(1) L’effettuazione dei voli di cui all’articolo 2, comma 1, così come i corridoi di volo di cui all’articolo 2, comma 2, che riguardano parchi naturali e zone con specifico vincolo paesaggistico, va denunciata almeno 24 ore prima dell’inizio dell’attività di volo alla Ripartizione provinciale Mobilità e all’ispettorato forestale territorialmente competente. Le 24 ore vanno calcolate tenendo conto dell’apertura degli uffici provinciali, affinché gli stessi abbiano a disposizione almeno un giorno lavorativo per i necessari accertamenti.
(2) Quando le attività di volo sono effettuate all'interno di parchi naturali individuati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, la denuncia è trasmessa anche alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio entro il termine previsto dal comma precedente.
(3) Nella denuncia sono indicati:
(4) Alla denuncia va allegata una copia dell'incarico.
(5) La Ripartizione provinciale Mobilità può richiedere in ogni momento ulteriori documenti.