(1) Per il superamento di un eventuale stato di crisi in atto o per far fronte a passività di bilancio, la Giunta provinciale può prestare fideiussioni ai consorzi di bonifica per contrarre mutui eventualmente agevolati.
(2) La prestazione della fideiussione è subordinata all’approvazione dei rendiconti da parte dell’amministrazione consortile.
(3) L’accertamento dei requisiti di cui al comma 1 viene eseguito dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.
(4) Per i mutui di cui al comma 1, la Provincia può concorrere altresì, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, al pagamento degli interessi praticati dagli istituti di credito.