(1) La concessione dei contributi viene deliberata dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore alla tutela dell'ambiente e del lavoro.
(2) Per l'organizzazione di singole iniziative o progetti, o di programmi annuali può essere concesso un contributo dell'ottanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
(3) Per i costi amministrativi quali personale, affitto, telefono e simili può essere concesso un contributo del trenta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
(4) In tal caso si procede alla detrazione dal preventivo totale della quota relativa alle spese amministrative, sulla quale viene calcolato un contributo del trenta per cento; sulla parte restante si procede ai sensi del comma 2.
(5) La liquidazione dei contributi avviene solo previa presentazione di idonea documentazione di spesa regolarmente quietanzata. Il controllo della liquidazione avviene a cura del direttore dell'ufficio responsabile del procedimento. La documentazione di spesa non può essere antecedente alla richiesta dello stesso.
(6) È ammessa la liquidazione di parti del contributo.