(1) Ai fini di garantire il coordinamento e l'organizzazione del servizio, di promuovere lo spirito di solidarietà, di incrementare l'interesse generale, i Corpi dei vigili del fuoco volontari si costituiscono in Unioni distrettuali e nell'Unione provinciale. È possibile la costituzione di una società cooperativa.
(2) Le modalità di istituzione, gli organi, le competenze delle singole strutture e la loro organizzazione sono definiti nel rispettivo statuto, da predisporre a cura dell'Unione provinciale e da approvare con decreto del Presidente della Provincia.
(3) I funzionari delle Unioni distrettuali e dell’Unione provinciale sono eletti come da statuto e nominati dal Presidente della Provincia rispettivamente dall’assessore competente. In caso di grave violazione dei doveri d’ufficio la Giunta provinciale può revocare con deliberazione motivata le funzioni di funzionari dell’Unione provinciale e delle Unioni distrettuali. 23)