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In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 49 (Infortuni, malattie e rimborsi)  

(1)  In caso di decesso oppure di invalidità temporanea o permanente, a causa di infortunio occorso o da infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio, l'Azienda speciale provvede all'erogazione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno in favore del vigile del fuoco volontario infortunato o malato, o degli aventi causa.

(2)  La somma erogata non ha carattere di trattamento economico di malattia e di infortunio ed è cumulabile con le varie forme, obbligatorie o volontarie, di previdenza o assistenza economica, alle quali si aggiunge.

(3)  Il consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale determina le modalità delle erogazioni, nonché le entità e le misure, non inferiori a quelle applicate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

(4)  L'assegnazione dei vigili del fuoco al servizio attivo è subordinata a certificazione medica di idoneità; per mansioni con rischi particolari, come l'uso di autoprotettori o altri, è prescritta una visita specialistica anche con accertamenti bio-umorali e/o strumentali.

(5)  Ai vigili del fuoco sono parificate le persone indicate agli articoli 18 e 32, comma 10.

(6)  Perdite rilevanti di reddito o retribuzione dovute all'impiego negli interventi sono rimborsate, su richiesta dell'interessato, dal comune per il vigile del fuoco volontario e dall'Azienda speciale per i funzionari delle Unioni di cui all'articolo 2, comma 3.

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