3.1 L`assunzione a tempo determinato del personale insegnante ed equiparato avviene sulla base delle graduatorie riferite a singole materie di insegnamento o a gruppi di materie. Sono formate una volta l’anno e sono valide per l’anno scolastico successivo.
3.2 Esclusivamente una volta esaurita la graduatoria, la direzione scolastica può conferire tramite chiamata diretta a persone idonee gli incarichi ancora disponibili – cfr. punto 6.9.
3.3 Madrelingua: accanto alla suddivisione tra singole materie di insegnamento o gruppi di materie, le graduatorie si suddividono anche in tedesche, italiane e ladine, in relazione alla lingua di insegnamento delle scuole professionali e in relazione alle località ladine ove è effettuato l`insegnamento. Normalmente le graduatorie tedesche, italiane e ladine corrispondono anche alla madrelingua delle aspiranti e degli aspiranti ivi inseriti (cfr. punto 4.12).
3.4 L`insegnamento della materia “Deutsch, Geschichte, Gemeinschaftskunde“ presso le scuole professionali in lingua tedesca viene effettuato esclusivamente da insegnanti di madrelingua tedesca, così come l`insegnamento nella materia “italiano, storia ed educazione sociale” nelle scuole professionali italiane viene effettuato esclusivamente da insegnanti di madrelingua italiana.
L`insegnamento della seconda lingua presso le suddette scuole viene effettuato da insegnanti di madrelingua tedesca o italiana che siano in possesso dell`attestato di bilinguismo A.
3.5 Le interessate e gli interessati di madrelingua ladina possono richiedere l`inserimento, oltre che nelle graduatorie ladine, anche in quelle tedesche o italiane, a seconda della circostanza che abbiano assolto una scuola superiore con lingua di insegnamento tedesca o italiana. Per chi si fosse diplomato in una scuola superiore delle località ladine è possibile l`inserimento in tutte e tre le graduatorie (cfr. la norma di attuazione D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 e successive modifiche e integrazioni). Il riferimento è alla lingua dell`esame di stato corrispondente. Le e gli aspiranti di madrelingua ladina devono essere in ogni caso in possesso dell`attestato di trilinguismo A, B o C, corrispondente alla materia di insegnamento a cui si aspira e alla formazione per essa richiesta - vedasi contratto di comparto allegato 1 lettera B).
3.6 Le e gli aspiranti di madrelingua diversa rispetto alle tre lingue ufficialmente riconosciute a livello provinciale (a titolo esemplificativo un insegnante di madrelingua per inglese), che hanno conseguito il diploma della scuola secondaria di secondo grado in una lingua non corrispondente a quella di insegnamento della scuola cui si aspira, sono ammessi all`insegnamento nelle scuole professionali alla seguente condizione: hanno l`onere di provare, mediante un esame di lingua, la padronanza della lingua tedesca o italiana, a seconda dell’inserimento nella rispettiva graduatoria (cfr. punto 4.12). L`attestato di bilinguismo non sostituisce l`anzidetto esame di lingua.
3.7 Le graduatorie provvisorie sono pubblicate di norma nel periodo da metà a fine giugno di ogni anno su Internet ed esposte in visione presso la sede della Ripartizione Personale. Durante tale periodo le aspiranti e gli aspiranti sono invitati a verificare la propria posizione nella graduatoria provvisoria e a segnalare eventualmente presunti errori nella formazione della graduatoria. Inoltre possono essere regolarizzate in questo periodo di tempo le dichiarazioni personali o la documentazione già presentata con la domanda consegnata. Non è invece consentito presentare nuova documentazione e/o rendere nuove dichiarazioni.
3.8 Le graduatorie definitive sono quindi approvate dalla direttrice o dal direttore della Ripartizione Personale e pubblicate entro il 5 luglio in Internet e presso le sedi della Ripartizione Personale e delle Aree.
In occasione della pubblicazione sono rese note anche le scadenze previste per la scelta dei posti.
Contro il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive ed entro 30 giorni dalla pubblicazione delle stesse, è possibile presentare ricorso gerarchico alla Giunta Provinciale ( legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17).