In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

b) Legge provinciale18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 50 (Oneri finanziari e obblighi a carico del comune)

(1)  Il comune fornisce ai Corpi dei vigili del fuoco volontari i locali adatti per un adeguato espletamento del servizio antincendi, provvede all'installazione e alla manutenzione di idranti stradali, al rifornimento idrico più appropriato alle esigenze locali, nonché alla fornitura di eventuali apparecchi di allarme, in conformità alle direttive emanate dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale. A tale scopo le amministrazioni comunali possono richiedere le agevolazioni e i contributi previsti dalla presente legge e dalla normativa provinciale.

(2)  Fatte salve le diverse disposizioni, tutti i costi necessari per l'attività dei Corpi dei vigili del fuoco volontari sono a carico del comune, che concorre anche alle spese per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature ed equipaggiamento.

(3)  Nel rilascio di concessioni, riconoscimenti e rinnovi di diritti di utenza di acque pubbliche dovrà essere assicurato il quantitativo di acqua necessario alle operazioni antincendio.

(4)  Tutte le contestazioni che sorgono circa l'onere delle spese poste dalla presente legge a carico dei comuni o di privati in caso di interventi sono decise in via amministrativa dalla Giunta provinciale.

(5)  Il cofinanziamento delle spese ordinarie dei bilanci dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1, viene abolito e pertanto le spese ordinarie che superano le entrate ordinarie rimangono a carico delle amministrazioni comunali competenti per zona.

(6)  I bilanci dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, predisposti dai comandanti, sono approvati dai competenti consigli comunali. Con l'approvazione dei bilanci, i comuni approvano anche il finanziamento delle spese previste per i consumi, la manutenzione e il rinnovo delle attrezzature e dell'equipaggiamento dei Corpi dei vigili del fuoco volontari.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionA Prevenzione incendi
ActionActionB Servizio antincendi e protezione civile
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 2000, n. 49
ActionActionb) Legge provinciale18 dicembre 2002, n. 15
ActionActionNorme generali e organizzazione dei servizi
ActionActionServizio per la protezione civile
ActionActionServizio antincendi
ActionActionAzienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile
ActionActionNorme riguardanti il servizio antincendi
ActionActionNorme riguardanti il corpo permanente dei vigili del fuoco
ActionActionNorme riguardanti i corpi e le unioni dei corpi dei vigili del fuoco volontari
ActionActionArt. 46 (Norme generali)
ActionActionArt. 47 (I Corpi dei vigili del fuoco volontari)
ActionActionArt. 48 (Il comandante)
ActionActionArt. 49 (Infortuni, malattie e rimborsi)  
ActionActionArt. 50 (Oneri finanziari e obblighi a carico del comune)
ActionActionArt. 51 (Piano di finanziamento delle dotazioni di servizio dei Corpi dei vigili del fuoco volontari)
ActionActionArt. 52 (Concessione ed erogazione di contributi, sussidi e finanziamenti)  
ActionActionArt. 53 (Unioni distrettuali e Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari)
ActionActionSquadre aziendali antincendi
ActionActionScuola provinciale antincendi
ActionActionNorme finali
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 36
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2009 , n. 33
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2010 , n. 31
ActionActionf) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7
ActionActionC Provvidenze in caso di calamità
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico