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In vigore al: 30/06/2015

Delibera 28 aprile 2015, n. 486
Criteri per la qualificazione di manifestazioni fieristiche

Allegato

CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9, il riconoscimento della qualifica alle manifestazioni fieristiche, definiscono le caratteristiche delle diverse tipologie di manifestazione fieristica, dei quartieri fieristici e spazi espositivi nonché le modalità di definizione del calendario fieristico.

Articolo 2
Riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica “internazionale”, “nazionale” e “provinciale”

1. Alla manifestazione fieristica è riconosciuta la qualifica di “internazionale” nei seguenti casi:

a) in caso di auto-rilevazione del dato riferito agli espositori e visitatori o di certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto dall’Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) o da un organismo europeo equivalente, quando la partecipazione di espositori provenienti dall’estero sia pari ad almeno il 15 per cento del numero totale degli espositori diretti e indiretti ovvero quando almeno l’8 per cento del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionisti provenga dall’estero;

b) in caso di certificazione del dato relativo agli espositori e visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da Accredia, in attuazione della norma ISO 25639:2008, quando si registri la partecipazione di almeno il 10 per cento di espositori provenienti dall’estero sul numero totale degli espositori diretti e indiretti, ovvero quando almeno il 5 per cento del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionisti provenga dall’estero.

2. Alla manifestazione fieristica di qualifica provinciale è riconosciuta la qualifica “nazionale”, quando nelle due ultime edizioni, si sia registrato un aumento nella partecipazione di espositori o visitatori complessivi superiore al 25 per cento.

Si deroga al requisito della maggioranza degli espositori o dei visitatori di provenienza extraregionale o, in alternativa, al requisito del numero minimo di regioni diverse da quella in cui si svolge l’iniziativa, se viene rilevata una quota percentuale di espositori esteri non inferiore al 10 per cento o di visitatori esteri non inferiore al 5 per cento.

3. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, organizzate in quartieri fieristici idonei, la qualifica “nazionale” o “internazionale” può essere riconosciuta sin dalla prima edizione se si accerta, in base a idonea documentazione, che l’iniziativa ha i requisiti previsti dai presenti criteri oppure in caso di iniziativa derivante da altra manifestazione e finalizzata a una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d’origine.

4. La qualifica “nazionale” o “internazionale” non viene più riconosciuta, se per due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non presenta più i requisiti prescritti per la rispettiva qualifica.

5. La qualifica “provinciale” viene attribuita alle manifestazioni che non possiedono i requisiti per la qualifica di internazionale e nazionale e che non rientrano tra le manifestazioni fieristiche di rilevanza comunale e comprensoriale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), della legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9.

6. Sono invece di rilevanza “comunale” o “comprensoriale” le manifestazioni fieristiche che presentano una maggioranza di espositori o visitatori provenienti dal territorio del Comune o Comprensorio nel quale ha luogo la manifestazione.

7. Ai fini del riconoscimento della qualifica, gli organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale sono tenuti alla rilevazione e certificazione dei dati relativi agli espositori e ai visitatori utilizzando la scheda di rilevazione di cui all’allegato A.

8. La rilevazione e la certificazione dei dati è effettuata da organismi accreditati dall’Ente unico nazionale di accreditamento Accredia, riconosciuto dal Governo con decreto ministeriale 22 dicembre 2009, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e Provincie autonome nella riunione del 25 luglio 2012. In alternativa a tale modalità, rimane ferma la possibilità di presentare a cura dell’organizzatore della manifestazione un’autodichiarazione sulla base della scheda di rilevazione di cui all’allegato A), oppure a cura di soggetti incaricati dall’organizzatore stesso sempreché iscritti all’Albo dei Revisori Contabili ( decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), all’Albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob ( decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

9. Il soggetto incaricato effettua la rilevazione e certificazione dei dati durante il periodo di svolgimento della manifestazione fieristica e deve ultimarla nei 60 giorni successivi al termine della manifestazione stessa.

10. La rilevazione e certificazione dei dati va effettuata a ogni edizione della manifestazione fieristica ed è condizione necessaria per l’attribuzione o il mantenimento della qualifica “internazionale” o “nazionale”.

Articolo 3
Caratteristiche delle diverse tipologie di manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche si differenziano per tipologia secondo le seguenti caratteristiche:

a) Fiere generali: senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all’eventuale vendita, anche con consegna immediata dei beni e servizi esposti;

b) Fiere specializzate: limitate a uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori e con possibile accesso al pubblico in qualità di visitatore, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazioni di vendita solo su campione;

c) Mostre mercato: limitate a uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori e con accesso consentito al pubblico, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti.

Articolo 4
Caratteristiche dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi

1. I quartieri fieristici e gli spazi espositivi destinati allo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali ovvero provinciali devono rispettivamente presentare le seguenti caratteristiche:

a) Manifestazioni internazionali

1. Presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;

2. Disponibilità di parcheggi esterni;

3. Sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, di aerazione, di illuminazione);

4. Sale convegni;

5. Prenotazione viaggi e alberghi;

6. Servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;

7. Servizi bancari;

8. Servizi di ristoro;

9. Servizio stampa;

10. Pronto soccorso;

11. Ordine pubblico;

12. Spedizioniere;

13. Centro servizi (servizio informazioni in generale; centro accoglimento operatori e delegazioni; servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti commerciali; domande e offerte);

14. Servizio informazioni (elenco espositori distinto per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma di convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);

15. Statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;

16. Sistemi informatizzati.

Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i suddetti servizi possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.

b) Manifestazioni nazionali

I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche nazionali, sono quelli previsti per le manifestazioni internazionali, con esclusione dei punti 12, 13 e 16.

Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i suddetti servizi possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.

c) Manifestazioni provinciali

Le manifestazioni fieristiche provinciali possono avere luogo in spazi espositivi anche al di fuori dei quartieri fieristici; la relativa idoneità è verificata ai sensi della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, recante “Norme in materia di pubblico spettacolo”.

Articolo 5
Calendario delle manifestazioni fieristiche

1. Ai fini della definizione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, le comunicazioni inerenti il relativo svolgimento devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Economia nei seguenti termini:

a) per le manifestazioni internazionali e nazionali: nel mese di gennaio dell’anno antecedente a quello di svolgimento;

b) per le manifestazioni fieristiche provinciali: entro il mese di novembre dell’anno antecedente a quello di svolgimento.

2. La Provincia trasmette al coordinamento interregionale, entro il 15 maggio dell’anno antecedente a quello di svolgimento, l’elenco delle fiere internazionali e nazionali per le quali è pervenuta la comunicazione, con i relativi dati: qualifica, periodo di svolgimento, denominazione, settori merceologici, sede e soggetto organizzatore.

3. La Provincia trasmette al coordinamento interregionale, entro il 15 maggio dell’anno antecedente a quello di svolgimento, i dati statistici relativi alle manifestazioni internazionali.

4. Per manifestazioni di nuova istituzione o in altri casi particolari singolarmente valutati, la comunicazione può essere presentata anche oltre i termini di cui ai punti precedenti.