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In vigore al: 30/06/2015

Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
Integrazione della disciplina sull’assunzione a tempo determinato del personale docente nelle scuole di formazione professionale della Provincia

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- Punto 2 -
Requisiti d`accesso per l`assunzione a tempo determinato

2.1 Per l`accesso all`insegnamento nelle scuole professionali della Provincia valgono i requisiti generali per l`assunzione in servizio provinciale in base all`articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia del 2 settembre 2013, n. 22, nel seguito indicato come “Regolamento”, che tra l`altro prevedono:

A. il compimento del 18° anno di età

B. l’idoneità fisica e psichica all`esercizio continuativo e incondizionato delle mansioni

C. 1) il possesso della cittadinanza italiana, oppure

2) della cittadinanza di un altro stato membro dell`Unione Europea, oppure

3) di uno stato non appartenente all`UE secondo le norme statali vigenti.

Per tale ultimo caso le norme prevedono che possano presentare domanda per l`inserimento in graduatoria i cittadini e le cittadine extracomunitari che:

• sono familiari di cittadini degli stati membri dell`Unione Europea e sono titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o che

• sono titolari del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” o che

• sono titolari dello “status di rifugiato” ovvero dello “status di protezione sussidiaria”.

2.2 Accanto ai requisiti generali, è necessario possedere i requisiti di formazione e di abilitazione alla professione di insegnante, così come delineati dal contratto di comparto per il personale docente delle scuole professionali provinciali del 27 giugno 2013 (indicato nel seguente testo come “contratto di comparto”). Essi sono suddivisi in quattro livelli di qualificazione, ciascuno corrispondente ad un gruppo di docenti:

I. Il personale insegnante in possesso di una laurea quinquennale o diploma universitario di vecchio ordinamento equipollente.

II. Il personale insegnante in possesso di una laurea triennale o di un attestato di abilitazione professionale, previsto per talune materie.

III. Il personale docente per l`insegnamento delle conoscenze, competenze e capacità tecnico-professionali, che dispone di una specifica esperienza lavorativa almeno biennale e – a scelta – della seguente formazione o certificato di formazione:

  1. diploma attestante il superamento dell`esame di stato conclusivo di studi di istruzione secondaria superiore, nonché, se previsto, del diploma di fine apprendistato
  2. qualifica professionale acquisita nella formazione di base
  3. formazione professionale superiore
  4. formazione accademica almeno biennale o ad essa equivalente, attinente alla relativa materia di insegnamento.

IV. Le insegnanti e gli insegnanti di applicazioni tecniche devono disporre, oltre che del diploma di scuola media inferiore, anche di – a scelta:

  1. titolo di studio attestante l`assolvimento di almeno un trienno presso un corso di qualifica professionale a indirizzo agricolo, forestale oppure di economia domestica e un anno di esperienza professionale nel settore
  2. titolo di studio attestante l`assolvimento di almeno un triennio presso una scuola secondaria superiore e due anni di esperienza professionale nel settore
  3. diploma di un corso di qualifica professionale almeno biennale e tre anni di esperienza professionale specifica nel settore
  4. diploma di fine apprendistato e tre anni di esperienza professionale specifica nel settore.

2.3 Gli specifici requisiti di formazione e di qualificazione professionale necessari per l`accesso all’insegnamento delle singole materie sono di norma fissati con delibera della Giunta Provinciale e pubblicati sul sito web della Ripartizione Personale. Attualmente hanno validità le seguenti fonti del diritto:

  1. Le delibere della Giunta Provinciale n. 815 del 10 maggio 2010 e n. 229 del 13 febbraio 2012 (per il personale di cui al punto 2.2 – gruppi dal I al III)
  2. il contratto di comparto, allegato 1 B) 3, per le insegnanti e gli insegnanti di applicazioni tecniche (vedasi punto 2.2 – gruppo IV) il contratto collettivo di comparto sull'individuazione ed ascrizione dei profili professionali del personale provinciale dell`8 marzo 2006 per il profilo professionale della educatrice e dell`educatore professionale
  3. il punto 9 della presente disciplina per le insegnanti e gli insegnanti di lingua presso i Centri linguistici della Provincia e per le relative materie di insegnamento da creare ex novo „sviluppo competenze linguistiche tedesco“ e „sviluppo competenze linguistiche italiano“

2.4 Ai sensi dell’articolo 32 del contratto di comparto, il personale insegnante di seconda lingua deve disporre anche dell`attestato „A“ relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca.

2.5 Ai fini dell’ammissione all`insegnamento, in base al contratto di comparto, allegato 1 lettera B, gli insegnanti di madrelingua ladina devono disporre dell’attestato di trilinguismo.

2.6 I titoli di studio o professionali e l`abilitazione all`insegnamento conseguiti in uno stato membro dell`Unione Europea – o in un altro stato a tal fine parificato – in base alla relativa vigente normativa devono essere equiparati ai titoli italiani. Le candidate e i candidati in possesso di titoli esteri, soggetti a riconoscimento ma non ancora riconosciuti, sono ammessi con riserva in graduatoria, a condizione che il riconoscimento o la equiparazione del titolo di studio o professionale siano stati richiesti prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione (31 marzo). È fatto obbligo in ogni caso di aver superato eventuali esami integrativi o aver assolto le misure compensative eventualmente richieste, prima della scadenza del suddetto termine.

Chi non consegna entro un anno il certificato di riconoscimento o di equiparazione del titolo di studio conseguito all`estero, cioè entro la successiva scadenza del 31 marzo, sciogliendo in tal modo la riserva, viene escluso dalla graduatoria.

L`ammissione alla procedura concorsuale presuppone in ogni caso che la riserva dovuta al mancato riconoscimento sia sciolta – cfr. punto 7.4.

2.7 Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti entro la scadenza fissata per la consegna della domanda di ammissione (31 marzo) come anche al momento dell’assunzione.