(1) Il consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale può concedere contributi, sussidi e finanziamenti secondo i seguenti criteri:
(2) Ai Corpi dei vigili del fuoco volontari la cui area di competenza è classificata svantaggiata ai sensi del regolamento CEE n. 1257/99, e successive modifiche, i limiti di contributo di cui al comma 1, lettera a), sono aumentabili del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
(3) Le modalità e i criteri per la concessione di contributi, sussidi e finanziamenti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale.