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In vigore al: 30/06/2015

Delibera 28 aprile 2015, n. 486
Criteri per la qualificazione di manifestazioni fieristiche

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Articolo 2
Riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica “internazionale”, “nazionale” e “provinciale”

1. Alla manifestazione fieristica è riconosciuta la qualifica di “internazionale” nei seguenti casi:

a) in caso di auto-rilevazione del dato riferito agli espositori e visitatori o di certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto dall’Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) o da un organismo europeo equivalente, quando la partecipazione di espositori provenienti dall’estero sia pari ad almeno il 15 per cento del numero totale degli espositori diretti e indiretti ovvero quando almeno l’8 per cento del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionisti provenga dall’estero;

b) in caso di certificazione del dato relativo agli espositori e visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da Accredia, in attuazione della norma ISO 25639:2008, quando si registri la partecipazione di almeno il 10 per cento di espositori provenienti dall’estero sul numero totale degli espositori diretti e indiretti, ovvero quando almeno il 5 per cento del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionisti provenga dall’estero.

2. Alla manifestazione fieristica di qualifica provinciale è riconosciuta la qualifica “nazionale”, quando nelle due ultime edizioni, si sia registrato un aumento nella partecipazione di espositori o visitatori complessivi superiore al 25 per cento.

Si deroga al requisito della maggioranza degli espositori o dei visitatori di provenienza extraregionale o, in alternativa, al requisito del numero minimo di regioni diverse da quella in cui si svolge l’iniziativa, se viene rilevata una quota percentuale di espositori esteri non inferiore al 10 per cento o di visitatori esteri non inferiore al 5 per cento.

3. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, organizzate in quartieri fieristici idonei, la qualifica “nazionale” o “internazionale” può essere riconosciuta sin dalla prima edizione se si accerta, in base a idonea documentazione, che l’iniziativa ha i requisiti previsti dai presenti criteri oppure in caso di iniziativa derivante da altra manifestazione e finalizzata a una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d’origine.

4. La qualifica “nazionale” o “internazionale” non viene più riconosciuta, se per due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non presenta più i requisiti prescritti per la rispettiva qualifica.

5. La qualifica “provinciale” viene attribuita alle manifestazioni che non possiedono i requisiti per la qualifica di internazionale e nazionale e che non rientrano tra le manifestazioni fieristiche di rilevanza comunale e comprensoriale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), della legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9.

6. Sono invece di rilevanza “comunale” o “comprensoriale” le manifestazioni fieristiche che presentano una maggioranza di espositori o visitatori provenienti dal territorio del Comune o Comprensorio nel quale ha luogo la manifestazione.

7. Ai fini del riconoscimento della qualifica, gli organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale sono tenuti alla rilevazione e certificazione dei dati relativi agli espositori e ai visitatori utilizzando la scheda di rilevazione di cui all’allegato A.

8. La rilevazione e la certificazione dei dati è effettuata da organismi accreditati dall’Ente unico nazionale di accreditamento Accredia, riconosciuto dal Governo con decreto ministeriale 22 dicembre 2009, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e Provincie autonome nella riunione del 25 luglio 2012. In alternativa a tale modalità, rimane ferma la possibilità di presentare a cura dell’organizzatore della manifestazione un’autodichiarazione sulla base della scheda di rilevazione di cui all’allegato A), oppure a cura di soggetti incaricati dall’organizzatore stesso sempreché iscritti all’Albo dei Revisori Contabili ( decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), all’Albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob ( decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

9. Il soggetto incaricato effettua la rilevazione e certificazione dei dati durante il periodo di svolgimento della manifestazione fieristica e deve ultimarla nei 60 giorni successivi al termine della manifestazione stessa.

10. La rilevazione e certificazione dei dati va effettuata a ogni edizione della manifestazione fieristica ed è condizione necessaria per l’attribuzione o il mantenimento della qualifica “internazionale” o “nazionale”.