d) l'art. 7, che dichiara le disposizioni del decreto-legge immediatamente applicabili anche alle province autonome di Trento e di Bolzano, fino all'adozione da parte delle stesse di proprie normative, in contrasto con l'assetto dei rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, fissato dagli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 266 del 1992.
2. I due ricorsi hanno ad oggetto le stesse disposizioni legislative, delle quali denunciano, con prospettazioni in gran parte coincidenti, analoghi vizi di legittimità costituzionale. I relativi giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi con unica sentenza.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE