolla

(Presidente dell'Ente                          )                   (l'Assessore all'Edilizia Abitativa)

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ActionAction Delibera 17 giugno 2013, n. 913
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ActionActionAllegato
ActionAction1) Beneficiari degli indennizzi
ActionAction2) Danni ammessi ad indennizzo
ActionAction3) Esclusioni
ActionAction4) Limitazioni
ActionAction5) Presentazione della domanda
ActionAction6) Termine per la presentazione della domanda
ActionAction7) Istruttoria della domanda
ActionAction8) Misura dell’indennizzo
ActionAction9) Disponibilità finanziaria
ActionAction10) Norme transitorie e finali
ActionAction Delibera 9 dicembre 2013, n. 1866
ActionAction Delibera 9 dicembre 2013, n. 1868
ActionAction Delibera 27 dicembre 2013, n. 1988
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