(1) La legge provinciale 4 aprile 1990, n. 7 è abrogata.
(2) La legge provinciale 10 novembre 1993, n. 20 è abrogata.
(3) L'articolo 3 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17 è abrogato.
(4) L'articolo 9 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81 è abrogato.
(5) Il comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38 è abrogato.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.