(1) In caso di decesso oppure di invalidità temporanea o permanente, a causa di infortunio occorso o da infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio, l'Azienda speciale provvede all'erogazione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno in favore del vigile del fuoco volontario infortunato o malato, o degli aventi causa.
(2) La somma erogata non ha carattere di trattamento economico di malattia e di infortunio ed è cumulabile con le varie forme, obbligatorie o volontarie, di previdenza o assistenza economica, alle quali si aggiunge.
(3) Il consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale determina le modalità delle erogazioni, nonché le entità e le misure, non inferiori a quelle applicate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
(4) L'assegnazione dei vigili del fuoco al servizio attivo è subordinata a certificazione medica di idoneità; per mansioni con rischi particolari, come l'uso di autoprotettori o altri, è prescritta una visita specialistica anche con accertamenti bio-umorali e/o strumentali.
(5) Ai vigili del fuoco sono parificate le persone indicate agli articoli 18 e 32, comma 10.
(6) Perdite rilevanti di reddito o retribuzione dovute all'impiego negli interventi sono rimborsate, su richiesta dell'interessato, dal comune per il vigile del fuoco volontario e dall'Azienda speciale per i funzionari delle Unioni di cui all'articolo 2, comma 3.