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In vigore al: 30/06/2015

Delibera 14 aprile 2015, n. 419
Criteri per la promozione dell’attività di consulenza e di altri servizi per l’utilizzo dei finanziamenti a gestione diretta della Commissione europea (Programmi UE) - modifica e adeguamento alla nuova base giuridica di esenzione

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Articolo 9
Domande di agevolazione

1. Le domande di agevolazione possono essere presentate in qualsiasi momento, utilizzando l’apposito modello (scaricabile dalle pagine internet della Ripartizione provinciale Europa), all’Ufficio provinciale per l’integrazione europea, via Conciapelli 69, 39100 Bolzano, o firmate digitalmente all’indirizzo PEC europa@pec.prov.bz.it.

2. Le domande devono essere inoltrate prima della presentazione della proposta progettuale alla Commissione europea o agenzia esecutiva o ufficio nazionale incaricati.

3. Le domande sono evase dall’Ufficio provinciale per l’integrazione europea secondo l’ordine cronologico di presentazione.

4. La concessione formale o il rigetto dell’agevolazione avviene con provvedimento del Direttore o della Direttrice della Ripartizione provinciale Europa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, superato l’esame preliminare dell’Ufficio provinciale per l’integrazione europea, che escluderà progetti palesemente non finanziabili.